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Document 32007R1234
Council Regulation (EC) No 1234/2007 of 22 October 2007 establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)
Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 , recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)
Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 , recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)
GU L 299 del 16.11.2007, p. 1–149
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013R1308
16.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 299/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1234/2007 DEL CONSIGLIO
del 22 ottobre 2007
recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli dovrebbero andare di pari passo con l’attuazione di una politica agricola comune (di seguito «PAC»), la quale dovrebbe comprendere, in particolare, un’organizzazione comune dei mercati agricoli (di seguito «OCM»), che può assumere, conformemente all’articolo 34 del trattato, forme diverse a seconda dei prodotti. |
(2) |
Da quando è stata introdotta la PAC, il Consiglio ha istituito ventuno OCM per ogni prodotto o gruppo di prodotti, ciascuna delle quali è retta da un apposito regolamento di base del Consiglio:
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(3) |
Il Consiglio ha inoltre adottato tre regolamenti recanti norme specifiche per taluni prodotti, senza peraltro istituire un’OMC per questi prodotti:
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(4) |
I succitati regolamenti (di seguito «regolamenti di base») sono spesso corredati di un corollario di altri regolamenti del Consiglio. La maggior parte dei regolamenti di base presentano una struttura identica e hanno numerose disposizioni in comune, come, in particolare, quelle sugli scambi con i paesi terzi e le disposizioni generali, ma anche, in una certa misura, le norme relative al mercato interno. Spesso i regolamenti di base recano soluzioni diverse a problemi uguali o simili. |
(5) |
Da un certo tempo la Comunità persegue l’obiettivo di semplificare il contesto normativo della PAC. In questa prospettiva è stato istituito un quadro giuridico orizzontale di tutti i pagamenti diretti, che accorpa una molteplicità di dispositivi di sostegno in un regime di pagamento unico, con l’adozione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (26). È opportuno applicare tale approccio anche ai regolamenti di base. In questo contesto, le norme contenute in tali regolamenti dovrebbero essere accorpate in un unico quadro giuridico, sostituendo, ove possibile, l’impostazione settoriale con una orizzontale. |
(6) |
Alla luce delle suesposte considerazioni, i regolamenti di base dovrebbero essere abrogati e sostituiti con un regolamento unico. |
(7) |
Semplificare non significa rimettere in discussione le decisioni politiche prese finora nell’ambito della PAC. Il presente regolamento dovrebbe perciò costituire essenzialmente un atto di semplificazione tecnica e non dovrebbe quindi abrogare o modificare gli strumenti esistenti, salvo che siano diventati obsoleti o superflui o che, per loro stessa natura, non si prestino ad essere trattati a livello di Consiglio, né dovrebbe prevedere nuovi strumenti o misure. |
(8) |
In quest’ottica, il presente regolamento non dovrebbe includere le parti delle OCM che sono attualmente soggette a riforme politiche, come ad esempio più parti dei settori degli ortofrutticoli, dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e vitivinicolo. Le disposizioni dei rispettivi regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1493/1999 dovrebbero quindi essere incorporate nel presente regolamento solo nella misura in cui non sono interessate da una riforma della politica comunitaria in quei settori. Le disposizioni sostanziali di tali OCM dovrebbero essere incorporate solamente una volta che saranno state messe in atto le rispettive riforme. |
(9) |
Le OCM nei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, dei foraggi essiccati, delle sementi, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, del lino e della canapa, della banana, del latte e dei prodotti lattiero-caseari nonché dei bachi da seta prevedono campagne di commercializzazione che sono essenzialmente confacenti ai cicli biologici di produzione dei rispettivi prodotti. Nel presente regolamento si dovrebbero quindi inserire le campagne vigenti per tali settori. |
(10) |
Al fine di stabilizzare i mercati e assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, in concomitanza con l’introduzione dei regimi di sostegno diretto, è stato messo a punto un sistema differenziato di sostegno dei prezzi per i vari settori, che tiene conto sia delle esigenze specifiche di ogni settore, sia dell'interdipendenza tra i diversi settori. Tali misure di sostegno consistono nell’intervento pubblico o nell’erogazione di aiuti per l’ammasso privato di prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, nonché delle carni ovine e caprine. Considerati gli obiettivi del presente regolamento, occorre pertanto mantenere in vigore le misure di sostegno dei prezzi previste dagli strumenti adottati in passato, senza modificare sostanzialmente la disciplina giuridica preesistente. |
(11) |
A fini di chiarezza e trasparenza, è opportuno conferire una struttura comune alle disposizioni concernenti le suddette misure, mantenendo peraltro invariata la politica intrinseca a ciascun settore. A tale scopo è necessario distinguere tra prezzi di riferimento e prezzi d’intervento. |
(12) |
Le OCM nei settori dei cereali, delle carni bovine e del latte e prodotti lattiero-caseari prevedono che il Consiglio possa modificare il livello dei prezzi secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del trattato. Vista la sensibilità dei sistemi dei prezzi, è opportuno chiarire che esiste la possibilità di cambiare i livelli di prezzo rispetto a tutti i settori contemplati dal presente regolamento. |
(13) |
Inoltre, il regolamento (CE) n. 318/2006 prevede la possibilità di rivedere le qualità tipo di zucchero, quali definite più avanti nel regolamento (CE) n. 318/2006, per tener conto, in particolare, di esigenze commerciali e degli sviluppi tecnologici in materia di analisi. Tale regolamento ha previsto pertanto la facoltà della Commissione di modificare l'allegato pertinente. È particolarmente importante che tale possibilità sia mantenuta per consentire alla Commissione di intervenire rapidamente, se necessario. |
(14) |
Per garantire dati attendibili sui prezzi dello zucchero sul mercato comunitario, è opportuno inserire nel presente regolamento il sistema di comunicazione dei prezzi previsto dall’OCM nel settore dello zucchero, sulla cui base dovrebbero essere determinati i livelli del prezzo di mercato dello zucchero bianco. |
(15) |
Per evitare che il regime di intervento per i cereali, il riso, il burro e il latte scremato in polvere diventi uno sbocco in sé, è opportuno mantenere la possibilità di limitare il ricorso all’intervento pubblico solo a determinati periodi dell’anno. Per i prodotti a base di carni bovine, di carni suine e il burro, l’apertura e la chiusura dell’intervento dovrebbero dipendere dai livelli dei prezzi di mercato durante un certo periodo. Per quanto riguarda in particolare il granturco, il riso e lo zucchero, è opportuno mantenere la limitazione dei quantitativi massimi che possono essere acquistati all’intervento. Per il burro e il latte scremato in polvere, deve essere mantenuta la facoltà che ha la Commissione di sospendere i normali acquisti all’intervento non appena viene raggiunta una data quantità o di sostituirli con acquisti mediante gara. |
(16) |
In passato il livello di prezzo che dà luogo agli acquisti all’intervento è stato abbassato nelle OCM per i settori dei cereali, del riso e delle carni bovine ed è stato fissato associandolo ai regimi di sostegno diretto introdotti in tali settori. Pertanto, i prezzi di intervento sono strettamente correlati agli aiuti previsti dai suddetti regimi. I livelli di prezzo per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono stati fissati per promuovere il consumo di tali prodotti e per renderli più concorrenziali. Nei settori del riso e dello zucchero, i prezzi di intervento sono stati fissati nell’intento di contribuire a stabilizzare il mercato qualora il prezzo di mercato in una data campagna di commercializzazione scenda al di sotto del prezzo di riferimento fissato per la campagna successiva. Queste decisioni politiche del Consiglio sono tuttora valide. |
(17) |
Come nelle precedenti OCM, il presente regolamento dovrebbe prevedere la possibilità di smercio dei prodotti acquistati all’intervento. Tali misure dovrebbero essere concepite in modo da evitare turbative di mercato e da assicurare un accesso non discriminatorio alla merce e la parità di trattamento degli acquirenti. |
(18) |
Grazie alle sue scorte d’intervento di prodotti agricoli, la Comunità possiede i mezzi potenziali per contribuire in misura determinante al benessere dei propri cittadini più indigenti. È nell’interesse della Comunità sfruttare questo potenziale in modo duraturo finché le scorte siano ridiscese a livelli normali, adottando idonei provvedimenti. Alla luce di tali considerazioni, il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità (27), ha consentito finora la distribuzione di alimenti da parte di enti caritativi. Questa importante misura sociale, che può essere di grande giovamento per gli indigenti, dovrebbe essere mantenuta e inserita nel quadro istituito dal presente regolamento. |
(19) |
