EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0582

Decisione n. 582/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 , che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti, da parte di Bulgaria, Cipro e Romania, come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio

OJ L 161, 20.6.2008, p. 30–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 15/06/2014; abrogato da 32014D0565

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/582(1)/oj

20.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/30


DECISIONE N. 582/2008/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 giugno 2008

che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti, da parte di Bulgaria, Cipro e Romania, come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2005, la Bulgaria e la Romania, che hanno aderito all’Unione il 1o gennaio 2007, sono tenute da quella data ad assoggettare all’obbligo del visto i cittadini dei paesi terzi elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (2).

(2)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005, le disposizioni dell’acquis di Schengen riguardanti le condizioni ed i criteri per il rilascio di visti uniformi e le disposizioni riguardanti il riconoscimento reciproco dei visti e l’equipollenza tra i documenti di soggiorno ed i visti si applicano in Bulgaria e in Romania soltanto ai sensi di una decisione del Consiglio in tal senso. Nondimeno, per questi Stati membri tali disposizioni sono vincolanti dalla data dell’adesione.

(3)

La Bulgaria e la Romania sono quindi tenute a rilasciare visti nazionali, per l’ingresso o il transito nel loro territorio, ai cittadini di paesi terzi in possesso di un visto uniforme o di un visto per soggiorno di lunga durata o di un documento di soggiorno rilasciato da uno Stato membro che attua integralmente l’acquis di Schengen oppure in possesso di un documento simile rilasciato da Cipro, Stato membro che non attua ancora integralmente l’acquis di Schengen.

(4)

I titolari di documenti rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l’acquis di Schengen e di documenti simili rilasciati da Cipro non costituiscono un rischio per la Romania e la Bulgaria, poiché sono stati sottoposti dagli altri Stati membri a tutti i controlli necessari. Per evitare di imporre alla Romania e alla Bulgaria altri oneri amministrativi ingiustificati, sarebbe opportuno applicare loro norme analoghe alle norme comuni stabilite nella decisione n. 895/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti, da parte di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia, come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio (3).

(5)

Le norme comuni contenute nella presente decisione dovrebbero autorizzare la Bulgaria e la Romania a riconoscere unilateralmente determinati documenti rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l’acquis di Schengen e i documenti elencati nell’allegato della decisione n. 895/2006/CE, rilasciati da Cipro, come equipollenti ai loro visti nazionali e ad istituire un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato su questa equipollenza unilaterale.

(6)

Tali norme comuni dovrebbero altresì consentire a Cipro di riconoscere i visti e i documenti di soggiorno rilasciati dalla Bulgaria e dalla Romania come equipollenti ai suoi visti nazionali ai fini del transito nel suo territorio.

(7)

Il regime semplificato fissato dalla presente decisione dovrebbe applicarsi per un periodo di transizione, sino alla data che il Consiglio stabilirà con la decisione prevista all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, dell’atto di adesione del 2003 in relazione a Cipro e all’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, dell’atto di adesione del 2005 in relazione alla Bulgaria e alla Romania, fatte salve eventuali disposizioni transitorie relative a documenti rilasciati prima di tale data.

(8)

Il riconoscimento di un documento dovrebbe essere limitato ai fini del transito nel territorio della Bulgaria, di Cipro e della Romania. La partecipazione al regime semplificato dovrebbe essere facoltativa e non dovrebbe imporre agli Stati membri obblighi supplementari rispetto a quelli definiti nell’atto di adesione del 2003 e nell’atto di adesione del 2005.

(9)

Le norme comuni dovrebbero applicarsi ai visti uniformi, ai visti per soggiorno di lunga durata e ai documenti di soggiorno rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l’acquis di Schengen (che dal 21 dicembre 2007 comprendono anche la Repubblica ceca, l’Estonia, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia), ai documenti simili rilasciati da Cipro nonché ai visti per soggiorno di breve o di lunga durata e ai documenti di soggiorno rilasciati dalla Bulgaria e dalla Romania.

(10)

Le condizioni in materia di ingresso stabilite all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (4), devono essere rispettate, ad eccezione della condizione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), nella misura in cui la presente decisione, che estende le norme comuni previste nella decisione n. 895/2006/CE, istituisce un regime di riconoscimento unilaterale da parte della Bulgaria e della Romania di determinati documenti rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l’acquis di Schengen e dei documenti simili rilasciati da Cipro, nonché un regime di riconoscimento unilaterale da parte di Cipro dei visti per soggiorno di breve durata, dei visti per soggiorno di lunga durata e dei documenti di soggiorno rilasciati dalla Bulgaria e dalla Romania ai fini del transito.

