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Document 32008D0079

2008/79/CE,Euratom: Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 2007 , recante modifica del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia

OJ L 24, 29.1.2008, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 145, 4.6.2008, p. 240–240 (GA)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 018 P. 54 - 55

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/79(1)/oj

29.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 24/42


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2007

recante modifica del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia

(2008/79/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 245, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 160, secondo comma,

vista la domanda della Corte di giustizia dell’11 luglio 2007,

visto il parere della Commissione del 20 novembre 2007,

visto il parere del Parlamento europeo del 29 novembre 2007,

considerando quanto segue:

Occorre prevedere la possibilità di derogare ad alcune disposizioni del protocollo sullo statuto della Corte relative al procedimento nell’ambito dell’introduzione di un procedimento pregiudiziale d’urgenza per i rinvii pregiudiziali relativi allo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia e occorre, per completezza, considerare altresì, nella disposizione che autorizza tali deroghe, il procedimento accelerato previsto dal regolamento di procedura della Corte,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia è modificato come segue:

«Articolo 23 bis

Nel regolamento di procedura possono essere previsti un procedimento accelerato e, per i rinvii pregiudiziali relativi allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, un procedimento d’urgenza.

Tali procedimenti possono prevedere, per il deposito delle memorie o delle osservazioni scritte, un termine più breve di quello previsto all’articolo 23 e, in deroga all’articolo 20, quarto comma, la mancanza di conclusioni dell’avvocato generale.

Il procedimento d’urgenza può prevedere, inoltre, la limitazione delle parti e degli altri interessati di cui all’articolo 23 autorizzati a depositare memorie ovvero osservazioni scritte e, in casi di estrema urgenza, l’omissione della fase scritta del procedimento.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. NUNES CORREIA


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