Per contribuire a equilibrare il mercato del latte e a stabilizzare i prezzi di mercato, l’OCM nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari prevede la concessione di aiuti all’ammasso privato di crema di latte, alcuni prodotti del burro e tipi di formaggio. La Commissione ha inoltre la facoltà di disporre la concessione di aiuti all’ammasso privato per altri formaggi, per lo zucchero bianco, l'olio d’oliva, il latte scremato in polvere, alcune carni bovine, le carni suine e le carni ovine e caprine. Considerati gli obiettivi del presente regolamento, tali misure dovrebbero essere mantenute. |
(20) |
Il regolamento (CE) n. 1183/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti (28), il regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che estende il campo di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti (29), il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (30), e il regolamento (CEE) n. 2137/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini e alla qualità tipo comunitaria delle carcasse di ovini fresche o refrigerate (31), prevedono tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse nei settori delle carni bovine, delle carni suine e delle carni ovine e caprine. Questo dispositivo è essenziale per la rilevazione dei prezzi e per l’applicazione del regime di intervento in tali settori, oltre a rispondere all’obiettivo di una migliore trasparenza del mercato. Questo metodo di classificazione delle carcasse andrebbe quindi mantenuto. È pertanto opportuno inserire i relativi elementi essenziali nel presente regolamento, abilitando nel contempo la Commissione a prevedere modalità di applicazione per taluni aspetti a carattere piuttosto tecnico. |
(21) |
Le restrizioni alla libera circolazione di determinati prodotti risultanti dall’applicazione di misure destinate a prevenire la propagazione delle malattie degli animali possono provocare difficoltà sul mercato di uno o più Stati membri. L’esperienza dimostra che gravi perturbazioni del mercato, come un calo considerevole del consumo o dei prezzi, possono essere direttamente legate ad una perdita di fiducia del consumatore a causa dell’esistenza di rischi per la salute pubblica o animale. |
(22) |
Le misure eccezionali di sostegno del mercato intese ad ovviare a simili situazioni, previste dalle OCM nei settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova e delle carni di pollame, dovrebbero essere pertanto integrate nel presente regolamento alle condizioni prescritte finora. Tali misure eccezionali dovrebbero essere adottate dalla Commissione ed essere direttamente correlate o conseguenti a provvedimenti veterinari e sanitari destinati ad impedire la propagazione di malattie. Per evitare gravi turbative sui mercati interessati, esse dovrebbero essere adottate su richiesta degli Stati membri. |
(23) |
È opportuno mantenere nel presente regolamento la facoltà della Commissione di adottare misure speciali di intervento ove sia necessario per contrastare efficacemente le minacce di turbativa sui mercati cerealicoli o per evitare il ricorso massiccio all’intervento pubblico in talune regioni della Comunità nel settore del riso o per compensare una penuria di risone dovuta a calamità naturali, misure previste rispettivamente dalle OCM nei settori dei cereali e del riso. |
(24) |
Al fine di garantire un tenore di vita equo ai produttori di barbabietole e canna da zucchero della Comunità, è opportuno fissare un prezzo minimo delle barbabietole di quota corrispondenti a una qualità tipo da definire. |
(25) |
Per garantire un giusto equilibrio tra zuccherifici e produttori di barbabietole da zucchero riguardo ai loro diritti ed obblighi, è necessario dotarsi di strumenti specifici. È opportuno pertanto mantenere le disposizioni generali contenute in precedenza nell’OCM nel settore dello zucchero che disciplinano i rapporti interprofessionali. |
(26) |
Data la diversità delle condizioni naturali, economiche e tecniche, risulta difficile uniformare le condizioni di acquisto delle barbabietole da zucchero nella Comunità. Attualmente già esistono accordi interprofessionali tra le associazioni di bieticoltori e le imprese produttrici di zucchero, per cui le disposizioni quadro dovrebbero limitarsi a definire le garanzie minime necessarie ai bieticoltori e agli industriali dello zucchero per il buon funzionamento del mercato dello zucchero, prevedendo la possibilità di derogare a talune norme nel contesto di un accordo interprofessionale. Modalità più dettagliate sono state in precedenza previste nell'OCM nel settore dello zucchero di cui all'allegato II del regolamento (CE) n 318/2006. Data la natura estremamente tecnica di tali termini, è più opportuno trattare tali questioni a livello della Commissione. |
(27) |
È opportuno inserire nel presente regolamento la tassa sulla produzione prevista dall'OCM nel settore dello zucchero che contribuirà al finanziamento delle spese inerenti a detta OCM. |
(28) |
Per mantenere l’equilibrio strutturale dei mercati dello zucchero ad un livello di prezzo vicino al prezzo di riferimento, è opportuno mantenere la facoltà della Commissione di procedere al ritiro di zucchero dal mercato per il tempo necessario al ripristino dell’equilibrio del mercato. |
(29) |
Le OCM nei settori delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova e delle carni di pollame hanno previsto la possibilità di adottare misure atte a facilitare l’adeguamento dell’offerta alle esigenze del mercato. Tali misure possono contribuire a stabilizzare i mercati e ad assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola interessata. Considerati gli obiettivi del presente regolamento, questa possibilità dovrebbe essere mantenuta. Le disposizioni in questione autorizzano il Consiglio ad adottare le norme generali relative a tali misure secondo la procedura di cui all’articolo 37 del trattato. Le misure che possono essere adottate sono strettamente circoscritte alle finalità da perseguire e alla loro natura. Non è quindi necessario che in tali settori il Consiglio adotti norme generali complementari e questa possibilità non dovrebbe essere più prevista. |
(30) |
Nel settore dello zucchero e in quello del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il contenimento della produzione disposto rispettivamente dal regolamento (CE) n. 318/2006 e dal regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (32), si è rivelato per anni un prezioso strumento di politica di mercato. I motivi che in passato hanno giustificato l’introduzione dei regimi comunitari di quote di produzione in entrambi i settori sono validi. |
(31) |
Mentre il regime delle quote di zucchero è stato previsto nella OCM nel settore dello zucchero, l’omologo regime nel settore lattiero-caseario rimane a tutt’oggi disciplinato da un atto giuridico distinto dall'OCM nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, vale a dire il regolamento (CE) n. 1788/2003. In considerazione della particolare importanza di questi dispositivi e degli obiettivi del presente regolamento, è opportuno integrare nel presente regolamento le pertinenti disposizioni in ambedue i settori, senza apportare modifiche sostanziali ai regimi in oggetto e alle loro modalità di funzionamento rispetto alla disciplina preesistente. |
(32) |
Il regime delle quote di zucchero di cui al presente regolamento dovrebbe quindi rifarsi a quello disciplinato dal regolamento (CE) n. 318/2006 e, in particolare, conservare la natura giuridica delle quote, in quanto, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il regime delle quote costituisce un meccanismo di regolazione del mercato nel settore dello zucchero rispondente a obiettivi di pubblico interesse. |
(33) |
Pertanto, il presente regolamento dovrebbe anche consentire alla Commissione di adeguare le quote ad un livello sostenibile dopo la cessazione, nel 2010, del fondo di ristrutturazione istituito dal regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità (33). |
(34) |
Vista la necessità di permettere un certo margine di flessibilità a livello nazionale per quanto riguarda l’adeguamento strutturale dell’industria saccarifera e della coltura della barbabietola e della canna da zucchero durante il periodo di applicazione delle quote, dovrebbe essere mantenuta la facoltà degli Stati membri di modificare le quote delle imprese entro certi limiti, senza però limitare il funzionamento del fondo di ristrutturazione in quanto strumento. |
(35) |
L'OCM nel settore dello zucchero ha previsto che, al fine di evitare che lo zucchero eccedente provochi distorsioni del mercato dello zucchero, la Commissione dovrebbe essere autorizzata, nel rispetto di determinati criteri, a disporre il riporto dello zucchero, dell'isoglucosio o dello sciroppo di inulina eccedenti alla quota di produzione della campagna di commercializzazione successiva. Se, per determinati quantitativi, le condizioni non sono rispettate, è stato inoltre previsto un prelievo sulle eccedenze per evitare che detti quantitativi si accumulino e compromettano la situazione di mercato. Tali disposizioni dovrebbero essere mantenute. |
(36) |
Sussiste sempre l'obiettivo principale del regime delle quote latte, vale a dire, ridurre il divario tra l'offerta e la domanda nel relativo mercato e le conseguenti eccedenze strutturali per conseguire un migliore equilibrio del mercato. Occorre pertanto mantenere l'imposizione di un prelievo sui quantitativi di latte raccolti o venduti direttamente che eccedono un limite di garanzia. Conformemente agli obiettivi del presente regolamento, è in certa misura necessario prevedere, in particolare, un'armonizzazione terminologica fra i regimi delle quote nei settori dello zucchero e del latte, pur preservandone integralmente lo status quo giuridico. È pertanto opportuno uniformare la terminologia nel settore del latte a quella nel settore dello zucchero. I termini «quantitativi di riferimento nazionali» e «quantitativi di riferimento individuali» nel regolamento (CE) n. 1788/2003 dovrebbero pertanto essere sostituiti con i termini «quota nazionale» e «quota individuale», senza tuttavia modificare il concetto giuridico che viene definito. |
