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Document 32008D0064

2008/64/CE: Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2007 , che concede una deroga richiesta dal Belgio con riguardo alla regione delle Fiandre a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [notificata con il numero C(2007) 6654]

OJ L 16, 19.1.2008, p. 28–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/64/oj

19.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 16/28


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2007

che concede una deroga richiesta dal Belgio con riguardo alla regione delle Fiandre a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

[notificata con il numero C(2007) 6654]

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

(2008/64/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (1), in particolare l’allegato III, punto 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Se il quantitativo di effluente per ettaro che uno Stato membro intende applicare ogni anno non corrisponde a quello indicato dalla direttiva 91/676/CEE, allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase e lettera a), detto quantitativo deve essere stabilito in maniera tale da non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1 della medesima direttiva e deve essere giustificato in base a criteri obiettivi, quali, come nel caso presente, lunghe stagioni vegetative e colture con elevato di assorbimento di azoto.

(2)

Il Belgio ha presentato alla Commissione una domanda di deroga ai sensi dell’allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CE in relazione alla regione delle Fiandre.

(3)

La deroga richiesta riguarda l’intenzione del Belgio di consentire l’applicazione nelle Fiandre, e in aziende specifiche, di un massimo di 250 kg di azoto per ettaro all’anno proveniente da effluente di allevamento in superfici prative e in superfici coltivate a granturco e intercalate da praticoltura e di un massimo di 200 kg di azoto per ettaro all’anno proveniente da effluente di allevamento in particelle coltivate a frumento autunnale seguite da colture miglioratrici e bieticoltura.

(4)

L’atto legislativo di attuazione della direttiva 91/676/CEE nella regione delle Fiandre, il «Decreto relativo alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole» (Decreto effluenti di allevamento), è stato adottato il 22 dicembre 2006 (2) e si applica anche alla deroga richiesta.

(5)

Il Decreto effluenti di allevamento si applica in tutto il territorio delle Fiandre.

(6)

La normativa di attuazione della direttiva 91/676/CEE comprende altresì limiti di applicazione per l’azoto e il fosforo. L’applicazione di fosforo con i fertilizzanti chimici è di norma vietata a meno che non venga effettuata un’analisi del suolo e sia rilasciato un permesso dalle autorità competenti.

(7)

I dati relativi alla qualità delle acque trasmessi indicano un tendenza alla riduzione delle concentrazioni medie di nitrati nelle acque sotterranee e di nutrienti (incluso il fosforo) nelle acque superficiali.

(8)

L’applicazione di azoto proveniente da effluente di allevamento è diminuita, nel periodo 1997-2005 da 162 milioni di kg a 122 milioni di kg e l’applicazione di fosforo (P2O5) da effluente di allevamento è diminuita, nello stesso periodo, da 72 milioni di kg a 50 milioni di kg, per effetto della diminuzione dei capi di bestiame, del basso tenore di nutrienti nei mangimi e del trattamento dell’effluente di allevamento. L’uso di azoto e fosforo da fertilizzanti chimici è diminuito rispettivamente del 44 % e dell’82 % dal 1991 e corrisponde attualmente a 57 kg per ettaro di azoto e 6 kg per ettaro di fosfato.

(9)

Dai documenti giustificativi trasmessi con la notifica, risulta che il quantitativo annuale proposto di, rispettivamente, 250 e 200 kg di azoto da effluente di allevamento per ettaro è giustificato in base a criteri oggettivi, quali la presenza di lunghe stagioni vegetative e colture a elevato assorbimento di azoto.

(10)

Dopo aver esaminato la domanda in parola, la Commissione ritiene che il quantitativo proposto di, rispettivamente, 250 e 200 kg di azoto da effluente di allevamento per ettaro all’anno non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi di cui alla direttiva 91/676/CEE, purché siano rigorosamente rispettate alcune condizioni.

(11)

Per evitare che l’applicazione della deroga richiesta porti a un’intensificazione dell’allevamento, le autorità competenti dovrebbero fare in modo di limitare il numero di capi che possono essere presenti in una singola azienda agricola (diritti di emissione da nutrienti) nella regione delle Fiandre, conformemente alle disposizioni del Decreto effluenti di allevamento del 22 dicembre 2006.

(12)

La presente decisione dovrebbe applicarsi parallelamente al secondo programma di azione in vigore nelle Fiandre per il periodo 2007-2010 (Decreto effluenti di allevamento del 22 dicembre 2006).

