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Document 32008E0314

Azione comune 2008/314/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2008 , sul sostegno alle attività svolte dall’AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari e nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

OJ L 107, 17.4.2008, p. 62–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/04/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2008/314/oj

17.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 107/62


AZIONE COMUNE 2008/314/PESC DEL CONSIGLIO

del 14 aprile 2008

sul sostegno alle attività svolte dall’AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari e nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, che nel capitolo III contiene un elenco di misure da prendere sia all’interno dell’Unione europea (UE) che nei paesi terzi per combattere tale proliferazione.

(2)

L’UE sta attivamente attuando la strategia in questione nonché le misure elencate nel capitolo III, in particolare liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti condotti da istituzioni multilaterali, quali l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA).

(3)

Il 17 novembre 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/805/PESC sull’universalizzazione e il rafforzamento degli accordi multilaterali in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (1). Tale posizione comune chiede segnatamente la promozione della conclusione degli accordi di salvaguardia globali dell’AIEA e dei protocolli addizionali e impegna l’UE ad operare per fare del protocollo addizionale e degli accordi di salvaguardia globali la norma per il sistema di verifica dell’AIEA.

(4)

Il 17 maggio 2004 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2004/495/PESC sul sostegno alle attività svolte dall’AIEA nell’ambito del piano per la sicurezza nucleare e della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (2).

(5)

Il 18 luglio 2005 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/574/PESC sul sostegno alle attività svolte dall’AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari e nell’ambito della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (3).

(6)

Il 12 giugno 2006 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2006/418/PESC sul sostegno alle attività svolte dall’AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari e nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (4).

(7)

Il 22 dicembre 2003 il Consiglio ha adottato la direttiva 2003/122/Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane (5). Per quanto riguarda l’UE, il rafforzamento del controllo delle sorgenti radioattive ad alta attività in tutti i paesi terzi, in conformità della dichiarazione del G8 e del piano d’azione sulla sicurezza delle sorgenti radioattive, permane un obiettivo importante da perseguire.

(8)

Nel luglio 2005 gli Stati parte e la Comunità europea dell’energia atomica hanno convenuto per consenso di modificare la convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari al fine di ampliarne la portata e ricomprendervi l’uso e lo stoccaggio nazionali per scopi pacifici di materiali e installazioni nucleari nonché il trasporto degli stessi, obbligando gli Stati parte a comminare sanzioni penali in caso di violazione.

(9)

Nel settembre 2005 è stata aperta alla firma la convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare (convenzione contro il terrorismo nucleare) che, una volta entrata in vigore imporrà agli Stati parte di dotarsi di leggi per rendere le violazioni in questione penalmente rilevanti.

(10)

L’AIEA persegue obiettivi identici a quelli esposti nei considerando da 3 a 9. Ciò avviene mediante l’attuazione del suo piano per la sicurezza nucleare, finanziato tramite contributi volontari al fondo per la sicurezza nucleare dell’AIEA medesima.

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

1.   Al fine di dare attuazione immediata e pratica ad alcuni elementi della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, l’UE sostiene le attività svolte dall’AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari per conseguire i seguenti obiettivi:

a)

adoperarsi per l’universalizzazione degli strumenti internazionali in materia di non proliferazione e di sicurezza nucleare, accordi di salvaguardia globali e protocollo addizionale compresi;

b)

potenziare la protezione dei materiali e delle attrezzature sensibili sotto il profilo della proliferazione e relativa tecnologia e fornire assistenza legislativa e regolamentare nel settore della sicurezza e della salvaguardia nucleari;

c)

rafforzare le attività di individuazione del traffico illecito di materiali nucleari e altri materiali radioattivi e la relativa risposta.

2.   I progetti dell’AIEA che corrispondono a misure della strategia dell’UE sono progetti volti a:

a)

rafforzare l’impianto legislativo e regolamentare nazionale per l’attuazione dei pertinenti strumenti internazionali nel settore della sicurezza e della verifica nucleare, accordi di salvaguardia globali e protocollo addizionale compresi;

b)

assistere gli Stati nel potenziamento della sicurezza e del controllo dei materiali nucleari e altri materiali radioattivi;

c)

potenziare la capacità degli Stati di individuare il traffico illecito di materiali nucleari e altri materiali radioattivi e di rispondervi.