(37) |
In sostanza, il regime delle quote latte di cui al presente regolamento dovrebbe essere configurato secondo il regolamento (CE) n. 1788/2003. Andrebbe mantenuta, in particolare, la distinzione tra consegne e vendite dirette e il regime dovrebbe essere applicato sulla base del tenore di grassi rappresentativo individuale e del tenore di riferimento di grassi nazionale. È opportuno autorizzare gli agricoltori a cedere temporaneamente la loro quota individuale a determinate condizioni. Inoltre, dovrebbe essere salvaguardato il principio secondo cui la pertinente quota di un’azienda è trasferita con corrispondente trasferimento di terre all’acquirente, al locatario o all’erede in caso di vendita, locazione o trasmissione per successione dell’azienda, mentre, per poter proseguire la ristrutturazione della produzione lattiera e migliorare l’ambiente, dovrebbero essere mantenute le deroghe al principio del legame delle quote con l’azienda. A seconda dei vari tipi di trasferimenti delle quote e in base a criteri obiettivi, è opportuno mantenere le disposizioni che autorizzano gli Stati membri a devolvere alla riserva nazionale una parte dei quantitativi trasferiti. |
(38) |
È opportuno che il prelievo sulle eccedenze sia fissato ad un livello dissuasivo e sia dovuto dagli Stati membri non appena la quota nazionale viene superata. Lo Stato membro dovrebbe quindi ripartire l'onere del pagamento tra i produttori che hanno contribuito al superamento. Tali produttori dovrebbero essere debitori verso lo Stato membro del pagamento della loro parte del contributo al prelievo dovuto al fatto di aver superato i quantitativi di cui disponevano. Gli Stati membri dovrebbero versare al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) il prelievo corrispondente al superamento delle rispettive quote nazionali, ridotto di un importo forfettario dell’1 % per tener conto dei casi di fallimento o di incapacità definitiva di alcuni produttori di versare la loro parte del prelievo dovuto. |
(39) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (34), gli importi riscossi o recuperati in applicazione del prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario sono considerati «entrate con destinazione specifica» da versare nel bilancio comunitario e, in caso di riutilizzazione, da destinare esclusivamente al finanziamento delle spese del FEAGA o del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR). Di conseguenza, l’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1788/2003, secondo il quale il prelievo è considerato parte degli interventi intesi a regolarizzare i mercati agricoli ed è destinato al finanziamento delle spese del settore lattiero-caseario, è diventato obsoleto e non dovrebbe essere inserito nel presente regolamento. |
(40) |
Diverse OCM hanno previsto regimi di aiuto differenti. |
(41) |
L’OCM nel settore dei foraggi essiccati e l’OCM nel settore del lino e della canapa hanno previsto un aiuto alla trasformazione in questi settori, inteso come strumento di regolazione del mercato interno dei prodotti in questione. Tali disposizioni dovrebbero essere mantenute. |
(42) |
Considerata la particolare situazione del mercato dell’amido e della fecola ottenuti dai cereali e dalle patate, l’OCM nel settore dei cereali contiene disposizioni che permettono, se necessario, di concedere una restituzione alla produzione. Quest’ultima dovrebbe essere fissata in modo tale che i prodotti di base utilizzati dall’industria interessata possano essere resi disponibili ad un prezzo inferiore a quello risultante dall’applicazione dei prezzi comuni. L’OCM nel settore dello zucchero ha introdotto la possibilità di concedere una restituzione alla produzione qualora risulti necessario rendere disponibili taluni prodotti del settore dello zucchero per la fabbricazione di alcuni prodotti industriali, chimici o farmaceutici. Tali disposizioni dovrebbero essere mantenute. |
(43) |
Per contribuire a equilibrare il mercato del latte e a stabilizzare i prezzi di mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, occorrono misure atte ad aumentare le possibilità di smercio dei prodotti lattiero-caseari. L’OCM nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ha previsto pertanto la concessione di aiuti per la commercializzazione di alcuni prodotti lattiero-caseari per usi e destinazioni specifici. La stessa OCM ha previsto inoltre che, allo scopo di incentivare il consumo di latte tra i giovani, la Comunità partecipi alle spese relative agli aiuti per la fornitura di latte agli allievi nelle scuole. Tali disposizioni dovrebbero essere mantenute. |
(44) |
Il finanziamento comunitario costituito dalla percentuale degli aiuti diretti che gli Stati membri possono trattenere ai sensi dell’articolo 110 decies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è inteso a incoraggiare le organizzazioni di operatori riconosciute ad elaborare programmi di attività per il miglioramento della qualità dell’olio d’oliva e delle olive da tavola. In tale contesto, l’OCM nel settore dell'olio d’oliva e delle olive da tavola ha disposto che l’aiuto comunitario sia assegnato secondo la scala di priorità attribuita alle varie attività previste nei suddetti programmi. Tali disposizioni dovrebbero essere mantenute. |
(45) |
Il regolamento (CEE) n. 2075/92 ha istituito un fondo comunitario per il tabacco, finanziato mediante ritenute sugli aiuti concessi in questo settore e destinato a realizzare varie misure a favore del settore stesso. Il 2007 è l’ultimo anno in cui il fondo comunitario per il tabacco sarà alimentato con le ritenute sugli aiuti di cui al titolo IV, capo 10 quater, del regolamento (CE) n. 1782/2003. Benché il finanziamento del fondo si estingua prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, è tuttavia opportuno mantenere l’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2075/92 come base giuridica dei programmi pluriennali che possono essere finanziati dal fondo comunitario per il tabacco. |
(46) |
L’apicoltura, che è un settore dell’agricoltura, è caratterizzata dalla diversità delle condizioni di produzione e delle rese e da una pluralità di operatori economici sparsi, sia a livello di produzione che di commercializzazione. Inoltre, l’intervento comunitario rimane necessario a causa della propagazione della varroasi in più Stati membri in questi ultimi anni e dei problemi che questa malattia comporta per la produzione di miele, tanto più che non si riesce a eradicarla completamente e va trattata con prodotti autorizzati. In queste circostanze e al fine di promuovere la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura nella Comunità, è opportuno elaborare programmi nazionali triennali comprendenti assistenza tecnica, lotta contro la varroasi, razionalizzazione della transumanza, gestione del ripopolamento degli alveari nella Comunità e cooperazione a programmi di ricerca sull’apicoltura e i prodotti dell’apicoltura finalizzati al miglioramento delle condizioni di produzione e di commercializzazione di tali prodotti. Questi programmi nazionali dovrebbero essere cofinanziati dalla Comunità. |
(47) |
Il regolamento (CE) n. 1544/2006 ha istituito un regime di aiuto comunitario a favore della bachicoltura, che sostituisce tutti gli aiuti nazionali in questo settore e prevede l’erogazione di un importo fisso per telaino di uova messo in produzione. |
(48) |
Poiché le considerazioni politiche che hanno motivato l’introduzione dei regimi di aiuto per l'apicoltura e la bachicoltura rimangono tuttora valide, questi regimi di aiuto dovrebbero essere incorporati nel presente regolamento. |
(49) |
L’applicazione di norme di commercializzazione dei prodotti agricoli può contribuire a migliorare le condizioni economiche di produzione e di commercializzazione, nonché la qualità dei prodotti stessi. L’applicazione di tali norme risponde quindi agli interessi di produttori, commercianti e consumatori. Nell’ambito delle OCM nel settore delle banane, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, delle uova e delle carni di pollame, sono state conseguentemente adottate norme di commercializzazione riguardanti, in particolare, la qualità, la classificazione, il peso, la calibrazione, il condizionamento, l’imballaggio, il magazzinaggio, il trasporto, la presentazione, l'origine e l’etichettatura. È opportuno procedere allo stesso modo nel presente regolamento. |
(50) |
Nell’ambito delle OCM nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e in quello delle banane, l’adozione delle disposizioni riguardanti le norme di commercializzazione è stata finora di competenza della Commissione. Dato il carattere particolarmente tecnico di tali disposizioni e la necessità di renderle sempre più efficaci e di adattarle all’evoluzione delle prassi commerciali, è opportuno seguire lo stesso metodo nei settori delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, precisando nel contempo i criteri cui la Commissione deve attenersi nel definire le norme pertinenti. Può risultare inoltre necessario adottare misure speciali, in particolare metodi di analisi aggiornati e altri mezzi per determinare le caratteristiche delle norme in questione, onde evitare abusi quanto alla qualità e alla genuinità dei prodotti offerti al consumatore, con conseguenti turbative di rilievo sui mercati. |
