EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008E0124

Azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008 , relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO)

OJ L 42, 16.2.2008, p. 92–98 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 006 P. 76 - 82

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/06/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2008/124/oj

16.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 42/92


AZIONE COMUNE 2008/124/PESC DEL CONSIGLIO

del 4 febbraio 2008

relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l'articolo 14 e l'articolo 25, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 giugno 1999 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1244 (in seguito denominata «risoluzione 1244») nell'ambito della quale il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite:

«decide che la presenza internazionale civile e la presenza internazionale di sicurezza sono fissate per un periodo iniziale di dodici mesi e che continueranno in seguito finché il Consiglio di sicurezza non decida altrimenti» (paragrafo 19);

«autorizza il Segretario Generale, assistito dalle organizzazioni internazionali competenti, a stabilire una presenza civile internazionale in Kosovo …» e «decide che tra le responsabilità principali della presenza civile internazionale rientra … f) in una fase finale, la supervisione del trasferimento dell'autorità dalle istituzioni kosovare provvisorie ad istituzioni create in base ad un accordo politico … i) il mantenimento dell'ordine pubblico, in particolare con l'istituzione di forze di polizia locali, dispiegando nel frattempo personale internazionale di polizia in servizio in Kosovo» (paragrafi 10 e 11);

«si compiace del lavoro che l'Unione europea e le altre organizzazioni internazionali svolgono nell'intento di sviluppare un metodo globale di sviluppo economico e di stabilizzazione della regione interessata dalla crisi del Kosovo, ivi compresa l'attuazione di un patto di stabilità per l'Europa sud orientale con un'ampia partecipazione internazionale per favorire la democrazia, la prosperità economica, la stabilità e la cooperazione regionale» (paragrafo 17).

(2)

Gli organi, le istituzioni e le autorità di cui alla presente azione comune sono le istituzioni (in seguito denominate «le istituzioni del Kosovo») create sulla base della risoluzione 1244. Ne fanno parte, tra l'altro, il servizio di polizia del Kosovo, il potere giurisdizionale e gli associati ministeri dell'Interno e della Giustizia.

(3)

È necessario prevenire, per ragioni umanitarie, possibili esplosioni di violenza, azioni di persecuzione e intimidazione in Kosovo, assumendosi, se del caso, la debita responsabilità nei confronti delle popolazioni, come previsto dalla risoluzione 1674 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 28 aprile 2006.

(4)

Il 10 aprile 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/304/PESC relativa all'istituzione di un gruppo di pianificazione dell'UE (EUPT Kosovo) per quanto riguarda una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi nel settore dello stato di diritto ed eventuali altri settori in Kosovo (1).

(5)

L'11 dicembre 2006 il Consiglio ha approvato il concetto di gestione della crisi per una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi nel settore dello stato di diritto ed eventuali altri settori in Kosovo.

(6)

L'azione comune 2006/304/PESC specifica, in particolare, che il capo dell'EUPT Kosovo opera sotto la guida del capo dell'operazione dell'UE di gestione delle crisi in Kosovo, una volta che quest'ultimo sia stato nominato.

(7)

Il Consiglio europeo di Bruxelles del 14 dicembre 2007 ha sottolineato la disponibilità dell'UE a svolgere un ruolo guida nel rafforzamento della stabilità della regione, in linea con le prospettive europee della stessa e ad attuare un accordo che definisca il futuro status del Kosovo. Esso ha dichiarato la disponibilità dell'UE ad assistere il Kosovo nel cammino verso una stabilità sostenibile, anche tramite una missione di politica di sicurezza e di difesa europea (PESD) e un contributo ad un ufficio civile internazionale nel quadro delle presenze internazionali. Il Consiglio Affari generali e relazioni esterne è stato invitato a stabilire modalità e tempi di avvio della missione. È stato chiesto al Segretario generale/Alto rappresentante (SG/AR) di preparare la missione di concerto con le autorità competenti del Kosovo e le Nazioni Unite. A tale riguardo il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha dichiarato che le Nazioni Unite, con l'aiuto delle competenti organizzazioni internazionali, si impegnano ad assistere il Kosovo nel cammino verso una stabilità sostenibile. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha anche preso atto della disponibilità dell'UE a svolgere un ruolo di maggior rilievo in Kosovo, come è emerso dalle conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 14 dicembre 2007.