(11)

Poiché l’obiettivo della presente decisione, ossia l’introduzione di un regime di riconoscimento unilaterale da parte della Bulgaria, di Cipro e della Romania di determinati documenti rilasciati da altri Stati membri, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’intervento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(12)

La presente decisione non rappresenta uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Repubblica di Islanda e dal Regno di Norvegia per quanto concerne l’associazione di questi due paesi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5), in quanto riguarda solo la Bulgaria, Cipro e la Romania, che non attuano ancora integralmente l’acquis di Schengen. Tuttavia, a fini di coerenza e di un adeguato funzionamento del sistema Schengen, la presente decisione concerne anche i visti e i documenti di soggiorno rilasciati da paesi terzi come l’Islanda e la Norvegia, che sono associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e che attuano integralmente l’acquis di Schengen.

(13)

Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, detti Stati membri non partecipano all’adozione della presente decisione.

(14)

Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne in base al quale:

la Bulgaria e la Romania possono riconoscere unilateralmente come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito i documenti di cui agli articoli 2 e 3, nonché i documenti menzionati all’articolo 4 rilasciati da tali Stati membri e da Cipro ai cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001,

Cipro può riconoscere unilateralmente come equipollenti ai suoi visti nazionali ai fini del transito i documenti di cui all’articolo 4 rilasciati dalla Bulgaria e dalla Romania ai cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto conformemente al regolamento (CE) n. 539/2001.

L’applicazione della presente decisione non pregiudica le verifiche da effettuare sulle persone alle frontiere esterne in conformità degli articoli da 5 a 13 nonché degli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 562/2006.

Articolo 2

1.   La Bulgaria e la Romania possono considerare equipollenti al proprio visto nazionale, ai fini del transito e indipendentemente dalla cittadinanza dei titolari, i seguenti documenti rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l’acquis di Schengen:

i)

il «visto uniforme» di cui all’articolo 10 della convenzione di applicazione dell’accordo Schengen;

ii)

il «visto per soggiorno di lunga durata» di cui all’articolo 18 della convenzione di applicazione dell’accordo Schengen;

iii)

il «documento di soggiorno» figurante nell’allegato 4 dell’Istruzione consolare comune.

2.   Se decidono di applicare la presente decisione, la Bulgaria e la Romania riconoscono tutti i documenti indicati al paragrafo 1, indipendentemente dallo Stato membro che li ha rilasciati.

Articolo 3

Se decidono di applicare l’articolo 2, la Bulgaria e la Romania possono riconoscere come equipollenti al proprio visto nazionale, ai fini del transito, i visti per soggiorno di breve o di lunga durata e i documenti di soggiorno rilasciati da Cipro.

I documenti rilasciati da Cipro che possono essere riconosciuti sono elencati nell’allegato della decisione n. 895/2006/CE.

Articolo 4

Inoltre, la Bulgaria e la Romania possono riconoscere come equipollenti al proprio visto nazionale, ai fini del transito, anche i visti per soggiorno di breve o di lunga durata e i documenti di soggiorno nazionali rilasciati dall’altro Stato membro.

I documenti rilasciati dalla Bulgaria e dalla Romania che possono essere riconosciuti in attuazione della presente decisione sono elencati nell’allegato.

Cipro può riconoscere come equipollenti al proprio visto nazionale, ai fini del transito, anche i visti per soggiorno di breve o di lunga durata e i documenti di soggiorno nazionali rilasciati dalla Bulgaria e dalla Romania elencati nell’allegato.

Articolo 5

La Bulgaria, Cipro e la Romania possono riconoscere i documenti come equipollenti al proprio visto nazionale, ai fini del transito, soltanto se i cittadini di paesi terzi transitano nel loro territorio per un periodo non superiore a cinque giorni.

Il periodo di validità dei documenti di cui agli articoli 2, 3 e 4 è pari alla durata del transito.

Articolo 6

La Bulgaria, Cipro e la Romania notificano alla Commissione la loro eventuale decisione di applicare la presente decisione entro dieci giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore. La Commissione pubblica le informazioni comunicate da questi Stati membri nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica sino alla data stabilita dalla decisione del Consiglio adottata a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, dell’atto di adesione del 2003 in relazione a Cipro e dell’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, dell’atto di adesione del 2005 in relazione alla Bulgaria e alla Romania, data in cui si applicheranno allo Stato membro in questione tutte le disposizioni dell’acquis di Schengen nel campo della politica comune in materia di visti e della circolazione di cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri.