(51) |
Sono stati adottati diversi strumenti giuridici volti a disciplinare la commercializzazione e la designazione del latte, dei prodotti lattiero-caseari e delle materie grasse. Il loro obiettivo è, da un lato, di migliorare la posizione di mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari e, dall’altro, di assicurare un’equa concorrenza tra i grassi da spalmare derivati dal latte e quelli di altre origini, a vantaggio sia dei produttori che dei consumatori. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all’atto della loro commercializzazione (35), sono intese a tutelare il consumatore e a creare condizioni di concorrenza non distorsive tra i prodotti lattiero-caseari e i prodotti concorrenti in materia di designazione, etichettatura e pubblicità. Il regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa le disposizioni complementari dell’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare (36), stabilisce norme intese a garantire un'elevata qualità del latte alimentare e dei prodotti da esso derivati, in modo da soddisfare le esigenze e le aspettative dei consumatori mediante un'offerta di latte alimentare di buona qualità e, nel contempo, stabilizzare il mercato in questo comparto. Il regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio, del 5 dicembre 1994, che stabilisce norme per i grassi da spalmare (37), stabilisce le norme di commercializzazione per i prodotti in questione, sia derivati dal latte che di altre origini, introducendo una classificazione chiara e precisa, accompagnata da norme sulla designazione. Conformemente agli obiettivi del presente regolamento, è opportuno mantenere tali norme. |
(52) |
Per quanto concerne i settori delle uova e delle carni di pollame, vigono disposizioni che disciplinano le norme di commercializzazione e, in taluni casi, la produzione. Dette disposizioni figurano nel regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova (38), nel regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame (39) e nel regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile (40). Le norme essenziali contenute in tali regolamenti dovrebbero essere incorporate nel presente regolamento. |
(53) |
Il regolamento (CE) n. 1028/2006 prevede che le norme di commercializzazione applicabili alle uova dovrebbero, in linea di massima, applicarsi a tutte le uova di gallina della specie Gallus gallus commercializzate nella Comunità e, in generale, anche alle uova destinate ad essere esportate verso paesi terzi. Effettua inoltre una distinzione tra uova adatte e uova non adatte al consumo umano diretto, introducendo due categorie di uova, e prevede che i consumatori siano adeguatamente informati per distinguere le uova di diverse categorie di qualità e peso e identificare il metodo di allevamento utilizzato. Infine, lo stesso regolamento prevede norme speciali in relazione alle uova importate dai paesi terzi secondo le quali speciali disposizioni in vigore in alcuni paesi terzi possono giustificare la concessione di deroghe alle norme di commercializzazione qualora sia garantita l'equivalenza della legislazione comunitaria. |
(54) |
Per quanto concerne le carni di pollame, il regolamento (CEE) n. 1906/90 dispone che le norme di commercializzazione dovrebbero, in linea di massima, applicarsi a taluni tipi di carni di pollame idonee al consumo umano commercializzate nella Comunità, mentre dovrebbero essere escluse dal loro ambito di applicazione le carni di pollame destinate ad essere esportate verso i paesi terzi. Lo stesso regolamento prevede la classificazione delle carni di pollame in due categorie secondo la conformazione e l'aspetto e le condizioni a cui le carni di pollame devono essere offerte in vendita. |
(55) |
In base a detti regolamenti, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di esentare dall'applicazione di tali norme di commercializzazione le uova e le carni di pollame, rispettivamente, vendute attraverso alcune forme di vendita diretta dal produttore al consumatore finale limitate a piccoli quantitativi. |
(56) |
Il regolamento (CE) n. 2782/75 stabilisce norme speciali per quanto riguarda la commercializzazione e il trasporto di uova da cova e di pulcini di volatili da cortile e la messa in incubazione di uova da cova. Lo stesso regolamento prevede, in particolare, la stampigliatura individuale delle uova da cova utilizzate per la produzione di pulcini, le modalità di imballaggio e il tipo di materiale per imballaggi da trasporto. Gli stabilimenti di selezione e gli stabilimenti di moltiplicazione di piccole dimensioni sono, tuttavia, esentati dall'applicazione obbligatoria delle norme ivi stabilite. |
(57) |
Conformemente agli obiettivi del presente regolamento, è opportuno mantenere invariate tali norme quanto al merito. Tuttavia, altre disposizioni di carattere tecnico contenute in tali regolamenti dovrebbero per loro natura essere contemplate da norme di attuazione che devono essere adottate dalla Commissione. |
(58) |
Come già avviene nell’ambito dell’OCM nel settore del luppolo, è opportuno perseguire sul piano comunitario una politica della qualità applicando disposizioni relative alla certificazione, corredate di norme che vietino in linea di massima la commercializzazione dei prodotti per i quali non sia stato rilasciato il certificato o, per i prodotti importati, che non rispondano a caratteristiche qualitative equivalenti. |
(59) |
Le descrizioni e le definizioni nonché la denominazione dell’olio d’oliva rappresentano un elemento essenziale della disciplina di mercato, con riguardo alla fissazione di norme di qualità e alla fornitura al consumatore di informazioni esaurienti sul prodotto, e dovrebbero essere mantenute nel presente regolamento. |
(60) |
Uno dei regimi di aiuto summenzionati, che contribuiscono a equilibrare il mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari e a stabilizzare i prezzi di mercato in questo settore è rappresentato dal regime di aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1255/1999 per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati. Il regolamento (CEE) n. 2204/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, recante norme generali complementari dell’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari relativamente ai formaggi (41), ha previsto norme che disciplinano l’uso della caseina e dei caseinati per la fabbricazione dei formaggi allo scopo di contrastare i potenziali effetti negativi del suddetto regime di aiuto, visto il rischio di sostituzione del formaggio con caseina e caseinati, intendendo con ciò stabilizzare il mercato. È opportuno inserire tali norme nel presente regolamento. |
(61) |
La trasformazione di talune materie prime di origine agricola in alcole etilico è strettamente legata all’economia di tali materie prime. Ciò può contribuire notevolmente ad aumentarne il valore e può recare particolare beneficio, sul piano economico e sociale, a determinate regioni della Comunità o rivelarsi un’importante fonte di guadagno per i produttori delle materie prime in questione. Costituisce anche un utile sbocco per prodotti di qualità non soddisfacente e per eccedenze congiunturali che potrebbero causare temporaneamente problemi al mercato in alcuni settori. |
(62) |
Nei settori del luppolo, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, del tabacco e dei bachi da seta, la legislazione focalizza la sua attenzione su organizzazioni di vario tipo, al fine di conseguire obiettivi politici, in particolare di stabilizzare i mercati e garantire una migliore qualità dei prodotti mediante un’azione collettiva. L’ordinamento che ha finora disciplinato il funzionamento di queste organizzazioni si basa sul riconoscimento delle organizzazioni stesse da parte degli Stati membri o, in certi casi, da parte della Commissione, in conformità a disposizioni che devono essere adottate dalla Commissione. È opportuno mantenere questo sistema e armonizzare le disposizioni vigenti. |
(63) |
Per sostenere le attività delle organizzazioni interprofessionali che presentano particolare interesse alla luce dell’attuale normativa sull’OCM nel settore del tabacco, bisogna disporre che le regole adottate da un’organizzazione interprofessionale per i propri soci si applichino, a determinate condizioni, a tutti i produttori non soci e alle relative associazioni di una o più regioni. Lo stesso dicasi di altre attività poste in essere dalle organizzazioni interprofessionali, aventi un interesse economico o tecnico generale per il settore del tabacco e quindi potenzialmente utili per tutti coloro che operano nei comparti interessati. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero collaborare strettamente in questo campo. La Commissione dovrebbe essere investita in via permanente di competenze di controllo, in particolare sugli accordi e le pratiche concordate di tali organizzazioni. |
(64) |
È possibile che in determinati settori, oltre a quelli per i quali le norme attuali prevedono il riconoscimento di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali, gli Stati membri intendano riconoscere questo tipo di organizzazioni in base al diritto nazionale, nel rispetto pur sempre del diritto comunitario. È pertanto opportuno chiarire detta possibilità. È opportuno inoltre adottare disposizioni stando alle quali il riconoscimento di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali a norma dei regolamenti vigenti resta valido dopo l'adozione del presente regolamento. |
(65) |