I suddetti progetti sono realizzati nei paesi che necessitano di assistenza in tali settori, dopo una prima valutazione da parte del gruppo di esperti.

Una descrizione particolareggiata dei progetti figura nell’allegato.

Articolo 2

1.   La presidenza, assistita dal segretario generale del Consiglio/slto rappresentante per la Politica estera e di sicurezza comune (SG/AR), è responsabile dell’attuazione della presente azione comune. La Commissione è pienamente associata.

2.   I progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, sono realizzati dall’AIEA. Essa svolge tale compito sotto il controllo dell’SG/AR, che assiste la presidenza. A tal fine l’SG/AR stabilisce le modalità necessarie con l’AIEA.

3.   La presidenza, l’SG/AR e la Commissione si tengono reciprocamente informati riguardo ai progetti, secondo le rispettive competenze.

Articolo 3

1.   L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è di EUR 7 703 000.

2.   La spesa finanziata con l’importo di cui al paragrafo 1 è gestita conformemente alle procedure della Comunità europea e alle norme applicabili al bilancio generale della Comunità europea.

3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2, che assumono la forma di una sovvenzione. A tal fine conclude un accordo di finanziamento con l’AIEA. L’accordo di finanziamento dispone che l’AIEA deve assicurare la visibilità del contributo dell’UE in funzione della sua entità.

4.   La Commissione cerca di concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente azione comune. Informa il Consiglio di tutte le difficoltà per pervenirvi e della data di conclusione dell’accordo di finanziamento.

Articolo 4

La presidenza, assistita dall’SG/AR, riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente azione comune sulla base di rapporti regolari stilati dall’AIEA. Tali rapporti formano la base della valutazione del Consiglio. La Commissione è pienamente associata. Essa fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dell’attuazione della presente azione comune.

Articolo 5

La presente azione comune entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa termina 15 mesi dopo la conclusione dell’accordo di finanziamento concluso tra la Commissione e l’AIEA o il 14 aprile 2009 se entro tale data non è stato concluso alcun accordo di finanziamento.

Articolo 6

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 aprile 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

I. JARC


(1)  GU L 302 del 20.11.2003, pag. 34.

(2)  GU L 182 del 19.5.2004, pag. 46.

(3)  GU L 193 del 23.7.2005, pag. 44.

(4)  GU L 165 del 17.6.2006, pag. 20.

(5)  GU L 346 del 31.12.2003, pag. 57.


ALLEGATO

Sostegno dell’UE alle attività dell’AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari nonché nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

1.   Descrizione

Negli ultimi anni il numero di episodi terroristici negli Stati membri dell’UE e altrove non ha mostrato alcun segno di attenuazione. La comunità internazionale ha riconosciuto in varie sedi che il rischio di riuscita di atti di terrorismo nucleare che implicano materiali nucleari o altri materiali radioattivi resta elevato. Inoltre, recenti denunce di traffico illecito che interessa materiale nucleare particolarmente sensibile hanno sottolineato il rischio permanente che i terroristi possano acquisire tale materiale.

La Comunità internazionale ha reagito con fermezza a tali minacce e ha adottato varie iniziative volte ad evitare che materiali nucleari o altri materiali radioattivi cadano nelle mani di criminali e terroristi. Particolare attenzione sulla situazione in Asia è stata attirata dal seminario sul rafforzamento della sicurezza nucleare nei paesi asiatici, svoltosi a Tokyo nel novembre 2006, il quale ha invitato l’AIEA a rafforzare la sua cooperazione con gli Stati della regione al fine di garantire che siano applicati livelli accettabili di sicurezza a tutti i materiali nucleari e altri materiali radioattivi nelle diverse giurisdizioni nazionali e conformemente agli effettivi sistemi e funzioni nazionali. Un ulteriore slancio alle attività internazionali è stato impresso dall’avvio, nel luglio 2006, dell’iniziativa globale per combattere il terrorismo nucleare.

La verifica dell’AIEA rimane uno strumento indispensabile per costruire la fiducia tra gli Stati rispetto a impegni di non proliferazione nucleare e per progredire nell’impiego pacifico di materiali nucleari.