(8)

Parallelamente alla presente azione comune il Consiglio sta adottando un'azione comune di nomina del rappresentante speciale dell'UE per il Kosovo.

(9)

Conformemente agli orientamenti definiti dal Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000, la presente azione comune dovrebbe stabilire il ruolo dell'SG/AR a norma degli articoli 18 e 26 del trattato.

(10)

L'articolo 14, paragrafo 1 del trattato richiede che sia indicato il finanziamento per l'intero periodo di attuazione dell'azione comune. L’indicazione degli importi che devono essere finanziati dal bilancio generale dell'Unione europea esprime la volontà dell’autorità politica ed è subordinata alla disponibilità di stanziamenti d’impegno nel rispettivo esercizio di bilancio.

(11)

In considerazione delle dimensioni e della natura della missione istituita dalla presente azione comune vanno definite disposizioni specifiche per quanto riguarda l'assunzione di personale e l'approvvigionamento.

(12)

La struttura di comando e controllo della missione dovrebbe lasciare impregiudicate le responsabilità contrattuali del capomissione nei confronti della Commissione per l'esecuzione del bilancio della missione.

(13)

Per tale missione dovrebbe essere attivata la capacità di vigilanza istituita nell'ambito del segretariato del Consiglio.

(14)

La missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo sarà condotta in una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe ledere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune quali enunciati dall'articolo 11 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Missione

1.   L'Unione europea istituisce una missione dell'Unione Europea sullo stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO (in seguito denominata «EULEX KOSOVO»).

2.   L'EULEX KOSOVO opera conformemente al mandato della missione di cui all'articolo 2 e svolge i compiti previsti all'articolo 3.

Articolo 2

Mandato della missione

L'EULEX KOSOVO assiste le istituzioni, autorità giudiziarie e servizi di contrasto kosovari nella loro evoluzione verso la sostenibilità e la responsabilizzazione e nell'ulteriore sviluppo e rafforzamento dell'indipendenza di un sistema giudiziario multietnico e di forze di polizia e doganali multietniche, assicurando che tali istituzioni non subiscano ingerenze politiche e aderiscano alle norme riconosciute a livello internazionale e alle migliori prassi europee.

In piena cooperazione con i programmi di assistenza della Commissione europea, l'EULEX KOSOVO assolve il mandato mediante attività di monitoraggio, tutoraggio e consulenza, mantenendo nel contempo alcune responsabilità esecutive.

Articolo 3

Compiti

Per assolvere il mandato della missione di cui all'articolo 2, l'EULEX KOSOVO:

a)

offre alle competenti istituzioni kosovare monitoraggio, tutoraggio e consulenza in tutti i settori inerenti allo stato di diritto in senso lato (dogane comprese), mantenendo nel contempo alcune responsabilità esecutive;

b)

mantiene e promuove lo stato di diritto e l'ordine e la sicurezza pubblici, eventualmente anche in consultazione con le pertinenti autorità civili internazionali presenti in Kosovo, ribaltando o annullando decisioni operative assunte dalle competenti autorità kosovare;

c)

concorre ad assicurare che tutti i servizi kosovari incaricati di garantire lo stato di diritto, comprese le dogane, non subiscano ingerenze politiche;

d)

provvede affinché i casi di crimini di guerra, terrorismo, criminalità organizzata, corruzione, crimini etnici, reati finanziari/economici e altri reati gravi siano adeguatamente investigati, perseguiti, giudicati e puniti conformemente alla legge applicabile, eventualmente anche da inquirenti, magistrati e giudici internazionali che si associno a inquirenti, magistrati e giudici kosovari o che agiscano in indipendenza, eventualmente anche creando strutture di cooperazione e di coordinamento fra polizia e autorità giudiziarie;

e)

contribuisce a rafforzare la cooperazione e il coordinamento in tutto l'iter giudiziario, soprattutto per quanto riguarda la criminalità organizzata;

f)

contribuisce alla lotta contro la corruzione, la frode e la criminalità finanziaria;

g)

contribuisce all'attuazione della strategia e del piano d'azione anticorruzione per il Kosovo;

h)

assume altre responsabilità, in indipendenza o a sostegno delle competenti autorità kosovare, al fine di mantenere e promuovere lo stato di diritto e l'ordine e la sicurezza pubblici, in consultazione con le pertinenti strutture del Consiglio;

i)

assicura che tutte le sue attività rispettino le norme internazionali in materia di diritti umani e di integrazione di genere.

