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Document 32008D0810

2008/810/CE: Decisione della Commissione, del 21 ottobre 2008 , relativa all’aiuto finanziario della Comunità per la seconda metà del 2008 destinato ad alcuni laboratori comunitari di riferimento nel settore veterinario e zoosanitario [notificata con il numero C(2008) 5976]

OJ L 281, 24.10.2008, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/810/oj

24.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 281/30


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2008

relativa all’aiuto finanziario della Comunità per la seconda metà del 2008 destinato ad alcuni laboratori comunitari di riferimento nel settore veterinario e zoosanitario

[notificata con il numero C(2008) 5976]

(I testi in lingua spagnola, inglese e francese sono i soli facenti fede)

(2008/810/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2), in particolare l’articolo 32, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 28, paragrafo 1, della decisione 90/424/CEE i laboratori comunitari di riferimento nel settore veterinario e zoosanitario possono beneficiare di un aiuto comunitario.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1754/2006 della Commissione, del 28 novembre 2006, recante modalità di concessione dell’aiuto finanziario della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento per i mangimi, i prodotti alimentari e il settore della salute degli animali (3) stabilisce che l’aiuto comunitario sia accordato a condizione che i programmi di lavoro approvati siano attuati efficacemente e che i beneficiari trasmettano tutte le informazioni necessarie entro determinate scadenze.

(3)

Secondo quanto previsto dall’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1754/2006 le relazioni tra la Commissione e i laboratori comunitari di riferimento sono disciplinate da una convenzione di partenariato, accompagnata da un programma di lavoro pluriennale.

(4)

La Commissione ha esaminato i programmi di lavoro e i relativi bilanci di previsione presentati dai laboratori comunitari di riferimento per la seconda metà dell’anno 2008.

(5)

Di conseguenza, è opportuno concedere l’aiuto finanziario della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento incaricati di espletare le funzioni e i compiti previsti nei seguenti atti:

direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (4),

regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione, del 28 febbraio 2008, relativo ai laboratori comunitari di riferimento per le malattie degli equini ad eccezione della peste equina e che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5),

regolamento (CE) n. 737/2008 della Commissione, del 28 luglio 2008, che designa i laboratori comunitari di riferimento per le malattie dei crostacei, la rabbia e la tubercolosi bovina, che stabilisce responsabilità e compiti supplementari dei laboratori comunitari di riferimento per la rabbia e la tubercolosi bovina e che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(6)

L’aiuto finanziario per le attività e l’organizzazione di seminari dei laboratori comunitari di riferimento deve inoltre rispettare le regole di ammissibilità stabilite dal regolamento (CE) n. 1754/2006.

(7)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (7), i programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie animali (misure veterinarie) sono finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). Inoltre, l’articolo 13, secondo comma, di tale regolamento prevede che in casi eccezionali debitamente giustificati, le spese connesse ai costi amministrativi e di personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari del contributo del FEAGA per le misure e i programmi contemplati dalla decisione 90/424/CEE siano finanziate dal Fondo. Ai fini dei controlli finanziari, si applicano gli articoli 9, 36 e 37 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per le malattie dei crostacei, la Comunità concede un aiuto finanziario al Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, Regno Unito per l’espletamento delle funzioni e dei compiti indicati nell’allegato VI, parte I, della direttiva 2006/88/CE.

L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per il programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 51 000 EUR per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2008.

Articolo 2

Per le malattie degli equini ad eccezione della peste equina, la Comunità concede un aiuto finanziario all’Agence Française de Sécurité Sanitaire des aliments (AFSSA), Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses/Laboratoire d’études et de recherche en pathologie equine, Francia, per l’espletamento delle funzioni e dei compiti indicati nell’allegato del regolamento (CE) n. 180/2008.

L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per il programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 212 000 EUR per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2008.

Articolo 3

Per la rabbia la Comunità concede un aiuto finanziario all’AFSSA, Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, Nancy, Francia, per l’espletamento delle funzioni e dei compiti indicati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 737/2008.

L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per il programma di lavoro. Per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2008 l’aiuto è pari all’importo massimo di 128 000 EUR, di cui al massimo 33 000 EUR sono destinati all’organizzazione di un seminario tecnico sulla rabbia.

Articolo 4

Per la tubercolosi la Comunità concede un aiuto finanziario al Laboratorio de Vigilancia Veterinaria (Visavet) de la Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Spagna, per l’espletamento delle funzioni e dei compiti indicati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 737/2008.

L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale istituto per il programma di lavoro. Per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2008 l’aiuto è pari all’importo massimo di 100 000 EUR, di cui al massimo 21 000 EUR sono destinati all’organizzazione di un seminario tecnico sulle tecniche diagnostiche per la tubercolosi.

Articolo 5

Sono destinatari della presente decisione:

il Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, dott. Grant Stentiford, The Nothe, Barrack Road, Weymouth, Dorset DT4 8UB, Regno Unito [tel. (44-13) 05 20 67 22],

l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des aliments (AFSSA) — Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, dott. Stephan Zientara, 23 avenue du Général de Gaulle, F-94706 Maisons-Alfort Cedex, Francia [tel. (33) 143 96 72 80],

l’AFSSA — Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, dott. Florence Cliquet, F-54220 Malzéville (Nancy), Francia [tel. (33) 383 29 89 50],

il Visavet — Laboratorio de vigilancia veterinaria, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, dott. Alicia Aranaz, Avda. Puerta de Hierro, s/n. Ciudad Universitaria, E-28040 Madrid, Spagna [tel. (34) 913 94 39 92].

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

(2)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.

(3)  GU L 331 del 29.11.2006, pag. 8.

(4)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

(5)  GU L 56 del 29.2.2008, pag. 4.

(6)  GU L 201 del 30.7.2008, pag. 29.

(7)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.


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