Sviluppi internazionali recenti hanno dato origine a una gamma nuova e rafforzata di strumenti giuridici internazionali, importanti per la sicurezza e la verifica nucleari: nel luglio 2005 gli Stati parte hanno adottato la modifica della convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari; la convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare è stata aperta alla firma nel settembre 2005 e, nell’aprile 2004, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1540(2004) relativa alle armi di distruzione di massa e agli attori non statali. La risoluzione 1373(2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite esorta tutti gli Stati ad aderire il più presto possibile alle pertinenti convenzioni internazionali contro il terrorismo e ai relativi protocolli.

Sinora oltre 80 Stati si sono impegnati politicamente ad attuare il codice di condotta sulla sicurezza delle fonti radioattive (1). Inoltre nel 2005 la conferenza generale e il Consiglio dei governatori dell’AIEA hanno adottato numerose risoluzioni e decisioni volte a potenziare il sistema di salvaguardie dell’AIEA stessa (2).

L’attuazione di questi strumenti internazionali da parte degli Stati può essere, in parte, facilitata in misura significativa mediante l’assistenza fornita dal piano per la sicurezza nucleare 2006-2009 dell’AIEA, che il Consiglio dei governatori dell’AIEA ha approvato nel settembre 2005 (3) e che costituisce la continuazione del piano di attività 2003-2005 dirette alla protezione contro il terrorismo nucleare (4). Il piano per la sicurezza nucleare prevede tre settori di attività: 1) valutazione, analisi e coordinamento dei bisogni; 2) prevenzione; 3) individuazione e risposta. Comprende altresì una parte dal titolo «Attività di sostegno alla sicurezza nucleare» in cui figurano attività individuate inizialmente per i loro obiettivi di sicurezza e salvaguardia, alle quali è stato tuttavia anche riconosciuto il merito di contributi importanti alla sicurezza nucleare.

Le salvaguardie internazionali, quali attuate dall’AIEA, rappresentano uno strumento essenziale per verificare che gli Stati abbiano ottemperato ai loro impegni e obblighi specifici in materia di non proliferazione. È della massima importanza che si disponga della legislazione nazionale richiesta per l’attuazione di un accordo di salvaguardia integrale con l’AIEA e, in caso, di un protocollo addizionale (5). L’attuazione impone che ogni Stato parte di tali accordi mantenga un sistema statale efficace di contabilità e di controllo dei materiali nucleari (SSAC). Nel settembre 2005 il Consiglio dei governatori dell’AIEA ha chiesto al segretariato dell’Agenzia di assistere con le risorse disponibili, nell’istituzione e mantenimento di tali SSAC, gli Stati, inclusi quelli non membri dell’Agenzia, oggetto di accordi di salvaguardia integrali comprendenti protocolli sulle piccole quantità.

Il piano per la sicurezza nucleare 2006-2009 persegue obiettivi simili ad alcuni elementi della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa. Questi forniscono un approccio globale alla sicurezza nucleare che comprende i controlli regolamentari, la contabilità e la protezione di materiali nucleari e di altri materiali radioattivi durante l’uso, lo stoccaggio e il trasporto per tutto il loro ciclo di vita sia a breve che a lungo termine. Tuttavia, qualora la protezione dovesse venir meno occorre definire misure di rincalzo per individuare i furti o i tentativi di traffico illecito dei materiali attraverso le frontiere internazionali e per rispondere ad eventuali atti di sabotaggio che abbiano per oggetto materiali nucleari o altri materiali radioattivi.

L’AIEA sta per ultimare l’attuazione dell’azione comune 2004/495/PESC del Consiglio e sta inoltre attuando l’azione comune 2005/574/PESC del Consiglio nonché l’azione comune 2006/418/PESC del Consiglio tutte azioni che riguardano il sostegno alle attività svolte dall’AIEA nell’ambito del piano per la sicurezza nucleare e della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa. Con i contributi associati dell’UE l’AIEA ha avviato attività importanti per sostenere gli sforzi degli Stati destinatari del Caucaso, dell’Asia centrale, dell’Europa sud orientale e dei Balcani, dell’area mediterranea del Medio Oriente e dell’Africa, al fine di rafforzare la sicurezza nucleare e l’attuazione delle salvaguardie internazionali in detti paesi.