Articolo 4

Fase di pianificazione e preparazione

1.   Durante la fase di pianificazione e preparazione della missione, l'EUPT Kosovo agisce in qualità di elemento principale di pianificazione e preparazione dell'EULEX KOSOVO.

Il capo dell'EUPT Kosovo agisce sotto l'autorità del capo dell'EULEX KOSOVO ((in seguito denominato «il capomissione»).

2.   La valutazione dei rischi, quale parte del processo di pianificazione, è periodicamente aggiornata.

3.   L'EUPT Kosovo è responsabile dell'assunzione e dello spiegamento del personale, dell'approvvigionamento di mezzi, rifornimenti e servizi, anche per conto della missione EULEX KOSOVO, tramite finanziamenti a titolo del bilancio dell'EUPT Kosovo.

4.   L'EUPT Kosovo è responsabile della redazione del piano operativo (OPLAN) e dell'elaborazione degli strumenti tecnici necessari all'esecuzione del mandato dell'EULEX KOSOVO. L'OPLAN tiene conto della valutazione dei rischi e comprende un piano di sicurezza. Il Consiglio approva l'OPLAN.

Articolo 5

Periodo di avvio e di transizione

1.   Con l'approvazione dell'OPLAN, il Consiglio decide di avviare l'EULEX KOSOVO. La fase operativa dell'EULEX KOSOVO ha inizio con il trasferimento dell'autorità dalla missione delle Nazioni Unite in Kosovo, UNMIK.

2.   Durante il periodo di transizione il capomissione può incaricare l'EUPT Kosovo di svolgere le attività necessarie affinché l'EULEX KOSOVO sia pienamente operativa il giorno del trasferimento di autorità.

Articolo 6

Struttura dell'EULEX KOSOVO

1.   L'EULEX KOSOVO è una missione unificata PESD in tutto il Kosovo.

2.   L'EULEX KOSOVO istituisce:

a)

un comando principale a Pristina,

b)

uffici regionali e locali in tutto il Kosovo,

c)

una componente di sostegno a Bruxelles, e

d)

uffici di collegamento, in funzione delle necessità.

3.   Salvo modalità particolareggiate stabilite dall'OPLAN, l'EULEX KOSOVO ha la struttura seguente:

a)

il capomissione e il personale stabiliti nell'OPLAN,

b)

una componente di polizia affiancata, se del caso, ai vari servizi di polizia del Kosovo, compresi quelli ai valichi di frontiera,

c)

una componente giudiziaria affiancata, se del caso, ai competenti ministeri, agli organi giudiziari del Kosovo, all'Agenzia kosovara per le proprietà immobiliari e al servizio penitenziario del Kosovo, e

d)

una componente doganale affiancata, se del caso, ai servizi doganali del Kosovo.

4.   Forze di polizia specializzate possono essere ospitate in campi creati per provvedere alle loro esigenze operative.

Articolo 7

Comandante civile dell'operazione

1.   Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) funge da comandante dell'operazione civile dell'EULEX KOSOVO.

2.   Il comandante civile dell'operazione, sotto il controllo politico e la direzione strategica del comitato politico e di sicurezza (CPS) e l'autorità generale dell'SG/AR, esercita il comando e il controllo a livello strategico dell'EULEX KOSOVO.

3.   Il comandante civile dell'operazione assicura un'attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, anche impartendo le necessarie istruzioni a livello strategico al capomissione e fornendogli consulenza e sostegno tecnico.

4.   Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato alle autorità nazionali dello Stato d'origine o all'istituzione dell'UE interessata. Le autorità nazionali trasferiscono al comandante civile dell'operazione il controllo operativo (OPCON) del personale, delle squadre e delle unità.

5.   Il comandante civile dell'operazione assume la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell'UE sia correttamente assolto.

6.   Se necessario, il comandante civile dell'operazione e il rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) si consultano.

Articolo 8

Capomissione

1.   Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell'EULEX KOSOVO a livello di teatro delle operazioni.

