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Document 32008L0062

Direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008 , recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 162, 21.6.2008, p. 13–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 058 P. 264 - 270

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/62/oj

21.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 162/13


DIRETTIVA 2008/62/CE DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2008

recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), in particolare l'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera b),

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (2), in particolare l'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera b),

vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6, l'articolo 20, paragrafo 2 e l'articolo 21,

vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (4), in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, lettera b),

vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (5), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1 e l'articolo 27, paragrafo 1, lettera b),

vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (6), in particolare l'articolo 27, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Le problematiche connesse alla biodiversità e alla preservazione delle risorse fitogenetiche hanno assunto un'importanza crescente in questi ultimi anni, come dimostrano diversi sviluppi intervenuti a livello sia internazionale sia comunitario. Basti citare la decisione 93/626/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica (7), la decisione 2004/869/CE del Consiglio, del 24 febbraio 2004, concernente la conclusione, a nome della Comunità europea, del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (8), il regolamento (CE) n. 870/2004 del Consiglio, del 24 aprile 2004, che istituisce un programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura e che abroga il regolamento (CE) n. 1467/94 (9), e il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (10). Per tener conto di tali questioni occorre stabilire condizioni specifiche nel quadro della legislazione comunitaria che disciplina la commercializzazione delle sementi di piante agricole, vale a dire le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE.

(2)

Al fine di garantire la conservazione in situ e l'utilizzo sostenibile di risorse fitogenetiche, gli ecotipi e le varietà naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica («varietà da conservare») vanno coltivate e commercializzate anche se non conformi alle condizioni generali in materia di ammissione di varietà e di commercializzazione delle sementi e dei tuberi di patata da semina. A tal fine è necessario prevedere deroghe per quanto riguarda sia l'inserimento di varietà da conservare nei cataloghi nazionali delle varietà di specie di piante agricole, che la produzione e la commercializzazione delle sementi e dei tuberi di patata delle stesse.

(3)

Tali deroghe devono concernere le condizioni essenziali per l'ammissione di una varietà e le norme procedurali stabilite dalla direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole (11).

(4)

Agli Stati membri va in particolare concesso di adottare disposizioni interne proprie in tema di distinguibilità, stabilità e omogeneità. Per quanto riguarda in particolare i primi due aspetti tali disposizioni devono basarsi quanto meno sulle caratteristiche enunciate nel questionario tecnico che il richiedente deve compilare all'atto della domanda di ammissione di una varietà, come previsto agli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE. Qualora l'omogeneità sia stabilita sulla base dell'accertamento dei fuori tipo, le disposizioni dovranno fondarsi su norme definite.

(5)

Occorre prevedere l'obbligo di rispettare determinate procedure affinché una varietà possa essere accettata senza bisogno di sottoporla ad una esame ufficiale. Per quanto riguarda la denominazione, è inoltre necessario prevedere deroghe agli obblighi definiti dalla direttiva 2002/53/CE e dal regolamento (CE) n. 930/2000 della Commissione, del 4 maggio 2000, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l'ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (12).

(6)

Per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di sementi e tuberi di patata da semina di varietà da conservare, occorre prevedere una deroga all'obbligo di certificazione ufficiale.

(7)

Al fine di garantire che la commercializzazione di sementi e tuberi di patata da semina di varietà da conservare avvenga nell'ottica della conservazione delle risorse fitogenetiche vanno stabilite restrizioni, in particolare in merito alla regione di origine. Onde contribuire alla conservazione in situ e all'utilizzo sostenibile di tali varietà, gli Stati membri dovranno poter approvare ulteriori regioni nelle quali possano essere commercializzate sementi che superino le quantità necessarie per garantire la conservazione della varietà interessata nella regione di origine, a condizione che tali regioni supplementari siano comparabili quanto ad habitat naturali e semi-naturali. Allo scopo di preservare il legame con la regione d'origine, la disposizione non si applica nel caso in cui uno Stato membro abbia approvato ulteriori regioni di produzione.

(8)

Occorre fissare quantità massime per la commercializzazione di ciascuna varietà da conservare nell'ambito della stessa specie e un quantitativo totale per l'insieme delle stesse. Per fa sì che siano rispettati tali quantitativi, è opportuno che gli Stati membri impongano ai produttori l'obbligo di comunicare le quantità di varietà da conservare che essi intendono produrre, nonché assegnare loro determinate quote.

