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Decisione 2008/651/PESC/GAI del Consiglio, del 30 giugno 2008 , relativa alla firma, a nome dell’Unione Europea, di un accordo tra l’Unione Europea e l’Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) originari dell’Unione Europea da parte dei vettori aerei all’amministrazione doganale australiana
Council Decision 2008/651/CFSP/JHA of 30 June 2008 on the signing, on behalf of the European Union, of an Agreement between the European Union and Australia on the processing and transfer of European Union-sourced passenger name record (PNR) data by air carriers to the Australian Customs Service
Decisione 2008/651/PESC/GAI del Consiglio, del 30 giugno 2008 , relativa alla firma, a nome dell’Unione Europea, di un accordo tra l’Unione Europea e l’Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) originari dell’Unione Europea da parte dei vettori aerei all’amministrazione doganale australiana
OJ L 213, 8.8.2008, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 010 P. 139 - 140
In force
8.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 213/47 |
DECISIONE 2008/651/PESC/GAI DEL CONSIGLIO
del 30 giugno 2008
relativa alla firma, a nome dell’Unione Europea, di un accordo tra l’Unione Europea e l’Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) originari dell’Unione Europea da parte dei vettori aerei all’amministrazione doganale australiana
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 24 e 38,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 28 febbraio 2008 il Consiglio ha deciso di autorizzare la presidenza, assistita dalla Commissione, ad avviare negoziati per un accordo tra l’Unione europea e l’Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) originari dell’Unione europea da parte dei vettori aerei all’amministrazione doganale australiana. Tali negoziati hanno avuto esito positivo ed è stato redatto un progetto di accordo. |
(2) |
L’accordo contiene dettagliate garanzie circa la protezione dei dati PNR trasferiti dall’Unione europea per i voli passeggeri a destinazione dell’Australia o in provenienza dalla stessa. |
(3) |
L’Australia e l’Unione europea riesamineranno periodicamente l’attuazione dell’accordo, affinché le parti possano porre in atto quanto ritenuto necessario alla luce di tale riesame. |
(4) |
È opportuno firmare l’accordo, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. |
(5) |
L’articolo 15, paragrafo 2, dell’accordo dispone che l’accordo sarà applicato in via provvisoria a decorrere dalla data della firma. Gli Stati membri dovrebbero quindi dare effetto alle sue disposizioni a decorrere da tale data conformemente alla normativa nazionale vigente. Una dichiarazione a tal fine sarà resa all’atto della firma dell’accordo, |
DECIDE:
Articolo 1
La firma dell’accordo tra l’Unione europea e l’Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) originari dell’Unione europea da parte dei vettori aerei all’amministrazione doganale australiana è approvata a nome dell’Unione europea, con riserva della conclusione del suddetto accordo.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l’accordo a nome dell’Unione europea, con riserva della sua conclusione.
Articolo 3
A norma dell’articolo 15, paragrafo 2 dell’accordo, le disposizioni di quest’ultimo si applicano su base provvisoria conformemente alla normativa nazionale vigente, a decorrere dalla data della firma, in attesa della sua entrata in vigore. La dichiarazione allegata relativa all’applicazione provvisoria dev’essere resa all’atto della firma.
Fatto a Bruxelles, addì 30 giugno 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
D. RUPEL
ALLEGATO
Dichiarazione da fare a nome dell’Unione Europea al momento della firma dell’accordo tra l’Unione Europea e l’Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (passenger name record, pnr) originari dell’Unione Europea da parte dei vettori aerei all’amministrazione doganale australiana
«Il presente accordo, che non deroga alla legislazione dell’UE o dei suoi Stati membri, né la modifica, sarà attuato, in attesa della sua entrata in vigore, a titolo provvisorio in buona fede dagli Stati membri nel quadro delle loro attuali legislazioni nazionali.»