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato nitrati, istituito ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 91/676/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Alle condizioni stabilite nella presente decisione, è concessa la deroga richiesta dal Belgio, con lettera del 5 ottobre 2007, relativamente alla regione delle Fiandre, finalizzata a consentire l’applicazione di un quantitativo di effluente di allevamento superiore a quello previsto dall’allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase e lettera a), della direttiva 91/676/CEE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)

«azienda agricola», un’azienda agricola che pratica o meno l’allevamento;

b)

«particella», un singolo terreno o un insieme di terreni, omogenei per quanto riguarda le coltivazioni, il tipo di suolo e le pratiche di fertilizzazione;

c)

«praticoltura», una zona destinata a prato in via permanente o temporanea (il termine temporaneo in genere copre un periodo inferiore a 4 anni);

d)

«colture con lunghe stagioni vegetative e a elevato assorbimento di azoto», zone coltivate a prato, intercalate da coltivazioni di granturco, prima o dopo il raccolto, nelle quali l’erba, che ha una funzione miglioratrice, viene tagliata e rimossa dai terreni e nei quali il frumento autunnale è seguito da colture miglioratrici e da barbabietole da zucchero o da foraggio;

e)

«bestiame erbivoro»: bovini (tranne i vitelli da carne bianca), ovini, caprini e equini;

f)

«trattamento dell’effluente», il processo di separazione fisico-meccanica degli escrementi dei suini in due frazioni, una solida e l’altra chiarificata, realizzato per migliorarne l’applicazione sui terreni e migliorare il recupero dell’azoto e del fosforo;

g)

«profilo del suolo», lo strato del suolo fino a 0,90 metri dalla superficie, a meno che non sia inferiore il livello medio più elevato delle acque sotterranee; in questo caso si prenderà come riferimento il livello medio più elevato delle acque sotterranee.

Articolo 3

Campo di applicazione

La presente decisione si applica, su base individuale a specifiche particelle di un’azienda agricola coltivata a colture con lunghe stagioni vegetative e a elevato assorbimento di azoto e subordinatamente alle condizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7.

Articolo 4

Autorizzazione e impegno annuali

1.   Gli agricoltori che intendono beneficiare della deroga presentano ogni anno una domanda alle autorità competenti.

2.   La domanda annuale di cui al paragrafo 1 è corredata di un impegno scritto a rispettare le condizioni stabilite agli articoli 5, 6 e 7.

3.   Le autorità competenti provvedono affinché tutte le domande di deroga siano oggetto di un controllo amministrativo. Le autorità competenti informano il richiedente, e la domanda è da considerarsi respinta, quando dal controllo delle domande di cui al paragrafo 1 risulta che non sono rispettate le condizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7.

Articolo 5

Trattamento dell’effluente

1.   Il trattamento dell’effluente deve permettere di eliminare i solidi in sospensione e l’azoto e il fosforo totali nella frazione solida con un efficienza pari, rispettivamente, ad almeno l’80 %, il 35 % e il 70 %. L’efficienza di eliminazione nella frazione solida sarà valutata mediante il bilancio di massa.

2.   La frazione solida risultante dal trattamento dell’effluente deve essere consegnata a impianti autorizzati per essere riciclata allo scopo di ridurre gli odori e le altre emissioni, migliorarne le proprietà agronomiche e igieniche, facilitarne la gestione e migliorare il recupero dell’azoto e del fosfato. Il prodotto riciclato non può essere applicato su terreni agricoli situati nella regione delle Fiandre, fatta eccezione per parchi, zone verdi e giardini privati.

3.   La parte chiarificata risultante dal trattamento dell’effluente deve essere portata all’ammasso. Per essere considerato come effluente trattato, esso deve avere un rapporto minimo azoto/fosfato (N/P2O5) di 3,3 e una concentrazione minima di azoto di 3 g per litro.

4.   Gli agricoltori che effettuano il trattamento dell’effluente devono presentare ogni anno alle autorità competenti i dati relativi ai quantitativi di effluente inviato al trattamento, ai quantitativi e alla destinazione della frazione solida e dell’effluente trattato e il relativo tenore di azoto e fosforo.

5.   Le autorità competenti definiscono e comunicano alla Commissione le metodologie per verificare la composizione dell’effluente trattato, le variazioni di composizione e l’efficienza di trattamento per ogni agricoltore che beneficia di una deroga individuale.