(9)

Occorre garantire la tracciabilità delle sementi e dei tuberi di patata da semina imponendo norme adeguate in materia di chiusura e etichettatura.

(10)

Per provvedere alla corretta applicazione delle prescrizioni di cui alla presente direttiva, occorre monitorare le coltivazioni di sementi, analizzare le sementi ed effettuare controlli ufficiali a posteriori. I fornitori devono comunicare agli Stati membri e questi, a loro volta, alla Commissione le quantità di sementi delle varietà da conservare immesse in commercio.

(11)

Dopo tre anni la Commissione deve vagliare l'efficacia delle misure stabilite nella presente direttiva, segnatamente le disposizioni relative alle restrizioni quantitative.

(12)

I provvedimenti di cui alla presente direttiva risultano conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

1.   La presente direttiva stabilisce deroghe applicabili alle specie agricole contemplate dalle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE, in merito alla conservazione in situ e all'utilizzo sostenibile di risorse fitogenetiche attraverso la coltivazione e la commercializzazione:

a)

ai fini dell'inclusione nei cataloghi nazionali delle varietà di specie di piante agricole, conformemente alla direttiva 2002/53/CE, di ecotipi e varietà naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica;

b)

ai fini della commercializzazione di sementi e di tuberi di patata da semina di tali ecotipi e varietà.

2.   Salvo altrimenti disposto dalla presente direttiva, si applicano le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)

«conservazione in-situ», la conservazione di materiale genetico nel suo ambiente naturale e, nel caso delle specie vegetali coltivate, nell'ambiente di coltivazione dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive;

b)

«erosione genetica», perdita nel tempo della diversità genetica tra popolazioni o varietà della stessa specie e all'interno di esse, o riduzione della base genetica di una specie a causa dell'intervento umano o di un cambiamento climatico;

c)

«ecotipi», un insieme di popolazioni o cloni di una specie vegetale adatti alle condizioni ambientali della propria regione;

d)

«sementi», sementi e tuberi di patata da semina, salvo esplicita esclusione di questi ultimi.

CAPO II

AMMISSIONE DELLE VARIETÀ DA CONSERVARE

Articolo 3

Varietà da conservare

Gli Stati membri possono ammettere l'iscrizione nei cataloghi nazionali delle varietà delle specie di piante agricole gli ecotipi e le varietà indigene alle quali si riferisce l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), ferme restando le condizioni di cui agli articoli 4 e 5. Tali ecotipi o varietà figurano nel catalogo comune delle varietà di specie di piante agricole come «varietà da conservare».

Articolo 4

Condizioni essenziali

1.   Per essere ammesse in quanto varietà da conservare un ecotipo o una varietà di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), deve presentare un interesse per la conservazione delle risorse fitogenetiche.

2.   In deroga all'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 2003/90/CE gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali per quanto riguarda la differenziabilità, la stabilità e l'omogeneità delle varietà da conservare.

In questo caso gli Stati membri provvedono a che si applichino a fini di distinguibilità e di stabilità quanto meno i caratteri contemplati:

a)

nei questionari tecnici associati ai protocolli di prova dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) elencate nell'allegato I della direttiva 2003/90/CE, applicabili alle specie in questione, o

b)

nei questionari tecnici delle linee direttrici dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) elencate nell'allegato II della medesima direttiva, applicabili a tali specie.

Per la valutazione dell'omogeneità si applica la direttiva 2003/90/CE.

Se tuttavia il livello di omogeneità è stabilito sulla base di fuori tipo, si applica un livello di popolazione standard del 10 % e una probabilità di accettazione non inferiore al 90 %.

Articolo 5

Norme procedurali

In deroga al disposto della prima frase dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2002/53/CE non è richiesto alcun esame ufficiale se le informazioni seguenti sono sufficienti per decidere l'ammissione delle varietà da conservare:

a)

la descrizione della varietà da conservare e la sua denominazione;

b)

i risultati di esami non ufficiali;

c)

le conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'impiego, così come sono notificate dal richiedente agli Stati membri interessati;

d)

altre informazioni, in particolare quelle ottenute dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine dagli Stati membri.