8.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 213/49 |
TRADUZIONE
ACCORDO
tra l'Unione Europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) originari dell'Unione Europea da parte dei vettori aerei all'amministrazione doganale australiana
L'UNIONE EUROPEA
da una parte, e
L'AUSTRALIA,
dall'altra,
DESIDEROSE di prevenire e combattere efficacemente il terrorismo e i reati ad esso connessi, nonché altri reati gravi di natura transnazionale, tra cui la criminalità organizzata, al fine di proteggere le rispettive società democratiche e i valori comuni;
RICONOSCENDO che la condivisione delle informazioni è una componente fondamentale della lotta al terrorismo e ai reati ad esso connessi, nonché ad altri reati gravi di natura transnazionale, tra cui la criminalità organizzata, e che, in tale contesto, l'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) costituisce uno strumento importante;
RICONOSCENDO che, ai fini della salvaguardia della pubblica sicurezza e dell'applicazione della legge, dovrebbero essere stabilite norme per disciplinare il trasferimento dei dati PNR originari dell'Unione europea da parte dei vettori aerei all'amministrazione doganale australiana;
RICONOSCENDO l’importanza di prevenire e combattere il terrorismo e i reati ad esso connessi, nonché altri reati gravi di natura transnazionale, tra cui la criminalità organizzata, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata e alla protezione dei dati;
RICONOSCENDO che la legislazione, la politica e i principi dell'Unione europea e dell'Australia in materia di protezione dei dati hanno una base comune e che eventuali differenze nell'attuazione di tali principi non dovrebbero costituire un ostacolo alla cooperazione tra l'Unione europea e l'Australia a norma del presente accordo;
VISTO l'articolo 17 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sul diritto alla vita privata;
VISTO l'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea relativo al rispetto dei diritti fondamentali e, in particolare, ai diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale;
VISTE le pertinenti disposizioni della Legge doganale del 1901 (Cth), in particolare la sezione 64AF secondo la quale, se richiesto, tutti gli operatori internazionali di servizi aerei passeggeri, che effettuano voli per, da e attraverso l'Australia, sono tenuti a fornire all'amministrazione doganale australiana i dati PNR nella misura in cui questi sono raccolti e conservati nei sistemi di prenotazione e di controllo delle partenze del vettore aereo, in maniera e forma particolari, della Legge sull'amministrazione doganale del 1985 (Cth), della Legge sulla migrazione del 1958 (Cth), della Legge sui reati del 1914 (Cth), della Legge sulla vita privata del 1988 (Cth) e della Legge sulla libertà d'informazione del 1982 (Cth);
PRESO ATTO dell'impegno dell'Unione europea di assicurare che non vi siano ostacoli che impediscano ai vettori aerei che dispongono di sistemi di prenotazione, sistemi di controllo delle partenze e/o di dati PNR trattati all'interno dell'UE di ottemperare alla legislazione australiana in materia di trasferimento dei dati PNR originari dell'Unione europea all'amministrazione doganale australiana a norma del presente accordo;
AFFERMANDO che il presente accordo non costituisce un precedente per eventuali futuri discussioni o negoziati tra l'Unione europea e l'Australia, o tra una delle due Parti e uno Stato terzo, in merito al trattamento e al trasferimento dei dati PNR originari dell'Unione europea o di una qualsiasi altra forma di dati;
NEL TENTATIVO di rafforzare e incoraggiare la cooperazione tra le Parti nello spirito del partenariato tra l'UE e l'Australia,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del seguente accordo si intende per:
a) |
«Parti» l'Unione europea (UE) e l'Australia; |
b) |
«accordo» il presente accordo e il relativo allegato, nonché le successive modifiche come periodicamente concordato dalle Parti. Il presente accordo è denominato «Accordo PNR UE-Australia»; |
c) |
«vettori aerei» vettori aerei che dispongono di sistemi di prenotazione e/o dati PNR trattati nel territorio degli Stati membri dell'UE e effettuano voli passeggeri nell'ambito del trasporto aereo internazionale per, da e attraverso l'Australia; |