La richiesta di sostegno a tali sforzi continua ad essere forte negli Stati che sono membri dell’AIEA, come pure in alcuni Stati che non lo sono. I paesi ammissibili al sostegno sono:

 

in Europa sud orientale: Turchia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Serbia, Montenegro, Repubblica moldova ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

 

nella regione dell’Asia centrale: Kazakstan, Kirghizistan, Uzbekistan, Tagikistan e Turkmenistan;

 

nell’area del Caucaso: Armenia, Azerbaigian e Georgia;

 

nella regione mediterranea del Medio Oriente: Israele, Giordania, Libano, Repubblica araba siriana;

 

in Africa (6): Algeria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo Verde, Repubblica centrafricana, Ciad, Comore, Repubblica del Congo, Costa d’Avorio, Repubblica democratica del Congo, Gibuti, Egitto, Guinea equatoriale, Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Gana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenia, Lesotho, Liberia, Gran Giamahiria araba libica, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Marocco, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Ruanda, São Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sudafrica, Sudan, Swaziland, Togo, Tunisia, Uganda, Tanzania, Zambia e Zimbabwe;

 

nella regione dell’Asia sudorientale: Bangladesh, Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filippine, Singapore, Thailandia, Vietnam.

Le attività proseguiranno in Europa sudorientale, in Asia centrale, nel Caucaso, nella regione mediterranea del Medio Oriente e in Africa in base alle azioni comuni esistenti e ad un aggiornamento delle valutazioni dei bisogni, realizzato quale parte di dette azioni comuni. La selezione definitiva degli altri paesi della regione dell’Asia sudorientale destinatari del sostegno sarà effettuata in base alla valutazione dei bisogni, comprendente il vaglio delle informazioni disponibili presso le sedi centrali, integrato, se necessario, da missioni di valutazione. Le attività di sostegno per ogni progetto si incentreranno nei paesi che hanno maggior bisogno di assistenza in ciascun settore di progetto.

Ai fini delle valutazioni dei bisogni, una squadra di esperti riconosciuti valuterà lo status attuale del sistema di sicurezza nucleare vigente in tali paesi e formulerà raccomandazioni in materia di miglioramenti. Queste costituiranno una piattaforma per la definizione della successiva assistenza tenendo conto della situazione corrente e dei miglioramenti necessari per la prevenzione e l’individuazione di atti dolosi che riguardano materiali nucleari e altri materiali radioattivi, inclusi quelli destinati ad un uso non nucleare, nonché le installazioni nucleari, come pure la risposta a tali atti. Saranno definite priorità individuando i paesi per ciascun progetto che sarà finanziato attraverso il bilancio reso disponibile grazie al sostegno dell’UE. Lo sviluppo delle risorse umane sarà attuato nell’ambito del programma istituzionale di formazione dell’AIEA che, in ampia misura, è basato su un’impostazione regionale. In funzione delle risorse finanziarie disponibili sarà oggetto di sostegno la partecipazione di esperti provenienti dal numero massimo possibile di paesi ammissibili.

Successivamente nei paesi selezionati verranno realizzati i progetti nei tre settori seguenti:

1.   Assistenza legislativa e regolamentare

Il fondamento giuridico della sicurezza nucleare comprende in larga parte strumenti internazionali e principi riconosciuti (trattati, convenzioni, accordi, norme, standard AIEA, codici di condotta e documenti orientativi, raccomandazioni) applicati dalle autorità nazionali per controllare i materiali nucleari e altre sorgenti radioattive. L’ampia gamma di norme (molte delle quali sviluppate sotto l’egida dell’AIEA) fornisce un quadro per l’impiego sicuro di materiali nucleari e altri materiali radioattivi e relative installazioni, sia nell’ambito di programmi nucleari di vasta portata che di attività nucleari limitate.

Una legislazione e un impianto regolamentare di controllo nazionali ed adeguati costituiscono i prerequisiti per un regime di sicurezza nucleare efficace. La legislazione nazionale di attuazione dovrebbe fornire un quadro di principi e disposizioni generali tali da consentire agli organi governativi autorizzati di espletare le dovute funzioni di regolamentazione e da disciplinare il comportamento di chiunque partecipi ad attività regolamentate. In molti Stati la legislazione è inadeguata e l’impianto regolamentare è inesistente o insufficiente. Questi divari, combinati con impianti regolamentari di controllo inefficaci, determinano la debolezza del regime globale di sicurezza. Occorre pertanto rafforzare o stabilire un quadro legislativo e regolamentare nazionale adeguato, assicurando l’effettiva applicazione delle misure pertinenti.