Un mercato unico comunitario implica un regime unico di scambi alle frontiere esterne della Comunità. Tale regime di scambi dovrebbe comprendere i dazi all’importazione e le restituzioni all’esportazione, e dovrebbe stabilizzare, in linea di massima il mercato comunitario. Il regime di scambi dovrebbe basarsi sugli impegni assunti nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round. |
(66) |
Per tenere sotto controllo il volume degli scambi di prodotti agricoli con i paesi terzi, nelle OCM nei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, delle sementi, dell'olio di oliva e delle olive, del lino e della canapa, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova e del pollame, delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, nonché dell'alcole etilico di origine agricola si sono finora applicati sistemi obbligatori di titoli di importazione e di esportazione ovvero sistemi che conferiscono alla Commissione la facoltà di esigere tali titoli. |
(67) |
Controllare i flussi commerciali è, principalmente, una questione di gestione, che andrebbe trattata in modo flessibile. Alla luce di tali considerazioni e dell’esperienza acquisita nelle OCM in cui la gestione dei titoli è già affidata alla Commissione, sembra opportuno estendere questo approccio a tutti i settori in cui si fa ricorso a titoli di importazione e di esportazione. La decisione di esigere un titolo di importazione dovrebbe essere presa dalla Commissione in base alla necessità dei titoli di importazione per la gestione dei mercati in causa e, in particolare, per il controllo delle importazioni dei prodotti in questione. |
(68) |
La maggior parte dei dazi doganali applicabili ai prodotti agricoli nell’ambito degli accordi dell’Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) sono fissati nella tariffa doganale comune. Tuttavia, per alcuni prodotti dei settori dei cereali e del riso, l’introduzione di meccanismi supplementari rende necessario prevedere la possibilità di introdurre deroghe. |
(69) |
Per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato comunitario conseguenti alle importazioni di taluni prodotti agricoli, è opportuno subordinare, a determinate condizioni, l’importazione di tali prodotti al pagamento di un dazio addizionale. |
(70) |
In presenza di determinate condizioni, è opportuno conferire alla Commissione la competenza ad aprire e gestire i contingenti tariffari di importazione risultanti da accordi internazionali conclusi in conformità con il trattato o da altri atti del Consiglio. |
(71) |
Il regolamento (CEE) n. 2729/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo ai prelievi all’importazione applicabili ai miscugli di cereali, di riso e di rotture di riso (42), è inteso ad assicurare il corretto funzionamento del regime dei dazi per importazioni di miscugli di cereali, di riso e di rotture di riso. È opportuno inserire queste disposizioni nel presente regolamento. |
(72) |
La Comunità ha concluso con i paesi terzi vari accordi in materia di accesso preferenziale al mercato, che permettono a questi paesi di esportare zucchero di canna nella Comunità a condizioni di favore. L'OCM nel settore dello zucchero ha previsto l'andamento del fabbisogno di zucchero destinato alla raffinazione e la riserva a talune condizioni dei titoli di importazione alle raffinerie specializzate che trattano ingenti quantità di zucchero di canna greggio importato e che sono considerate raffinerie a tempo pieno nella Comunità. Tali disposizioni dovrebbero essere mantenute. |
(73) |
Affinché l’OCM nel settore della canapa destinata alla produzione di fibre non sia perturbata da coltivazioni illecite, il rispettivo regolamento ha previsto un controllo delle importazioni di canapa e di sementi di canapa, in modo da assicurare che i prodotti in questione offrano determinate garanzie quanto al tenore di tetraidrocannabinolo. Inoltre, l’importazione di semi di canapa destinati a usi diversi dalla semina deve essere soggetta a un regime di controllo che preveda un riconoscimento degli importatori interessati. Tali disposizioni dovrebbero essere mantenute. |
(74) |
Nell’insieme della Comunità viene perseguita una politica di qualità nel settore del luppolo. Riguardo ai prodotti importati, dovrebbero essere inserite nel presente regolamento le disposizioni che assicurano che siano importati soltanto prodotti rispondenti a caratteristiche qualitative minime equivalenti. |
(75) |
Il regime dei dazi doganali consente di rinunciare ad ogni altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità. In circostanze eccezionali il meccanismo del mercato interno e dei dazi doganali potrebbe rivelarsi inadeguato. In una simile evenienza, per non lasciare il mercato comunitario indifeso contro le turbative che rischiano di derivarne, è opportuno autorizzare la Comunità a adottare rapidamente tutte le misure necessarie, che dovrebbero essere conformi agli impegni internazionali assunti dalla Comunità. |
(76) |
Ai fini del corretto funzionamento delle OCM e, in particolare, per evitare turbative sui mercati, diverse OCM hanno previsto sistematicamente la possibilità di vietare il ricorso al regime di perfezionamento attivo e passivo. È una pratica che andrebbe mantenuta. Inoltre, come dimostra l’esperienza, se i mercati sono o rischiano di essere perturbati dal ricorso a tali regimi, occorre intervenire tempestivamente. La competenza in materia dovrebbe quindi essere affidata alla Commissione. È pertanto opportuno consentire alla Commissione di sospendere il ricorso ai regimi di perfezionamento attivo o passivo in tali situazioni. |
(77) |
La possibilità di concedere restituzioni all’esportazione verso i paesi terzi sulla base della differenza tra i prezzi praticati nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale, entro i limiti stabiliti dagli impegni assunti dalla Comunità in sede OMC, dovrebbe essere finalizzata a garantire la partecipazione della Comunità al commercio internazionale di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento. È opportuno limitare, in termini di valore e di quantità, le esportazioni sovvenzionate. |
(78) |
Il rispetto delle limitazioni in valore dovrebbe essere garantito, in sede di fissazione delle restituzioni all’esportazione, mediante il controllo dei pagamenti nel quadro della normativa del Fondo europeo agricolo di garanzia. Il controllo può essere agevolato dall’obbligo di fissare in anticipo le restituzioni all’esportazione, senza che sia peraltro compromessa la possibilità, in caso di restituzioni differenziate, di modificare la specifica destinazione nell’ambito di una zona geografica cui si applica un’aliquota unica di restituzione all’esportazione. In caso di cambiamento di destinazione, dovrebbe essere versata la restituzione all’esportazione applicabile per la destinazione effettiva, entro i limiti dell’importo applicabile per la destinazione prefissata. |
(79) |
Occorrerebbe garantire il rispetto dei limiti quantitativi mediante un sistema di monitoraggio affidabile ed efficace. A tale scopo, occorrerebbe subordinare la concessione delle restituzioni all’esportazione alla presentazione di un titolo di esportazione. Le restituzioni all’esportazione dovrebbero essere concesse entro i limiti delle disponibilità, in funzione della particolare situazione di ciascuno dei prodotti considerati. Eventuali deroghe a tale regola dovrebbero essere ammesse solo per i prodotti trasformati non inclusi nell’allegato I del trattato, ai quali non si applicano limitazioni in volume. È inoltre opportuno prevedere una deroga alle norme rigorose di gestione nei casi in cui le esportazioni che beneficiano di restituzione non rischiano di superare i limiti quantitativi fissati. |
(80) |
In caso di esportazione di bovini vivi, è opportuno prevedere che la concessione e il pagamento delle restituzioni all’esportazione siano subordinati al rispetto della normativa comunitaria relativa al benessere degli animali, con particolare riguardo alla protezione degli animali durante il trasporto. |
(81) |
In alcuni casi i prodotti agricoli possono beneficiare di un trattamento speciale all’importazione in un paese terzo, a condizione che soddisfino determinate specifiche e/o condizioni di prezzo. Ai fini della corretta applicazione di tale regime, è necessaria una collaborazione amministrativa tra le autorità del paese terzo importatore e la Comunità. A questo scopo, i prodotti dovrebbero essere accompagnati da un certificato rilasciato nella Comunità. |
(82) |
Le esportazioni di bulbi da fiore verso i paesi terzi rivestono un interesse economico considerevole per la Comunità. Per proseguire e sviluppare tali esportazioni, occorre stabilizzare i prezzi per tali scambi. Occorrerebbe pertanto fissare prezzi minimi all’esportazione per i prodotti in questione. |
(83) |
Ai sensi dell’articolo 36 del trattato, le disposizioni del capo del trattato relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio, nel quadro delle disposizioni e secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafi 2 e 3, del trattato. Le disposizioni sugli aiuti di Stato sono state dichiarate largamente applicabili nell’ambito delle varie OCM. In particolare, l’applicazione delle regole del trattato relative alle imprese è stata ulteriormente precisata nel regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all’applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (43). In sintonia con l’obiettivo di creare un insieme completo di norme in materia di politica di mercato, è opportuno inserire le disposizioni in parola nel presente regolamento. |
(84) |