d) |
«amministrazione doganale» l'amministrazione doganale australiana; |
e) |
«dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR)» (dati PNR) le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero comprendenti tutti i dati necessari per il trattamento e il controllo delle prenotazioni a cura delle compagnie aeree e di prenotazione interessate quali contenuti nei sistemi di prenotazione del vettore aereo; |
f) |
«sistema PNR australiano» il sistema PNR che l'Amministrazione doganale dovrà utilizzare dopo la scadenza del periodo transitorio di cui all'articolo 4, paragrafo 1, per trattare i dati PNR originari dell'UE trasferiti dai vettori aerei all'Amministrazione doganale a norma dell'accordo come precisato al punto 11 dell'allegato; |
g) |
«sistema di prenotazione» i sistemi di prenotazione e di controllo delle partenze di un vettore aereo; |
h) |
«trattamento» qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come raccolta, registrazione, organizzazione, memorizzazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, nonché blocco, cancellazione o distruzione; |
i) |
«dati PNR originari dell'UE» dati PNR trasferiti all'Amministrazione doganale a norma del presente accordo; |
j) |
«reato grave» atto che costituisce un reato passibile di una pena privativa della libertà non inferiore a quattro anni o di una pena più grave. |
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. L'Australia assicura che il trattamento dei dati PNR originari dell'UE da parte dell'Amministrazione doganale sia effettuato a norma del presente accordo.
2. L'UE assicura che non vi siano ostacoli che impediscano ai vettori aerei di ottemperare alla legislazione australiana in materia di trasferimento dei dati PNR originari dell'UE all'Amministrazione doganale a norma del presente accordo.
Articolo 3
Adeguatezza
Il rispetto del presente accordo da parte dell'Amministrazione doganale costituisce, ai sensi della pertinente legislazione dell'UE in materia di protezione di dati, un adeguato livello di protezione dei dati PNR originari dell'UE trasferiti all'Amministrazione doganale ai fini del presente accordo.
Articolo 4
Metodo di accesso
1. L'amministrazione doganale effettua il passaggio al sistema PNR australiano, quale definito all'articolo 1, lettera f), per i dati PNR di provenienza UE, entro due anni dalla data della firma del presente accordo. Durante tale periodo transitorio, si ritiene che qualsiasi riferimento contenuto nel presente accordo di trasferire i dati PNR includa l'accesso agli stessi dati PNR da parte dell'amministrazione doganale conformemente al sistema in vigore di cui al paragrafo 2.
2. Durante il periodo transitorio l'amministrazione doganale utilizza il sistema PNR in vigore, che non memorizza i dati PNR a meno che non siano legati ai controlli all'arrivo negli aeroporti o qualora sia stato commesso un reato. Il sistema PNR in vigore consente l'accesso elettronico online, in tempo reale, ai campi di dati precisati al punto 9 dell'allegato, come riportato nei sistemi di prenotazione dei vettori aerei.
Articolo 5
Limitazione delle finalità per i dati PNR di provenienza UE
1. L'amministrazione doganale tratta i dati PNR di provenienza UE e le altre informazioni personali tratte dagli stessi esclusivamente al fine di prevenire e combattere:
i) |
il terrorismo e i reati connessi; |
ii) |
reati gravi, inclusa la criminalità organizzata, di carattere transnazionale; |
iii) |
fuga in caso di ordine di arresto o custodia per i reati suddetti. |
2. I dati PNR di provenienza UE possono anche essere trattati su una base caso per caso se necessario per la salvaguardia dell'interesse vitale della persona interessata o di altre persone, in particolare per quanto riguarda il rischio di morte o di lesione grave delle persone interessate o di altri o un considerevole rischio per la salute pubblica, secondo quanto richiesto in particolare da norme riconosciute a livello internazionale, quali i regolamenti sanitari internazionali dell'Organizzazione mondiale della sanità (2005).