I materiali radioattivi sono sovente utilizzati in applicazioni non nucleari, vale a dire per scopi medici o industriali. Alcune delle sorgenti sono altamente radioattive e appartengono alle categorie da 1 a 3, quali definite nel documento «Categorizzazione delle sorgenti radioattive» dell’AIEA. Se non formano oggetto di un controllo regolamentare adeguato e non sono adeguatamente protette queste sorgenti potrebbero cadere in cattive mani e essere utilizzate per atti dolosi. L’impianto regolamentare per la protezione dalle radiazioni e la sicurezza delle sorgenti radioattive deve essere efficace e deve funzionare adeguatamente in conformità delle norme internazionali, delle linee guida del codice di condotta sulla sicurezza delle sorgenti radioattive e relative istruzioni per l’importazione/esportazione, nonché delle migliori pratiche.

La conclusione di accordi di salvaguardia e di protocolli addizionali con l’AIEA è una misura efficace che promuove un controllo rigoroso, a livello sia nazionale che internazionale, dei materiali nucleari e delle tecnologie ad essi connesse. È importante che la legislazione nazionale di attuazione identifichi chiaramente gli impianti, installazioni, attività e materiali nucleari cui saranno applicate le salvaguardie. Inoltre, gli Stati che hanno concluso un protocollo addizionale devono assicurare che le rispettive legislazioni nazionali di attuazione siano state rafforzate per poter ottemperare agli obblighi supplementari loro imposti dal protocollo addizionale. In particolare, la legislazione nazionale dello Stato interessato dovrebbe essere riveduta per estendere competenze e poteri dell’organo di regolamentazione incaricato dell’attuazione e dell’applicazione degli accordi di salvaguardia conclusi.

Quando diventano parti della convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, ratificandone la modifica, e della convenzione contro il terrorismo nucleare, gli Stati accettano anche gli obblighi relativi al rispetto delle norme internazionali connesse con la sicurezza nucleare. Inoltre la risoluzione 1540(2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite obbliga a sua volta tutti gli Stati ad istituire controlli a livello nazionale, fra cui opportuni controlli dei materiali connessi con le armi nucleari.

Gli impegni assunti dagli Stati nell’ambito dei suddetti strumenti internazionali nel settore della sicurezza nucleare hanno portato ad una giustapposizione di impegni connessi con la sicurezza dei materiali e delle installazioni nucleari e di altre sorgenti radioattive. Tali impegni comportano misure per l’istituzione di un impianto regolamentare per la protezione dalle radiazioni e la sicurezza delle sorgenti radioattive; misure di contabilità e di controllo; misure per la protezione fisica; controlli delle importazioni e delle esportazioni e l’incriminazione degli atti illeciti.

2.   Rafforzamento della sicurezza e del controllo dei materiali nucleari e di altri materiali radioattivi

I materiali usati o stoccati presso installazioni e impianti nucleari devono essere adeguatamente repertoriati e protetti per prevenirne il furto o il sabotaggio. Un sistema di regolamentazione efficace dovrebbe identificare quanto deve essere attuato rispettivamente a livello di Stato e di gestore.

È altresì di vitale importanza che le sorgenti radioattive vulnerabili e potenti in applicazioni non nucleari siano fisicamente protette dagli atti dolosi nel corso del loro uso e stoccaggio e, quando non sono più necessarie, che siano dismesse e stoccate, oppure smaltite come rifiuti radioattivi in un luogo sicuro.

Tutti gli Stati che hanno concluso accordi di salvaguardia integrali devono istituire e mantenere sistemi statali di contabilità e di controllo di tutti i materiali nucleari (SSAC) soggetti a salvaguardia. L’AIEA ritiene tuttavia che in molti Stati che sono parti di tali accordi i suddetti sistemi siano carenti o inadeguati. Questa situazione è particolarmente diffusa nei circa 120 Stati in cui non sono in funzione installazioni nucleari.

3.   Rafforzamento della capacità degli Stati di individuare il traffico illecito e di rispondervi

Il traffico illecito è connesso con l’ottenimento, la fornitura, l’uso, il trasferimento o lo smaltimento non autorizzati, intenzionali o meno, di materiali nucleari e di altri materiali radioattivi, con o senza attraversamento di frontiere internazionali.