Articolo 6

Inammissibilità di ecotipi e varietà

Una varietà da conservare non è ammessa nei cataloghi nazionali delle varietà se:

a)

figura già nel catalogo comune delle comune delle varietà di specie di piante agricole, ma non come «varietà da conservare», o è stata soppressa dal catalogo comune nel corso degli ultimi due anni o da due anni a partire dalla scadenza del periodo concesso conformemente all'articolo 15, paragrafo 2 della direttiva 2002/53/CE; oppure

b)

è protetta da una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, prevista dal regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio (13) o da una privativa nazionale per ritrovati vegetali, o sia stata introdotta una domanda in tal senso.

Articolo 7

Denominazione

1.   Per quanto riguarda le denominazioni delle varietà da conservare conosciute prima del 25 maggio 2000, gli Stati membri possono autorizzare deroghe al regolamento (CE) n. 930/2000, salvo che nei casi in cui tali deroghe violino i diritti pregressi di terzi protetti in virtù dell'articolo 2 di tale regolamento.

2.   In deroga all'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 2002/53/CE gli Stati membri possono accettare più denominazioni per una varietà se si tratta di denominazioni tradizionalmente note.

Articolo 8

Regione di origine

1.   Quando uno Stato membro accetta una varietà da conservare, esso determina la regione (o le regioni) in cui si coltiva per tradizione tale varietà e alle cui condizioni essa sia naturalmente adattata (di seguito: «regione di origine»). Esso tiene conto di informazioni fornite dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine dagli Stati membri.

Se la regione d'origine è situata in più Stati membri, essa è determinata di comune accordo dagli Stati interessati.

2.   Lo Stato membro o gli Stati membri che procedono all'identificazione della regione di origine notificano alla Commissione la regione identificata.

Articolo 9

Selezione conservatrice

Gli Stati membri garantiscono che la selezione conservatrice di una varietà da conservare avvenga obbligatoriamente nella sua regione d'origine.

CAPO III

PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI SEMENTI

Articolo 10

Certificazione

1.   In deroga agli obblighi di certificazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 66/401/CEE, all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 66/402/CEE, all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 2002/54/CE, all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 2002/56/CE e all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 2002/57/CE, gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire che le sementi di una varietà da conservare possano venir commercializzate se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2.   Le sementi sono derivate da sementi prodotte secondo ben definite modalità nell'ambito della selezione volta a conservare la varietà.

3.   Le sementi, salvo quelle di Oryza sativa, soddisfano le prescrizioni in tema di certificazione delle sementi certificate stabilite dalle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE, ad esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima e di quelle riguardanti l'esame ufficiale o l'esame effettuato sotto sorveglianza ufficiale.

Le sementi di Oryza sativa soddisfano le prescrizioni in tema di certificazione delle «sementi certificate di seconda riproduzione» stabilite dalla direttiva 66/402/CEE, ad esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima e di quelle riguardanti l'esame ufficiale o l'esame effettuato sotto sorveglianza ufficiale.

Le sementi presentano un grado sufficiente di purezza varietale.

4.   Per quanto riguarda i tuberi di patata da semina gli Stati membri possono disporre che non si applichi l'articolo 10 della direttiva 2002/56/CE relativo al calibro.

Articolo 11

Regione di produzione delle sementi

1.   Gli Stati membri garantiscono che le sementi di una varietà da conservare possano essere prodotte esclusivamente nella regione d'origine.

Se in tale regione risulta impossibile adempiere alle condizioni di certificazione di cui all'articolo 10, paragrafo 3 a motivo di un problema specifico connesso all'ambiente, gli Stati membri possono autorizzare la produzione di sementi in altre regioni, tenendo conto delle informazioni fornite dalle autorità responsabili delle risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine dagli Stati membri. Le sementi prodotte in queste altre regioni tuttavia possono essere utilizzate unicamente nelle regioni d'origine.

2.   Gli Stati membri segnalano alla Commissione e agli altri Stati membri le regioni supplementari nelle quali essi hanno l'intenzione di autorizzare la produzione di sementi nei termini del paragrafo 1.

Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento di tale comunicazione la Commissione e gli altri Stati membri possono chiedere che la questione sia sottoposta all'esame del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali. È adottata, se del caso, una decisione in conformità all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 66/401/CEE, all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 66/402/CEE, all'articolo 4, paragrafo 6, all'articolo 20, paragrafo 2 e all'articolo 21 della direttiva 2002/53/CE, all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/54/CE, all'articolo 10, paragrafo 1 e all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/56/CE, nonché all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/57/CE, che stabilisca eventuali restrizioni o condizioni applicabili alla designazione di tali regioni.

Nell'ipotesi in cui né la Commissione, né gli altri Stati membri presentino richieste in tal senso a norma delle disposizioni anzidette lo Stato membro in questione può autorizzare la produzione di sementi nelle regioni indicate alla Commissione.

Articolo 12

Analisi delle sementi

1.   Gli Stati membri vigilano a che siano realizzate analisi per appurare che le sementi di varietà da conservare soddisfino le prescrizioni in tema di certificazione di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

Tali analisi vanno realizzate conformemente ai protocolli internazionali esistenti quando tali metodi esistono, o, nel caso contrario, conformemente ad ogni metodo appropriato

2.   Ai fini delle analisi di cui al paragrafo 1 gli Stati membri garantiscono che i campioni siano prelevati da lotti omogenei. Essi garantiscono l'applicazione delle norme relative al peso del lotto e al peso del campione di cui all'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 66/401/CEE e all'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 66/402/CEE, nonché all'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 2002/54/CE e all'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 2002/57/CE.

Articolo 13

Condizioni di commercializzazione

1.   Gli Stati membri garantiscono che le sementi di una varietà da conservare possano essere commercializzate unicamente alle seguenti condizioni:

a)

siano state prodotte nella loro regione di origine o in una delle regioni di cui all'articolo 11;

b)

siano commercializzate nella loro regione di origine.

2.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), uno Stato membro può approvare ulteriori regioni sul proprio territorio ai fini della commercializzazione di sementi di una varietà da conservare, a condizione che tali regioni siano comparabili alla regione d'origine quanto ad habitat naturali e semi-naturali della varietà in questione.

Gli Stati membri, qualora approvino tali regioni supplementari, garantiscono che il quantitativo di sementi, necessario alla produzione della quantità minima di sementi di cui all'articolo 14, sia riservato alla conservazione della varietà nella sua regione di origine.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'approvazione di tali regioni supplementari.

3.   Uno Stato membro che approvi ulteriori regioni ai fini della produzione di sementi in conformità all'articolo 11, non si avvale della deroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 14

Restrizioni quantitative

Ogni Stato membro fa sì che, per ciascuna varietà da conservare, la quantità di sementi commercializzata non superi lo 0,5 % della quantità di sementi della stessa specie utilizzata in tale Stato membro nel corso di un periodo vegetativo o la quantità necessaria per seminare 100 ha laddove questa risultasse maggiore. Per le specie Pisum sativum, Triticum spp., Hordeum vulgare, Zea mays, Solanum tuberosum, Brassica napus e Helianthus annuus tale percentuale non supera lo 0,3 % o la quantità necessaria per seminare 100 ha, se quest'ultima quantità risulta superiore.

La quantità totale di sementi di varietà da conservare commercializzata in ogni Stato membro non supera tuttavia il 10 % delle sementi della specie in questione, utilizzate annualmente sul suo territorio. Se la percentuale corrisponde ad una quantità inferiore a quella necessaria a seminare 100 ha, la quantità massima di sementi della specie in questione, utilizzata annualmente nello Stato membro, può essere aumentata fino a raggiungere la quantità necessaria a seminare 100 ha.

Articolo 15

Applicazione di restrizioni quantitative

1.   Gli Stati membri provvedono a che i produttori comunichino loro, prima che inizi la stagione di produzione, la superficie e l'ubicazione della zona di produzione delle sementi.

2.   Se, in base alle informazioni ricevute in applicazione del paragrafo 1, sussiste la possibilità che siano superate le quantità fissate all'articolo 14, gli Stati membri assegnano a ciascun produttore una quota che egli può commercializzare durante la stagione di produzione di cui trattasi.