3. Inoltre, i dati PNR di provenienza UE possono inoltre essere trattati su una base caso per caso qualora tale trattamento sia richiesto in modo specifico da una sentenza giudiziaria o da una legge australiana per fini di supervisione e responsabilità della pubblica amministrazione, compresi gli obblighi a norma della Legge sulla libertà d'informazione del 1982 (Cth), della Legge sulla Commissione per i diritti umani e le pari opportunità del 1986 (Cth), della Legge sulla vita privata del 1988 (Cth), della Legge sul revisore generale del 1997 (Cth) e della Legge sul mediatore del 1976 (Cth). Se le future modifiche delle norme legislative australiane, comunicate dall'Australia a norma dell'articolo 6, estenderanno l'ambito di applicazione dei dati PNR di provenienza UE che devono essere trattati a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, l'UE può invocare le disposizioni degli articoli 10 e 13.
Articolo 6
Informazioni sulle norme legislative concernenti l'accordo
L'amministrazione doganale notifica all'UE l'approvazione di qualsiasi norma legislativa australiana che riguarda direttamente la protezione dei dati PNR di provenienza UE come illustrato nel presente accordo.
Articolo 7
Protezione dei dati personali dei singoli
1. L'Australia fornisce un sistema, accessibile da parte dei singoli senza tener conto della cittadinanza o del paese di residenza, per chiedere l'accesso o la correzione delle proprie informazioni personali. La protezione data ai dati PNR di provenienza UE memorizzati dagli enti governativi australiani a titolo della Legge sulla vita privata del 1988 (Cth) si applica a prescindere dalla cittadinanza o dal paese di residenza del singolo.
2. L'amministrazione doganale tratta i dati PNR di provenienza UE ricevuti e le persone interessate da tale trattamento esclusivamente conformemente alle norme sulla protezione dei dati illustrate nel presente accordo e alle leggi australiane applicabili, senza discriminazioni, in particolare in base alla cittadinanza o al paese di residenza.
Articolo 8
Notifica ai singoli e al pubblico
L'amministrazione doganale mette a disposizione del pubblico, compresi i viaggiatori, le informazioni concernenti il trattamento dei dati PNR, tra cui informazioni generali riguardanti l'autorità presso la quale saranno raccolti i dati, il fine della raccolta dei dati, la protezione di cui godranno i dati, il modo e la misura in cui i dati potranno essere comunicati, le procedure disponibili per la rettifica e informazioni di contatto per le persone con domande o dubbi.
Articolo 9
Verifica congiunta dell'attuazione
L'Australia e l'UE si impegnano a effettuare una verifica periodica congiunta dell'attuazione del presente accordo, comprese le garanzie di protezione e di sicurezza dei dati, al fine di assicurare l'effettiva attuazione reciproca dell'accordo. Nella verifica, l'UE è rappresentata dalla Direzione generale giustizia, libertà e sicurezza della Commissione europea, compresi i rappresentanti delle autorità per la protezione dei dati e delle autorità incaricate dell'applicazione della legge, e l'Australia è rappresentata da un alto funzionario del governo australiano o dal titolare del mandato secondo il caso, o da un funzionario che ciascuno può reciprocamente decidere di designare. L'UE e l'Australia determineranno di concerto le modalità dettagliate delle verifiche.
Articolo 10
Risoluzione delle controversie
Qualsiasi controversia che sorga tra le Parti a titolo del presente accordo in relazione alla sua interpretazione, applicazione o attuazione è definita mediante consultazione o negoziazione tra le Parti; essa non è deferita a terzi o a un tribunale per la risoluzione.
Articolo 11
Modifiche e verifica dell'accordo
1. Le Parti possono decidere, per iscritto, di modificare il presente accordo. La modifica entra in vigore solo dopo che le Parti hanno espletato gli eventuali requisiti interni necessari e successivamente a tale data le Parti possono decidere.
2. Le Parti possono avviare la verifica dei termini dell'accordo quattro anni dopo la sua firma. Nonostante tale periodo, qualora nell'Unione europea sia attuato un sistema PNR, il presente accordo è oggetto di verifica se e qualora tale verifica agevoli il funzionamento del sistema PNR dell'Unione europea o l'attuazione del presente accordo.