6.   L’ammoniaca e altre emissioni derivanti dal trattamento dell’effluente devono essere raccolte e trattate in modo da ridurre l’impatto ambientale e altri inconvenienti.

Articolo 6

Applicazione di effluente agricolo e di altri fertilizzanti

1.   Il quantitativo di effluente di allevamento e di effluente trattato proveniente da bestiame erbivoro applicato sul terreno ogni anno, compreso quello degli animali stessi, non deve superare il quantitativo di effluente di cui al paragrafo 2, subordinatamente alle condizioni di cui ai paragrafi da 3 a 11.

2.   Il quantitativo di effluente di allevamento e di effluente trattato proveniente bestiame erbivoro non deve essere superiore a 250 kg di azoto per ettaro per anno in superfici prative e in superfici coltivate a granturco e intercalate da praticoltura e a 200 kg di azoto per ettaro in particelle coltivate a frumento autunnale seguite da colture miglioratrici e bieticoltura.

3.   L’apporto complessivo di azoto non deve superare il fabbisogno di nutrienti della coltura considerata e deve tenere conto dell’azoto rilasciato dal suolo e della maggiore disponibilità di azoto da effluente grazie al trattamento. Tale apporto non deve in alcun caso superare 350 kg per ettaro per anno sulle superfici prative, 220 kg per ettaro per anno sulle particelle coltivate con barbabietole da zucchero, 275 kg per ettaro per anno sulle particelle coltivate a frumento autunnale seguito da colture miglioratrici, barbabietole da foraggio e granturco intercalato da praticoltura, fatta eccezione, in quest’ultimo caso, delle particelle situate su suoli sabbiosi, per le quali l’applicazione di azoto non può essere superiore a 260 kg per ettaro per anno.

4.   Ogni azienda agricola redige un piano di fertilizzazione per la sua intera superficie, specificando l’avvicendamento colturale nonché le applicazioni previste di effluente e di fertilizzanti azotati e fosfatici. Il piano deve essere disponibile ogni anno presso l’azienda entro il 15 febbraio.

Il piano di fertilizzazione deve contenere i seguenti dati:

a)

numero dei capi di bestiame, descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio di effluente;

b)

calcolo dell’azoto e del fosforo da effluente prodotti nell’azienda;

c)

descrizione del trattamento dell’effluente e caratteristiche attese dell’effluente trattato;

d)

quantità, tipo e caratteristiche di effluente consegnato a terzi o ricevuto da terzi;

e)

calcolo dell’azoto e del fosforo da effluente da applicare nell’azienda;

f)

avvicendamento colturale e dimensioni delle particelle coltivate a colture con lunghe stagioni vegetative e a elevato assorbimento di azoto e delle particelle coltivate a altre colture, nonché una mappa schematica dell’ubicazione delle singole particelle;

g)

fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo delle colture per particella individuale;

h)

applicazione di azoto e fosforo da effluente su ciascuna particella;

i)

applicazione di azoto e fosforo mediante fertilizzanti chimici e di altro tipo su ciascuna particella.

I piani sono aggiornati entro sette giorni dall’introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole al fine di garantire la corrispondenza tra i piani e le pratiche agricole effettivamente adottate.

5.   Ciascuna azienda tiene un registro delle applicazioni di fertilizzanti da presentare annualmente alle competenti autorità.

6.   Ogni azienda agricola che beneficia di una deroga individuale accetta che la domanda, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, il piano di fertilizzazione e il registro delle applicazioni di fertilizzanti possano essere oggetto di controlli.

7.   Per ciascuna azienda agricola deve essere effettuata un’analisi dell’azoto e del fosforo nel suolo una volta ogni quattro anni su ciascuna particella. È necessaria almeno un’analisi ogni cinque ettari di terreno agricolo.

8.   La concentrazione di nitrati nel profilo del suolo deve essere misurata ogni anno in autunno in almeno il 25 % delle aziende agricole che beneficiano della deroga. Il campionamento e l’analisi del suolo deve riguardare almeno il 5 % delle particelle coltivate a colture con lunghe stagioni vegetative e a elevato assorbimento di azoto e almeno l’1 % delle altre parcelle. Per ogni due ettari di terreno agricolo di un’azienda sono necessari almeno tre campioni rappresentativi di tre differenti strati del suolo.

9.   È vietato applicare effluente agricolo nel periodo autunnale prima della semina dei prati.

10.   Almeno due terzi del quantitativo di azoto da effluente, fatta eccezione per l’effluente prodotto da bestiame erbivoro, sono applicati entro il 15 maggio di ogni anno.

