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Document 32008E0873

Posizione comune 2008/873/PESC del Consiglio, del 18 novembre 2008 , che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio

OJ L 308, 19.11.2008, p. 52–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 010 P. 57 - 57

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2008/873/oj

19.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/52


POSIZIONE COMUNE 2008/873/PESC DEL CONSIGLIO

del 18 novembre 2008

che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 dicembre 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/852/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio (1) al fine di attuare le misure imposte nei confronti della Costa d’Avorio dalla risoluzione 1572 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(2)

Il 23 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2006/30/PESC (2) che proroga le misure restrittive imposte nei confronti della Costa d’Avorio dalla posizione comune 2004/852/PESC per ulteriori dodici mesi e le integra con le misure restrittive imposte dal punto 6 della risoluzione 1643 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il 12 febbraio 2007 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2007/92/PESC (3) che proroga tali misure restrittive fino al 31 ottobre 2007.

(3)

Il 22 novembre 2007 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2007/761/PESC (4) che proroga le misure restrittive imposte nei confronti della Costa d’Avorio fino al 31 ottobre 2008.

(4)

In seguito a un riesame delle misure imposte dalle risoluzioni 1572 (2004) e 1643 (2005), il 29 ottobre 2008 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1842 (2008) che proroga le misure restrittive imposte nei confronti della Costa d’Avorio fino al 31 ottobre 2009.

(5)

Le misure imposte dalla posizione comune 2004/852/PESC e dalla posizione comune 2006/30/PESC dovrebbero pertanto essere prorogate a decorrere dal 1o novembre 2008, in applicazione della risoluzione 1842 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

Le misure imposte dalla posizione comune 2004/852/PESC e dalla posizione comune 2006/30/PESC sono prorogate a decorrere dal 1o novembre 2008.

Articolo 2

Gli effetti della presente posizione comune decorrono dal giorno dell’adozione. Essa è modificata o, se del caso, abrogata alla luce delle decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo 3

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 18 novembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER


(1)  GU L 368 del 15.12.2004, pag. 50.

(2)  GU L 19 del 24.1.2006, pag. 36.

(3)  GU L 41 del 13.2.2007, pag. 16.

(4)  GU L 305 del 23.11.2007, pag. 61.


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