Le regole di concorrenza relative agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all’articolo 81 del trattato, nonché all’abuso di posizioni dominanti, dovrebbero essere applicate alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli nella misura in cui la loro applicazione non ostacoli il funzionamento delle organizzazioni nazionali dei mercati agricoli né comprometta la realizzazione degli obiettivi della PAC. |
(85) |
Un approccio particolare è garantito nel caso di organizzazioni di agricoltori, il cui fine specifico è la produzione o la commercializzazione in comune di prodotti agricoli o l’utilizzazione di impianti comuni, salvo che tale azione comune escluda la concorrenza o pregiudichi la realizzazione degli obiettivi dell’articolo 33 del trattato. |
(86) |
Per non pregiudicare lo sviluppo della PAC e, allo stesso tempo, per assicurare la certezza del diritto e la parità di trattamento delle imprese interessate, è opportuno che la Commissione sia la sola competente fatto salvo il controllo della Corte di giustizia a determinare quali accordi, decisioni e pratiche di cui all’articolo 81 del trattato sono compatibili con gli obiettivi della PAC. |
(87) |
La concessione di aiuti di Stato potrebbe mettere a repentaglio il corretto funzionamento del mercato unico, basato su prezzi comuni. È pertanto opportuno che ai prodotti contemplati dal presente regolamento si applichino, in via generale, le disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato. In alcune circostanze dovrebbero essere ammesse deroghe. In caso di applicazione di tali deroghe, è opportuno che la Commissione deve essere in grado di compilare un elenco degli aiuti di Stato esistenti, nuovi o proposti, in modo da rivolgere osservazioni pertinenti e raccomandare misure appropriate agli Stati membri. |
(88) |
Considerata la particolare situazione economica del settore, la Svezia e la Finlandia sono autorizzate, sin dalla loro adesione, a concedere aiuti alla produzione e alla commercializzazione di renne e di prodotti derivati. La Finlandia può inoltre concedere, previa autorizzazione della Commissione, aiuti per alcuni quantitativi di sementi e per alcuni quantitativi di sementi di cereali prodotte esclusivamente sul suo territorio a causa delle specifiche condizioni climatiche. Tali deroghe devono essere mantenute. |
(89) |
Negli Stati membri che presentano una significativa riduzione della quota di zucchero, i bieticoltori affronteranno problemi di adattamento particolarmente gravi. In tali casi l'aiuto transitorio erogato dalla Comunità ai bieticoltori di cui al titolo IV, capitolo 10 septies, del regolamento (CE) n. 1782/2003 non sarà sufficiente a risolvere appieno le difficoltà dei bieticoltori. Pertanto, occorrerebbe autorizzare gli Stati membri che avranno ridotto la loro quota di oltre il 50 % della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 ad accordare aiuti di Stato ai bieticoltori nel periodo per il quale viene erogato l'aiuto transitorio comunitario. Per garantire che gli Stati membri non accordino aiuti di Stato superiori al fabbisogno dei loro bieticoltori, è opportuno che la determinazione dell'importo totale degli aiuti di Stato interessati continui ad essere soggetta all'approvazione della Commissione, eccetto nel caso dell'Italia in cui il fabbisogno massimo per l'adeguamento dei bieticoltori più produttivi alle condizioni di mercato dopo la riforma è stato stimato a 11 EUR per tonnellata di barbabietole da zucchero prodotte. Inoltre, a causa dei particolari problemi che potrebbero insorgere in Italia, dovrebbero essere mantenute disposizioni che consentano ai bieticoltori di beneficiare direttamente o indirettamente degli aiuti di Stato accordati. |
(90) |
In Finlandia la bieticoltura è soggetta a particolari condizioni geografiche e climatiche che incideranno negativamente sul settore al di là degli effetti generali della riforma dello zucchero. È pertanto opportuno mantenere la disposizione dell'OCM nel settore dello zucchero di autorizzare in modo permanente tale Stato membro ad accordare ai propri bieticoltori un adeguato importo di aiuti di Stato. |
(91) |
Considerata la particolare situazione esistente in Germania, dove un gran numero di piccoli produttori di alcole beneficiano attualmente di un sostegno nazionale alle condizioni dettate in Germania dal monopolio degli alcolici, è necessario consentire, per un periodo limitato, il proseguimento di tale sostegno. Occorre altresì prevedere che, al termine di detto periodo, venga presentata dalla Commissione una relazione sul funzionamento di questa deroga, corredata di opportune proposte. |
(92) |
Qualora uno Stato membro intenda sostenere, sul proprio territorio, misure di promozione del consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari nella Comunità, occorrerebbe prevedere la possibilità di finanziare tali misure mediante un prelievo a finalità promozionale a carico dei produttori di latte a livello nazionale. |
(93) |
Per tener conto dei possibili sviluppi nella produzione di foraggi essiccati, è opportuno che la Commissione presenti al Consiglio, anteriormente al 30 settembre 2008, una relazione sul settore dei foraggi essiccati, basata su una valutazione della relativa OCM. La relazione dovrebbe essere corredata, se del caso, di opportune proposte. La Commissione dovrebbe inoltre riferire periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio sul regime di aiuto applicato nel settore dell’apicoltura. |
(94) |
È necessario disporre di informazioni adeguate sulla situazione attuale del mercato del luppolo nella Comunità e sulle sue prospettive di evoluzione. A questo fine è opportuno prevedere la registrazione di tutti i contratti di fornitura del luppolo prodotto nella Comunità. |
(95) |
È opportuno prevedere, a determinate condizioni e per taluni prodotti la possibilità di adottare misure in caso di turbativa, in atto o potenziale, dovuta a sensibili variazioni dei prezzi nel mercato interno o all’andamento delle quotazioni o dei prezzi sul mercato mondiale. |
(96) |
È necessario predisporre un quadro di misure specifiche per l’alcole etilico di origine agricola, che consenta di raccogliere e analizzare dati economici e statistici ai fini del monitoraggio del mercato. Nella misura in cui il mercato dell’alcole etilico di origine agricola è legato a quello dell’alcole etilico in generale, occorre disporre di informazioni anche sul mercato dell’alcole etilico di origine non agricola. |
(97) |
È opportuno che le spese sostenute dagli Stati membri per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione del presente regolamento siano finanziate dalla Comunità a norma del regolamento (CE) n. 1290/2005. |
(98) |
È opportuno autorizzare la Commissione ad adottare le misure necessarie per risolvere particolari problemi pratici in caso di emergenza. |
(99) |
Data la costante evoluzione del mercato comune dei prodotti agricoli, è opportuno che la Commissione e gli Stati membri si tengano reciprocamente informati degli sviluppi significativi. |
(100) |
Per evitare qualsiasi abuso dei benefici previsti dal presente regolamento, è opportuno che tali benefici non vengano concessi o siano revocati, a seconda dei casi, qualora si riscontri che le condizioni per l'ottenimento degli stessi sono state create artificialmente, in contrasto con gli obiettivi del presente regolamento. |
(101) |
Per garantire il rispetto degli obblighi prescritti dal presente regolamento, è necessario effettuare controlli e applicare misure e sanzioni amministrative in caso di inadempimento. È opportuno pertanto conferire alla Commissione la competenza a adottare norme in materia, incluse quelle relative al recupero delle somme indebitamente pagate e agli obblighi di notifica degli Stati membri risultanti dall'applicazione del presente regolamento. |
(102) |
Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (44). Nondimeno, per alcune misure ai sensi del presente regolamento che si ricollegano alle competenze della Commissione, che richiedono un’azione rapida o che sono di carattere meramente amministrativo, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad agire di propria iniziativa. |
(103) |
In conseguenza dell'inclusione nel presente regolamento di taluni elementi delle OCM nei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati e del vino, è opportuno apportare alcune modifiche alle OCM in questione. |
(104) |
Nel presente regolamento sono inserite disposizioni sull’applicabilità delle regole di concorrenza previste dal trattato, che finora erano contenute nel regolamento (CE) n. 1184/2006. È opportuno quindi modificare l'ambito di applicazione di detto regolamento in modo che le sue disposizioni si applichino soltanto ai prodotti elencati nell’allegato I del trattato che non sono contemplati dal presente regolamento. |
(105) |
Nel presente regolamento sono inserite le disposizioni dei regolamenti di base di cui ai considerando 2 e 3, eccetto quelle dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1493/1999. Il presente regolamento comprende inoltre le disposizioni dei seguenti regolamenti:
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(106) |
È pertanto opportuno abrogare i suddetti regolamenti. Per motivi di certezza del diritto e visto il numero di atti che devono essere abrogati dal presente regolamento e il numero di atti adottati ai sensi degli stessi o da essi modificati, è opportuno precisare che l'abrogazione non pregiudica la validità degli atti giuridici adottati in base all'atto abrogato né quella delle modifiche apportate in tal modo ad altri atti giuridici. |
(107) |