11.   I fattori di escrezione di azoto e fosforo per il bestiame di cui all’articolo 27, paragrafo 1, del Decreto effluenti di allevamento delle Fiandre del 22 dicembre 2006 si applicano a decorrere dal primo anno di validità della presente decisione.

Articolo 7

Gestione dei terreni

Gli allevatori che beneficiano di una deroga sono tenuti a rispettare le seguenti disposizioni:

a)

le superfici prative sono arate in primavera;

b)

sulle superfici prative non si possono coltivare leguminose o altre colture che fissano l’azoto atmosferico;

c)

l’aratura della superficie prativa deve essere seguita immediatamente da una coltura a elevato assorbimento di azoto e i fertilizzanti non possono essere applicati nell’anno di aratura delle superfici prative permanenti;

d)

le colture di avvicendamento devono essere seminate immediatamente dopo il raccolto di grano autunnale e, comunque, non oltre il 10 settembre;

e)

le colture di avvicendamento non devono essere arate anteriormente al 15 febbraio in modo da garantire una copertura vegetale permanente della superficie arabile che consenta di compensare le perdite autunnali di nitrati nel sottosuolo e di limitare le perdite invernali.

Articolo 8

Altre misure

1.   L’applicazione della presente deroga non pregiudica l’attuazione delle misure necessarie per ottemperare a altre disposizioni normative comunitarie in materia ambientale.

2.   Le autorità competenti garantiscono che le deroghe concesse per l’applicazione dell’effluente trattato siano compatibili con la capacità degli impianti autorizzati al trattamento della frazione solida.

Articolo 9

Provvedimenti relativi alla produzione e al trasporto di effluente

1.   Le autorità competenti garantiscono il rispetto del limite di numero di capi che possono essere presenti in una singola azienda agricola (diritti di emissione da nutrienti) nella regione delle Fiandre, conformemente alle disposizioni del Decreto effluenti di allevamento del 22 dicembre 2006.

2.   Le autorità competenti verificano che il trasporto dell’effluente da parte di trasportatori autorizzati delle categorie A 2ob, A 5o, A 6o, B e C, conformemente agli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale delle Fiandre del 19 luglio 2007 , sia registrato mediante sistemi di posizionamento geografico. (3), sia registrato mediante sistemi di posizionamento geografico.

3.   Le autorità competenti si accertano che la composizione dell’effluente, in relazione alle concentrazioni di azoto e fosforo, sia verificata prima di ciascun trasporto. Campioni di effluente devono essere analizzati da laboratori riconosciuti e i risultati delle analisi devono essere comunicati alle autorità competenti e agli agricoltori destinatari.

Articolo 10

Monitoraggio

1.   Le autorità competenti compilano mappe che riportano la percentuale di aziende agricole, il numero di particelle, la percentuale di allevamenti e la percentuale di terreno agricolo oggetto della deroga in ciascun comune e le aggiornano a scadenza annuale. Tali mappe sono trasmesse ogni anno alla Commissione, la prima volta entro il febbraio 2008.

2.   È istituita una rete di monitoraggio per il campionamento delle acque superficiali e sotterranee a bassa profondità, finalizzata a valutare l’impatto della deroga sulla qualità delle acque.

3.   Dalle indagini e dalle analisi dei nutrienti sono ricavati dati sull’uso locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole delle aziende che beneficiano di una deroga individuale. Tali dati possono essere impiegati per calcolare, sulla base di modelli, l’entità della lisciviazione dei nitrati e le perdite di fosforo dai terreni a cui sono applicati ogni anno fino a 200 kg di azoto per ettaro e 250 kg di azoto per ettaro da effluente di allevamento e effluente trattato, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2.

4.   Sono istituiti siti di monitoraggio, corrispondenti a almeno 150 aziende agricole, per fornire indicazioni sulla concentrazione di azoto e fosforo nelle acque sotterranee, di azoto minerale nel profilo del suolo e sulle corrispondenti perdite di azoto e fosforo dalla zona radicale alle acque sotterranee per dilavamento superficiale e sottosuperficiale, sia in regime di deroga sia in regime normale. I siti di monitoraggio devono essere rappresentativi di ciascuna tipologia di suolo (argilloso, sabbioso e sabbioso-loess). La composizione della rete di monitoraggio rimane invariata per tutto il periodo di validità della presente decisione.