È impossibile per un terrorista fabbricare un ordigno esplosivo nucleare rudimentale o un ordigno a dispersione radiologica senza essersi procurato il materiale mediante un traffico illecito. Inoltre è possibile che anche le attrezzature e la tecnologia sensibili utilizzate per produrre materiale sensibile impiegato in un ordigno nucleare rudimentale o nella sua fabbricazione siano state ottenute attraverso un traffico illecito. Si può presumere che per far giungere il materiale alla destinazione finale sia necessaria la circolazione transfrontaliera di materiale o tecnologia. Per combattere il traffico illecito gli Stati devono pertanto porre in essere i necessari sistemi di regolamentazione, nonché predisporre sistemi tecnici (comprensivi di strumenti di facile uso) e rendere disponibili procedure e informazioni presso i valichi di frontiera per individuare i tentativi di contrabbando di materiali radioattivi (compresi i materiali fissili radioattivi) o il commercio non autorizzato di attrezzature e tecnologia sensibili.

Devono inoltre essere disponibili misure efficaci per contrastare tali atti nonché i sequestri di materiali radioattivi. Il personale degli organi di contrasto (dogane, polizia, ecc.) sovente non è formato all’uso delle attrezzature di individuazione e potrebbe quindi non avere familiarità con le attrezzature e la tecnologia sensibili. La formazione dei funzionari è quindi cruciale per il successo di qualunque misura adottata per individuare il traffico illecito. Al personale di categorie diverse dovrebbero essere impartite formazioni diverse, sia per quanto attiene l’uso degli strumenti di individuazione, sia per interpretare la lettura degli strumenti, in modo da mettere tale personale in grado di decidere sulle azioni conseguenti.

In tale area il sostegno è molto richiesto, come conseguenza della maggiore consapevolezza delle minacce in gioco e della disponibilità di attrezzature e di metodologia per una più ampia capacità di controllo delle frontiere.

2.   Obiettivi

Obiettivo globale: rafforzare la sicurezza nucleare nei paesi selezionati.

2.1.   Fase di valutazione: finanziamento delle missioni internazionali di sicurezza nucleare

L’AIEA effettuerà valutazioni per accertare se sia necessario rafforzare la sicurezza nucleare in ciascuno dei paesi di cui al punto 1, in cui tali valutazioni non siano state completate. Per gli altri paesi individuati si procederà ad un aggiornamento della valutazione precedentemente effettuata. Le valutazioni riguardano ove opportuno la protezione fisica e la sicurezza delle applicazioni nucleari e non nucleari, le misure in atto per combattere il traffico illecito nonché il necessario impianto giuridico e regolamentare. I risultati della valutazione globale saranno utilizzati come base nella selezione dei paesi in cui saranno attuati i progetti.

I progetti summenzionati:

valuteranno in ciascun paese lo stato di protezione fisica dei materiali nucleari e di altri materiali radioattivi e della protezione delle installazioni o dei siti nucleari o di ricerca in cui detti materiali sono utilizzati o stoccati. Identificheranno inoltre un ulteriore sottogruppo di installazioni e siti contenenti tali materiali da selezionare per la rivalorizzazione e il sostegno successivi,

valuteranno in ciascun paese le esigenze riguardo al miglioramento della sicurezza delle sorgenti radioattive. Identificheranno le debolezze e le lacune rispetto alle norme internazionali e al codice di condotta, esigendo il miglioramento dell’impianto regolamentare e individueranno la necessità di prevedere una protezione supplementare delle sorgenti potenti e vulnerabili. La valutazione servirà anche a individuare l’attrezzatura specifica necessaria per la protezione,

valuteranno in ciascun paese l’attuale stato della capacità di combattere il traffico illecito e individueranno i bisogni connessi con i miglioramenti necessari,

valuteranno, in ciascun paese, lo stato degli SSAC e individueranno i bisogni connessi con i miglioramenti necessari.