È opportuno che, in via generale, il presente regolamento cominci ad applicarsi il 1o gennaio 2008. Tuttavia, per garantire che le nuove disposizioni del presente regolamento non interferiscano con le campagne di commercializzazione in corso nel 2007/2008, occorrerebbe prevedere una data di applicazione differita per tali settori per i quali sono previste campagne di commercializzazione. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi soltanto all'inizio della campagna di commercializzazione 2008/2009 per i settori interessati. Di conseguenza, i rispettivi regolamenti che disciplinano tali settori dovrebbero continuare ad essere applicati fino alla fine della corrispondente campagna di commercializzazione 2007/2008. |
(108) |
Inoltre, riguardo a taluni altri settori per i quali non sono previste campagne di commercializzazione dovrebbe del pari essere prevista una data differita di applicazione al fine di garantire il passaggio graduale dalle OCM esistenti al presente regolamento. Di conseguenza, i regolamenti che disciplinano le OCM esistenti per tali settori dovrebbero continuare ad essere applicati fino alla data differita di applicazione prevista nel presente regolamento. |
(109) |
Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 386/90, la competenza ad adottare disposizioni riguardanti la materia disciplinata da detto regolamento è trasferita alla Commissione dal presente regolamento. Inoltre i regolamenti (CEE) n. 3220/84, (CEE) n. 1186/90, (CEE) n. 2137/92 e (CE) n. 1183/2006 sono abrogati dal presente regolamento mentre solo alcune disposizioni degli stessi sono inserite nel presente regolamento. Altri elementi contenuti in tali regolamenti dovranno pertanto essere contemplati da norme di attuazione che non sono state ancora adottate dalla Commissione. La Commissione ha bisogno di un lasso di tempo più lungo per mettere a punto le rispettive normative. I precitati regolamenti dovrebbero quindi continuare ad applicarsi fino al 31 dicembre 2008. |
(110) |
I seguenti atti del Consiglio sono diventati superflui e dovrebbero essere abrogati:
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(111) |
Il passaggio dalla normativa prevista dalle disposizioni e dai regolamenti abrogati dal presente regolamento può dare luogo a difficoltà non trattate nel presente regolamento. Per far fronte a tali difficoltà è opportuno autorizzare la Commissione ad adottare misure transitorie, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
INDICE
PARTE I |
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE |
PARTE II |
MERCATO INTERNO |
TITOLO I |
INTERVENTO SUL MERCATO |
CAPO I |
Intervento pubblico e ammasso privato |
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CAPO II |
Misure speciali di intervento |
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CAPO III |
Regimi di contenimento della produzione |
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CAPO IV |
Regimi di aiuto |
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TITOLO II |
NORME APPLICABILI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E ALLA PRODUZIONE |
CAPO I |
Norme di commercializzazione e condizioni di produzione |
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CAPO II |
Organizzazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali e organizzazioni di operatori |
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PARTE III |
SCAMBI CON I PAESI TERZI |
CAPO I |
Disposizioni generali |
CAPO II |
Importazioni |
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CAPO III |
Esportazioni |
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PARTE IV |
NORME SULLA CONCORRENZA |
CAPO I |
Norme applicabili alle imprese |
CAPO II |
Normativa sugli aiuti di Stato |
PARTE V |
DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE A SINGOLI SETTORI |
PARTE VI |
DISPOSIZIONI GENERALI |
PARTE VII |
DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
CAPO I |
Disposizioni di applicazione |
CAPO II |
Disposizioni transitorie e finali |
ALLEGATO I |
ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1 |
Parte I: |
Cereali |
Parte II: |
Riso |
Parte III: |
Zucchero |
Parte IV: |
Foraggi essiccati |
Parte V: |
Sementi |
Parte VI: |
Luppolo |
Parte VII: |
Olio di oliva e olive da tavola |
Parte VIII: |
Lino e canapa destinati alla produzione di fibre |
Parte IX: |
Ortofrutticoli freschi |
Parte X: |
Ortofrutticoli trasformati |
Parte XI: |
Banane |
Parte XII: |
Vino |
Parte XIII: |
Piante vive e prodotti della floricoltura |
Parte XIV: |
Tabacco greggio |
Parte XV: |
Carni bovine |
Parte XVI: |
Latte e prodotti lattiero-caseari |
Parte XVII: |
Carni suine |
Parte XVIII: |
Carni ovine e caprine |
Parte XIX: |
Uova |
Parte XX: |
Carni di pollame |
Parte XXI: |
Altri prodotti |
ALLEGATO II |
ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3 |
Parte I: |
Alcole etilico di origine agricola |
Parte II: |
Prodotti dell’apicoltura |
Parte III: |
Bachi da seta |
ALLEGATO III |
DEFINIZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1 |
Parte I: |
Definizioni per il settore del riso |
Parte II: |
Definizioni per il settore dello zucchero |
Parte III: |
Definizioni per il settore del luppolo |
Parte IV: |
Definizioni per il settore delle carni bovine |
Parte V: |
Definizioni per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari |
Parte VI: |
Definizioni per il settore delle uova |
Parte VII: |
Definizioni per il settore delle carni di pollame |
Parte VIII: |
Definizioni per il settore dell’apicoltura |
ALLEGATO IV |
QUALITÀ TIPO DEL RISONE E DELLO ZUCCHERO |
A. |
Il risone della qualità tipo |
B. |
Qualità tipo dello zucchero |
ALLEGATO V |
TABELLE COMUNITARIE DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI CUI ALL'ARTICOLO 42 |
A. |
Tabella comunitaria di classificazione delle carcasse dei bovini adulti |
B. |
Tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino |
C. |
Tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini |
ALLEGATO VI |
QUOTE NAZIONALI E REGIONALI DI CUI AGLI ARTICOLI 56 E 59 |
ALLEGATO VII |
QUOTE AGGIUNTIVE PER L'ISOGLUCOSIO DI CUI ALL'ARTICOLO 58, PARAGRAFO 2 |
ALLEGATO VIII |
MODALITÀ PER I TRASFERIMENTI DI QUOTE DI ZUCCHERO O DI ISOGLUCOSIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 60 |
ALLEGATO IX |
QUOTE NAZIONALI E QUANTITATIVI DELLA RISERVA SPECIALE PER LA RISTRUTTURAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 66 |
ALLEGATO X |
TENORE DI RIFERIMENTO DI GRASSI DI CUI ALL'ARTICOLO 70 |
ALLEGATO XI |
|
A. |
Ripartizione fra gli Stati membri del quantitativo massimo garantito di cui all’articolo 94, paragrafo 1 |
B. |
Ripartizione fra gli Stati membri del quantitativo massimo garantito di cui all’articolo 89 |
ALLEGATO XII |
DEFINIZIONI E DENOMINAZIONI RELATIVE AL LATTE E AI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DI CUI ALL'ARTICOLO 114, PARAGRAFO 1 |
ALLEGATO XIII |
COMMERCIALIZZAZIONE DEL LATTE DESTINATO AL CONSUMO UMANO DI CUI ALL'ARTICOLO 110, PARAGRAFO 2 |
ALLEGATO XIV |
NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE PER I PRODOTTI DEI SETTORI DELLE UOVA E DELLE CARNI DI POLLAME DI CUI ALL'ARTICOLO 116 |
A. |
Norme di commercializzazione applicabili alle uova di gallina della specie Gallus gallus |
B. |
Norme di commercializzazione per le carni di pollame |
C. |
Norme relative alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile |
ALLEGATO XV |
NORME RELATIVE AI GRASSI DA SPALMARE DI CUI ALL'ARTICOLO 115 |
Appendice dell'allegato XV |
|
ALLEGATO XVI |
DENOMINAZIONI E DEFINIZIONI DEGLI OLI DI OLIVA E DEGLI OLI DI SANSA DI OLIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 118 |
ALLEGATO XVII |
DAZI ALL'IMPORTAZIONE PER IL RISO DI CUI AGLI ARTICOLI 137 E 139 |
ALLEGATO XVIII |
VARIETÀ DI RISO BASMATI DI CUI ALL'ARTICOLO 138 |
ALLEGATO XIX |
STATI DI CUI ALL'ARTICOLO 153, PARAGRAFO 3, ALL'ARTICOLO 154, PARAGRAFO 1, LETTERA b), E ALL'ALLEGATO III, PARTE II, PUNTO 12 |
ALLEGATO XX |
ELENCO DELLE MERCI DEI SETTORI DEI CEREALI, DEL RISO, DELLO ZUCCHERO, DEL LATTE E DELLE UOVA AI FINI DELL’ARTICOLO 26, LETTERA a), PUNTO ii), E AI FINI DELLA CONCESSIONE DELLE RESTITUZIONI DI CUI ALLA PARTE III, CAPO III, SEZIONE II |
Parte I: |
Cereali |
Parte II: |
Riso |
Parte III: |
Zucchero |
Parte IV: |
Latte |
Parte V: |
Uova |
ALLEGATO XXI |
ELENCO DI DETERMINATE MERCI CONTENENTI ZUCCHERO AI FINI DELLA CONCESSIONE DELLE RETRIBUZIONI DI CUI ALLA PARTE III, CAPO III, SEZIONE II |
ALLEGATO XXII |
TAVOLE DI CONCORDANZA DI CUI ALL'ARTICOLO 202 |
PARTE I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento istituisce un’organizzazione comune dei mercati per i prodotti dei seguenti settori di cui all’allegato I:
a) |
cereali: allegato I, parte I; |
b) |
riso: allegato I, parte II; |
c) |
zucchero: allegato I, parte III; |
d) |
foraggi essiccati: allegato I, parte IV; |
e) |
sementi: allegato I, parte V; |
f) |
luppolo: allegato I, parte VI; |
g) |
olio di oliva e olive da tavola: allegato I, parte VII; |
h) |
lino e canapa: allegato I, parte VIII; |
i) |
prodotti ortofrutticoli: allegato I, parte IX; |
j) |
prodotti trasformati a base di ortofrutticoli: allegato I, parte X; |
k) |
banane: allegato I, parte XI; |
l) |
vino: allegato I, parte XII; |
m) |
piante vive e prodotti della floricoltura: allegato I, parte XIII (di seguito «il settore delle piante vive»); |
n) |
tabacco greggio: allegato I, parte XIV; |
o) |
carni bovine: allegato I, parte XV; |
p) |
latte e prodotti lattiero-caseari: allegato I, parte XVI; |
q) |
carni suine: allegato I, parte XVII; |
r) |
carni ovine e caprine: allegato I, parte XVIII; |
s) |
uova: allegato I, parte XIX; |
t) |
carni di pollame: allegato I, parte XX; |
u) |
altri prodotti: allegato I, parte XXI. |
2. Ai settori degli ortofrutticoli freschi, degli ortofrutticoli trasformati e vitivinicolo si applica unicamente l'articolo 195 del presente regolamento.