2.   Il capomissione esercita il comando e il controllo del personale, delle squadre e delle unità degli Stati contributori assegnati dal comandante civile dell'operazione, unitamente alla responsabilità amministrativa e logistica che si estende anche ai mezzi, alle risorse e alle informazioni messi a disposizione dell'EULEX KOSOVO. L'esercizio di tale comando e controllo lascia impregiudicato il principio dell'indipendenza della magistratura e dell'autonomia dell'azione penale per quanto concerne lo svolgimento di funzioni giurisdizionali da parte dei giudici e dei procuratori dell'EULEX KOSOVO.

3.   Il capomissione impartisce istruzioni a tutto il personale dell'EULEX KOSOVO, in questo caso anche alla componente di sostegno a Bruxelles, per la condotta efficace dell'EULEX KOSOVO a livello di teatro, assumendone il coordinamento e la gestione quotidiana e secondo le istruzioni a livello strategico del comandante civile dell'operazione.

4.   Fino alla scadenza dell'azione comune 2006/304/PESC il capomissione è coadiuvato dall'EUPT Kosovo ivi stabilito.

5.   Il capomissione è responsabile dell'esecuzione del bilancio dell'EULEX KOSOVO e a tal fine firma un contratto con la Commissione.

6.   Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale o dell'UE interessata.

7.   Il capomissione rappresenta l'EULEX KOSOVO nella zona delle operazioni e assicura l'adeguata visibilità della stessa.

8.   Il capomissione assicura il coordinamento, se opportuno, con altri attori dell'UE sul terreno. Fatta salva la catena di comando, il capomissione riceve orientamento politico locale dall'RSUE, anche rispetto ai profili politici delle questioni connesse a competenze esecutive.

9.   Il capomissione assicura che l'EULEX KOSOVO lavori a stretto contatto e in coordinamento con le competenti autorità del Kosovo e con gli attori internazionali interessati, come opportuno, compresi la KFOR della NATO, l'UNMIK, l'OSCE, gli Stati terzi che operano per lo Stato di diritto in Kosovo e l'ufficio civile internazionale.

10.   Sotto la diretta responsabilità del capomissione, le funzioni di controllo interno giuridico e finanziario sono svolte da personale indipendente dal personale competente per gli aspetti amministrativi dell'EULEX KOSOVO.

Articolo 9

Personale

1.   Il personale dell'EULEX KOSOVO è adeguato per entità e competenza al mandato della missione di cui all'articolo 2, ai compiti di cui all'articolo 3 e alla struttura dell'EULEX KOSOVO di cui all'articolo 6.

2.   L'EULEX KOSOVO è costituita essenzialmente da personale distaccato dagli Stati membri o dalle istituzioni dell'UE. Ogni Stato membro o istituzione dell'UE sostiene i costi connessi con ciascun membro del personale che ha distaccato, incluse le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità diverse da quelle giornaliere e le indennità di sede disagiata e di rischio applicabili.

3.   L'EULEX KOSOVO può altresì assumere personale internazionale e locale su base contrattuale, in funzione delle necessità.

4.   Se del caso, anche gli Stati terzi possono distaccare personale presso l'EULEX KOSOVO. Ogni Stato terzo che distacca del personale sostiene i costi connessi con ciascun membro del personale da esso distaccato, incluse le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria e le indennità. Eccezionalmente e in casi debitamente giustificati, laddove non siano disponibili domande più qualificate degli Stati membri, i cittadini di Stati terzi partecipanti possono essere assunti su base contrattuale, ove opportuno.

5.   Tutto il personale osserva le norme operative minime di sicurezza specifiche della missione ed il piano di sicurezza della missione che sostiene la politica dell'UE per la sicurezza sul campo. Per quanto riguarda la protezione delle informazioni classificate dell'UE affidategli nell'esercizio delle sue funzioni, tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE (2).

Articolo 10

Status dell'EULEX KOSOVO e del relativo personale

1.   Lo status dell'EULEX KOSOVO e del relativo personale è debitamente stabilito, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento dell'EULEX KOSOVO.

2.   Lo Stato o l'istituzione dell'UE che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali azioni connesse al distacco, proposte dal membro del personale in questione o che lo riguardano. Lo Stato o l'istituzione dell'UE in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti del personale distaccato.

3.   Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale civile internazionale e locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra il capomissione e i singoli membri del personale.

Articolo 11

Catena di comando

1.   L'EULEX KOSOVO dispone di una catena di comando unificata, in quanto operazione di gestione delle crisi.

2.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EULEX KOSOVO.