3. L'Australia prodiga il massimo impegno per agevolare il funzionamento del sistema PNR dell'Unione europea in caso di verifica.
Articolo 12
Sospensione dei flussi di dati
1. Le autorità competenti degli Stati membri dell'UE possono esercitare i poteri esistenti per sospendere i flussi di dati verso l'amministrazione doganale al fine di proteggere i singoli in relazione al trattamento dei loro dati personali quando è altamente probabile che le norme di protezione di cui al presente accordo siano violate, quando vi sono motivi ragionevoli di credere che l'amministrazione doganale non adotta o non adotterà le misure opportune e tempestive per risolvere la questione specifica, quando il proseguimento della trasmissione di dati comporterebbe un rischio imminente di grave pregiudizio per le persone interessate.
2. Le autorità competenti degli Stati membri dell'UE compiono sforzi ragionevoli, in tali circostanze, di avvertire l'amministrazione doganale e darle la possibilità di rispondere, nel modo seguente: qualsiasi sospensione è preceduta dalla notifica che concede un periodo di tempo sufficiente durante il quale l'amministrazione doganale e le pertinenti autorità competenti degli Stati membri dell'UE si impegnano a raggiungere una soluzione; l'UE notifica tale soluzione all'Australia. Qualsiasi decisione di invocare i poteri a titolo del presente articolo è comunicata all'Australia dall'UE.
3. Qualsiasi sospensione cessa non appena sono assicurate le norme di protezione per la soddisfazione dell'Australia e delle pertinenti autorità competenti degli Stati membri dell'UE e l'Australia ne dà conseguente notifica l'UE.
Articolo 13
Denuncia dell'accordo
1. Ciascuna Parte può denunciare il presente accordo in qualsiasi momento, mediante notifica per via diplomatica. In tal caso, l’accordo cessa di essere in vigore novanta (90) giorni dalla data in cui l'altra Parte ne riceve notifica.
2. Nonostante la denuncia dell'accordo, tutti i dati PNR di provenienza UE in possesso delle competenti autorità australiane a norma del presente accordo continuano a essere trattati secondo le norme sulla protezione dei dati ivi stabilite.
3. Il presente accordo ed eventuali obblighi da esso derivanti, diversi dall'obbligo di cui all'articolo 13, paragrafo 2, scadrà e cesserà di avere effetto sette anni dopo la data della firma, a meno che le Parti non stabiliscano di comune accordo di sostituire lo stesso accordo.
Articolo 14
Conformità alle norme legislative
Il presente accordo non deroga alle norme legislative dell'Australia o dell'UE o dei suoi Stati membri. Il presente accordo non crea o conferisce alcun diritto o beneficio ad altre persone o enti, privati o pubblici, o mezzi di ricorso diversi da quelli espressamente stabiliti nel presente accordo.
Articolo 15
Entrata in vigore; applicazione provvisoria; lingue
1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono scambiate le notifiche di avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne a tal fine necessarie.
2. Il presente accordo si applica in via provvisoria dalla data della firma.
3. Fatto a Bruxelles, addì trenta giugno 2008, in due originali in lingua inglese. Esso è redatto in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese e le Parti approvano, tramite scambio di note diplomatiche, tali versioni linguistiche. Una volta approvate, le versioni in tali lingue fanno ugualmente fede.
