Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0012

    Direttiva 2008/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2008 , che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

    GU L 76 del 19.3.2008, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/12/oj

    19.3.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 76/39


    DIRETTIVA 2008/12/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    dell’11 marzo 2008

    che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    previa consultazione del Comitato delle regioni,

    deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

    (2)

    La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con nuovi elementi non essenziali.

    (3)

    Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (5) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

    (4)

    La Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare l’allegato III e adottare e riesaminare le modalità di applicazione per le esportazioni e l’etichettatura delle batterie e degli accumulatori. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2006/66/CE, anche completandola con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

    (5)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/66/CE.

    (6)

    Dato che le modifiche apportate alla direttiva 2006/66/CE dalla presente direttiva sono adeguamenti di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, non è necessario che siano recepite dagli Stati membri. Non è quindi necessario stabilire disposizioni a tal fine,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Modifiche

    La direttiva 2006/66/CE è così modificata:

    1)

    l’articolo 10, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

    «4.   Disposizioni transitorie per risolvere le difficoltà incontrate da uno Stato membro nel soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2 a causa di circostanze nazionali specifiche possono essere stabilite secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

    Entro il 26 settembre 2007 è definita una metodologia comune per calcolare le vendite annuali di pile e accumulatori portatili agli utilizzatori finali. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 24, paragrafo 3.»;

    2)

    all’articolo 12, paragrafo 6, la prima frase è sostituita dalla seguente:

    «6.   L’allegato III può essere adattato o completato per tener conto dei progressi scientifici o tecnici. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 24, paragrafo 3.»;

    3)

    l’articolo 15, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

    «3.   Sono stabilite le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare i criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti di cui al paragrafo 2. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 24, paragrafo 3.»;

    4)

    l’articolo 17 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 17

    Registrazione

    Gli Stati membri provvedono affinché ciascun produttore sia registrato. La registrazione è soggetta agli stessi obblighi procedurali in ogni Stato membro. Tali obblighi di registrazione, intesi a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono stabiliti secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 24, paragrafo 3.»;

    5)

    l’articolo 21 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Gli Stati membri garantiscono che la capacità di tutte le pile e accumulatori portatili e per autoveicoli sia indicata su di essi in modo visibile, leggibile ed indelebile, entro il 26 settembre 2009. Le modalità di applicazione di tale obbligo, compresi metodi armonizzati per la determinazione della capacità e dell’uso appropriato, sono definite entro il 26 marzo 2009. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono stabilite secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 24, paragrafo 3.»;

    b)

    il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

    «7.   Possono essere concesse deroghe all’obbligo di etichettatura previsto dal presente articolo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 24, paragrafo 3.»;

    6)

    l’articolo 24, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

    «3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

    Articolo 2

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 3

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    H.-G. PÖTTERING

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. LENARČIČ


    (1)  GU C 175 del 27.7.2007, pag. 57.

    (2)  Parere del Parlamento europeo del 24 ottobre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 febbraio 2008.

    (3)  GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1.

    (4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

    (5)  GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.


    Top