2.2.   Attuazione di azioni specifiche riconosciute come prioritarie a seguito della fase di valutazione

Progetto 1:   assistenza legislativa e regolamentare

Scopo del progetto:

rafforzare l’impianto legislativo e regolamentare nazionale relativo al materiale nucleare ed altro materiale radioattivo tenendo conto dei pertinenti strumenti internazionali e dei principi riconosciuti nel settore della sicurezza nucleare, nonché delle sinergie in atto con i sistemi nazionali di protezione dalle radiazioni,

rafforzare i quadri legislativi nazionali per l’attuazione degli accordi di salvaguardia e dei protocolli addizionali conclusi tra gli Stati e l’AIEA,

rafforzare l’impianto regolamentare nazionale per la protezione dalle radiazioni e la sicurezza delle sorgenti radioattive.

Risultati del progetto:

sviluppo e adozione di una legislazione esauriente, coerente ed efficace a livello nazionale, contribuendo così ad un sistema di sicurezza nucleare armonizzato, rafforzato e più universale,

sviluppo e adozione (nelle lingue nazionali) della legislazione nazionale necessaria per permettere agli Stati di ottemperare ai loro obblighi in conformità degli accordi di salvaguardia e dei protocolli addizionali AIEA,

creazione/miglioramento dell’impianto regolamentare nazionale per la protezione dalle radiazioni e la sicurezza delle sorgenti radioattive assicurando servizi di consulenza, attrezzature e formazione in conformità delle norme internazionali, delle direttive del codice di condotta sulla sicurezza delle sorgenti radioattive e delle migliori prassi.

Progetto 2:   rafforzamento della sicurezza dei materiali nucleari e di altri materiali radioattivi

Scopo del progetto:

rafforzare la protezione fisica delle installazioni nucleari e dei materiali nucleari e di altri materiali radioattivi nelle applicazioni nucleari dei paesi selezionati,

rafforzare il controllo e la protezione fisica dei materiali radioattivi nelle applicazioni non nucleari dei paesi selezionati,

rafforzare gli SSAC per l’attuazione degli accordi di salvaguardia e dei protocolli addizionali, anche negli Stati firmatari di «protocolli sulle piccole quantità».

Risultati del progetto:

protezione fisica dei materiali nucleari e di altri materiali radioattivi nelle installazioni nucleari selezionate e nei siti rivalorizzati,

protezione delle sorgenti vulnerabili nelle applicazioni non nucleari o, se del caso, dismissione e trasferimento in un luogo di stoccaggio sicuro nei paesi selezionati,

miglioramento dell’impianto regolamentare nazionale per la protezione fisica grazie all’assistenza di esperti,

istituzione e mantenimento di SSAC efficienti capaci di attuare gli accordi di salvaguardia e i protocolli addizionali, anche negli Stati firmatari di «protocolli sulle piccole quantità»,

formazione del personale nei paesi che possono beneficiare del sostegno.

Progetto 3:   rafforzamento della capacità degli Stati di individuare il traffico illecito e di rispondervi

Scopo del progetto:

rafforzare le capacità degli Stati di individuare il traffico illecito nei paesi selezionati e di rispondervi.

Risultati del progetto:

miglioramento della raccolta e valutazione delle informazioni sul traffico nucleare illecito provenienti da fonti di pubblico accesso e dai punti di contatto degli Stati per migliorare la conoscenza sul traffico nucleare illecito e sulle circostanze in cui si svolge. Queste informazioni faciliteranno anche la classificazione per priorità delle varie attività intraprese per combattere il traffico illecito,

istituzione di quadri nazionali, grazie all’assistenza di esperti, per combattere il traffico illecito e migliorare il coordinamento nazionale del controllo della circolazione transfrontaliera di materiali radioattivi, attrezzature e tecnologia nucleari sensibili nei paesi selezionati,

potenziamento dell’attrezzatura di sorveglianza delle frontiere presso valichi di frontiera selezionati,

formazione per il personale delle strutture di contrasto nei paesi che possono beneficiare del sostegno.

3.   Durata

La valutazione si svolgerà entro tre mesi dall’entrata in vigore dell’accordo di finanziamento tra la Commissione e l’AIEA. I tre progetti saranno realizzati in parallelo nei 12 mesi successivi.

La durata totale stimata per l’attuazione della presente azione comune è di 15 mesi.