3.   Come stabilito all'articolo 7, il comandante civile dell'operazione, sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l'autorità generale dell'SG/AR, è il comandante dell'EULEX KOSOVO a livello strategico e, in quanto tale, impartisce istruzioni al capomissione e gli fornisce consulenza e sostegno tecnico.

4.   Il comandante civile dell'operazione riferisce al Consiglio tramite l'SG/AR.

5.   Il capomissione esercita il comando e il controllo dell'EULEX KOSOVO a livello di teatro e risponde direttamente al comandante civile dell'operazione.

Articolo 12

Controllo politico e direzione strategica

1.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EULEX KOSOVO.

2.   Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni appropriate a tal fine, a norma dell'articolo 25, terzo comma del trattato. Tale autorizzazione include le competenze necessarie per modificare l'OPLAN e la catena di comando. Essa verte parimenti sulle competenze necessarie per prendere ulteriori decisioni in merito alla nomina del capomissione. Il Consiglio, assistito dall'SG/AR, decide in merito agli obiettivi e alla conclusione dell'EULEX KOSOVO.

3.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

4.   Il CPS riceve periodicamente e secondo necessità relazioni del comandante civile dell'operazione e del capomissione sulle questioni di loro competenza. La pianificazione per le aree specifiche può essere riesaminata periodicamente dal CPS.

Articolo 13

Partecipazione di Stati terzi

1.   Fermi restando l'autonomia decisionale dell'UE e il quadro istituzionale unico della stessa, si possono invitare Stati terzi a contribuire all'EULEX KOSOVO a condizione che sostengano i costi relativi al distacco del loro personale, inclusi gli stipendi, le indennità e le spese di viaggio per e dal teatro delle operazioni, ed a contribuire adeguatamente ai costi correnti dell'EULEX KOSOVO, ove opportuno.

2.   Gli Stati terzi che apportano un contributo all'EULEX KOSOVO hanno diritti ed obblighi identici, in termini di gestione quotidiana dell'EULEX KOSOVO, a quelli degli Stati membri che partecipano alla stessa.

3.   Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti in merito all'accettazione o meno dei contributi proposti e ad istituire un comitato dei contributori.

4.   Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono definite in un accordo da concludere a norma dell'articolo 24 del trattato. L'SG/AR, che assiste la presidenza, può negoziare tale accordo a suo nome. Allorché l'UE e uno Stato terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale Stato terzo alle operazioni dell'UE di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito dell'EULEX KOSOVO.

Articolo 14

Sicurezza

1.   Il comandante civile dell'operazione dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l'attuazione corretta ed efficace di tali misure per l'EULEX KOSOVO a norma degli articoli 7 e 11, in coordinamento con il servizio di sicurezza del segretariato generale del Consiglio.

2.   Il capomissione è responsabile della sicurezza dell'operazione e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili all'operazione, in linea con la politica dell'UE per la sicurezza del personale schierato al di fuori dell'UE con capacità operative in virtù del titolo V del trattato e relativi strumenti giustificativi.

3.   Il capomissione è assistito da un alto responsabile della sicurezza della missione, che riferirà al capomissione e manterrà anche uno stretto rapporto funzionale con il servizio di sicurezza di cui al paragrafo 1.

4.   Il capomissione nomina funzionari della sicurezza di zona nei luoghi dell'EULEX KOSOVO a livello regionale e locale, responsabili, sotto l'autorità dell'alto responsabile della sicurezza della missione, della gestione quotidiana di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza dei rispettivi elementi dell'EULEX KOSOVO.

5.   Il personale dell'EULEX KOSOVO è sottoposto ad una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima o all'avvio delle loro funzioni, conformemente all'OPLAN. Riceve altresì corsi periodici di aggiornamento nel teatro delle operazioni, organizzati dall'alto responsabile della sicurezza della missione e dai funzionari della sicurezza di zona.

6.   Il capomissione assicura che il numero di membri del personale dell'EULEX KOSOVO presenti e di visitatori autorizzati non ecceda mai le capacità di cui dispone l'EULEX KOSOVO per garantirne l'incolumità e la sicurezza o per organizzarne l'evacuazione in situazioni di emergenza.

7.   Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate dell'UE conformemente alla decisione 2001/264/CE.

Articolo 15

Vigilanza

Per l'EULEX KOSOVO è attivata la capacità di vigilanza.