Una volta che la data di cui al secondo comma sia stata fissata dalla pertinente decisione del Consiglio in relazione a uno Stato membro, detto Stato membro riconosce, durante il loro periodo di validità, i visti nazionali per soggiorno di breve durata rilasciati prima di tale data e fino all’ultimo giorno di un periodo di sei mesi a partire da tale data, ai fini del transito nel suo territorio, purché detto Stato membro abbia proceduto alla notifica di cui all’articolo 6. Durante tale periodo, si applicano le condizioni stabilite nella presente decisione.

Articolo 8

La Bulgaria, Cipro e la Romania sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, addì 17 giugno 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  Parere del Parlamento europeo del 31 gennaio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 giugno 2008.

(2)  GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/2006 (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 18).

(3)  GU L 167 del 20.6.2006, pag. 1.

(4)  GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

(5)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.


ALLEGATO

Elenco dei documenti rilasciati dalla BULGARIA

Visti

Визa за транзитно преминаване (виза вид «B») — Visto di transito (tipo «B»).

Визa за краткосрочно пребиваване (виза вид «C») — Visto per soggiorno di breve durata (tipo «C»).

Виза за дългосрочно пребиваване (виза вид «D») — Visto per soggiorno di lunga durata (tipo «D»).

Permessi di soggiorno

Карта на продължително пребиваващ в Република България чужденец — Carta di soggiorno prolungato nella Repubblica di Bulgaria per stranieri.

Карта на постоянно пребиваващ в Република България чужденец — Carta di residenza permanente nella Repubblica di Bulgaria per stranieri.

Удостоверение за завръщане в Република България на чужденец — Certificato di rientro sul territorio bulgaro per stranieri.

Elenco dei documenti rilasciati dalla ROMANIA

Visti

viză de tranzit, identificată prin simbolul B (visto di transito, contrassegnato dalla lettera B),

viză de scurtă ședere, identificată prin simbolul C (visto per soggiorno di breve durata, contrassegnato dalla lettera C),

viză de lungă ședere, identificată prin unul dintre următoarele simboluri, în funcție de activitatea pe care urmează să o desfășoare în România străinul căruia i-a fost acordată (visto per soggiorno di lunga durata, contrassegnato da uno dei seguenti codici, in funzione dell’attività che lo straniero titolare del visto eserciterà in Romania):

i)

desfășurarea de activități economice, identificată prin simbolul D/AE (attività economica, contrassegnata dal codice D/AE);

ii)

desfășurarea de activități profesionale, identificată prin simbolul D/AP (attività professionale, contrassegnata dal codice D/AP);

iii)

desfășurarea de activități comerciale, identificată prin simbolul D/AC (attività commerciale, contrassegnata dal codice D/AC);

iv)

angajare în munca, identificată prin simbolul D/AM (lavoro subordinato, contrassegnato dal codice D/AM);

v)

studii, identificată prin simbolul D/SD (studio, contrassegnato dal codice D/SD);

vi)

reîntregirea familiei, identificată prin simbolul D/VF (ricongiungimento familiare, contrassegnato dal codice D/VF);

vii)

activități de cercetare științifică, identificată prin simbolul D/CS (attività di ricerca scientifica, contrassegnate dal codice D/CS);

viii)

activități religioase sau umanitare, identificată prin simbolul D/RU (attività religiose o umanitarie, contrassegnate dal codice D/RU);

ix)

viză diplomatică și viză de serviciu, identificată prin simbolul DS (visto diplomatico e visto di servizio, contrassegnati dal codice DS);

x)

alte scopuri, identificată prin simbolul D/AS (altri motivi, contrassegnati dal codice D/AS).

Permessi di soggiorno

Permis de ședere temporară (permesso di soggiorno temporaneo).

Permis de ședere temporară (permesso di soggiorno permanente).

Carte de rezidență — pentru străinii membri de familie ai cetățenilor români (carta di soggiorno — per familiari stranieri di cittadini rumeni).

Carte de rezidență — pentru străinii membri de familie ai cetățenilor români (carta di soggiorno permanente — per familiari stranieri di cittadini rumeni).


Top