4.   Beneficiari

I beneficiari sono i paesi in cui saranno realizzati la valutazione e i successivi progetti. Le rispettive autorità saranno aiutate a capire dove vi siano dei punti deboli e riceveranno sostegno per trovarvi rimedio e migliorare la sicurezza. L’ultima scelta dei beneficiari ed i bisogni da prendere in considerazione nei paesi scelti sono fissati nell’ambito del competente gruppo del Consiglio consultando l’ente incaricato dell’attuazione del progetto, la presidenza, assistita dall’SG/AR ed in stretta consultazione con gli Stati membri e la Commissione. Le decisioni si basano, se del caso, sulle proposte avanzate dall’ente incaricato dell’attuazione del progetto a norma dell’articolo 2, paragrafo 1.

5.   Ente incaricato dell’attuazione del progetto

L’AIEA sarà incaricata dell’attuazione dei progetti. Le missioni di sicurezza nucleare internazionale saranno svolte secondo le modalità operative abituali delle missioni dell’AIEA e saranno effettuate da esperti dell’AIEA e degli Stati membri. I tre progetti saranno attuati direttamente dal personale dell’AIEA e/o da esperti o contraenti scelti provenienti dagli Stati membri dell’AIEA. Per i contraenti l’appalto di merci, opere o servizi da parte dell’AIEA nel contesto della presente azione comune è effettuato come specificato nell’accordo con l’AIEA sul contributo della Comunità europea.

6.   Partecipanti terzi

I progetti sono finanziati al 100 % dalla presente azione comune. Gli esperti provenienti dagli Stati membri dell’AIEA possono essere considerati come partecipanti terzi. Essi opereranno in base alle regole operative abituali previste per gli esperti dell’AIEA.

7.   Condizioni specifiche di contratto e appalto

In alcuni casi, per migliorare le disposizioni di sicurezza per i materiali nucleari ed altri materiali radioattivi, ad esempio le sorgenti radioattive originariamente fornite dalla Federazione russa, si potrebbero offrire contratti di appalto per merci, opere e servizi a fornitori della Federazione russa che abbiano familiarità con la tecnologia russa.

8.   Stima dei mezzi necessari

Il contributo dell’UE coprirà la valutazione e la realizzazione dei tre progetti descritti nel punto 2.2. I costi stimati sono i seguenti:

Valutazione della sicurezza nucleare, missioni incluse

160 000 EUR

Progetto 1

1 340 000 EUR

Progetto 2

3 400 000 EUR

Progetto 3

3 050 000 EUR

È inoltre inclusa una riserva pari al 3 % circa dei costi ammissibili (per un totale di 250 000 EUR) per spese impreviste.

9.   Importo finanziario di riferimento per coprire i costi del progetto

Il costo totale del progetto è pari a 7 703 000 EUR.


(1)  GOV/2003/49-GC(47)/9. Anche il documento «Misure intese a rafforzare la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare, radioprotezione, sicurezza dei trasporti e gestione delle scorie: promuovere infrastrutture regolamentari nazionali efficaci e sostenibili per il controllo delle sorgenti radioattive» (GOV/2004/52-GC(48)/15) contiene parti che sono pertinenti per la cooperazione AIEA-UE nell’ambito della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa. Queste attività sono inoltre riprese nelle «Attività di sostegno alla sicurezza nucleare» di cui al piano per la sicurezza nucleare 2006-2009 dell’AIEA.

(2)  Nel settembre 2005 il Consiglio dei governatori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) ha deciso che, per rafforzare il sistema di salvaguardie, il cosiddetto «protocollo sulle piccole quantità» (SQP-small quantities protocol) degli accordi di salvaguardia TNP debba continuare a far parte del sistema di salvaguardie dell’Agenzia, fatte salve le modifiche dei testi standard e dei criteri SQP. La conferenza generale AIEA del 2005 ha adottato una risoluzione in cui si constata che, nel caso di Stati con accordi di salvaguardia integrali corredati da un protocollo addizionale in vigore, queste misure rappresentano uno standard di verifica potenziata per gli Stati in questione.

(3)  GOV/2005/50-GC(49)/17.

(4)  GOV/2002/10.

(5)  Cfr. il piano d’azione dell’Agenzia per promuovere la conclusione di accordi di salvaguardia e protocolli addizionali, pubblicato dall’AIEA.

(6)  Si prevede che fino a un totale di 20-25 paesi africani riceva un sostegno per miglioramenti della sicurezza nucleare a titolo di vari progetti. Altri paesi possono essere coinvolti in eventi di formazione regionale.


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