PER L'UNIONE EUROPEA
PER L'AUSTRALIA
ALLEGATO
Trattamento da parte dell’Australia dei dati del codice di prenotazione (PNR) di origine UE
1. |
L’amministrazione doganale richiede dati PNR di origine UE per i soli passeggeri che viaggiano a destinazione, in provenienza o attraverso l’Australia. Sono compresi i passeggeri che transitano in Australia con o senza visto. I dati PNR di origine UE cui ha accesso l’amministrazione doganale comprendono tutti i dati PNR qualora l’itinerario di viaggio del passeggero o la normale rotta di determinati voli indichino una destinazione o uno scalo in Australia. |
Comunicazione di dati PNR di origine UE
Comunicazione nell’ambito del Governo australiano
2. |
L’amministrazione doganale comunica solo dati PNR di origine UE al fine previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, dell’accordo in Australia ai dipartimenti e autorità del governo australiano riportati nell’elenco accluso al presente allegato, aventi funzioni direttamente connesse con l’articolo 5 del presente accordo. |
3. |
L’elenco può essere modificato mediante scambio di note diplomatiche tra le Parti al fine di includere:
|
4. |
I dati PNR di origine UE sono comunicati alle autorità riportate nell’elenco solo se necessario per rispondere a specifiche richieste scritte e caso per caso. Conformemente ai punti 7 e 8, l’amministrazione doganale divulga dati PNR di origine UE solo dopo aver valutato la pertinenza della richiesta per i fini previsti dal presente accordo. L’amministrazione doganale tiene un registro delle comunicazioni in questione. |
5. |
L’amministrazione doganale non comunica in blocco alle autorità riportate nell’elenco dati PNR di origine UE che non siano dati PNR di origine UE resi anonimi in misura sufficiente da impedire l’identificazione dell’interessato. Tali dati anonimizzati sono trattati dalle autorità riportate nell’elenco solo a scopo statistico, analisi approfondite e di tendenza, studi longitudinali e definizione di profili, connessi con il fine previsto all’articolo 5, paragrafo 1, del presente accordo. In tutti i casi, l’amministrazione doganale non comunica in blocco alle autorità riportate nell’elenco alcun dato PNR di origine UE indicato di seguito:
|
Comunicazione a governi di paesi terzi
6. |
L’amministrazione doganale comunica dati PNR di origine UE solo a specifiche autorità governative di paesi terzi aventi funzioni direttamente connesse con il fine previsto all’articolo 5, paragrafo 1, dell’accordo. La comunicazione dei dati dev’essere decisa caso per caso e, se necessario, per prevenire e combattere i reati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, dell’accordo. L’amministrazione doganale tiene un registro delle comunicazioni in questione. |
Comunicazione — legge sull’amministrazione doganale del 1985
7. |
Le comunicazioni previste ai punti da 2 a 6 rispettano anche la sezione 16 della legge sull’amministrazione doganale del 1985 [Customs Administration Act 1985 (Cth)] e la legge sulla vita privata del 1988 [Privacy Act 1988 (Cth)], il cui combinato disposto prevede che una persona, un organo o un’autorità cui siano comunicate informazioni personali non debba farne uso o comunicarle per qualsiasi fine diverso da quello per cui la persona, l’organo o l’autorità in questione abbia ottenuto tali informazioni. |
8. |
Nel comunicare dati PNR di origine UE alle autorità del governo australiano o alle autorità governative di paesi terzi a norma della sezione 16 della legge sull’amministrazione doganale del 1985, l’amministrazione doganale precisa al destinatario, quale condizione per la comunicazione dei dati, quanto segue:
|
Categorie di informazioni raccolte
9. |
Categorie di dati PNR di origine UE raccolti:
|
10. |
I dati PNR conterranno talvolta dati sensibili, in particolare dati che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché dati relativi alla salute o alla vita sessuale («dati sensibili di origine UE»). L’amministrazione doganale filtra tutti questi dati sensibili di origine UE e li cancella senza sottoporli a ulteriore trattamento. |
Trasferimento dei dati PNR di origine UE
11. |