Articolo 16

Disposizioni finanziarie

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO è di 205 000 000 EUR per un periodo di sedici mesi decorrenti dalla data di approvazione dell'OPLAN.

2.   Tutte le spese sono gestite secondo le regole e le procedure comunitarie applicabili al bilancio generale dell'UE, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restano proprietà della Comunità.

3.   Con l'approvazione della Commissione il capomissione può concludere accordi tecnici con gli Stati membri dell'UE, con gli Stati terzi partecipanti e altri attori internazionali stanziati in Kosovo per quanto riguarda la fornitura di equipaggiamento, servizi e locali all'EULEX KOSOVO. La partecipazione alle gare d'appalto è aperta ai cittadini dei paesi della regione dei Balcani occidentali o degli Stati terzi contributori. La titolarità degli appalti o degli accordi conclusi dall'EUPT Kosovo per l'EULEX KOSOVO nella fase di pianificazione e preparazione è trasferita, se del caso, all'EULEX KOSOVO. I mezzi di proprietà dell'EUPT sono trasferiti all'EULEX KOSOVO.

4.   Il capomissione riferisce dettagliatamente alla Commissione ed è soggetto a supervisione da parte della stessa sulle attività intraprese nell'ambito del suo contratto.

5.   Le disposizioni finanziarie rispettano i requisiti operativi dell'EULEX KOSOVO, compresa la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle squadre, e tengono conto dello schieramento del personale negli uffici regionali.

6.   Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di approvazione dell'OPLAN.

Articolo 17

Coordinamento con le azioni comunitarie

1.   Il Consiglio e la Commissione assicurano, secondo le rispettive competenze, la coerenza tra l'attuazione della presente azione comune e le azioni esterne della Comunità a norma dell'articolo 3 del trattato. Il Consiglio e la Commissione cooperano a tal fine.

2.   Le necessarie modalità di coordinamento sono stabilite, come opportuno, nella zona dell'EULEX KOSOVO, come pure a Bruxelles.

Articolo 18

Comunicazione di informazioni classificate

1.   L'SG/AR è autorizzato a trasmettere alle Nazioni Unite, alla KFOR della NATO e ad altre parti terze associate alla presente azione comune informazioni e documenti classificati dell'UE prodotti ai fini dell'EULEX KOSOVO fino al livello di classificazione appropriato per ciascuna, a norma della decisione 2001/264/CE. A tal fine si stabiliscono disposizioni tecniche a livello locale.

2.   Qualora insorgano necessità operative precise ed immediate, l'SG/AR è inoltre autorizzato a trasmettere alle competenti autorità locali del Kosovo informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini dell'EULEX KOSOVO, conformemente alla decisione 2001/264/CE. In tutti gli altri casi, tali informazioni e documenti sono trasmessi alle competenti autorità locali del Kosovo secondo procedure consone al livello di cooperazione di tali autorità con l'UE.

3.   L'SG/AR è autorizzato a trasmettere alle Nazioni Unite, alla KFOR della NATO, ad altri Stati terzi associati alla presente azione comune ed alle autorità del Kosovo documenti non classificati dell'UE connessi con le deliberazioni del Consiglio in merito alla EULEX KOSOVO e soggetti all'obbligo del segreto professionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento interno del Consiglio (3).

Articolo 19

Clausola di riesame

Entro sei mesi dall'inizio della fase operativa il Consiglio valuta se l'EULEX KOSOVO debba essere prorogata.

Articolo 20

Entrata in vigore e durata

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

Essa giunge a scadenza decorsi ventotto mesi dalla data di approvazione dell'OPLAN. Il Consiglio decide in separata sede del bilancio relativo agli ultimi dodici mesi prima della scadenza.

Articolo 21

Pubblicazione

1.   La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Anche le decisioni del CPS ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, in merito alla nomina del capomissione, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 4 febbraio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL


(1)  GU L 112 del 26.4.2006, pag. 19.

(2)  GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/438/CE (GU L 164 del 26.6.2007, pag. 24).

(3)  Decisione 2006/683/CE, Euratom del Consiglio, del 15 settembre 2006, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 285 del 16.10.2006, pag. 47). Decisione modificata dalla decisione 2007/4/CE, Euratom (GU L 1 del 4.1.2007, pag. 9).


Top