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Document 32008D0374

2008/374/CE: Decisione del Consiglio, del 29 aprile 2008 , che modifica l’allegato 3, parte I dell’Istruzione consolare comune relativamente all’obbligo del visto aeroportuale per i cittadini di paesi terzi

OJ L 129, 17.5.2008, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 011 P. 92 - 93

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/04/2010; abrog. impl. da 32009R0810

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/374/oj

17.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 129/46


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2008

che modifica l’allegato 3, parte I dell’Istruzione consolare comune relativamente all’obbligo del visto aeroportuale per i cittadini di paesi terzi

(2008/374/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all’esame delle domande di visto (1),

vista l’iniziativa del Regno del Belgio, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato 3, parte I dell’Istruzione consolare comune contiene la lista comune dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all’obbligo del visto di transito aeroportuale (VTA) in tutti gli Stati membri.

(2)

Per quanto riguarda i cittadini ganeani e nigeriani, i Paesi del Benelux, la Germania, la Spagna e l’Italia desiderano limitare l’obbligo di VTA alle persone che non siano titolari di un visto valido rilasciato da Stati membri dell’Unione europea o da uno Stato parte dell’accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo, dal Canada, dal Giappone, dalla Svizzera o dagli Stati Uniti d’America. È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’Istruzione consolare comune.

(3)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull’acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 5 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dall’adozione della presente decisione da parte del Consiglio se intende recepirla nel suo diritto interno.

(4)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (2), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999 (3), relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo.

(5)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo firmato dall’Unione europea, dalla Comunità europea e dalla Confederazione Svizzera riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (4), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 delle decisioni del Consiglio 2008/146/CE (5) e 2008/149/GAI (6).

(6)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 delle decisioni del Consiglio 2008/261/CE (8) e 2008/262/CE (9).

(7)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (10). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato e non è soggetto alla sua applicazione.

(8)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (11). L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(9)

Per quanto riguarda Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2 dell’atto di adesione del 2003.

(10)

Per quanto riguarda Bulgaria e Romania, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2 dell’atto di adesione del 2005,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato 3, parte I dell’Istruzione consolare comune è modificato come segue:

1)

alla voce concernente il Ghana è aggiunta la nota seguente:

«Per i Paesi del Benelux, la Germania, l’Italia e la Spagna:

sono esenti dall’obbligo di VTA le seguenti persone:

i cittadini titolari di un visto valido per uno Stato membro dell’UE o per uno Stato parte dell’accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo, per il Canada, la Svizzera, il Giappone o gli Stati Uniti d’America o se ritornano da tali paesi dopo aver utilizzato il visto.»;

2)

alla voce concernente la Nigeria è aggiunta la nota seguente:

«Per i Paesi del Benelux, la Germania, l’Italia e la Spagna:

sono esenti dall’obbligo di VTA le seguenti persone:

i cittadini titolari di un visto valido per uno Stato membro dell’UE o per uno Stato parte dell’accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo, per il Canada, il Giappone, la Svizzera, o gli Stati Uniti d’America o se ritornano da tali paesi dopo aver utilizzato il visto.»;

3)

alla voce concernente l’Eritrea la nota (3) è sostituita dalla seguente:

«(3)

Per l’Italia:

Sono esenti dall’obbligo di VTA le seguenti persone:

i cittadini titolari di un visto valido per uno Stato membro dell’UE o per uno Stato parte dell’accordo del 2 maggio 1992, sullo Spazio economico europeo, per il Canada, la Svizzera, il Giappone o gli Stati Uniti d’America o se ritornano da tali paesi dopo aver utilizzato il visto.»

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o maggio 2008.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 29 aprile 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL


(1)  GU L 116 del 26.4.2001, pag. 2.

(2)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(3)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(4)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(5)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

(6)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50.

(7)  GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.

(8)  GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.

(9)  GU L 83 del 26.3.2008, pag. 5.

(10)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(11)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.


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