5.   Un sistema di monitoraggio più rigoroso viene effettuato nei bacini di drenaggio agricoli in terreni sabbiosi.

Articolo 11

Controlli

1.   Le autorità competenti effettuano controlli amministrativi di tutte le aziende agricole che beneficiano di una deroga individuale al fine di accertare il rispetto del limite annuale massimo di azoto da effluente di bestiame e dei limiti massimi di applicazione di azoto e fosforo, nonché delle restrizioni sull’utilizzo dei terreni e del trattamento e trasporto dell’effluente.

2.   Le autorità competenti assicurano il controllo dei risultati delle analisi per quanto riguarda le concentrazioni di nitrati nel profilo del suolo in autunno. Se dai controlli emerge che in una data particella è stata superata la soglia di 90 kg di azoto, o i valori inferiori fissati dal governo delle Fiandre conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del Decreto effluenti di allevamento delle Fiandre del 22 dicembre 2006, l’agricoltore ne viene informato e l’anno successivo la particella è esclusa dalla deroga.

3.   Le autorità competenti sia assicurano che siano effettuati controlli in loco su almeno l’1 % delle operazioni di trasporto di effluente sulla base di una valutazione del rischio e dei risultati dei controlli amministrativi di cui al paragrafo 1. I controlli devono contemplare quantomeno la verifica del rispetto degli obblighi in materia di accreditamento, controllo dei documenti di accompagnamento, verifica dell’origine e destinazione dell’effluente e campionamento dell’effluente trasportato. Il campionamento dell’effluente può essere effettuato, se opportuno, durante le operazioni di carico utilizzando strumenti automatici di campionamento dell’effluente montati sul veicolo. I campioni di effluente devono essere analizzati da laboratori riconosciuti dalle autorità competenti e i risultati delle analisi devono essere comunicati agli agricoltori che inviano l’effluente e agli agricoltori destinatari.

4.   Occorre predisporre un programma di ispezioni in loco basato sull’analisi dei rischi, sui risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti e sull’esito di controlli casuali previsti dalla normativa di attuazione della direttiva 91/676/CEE. Le ispezioni intese ad accertare il rispetto delle condizioni stabilite agli articoli 5, 6 e 7 riguardano almeno il 5 % delle aziende agricole a cui è stata accordata una deroga individuale.

Articolo 12

Relazioni

1.   Ogni anno le autorità competenti trasmettono alla Commissione i risultati delle attività di monitoraggio, corredati di una relazione sull’evoluzione della qualità delle acque, sulla valutazione dei residui di nitrati nel profilo del suolo in autunno per le differenti colture nelle aziende agricole che beneficiano di una deroga e sulla prassi di valutazione. La relazione deve illustrare le modalità di valutazione dell’attuazione delle condizioni della deroga, attraverso controlli a livello delle aziende agricole e delle singole particelle, e fornire informazioni sulle aziende risultate non conformi in sede di controlli amministrativi e ispezioni in loco.

2.   La relazione deve inoltre fornire informazioni sul trattamento dell’effluente, incluso un ulteriore trattamento e utilizzo delle frazioni solide, e trasmettere dati dettagliati sulle caratteristiche dei sistemi di trattamento, la loro efficienza e la composizione dell’effluente trattato.

3.   Oltre alle informazioni di cui a paragrafi 1 e 2, la relazione deve comprendere dati relativi alla fertilizzazione in tutte le aziende che beneficiano di una deroga individuale, all’evoluzione della produzione di effluente nella regione delle Fiandre, per quanto riguarda l’azoto e il fosforo, ai risultati dei controlli amministrativi e in loco sul trasporto di effluente e ai risultati dei controlli sul bilancio dei nutrienti a livello delle aziende ai fini del calcolo dei coefficienti di escrezione per suini e pollame.

4.   La prima relazione è trasmessa entro il mese di dicembre 2008 e successivamente a cadenza annuale entro il mese di giugno.

5.   I risultati così ottenuti sono presi in esame dalla Commissione nel quadro di un’eventuale nuova richiesta di deroga.

Articolo 13

Applicazione

La presente decisione si applica nel contesto del programma di azione in vigore nelle Fiandre per il periodo 2007-2010 (Decreto effluenti di allevamento del 22 dicembre 2006) e ha effetto fino al 31.12.2010.

Articolo 14

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2007.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  Belgisch Staatsblad del 29.12.2006, pag. 76368.

(3)  Belgisch Staatsblad del 31.8.2007, pag. 45564.


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