L’amministrazione doganale coopera con i singoli vettori aerei per far sì che le disposizioni applicabili al trasferimento dei dati PNR di origine UE siano giudiziose e proporzionate e rispondano all’esigenza di assicurare la tempestività, accuratezza e completezza dei dati PNR di origine UE. In circostanze normali, l’amministrazione doganale richiede una trasmissione iniziale di dati PNR 72 ore prima della partenza prevista e richiede un massimo di sole cinque trasmissioni di routine di dati PNR riguardo a qualsiasi volo particolare. A prescindere dal periodo di 72 ore, l’amministrazione doganale può inoltre richiedere trasmissioni ad hoc qualora ciò sia necessario per contribuire a rispondere a minacce specifiche a un volo, a una serie di voli, a una rotta o in altre circostanze associate agli obiettivi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del presente accordo. Nell’esercizio di questa facoltà discrezionale, l’amministrazione doganale agirà in modo giudizioso e proporzionato. |
Conservazione dei dati
12. |
L’amministrazione doganale conserva i dati PNR di origine UE non più di tre anni e mezzo dalla data in cui li ha ricevuti; trascorso tale periodo i dati possono essere archiviati per ulteriori due anni. L’accesso ai dati PNR archiviati è possibile solo in singoli casi a scopi investigativi. |
13. |
Nonostante il paragrafo 12, non è obbligatorio archiviare i dati PNR di origine UE anonimizzati dall’amministrazione doganale, ma essi non sono comunque conservati dall’amministrazione doganale o da altri organismi per un più di cinque anni e mezzo dalla data di ricezione dei dati PNR da parte dell’amministrazione doganale. |
14. |
Alla fine di tale periodo l’amministrazione doganale cancella i dati PNR di origine UE, fatto salvo quanto previsto al punto 15. |
15. |
I dati che riguardano procedimenti giudiziari in corso o un’investigazione penale possono essere conservati fino alla conclusione del procedimento o delle investigazioni. La questione della conservazione dei dati sarà considerata parte del riesame effettuato ai sensi dell’articolo 11 del presente accordo. |
Accesso e Rettifica
Protezione della vita privata
16. |
La legge sulla vita privata del 1988 disciplina la raccolta, l’uso, la conservazione, la divulgazione, la sicurezza, l’accesso e la modifica per quanto riguarda le informazioni personali detenute dalla maggior parte dei dipartimenti e dei servizi del governo. L’amministrazione doganale è soggetta alla legge sulla vita privata ed è tenuta a trattare i dati PNR di origine UE conformemente a tale legge. |
Divulgazione di dati e informazioni PNR
17. |
I dati PNR forniti da o a nome di una persona devono essere resi accessibili alla stessa, su richiesta, conformemente alla legge sulla via privata e alla legge sulla libertà di informazione del 1982 (Cth) (FOI Act). L’amministrazione doganale non deve rivelare dati PNR al pubblico, fuorché alle persone interessate o ai loro rappresentanti conformemente alla legislazione australiana. Le richieste di accesso a informazioni contenute nei dati PNR forniti dal richiedente possono essere presentate all’amministrazione doganale. |
Misure di protezione dei dati — legge sulla vita privata del 1988
18. |
Qualsiasi informazione personale conservata dall’amministrazione doganale che è da considerarsi «informazione personale» ai sensi e ai fini della legge sulla vita privata deve essere conforme a quanto previsto da tale legge in materia di protezione delle informazioni in questione. L’amministrazione doganale deve trattare le informazioni PNR conformemente alla legge sulla vita privata, in particolare in relazione alla raccolta, all’uso, alla conservazione, alla divulgazione, alla sicurezza, all’accesso e alla modifica per quanto riguarda tali dati. |
19. |
Le persone interessate possono presentare i loro reclami riguardanti il trattamento dei loro dati PNR da parte dell’amministrazione doganale direttamente a quest’ultima e in seguito, ai sensi della legge sulla vita privata, al Commissario per la privacy. |
Misure di protezione dei dati — audit sulla privacy
20. |
Il Commissario indipendente per la privacy dell’Australia può effettuare investigazioni in merito al rispetto della legge sulla vita privata da parte delle autorità e controllare e investigare in quale misura l’amministrazione doganale ottempera alla legge sulla vita privata. |
