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Document 32008D0640

2008/640/CE: Decisione della Commissione, del 30 luglio 2008 , che modifica la decisione 2005/692/CE recante talune misure protettive contro l’influenza aviaria in diversi paesi terzi [notificata con il numero C(2008) 3883] (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 207, 5.8.2008, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/640/oj

5.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 207/32


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2008

che modifica la decisione 2005/692/CE recante talune misure protettive contro l’influenza aviaria in diversi paesi terzi

[notificata con il numero C(2008) 3883]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/640/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l’articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito di un’epidemia di influenza aviaria causata da un ceppo virale H5N1 ad alta patogenicità e insorta nel dicembre 2003 nel Sud-est asiatico, la Commissione ha adottato diverse misure di protezione contro l’influenza aviaria. Detti provvedimenti comprendono in particolare la decisione 2005/692/CE, del 6 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria in numerosi paesi terzi (3).

(2)

La decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di determinati prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati e abroga la decisione 2005/432/CE (4) ha autorizzato l’importazione nella Comunità di prodotti a base di carni di pollame provenienti dalla provincia cinese di Shandong che abbiano subito un trattamento termico ad una temperatura minima di 70 °C.

(3)

Giacché tale tipo di trattamento termico è sufficiente a rendere inattivo il virus dell’influenza aviaria, il rischio zoosanitario rappresentato dai prodotti sottoposti a trattamento termico può essere considerato irrilevante.

(4)

Risulta quindi opportuno derogare alla sospensione dell’importazione di prodotti costituiti da o contenenti carni di pollame prevista dalla decisione 2005/692/CE, al fine di consentire le importazioni di tali prodotti a base di carni di pollame, a condizione che siano stati sottoposti a trattamento termico ai sensi della decisione 2007/777/CE.

(5)

La decisione 2005/692/CE va quindi modificata di conseguenza.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 2 della decisione 2005/692/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1.   Gli Stati membri sospendono l’importazione dalla Cina dei seguenti prodotti:

a)

carni fresche di pollame;

b)

preparazioni di carne e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di pollame;

c)

alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame;

d)

uova per il consumo umano; nonché

e)

trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di uccelli.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l’importazione di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di pollame, a condizione che tale carne abbia subito uno dei trattamenti specifici indicati ai punti B, C o D della parte 4 dell’allegato II alla decisione 2007/777/CE.»

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano immediatamente le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(2)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.

(3)  GU L 263 dell’8.10.2005, pag. 20. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/869/CE (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 104).

(4)  GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49.


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