Articolo 16

Controllo delle colture di sementi

Gli Stati membri provvedono, per mezzo di controlli ufficiali, a che le colture di sementi di una varietà da conservare soddisfino le disposizioni della presente direttiva, prestando particolare attenzione alla varietà, ai siti di produzione delle sementi e alle quantità.

Articolo 17

Chiusura degli imballaggi e dei contenitori

1.   Gli Stati membri garantiscono che le sementi delle varietà da conservare possano essere commercializzate esclusivamente in imballaggi o contenitori chiusi opportunamente sigillati.

2.   Gli imballaggi e i contenitori di sementi vengono sigillati dal fornitore, in modo tale da non poter essere aperti senza danneggiare il sistema di sigillatura o senza lasciare tracce di manomissione sull'etichetta del fornitore, sull'imballaggio o sul contenitore.

3.   Al fine di garantire la sigillatura conformemente al paragrafo 2, il sistema di chiusura comporta quantomeno l'aggiunta dell'etichetta o l'apposizione di un sigillo.

Articolo 18

Etichettatura

Gli Stati membri vigilano a che gli imballaggi o i contenitori di sementi delle varietà da conservare siano muniti di un'etichetta del fornitore o di una scritta stampata o di un timbro comprendente le seguenti informazioni:

a)

la dicitura «norme CE»;

b)

il nome e l'indirizzo del responsabile dell'etichettatura o il suo numero di identificazione;

c)

l'anno della chiusura, nei seguenti termini: «chiuso …» (anno) oppure, ad eccezione dei tuberi di patata da semina, l'anno dell'ultimo prelievo di campioni per l'ultima analisi di germinazione, nei seguenti termini: «campione prelevato …» (anno);

d)

la specie;

e)

la denominazione della varietà da conservare;

f)

l'indicazione «varietà da conservare»;

g)

la regione di origine;

h)

se la regione di produzione delle sementi è diversa dalla regione di origine, l'indicazione della regione di produzione delle sementi;

i)

il numero di riferimento del lotto indicato dalla persona responsabile dell'apposizione dell'etichetta;

j)

il peso netto o lordo dichiarato oppure, con esclusione dei tuberi di patata da semina, il numero dichiarato di semi;

k)

in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura del trattamento chimico o dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di glomeruli o di semi puri e il peso totale, salvo che per i tuberi di patate da semina.

Articolo 19

Controlli ufficiali a posteriori

Gli Stati membri garantiscono che le sementi vengano sottoposte a controllo ufficiale a posteriori mediante sondaggi per verificarne l'identità e la purezza varietali.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 20

Relazioni

Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori operanti sul loro territorio comunichino, per ogni stagione di produzione, i quantitativi di sementi di ciascuna varietà da conservare commercializzati.

Su richiesta, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di sementi di ciascuna varietà da conservare commercializzati sul loro territorio.

Articolo 21

Notifica delle organizzazioni riconosciute nel campo delle risorse fitogenetiche

Gli Stati membri segnalano alla Commissione le organizzazioni riconosciute a norma dell'articolo 5, lettera d), dell'articolo 8, paragrafo 1 e dell'articolo 11, paragrafo 1.

Articolo 22

Valutazione

Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione valuta l'attuazione degli articoli 4, 13, paragrafo 2, 14 e 15.

Articolo 23

Recepimento

1.   Gli Stati membri pongono in vigore entro il 30 giugno 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 24

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 25

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/72/CE della Commissione (GU L 329 del 14.12.2007, pag. 37).

(2)  GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/55/CE della Commissione (GU L 159 del 13.6.2006, pag. 13).

(3)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).

(4)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE (GU L 14 del 18.1.2005, pag. 18).

(5)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2005/908/CE della Commissione (GU L 329 del 16.12.2005, pag. 37).

(6)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE.

(7)  GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1.

(8)  GU L 378 del 23.12.2004, pag. 1.

(9)  GU L 162 del 30.4.2004, pag. 18.

(10)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 146/2008 (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 1).

(11)  GU L 254 dell'8.10.2003, pag. 7. Direttiva modificata dalla direttiva 2007/48/CE (GU L 195 del 27.7.2007, pag. 29).

(12)  GU L 108 del 5.5.2000, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 920/2007 (GU L 201 del 2.8.2007, pag. 3).

(13)  GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1.


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