21. |
Ai sensi della legge sulla vita privata, l’amministrazione doganale ha stabilito modalità in base alle quali l’ufficio del Commissario per la privacy effettua periodicamente a formali su tutti gli aspetti delle politiche e procedure riguardanti l’uso, il trattamento e l’accesso per quanto riguarda i dati PNR di origine UE dell’amministrazione doganale. Inoltre, l’amministrazione doganale ha un proprio programma interno di audit inteso ad assicurare i più alti livelli di protezione per l’informazione dei passeggeri e per i dati PNR di origine UE. |
Misure di protezione dei dati — legge sulla libertà di informazione del 1982 (Cth)
22. |
L’amministrazione doganale è soggetta alla legge sulla libertà di informazione che la obbliga rendere accessibili i documenti a chiunque lo richieda, fatte salve le eccezioni ed esenzioni previste dalla legge stessa. La legge sulla libertà di informazione FOI stabilisce che le decisioni sulle eccezioni siano prese caso per caso. Detta legge prevede una serie di esenzioni per proteggere le informazioni sensibili dalla divulgazione, comprese le esenzioni per i documenti che riguardano la sicurezza nazionale, la difesa, le relazioni internazionali, l’applicazione della legge, la protezione della pubblica sicurezza e la vita privata. L’amministrazione doganale informa l’UE di qualsiasi decisione riguardante la divulgazione pubblica di dati PNR di origine UE in base alla legge sulla libertà di informazione entro un mese dalla data in cui la decisione è stata presa. |
23. |
Le richieste di rettifica dei dati PNR conservati nella base dati dell’amministrazione doganale possono essere rivolte direttamente all’amministrazione doganale in virtù della legge sulla libertà di informazione della legge sulla vita privata. |
Altre misure di protezione — legge sul mediatore del 1976
24. |
I passeggeri aerei hanno il diritto di introdurre reclami presso il Mediatore del Commonwealth (Commonwealth Ombudsman) per quanto riguarda il trattamento subito dall’amministrazione doganale durante l’espletamento delle formalità alla frontiera in base alla legge sul mediatore del 1976 [Ombudsman Act 1976 (Cth)]. |
Misure di sicurezza riguardanti i dati PNR di origine UE
25. |
Presso l’amministrazione doganale continuano ad essere in vigore le seguenti misure di sicurezza per i dati:
|
Attuazione
26. |
In caso di violazione delle leggi e norme australiane sulla vita privata e di divulgazione non autorizzata di informazioni, la legislazione australiana prevede misure coercitive di diritto amministrativo e penale, compreso il diritto di ciascuna persona interessata di presentare un ricorso amministrativo o giudiziario. Per esempio, in caso di infrazioni, la legge sui reati del 1914 [Crimes Act 1914 (Cth)], la legge sul servizio pubblico del 1999 [Public Service Act 1999 (Cth)], la legge sull’amministrazione doganale [Customs Administration Act 1985 (Cth)] e codici disciplinari interni delle autorità riportate nel seguente elenco prevedono sanzioni che possono andare fino alla reclusione. |
Cooperazione
27. |
Per promuovere la cooperazione di polizia e giudiziaria, l’amministrazione doganale incoraggia il trasferimento di informazioni analitiche provenienti dai dati PNR da parte delle competenti autorità del governo australiano alle autorità di polizia e giudiziarie negli Stati membri dell’UE interessati e, se del caso, a Europol e Eurojust, fatta salva la valutazione da parte del governo australiano dell’adeguatezza delle misure di protezione dei dati in uso nelle giurisdizioni dell’UE. |
Elenco dell’allegato
Sono elencati in ordine alfabetico ai fini previsti al punto 2 del presente allegato:
1) |
la Commissione australiana degli affari criminali (Australian Crime Commission); |
2) |
la Polizia federale australiana (Australian Federal Police); |
3) |
l’Organizzazione australiana per le informazioni e la sicurezza (Australian Security Intelligence Organisation); |
4) |
il Procuratore Capo del Commonwealth (Commonwealth Director of Public Prosecutions); e |
5) |
il Dipartimento Immigrazione e cittadinanza (Department of Immigration and Citizenship). |