3. Il presente regolamento reca misure specifiche per i seguenti settori, elencati e/o definiti nell’allegato II:
a) |
alcole etilico di origine agricola: allegato II, parte I (di seguito «il settore dell’alcole etilico agricolo»); |
b) |
prodotti dell’apicoltura: allegato II, parte II (di seguito «il settore dell’apicoltura»); |
c) |
bachi da seta: allegato II, parte III (di seguito «il settore della bachicoltura»). |
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per alcuni settori si applicano le definizioni di cui all’allegato III.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) |
«agricoltore»: l’agricoltore quale definito nel regolamento (CE) n. 1782/2003; |
b) |
«organismo pagatore»: l’organismo o gli organismi designati da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005; |
c) |
«prezzo di intervento»: il prezzo al quale i prodotti sono acquistati all'intervento pubblico. |
Articolo 3
Campagne di commercializzazione
Sono fissate le seguenti campagne di commercializzazione:
a) |
dal 1o gennaio al 31 dicembre di un dato anno nel settore della banana; |
b) |
dal 1o aprile al 31 marzo dell’anno successivo:
|
c) |
dal 1o luglio al 30 giugno dell’anno successivo:
|
d) |
dal 1o settembre al 31 agosto dell’anno successivo nel settore del riso; |
e) |
dal 1o ottobre al 30 settembre dell’anno successivo nel settore dello zucchero. |
Articolo 4
Competenze della Commissione
Salvo qualora altrimenti disposto dal presente regolamento, allorché sono conferite competenze alla Commissione, quest'ultima agisce secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2.
Articolo 5
Norme di attuazione
La Commissione può stabilire le modalità di applicazione dell'articolo 2.
La Commissione può modificare le definizioni concernenti il riso di cui all’allegato III, parte I, e la definizione di «zucchero ACP/India» di cui all’allegato III, parte II, punto 12.
La Commissione può altresì fissare i tassi di conversione del riso nelle diverse fasi di lavorazione, alle spese di lavorazione e al valore dei sottoprodotti.
PARTE II
MERCATO INTERNO
TITOLO I
INTERVENTO SUL MERCATO
CAPO I
Intervento pubblico e ammasso privato
Articolo 6
Ambito di applicazione
1. Il presente capo stabilisce le norme concernenti gli acquisti all’intervento pubblico e la concessione di aiuti all’ammasso privato, ove applicabili, relativamente ai seguenti settori:
a) |
cereali; |
b) |
riso; |
c) |
zucchero; |
d) |
olio di oliva e olive da tavola; |
e) |
carni bovine; |
f) |
latte e prodotti lattiero-caseari; |
g) |
carni suine; |
h) |
carni ovine e caprine. |
2. Ai fini del presente capo si intende per:
a) |
«cereali»: i cereali raccolti nella Comunità; |
b) |
«latte»: il latte di vacca prodotto nella Comunità; |
c) |
«latte scremato»: il latte scremato ottenuto direttamente ed esclusivamente da latte di vacca prodotto nella Comunità; |
d) |
«crema di latte»: la crema ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte. |
Articolo 7
Origine comunitaria
Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 2, possono essere acquistati all’intervento pubblico o beneficiare di un aiuto all’ammasso privato soltanto i prodotti originari della Comunità.
Articolo 8
Prezzi di riferimento
1. Per i prodotti soggetti alle misure di intervento di cui all’articolo 6, paragrafo 1, sono fissati i seguenti prezzi di riferimento:
a) |
nel settore dei cereali: 101,31 EUR/t, con maggiorazioni mensili pari a:
Il prezzo di riferimento applicabile al granturco e al sorgo da granella in giugno rimane valido nei mesi di luglio, agosto e settembre dello stesso anno; |
b) |
per il risone, 150 EUR/t per la qualità tipo definita nell'allegato IV, lettera A; |
c) |
nel settore dello zucchero:
I prezzi di riferimento di cui ai punti i) e ii) si applicano allo zucchero sfuso, franco fabbrica, della qualità tipo definita nell'allegato IV, lettera B; |
d) |
nel settore delle carni bovine: 2 224 EUR/t per le carcasse di bovini maschi della classe R3 quale stabilita dalla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini maschi adulti di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera a); |
e) |
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari:
|
f) |
nel settore delle carni suine: 1 509,39 EUR/t per le carcasse di suino della qualità tipo definita in termini di peso e tenore di carne magra in conformità alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suini ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1), lettera b), come segue:
|
2. I prezzi di riferimento per i cereali ed il riso fissati rispettivamente nel paragrafo 1, lettere a) e b), si riferiscono alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate. Tali prezzi di riferimento sono validi per tutti i centri d'intervento della Comunità designati a norma dell'articolo 41.
3. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del trattato, può modificare i prezzi di riferimento di cui al paragrafo 1 del presente articolo in base all’andamento della produzione e dei mercati.
Articolo 9
Comunicazione dei prezzi di mercato dello zucchero
La Commissione istituisce un sistema di informazione sui prezzi di mercato dello zucchero, comprendente un dispositivo per la pubblicazione del livello dei prezzi sul mercato dello zucchero.
Tale sistema si basa sulle informazioni fornite dalle imprese produttrici di zucchero bianco o dagli operatori commerciali del settore dello zucchero. Queste informazioni sono trattate in modo riservato.
La Commissione provvede affinché le informazioni pubblicate non consentano l'identificazione dei prezzi praticati dalle singole imprese o dai singoli operatori.
Articolo 10
Prodotti ammessi all'intervento
1. L’intervento pubblico si applica ai seguenti prodotti, alle condizioni di cui alla presente sezione e fatti salvi i requisiti e le condizioni complementari stabiliti dalla Commissione ai sensi dell’articolo 43:
a) |
frumento tenero, frumento duro, orzo, granturco e sorgo; |
b) |
risone; |
c) |
zucchero bianco o zucchero greggio, purché sia stato prodotto entro quota e ottenuto da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità; |
d) |
carni bovine fresche o refrigerate di cui ai codici NC 0201 10 00 e da 0201 20 20 a 0201 20 50; |
e) |
burro prodotto direttamente ed esclusivamente con crema pastorizzata in un’impresa riconosciuta della Comunità ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell’82 % e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 %; |
f) |
latte scremato in polvere «spray» di prima qualità, ottenuto direttamente ed esclusivamente da latte scremato in un’impresa riconosciuta della Comunità ed avente un tenore minimo, in peso, di materia proteica del 35,6 % dell’estratto secco non grasso. |
2. L’intervento pubblico può applicarsi nel settore delle carni suine, alle condizioni di cui alla presente sezione e fatti salvi i requisiti e le condizioni complementari stabiliti dalla Commissione ai sensi dell’articolo 43, relativamente alle carcasse o mezzene fresche o refrigerate di cui al codice NC 0203 11 10, alle pancette (ventresche) fresche o refrigerate di cui al codice NC ex 0203 19 15, al grasso di maiale non fuso fresco o refrigerato di cui alla voce NC ex 0209 00 11.
Articolo 11
Cereali
1. L’intervento pubblico per i cereali è aperto:
a) |
dal 1o agosto al 30 aprile in Grecia, Spagna, Italia e Portogallo; |
b) |
dal 1o dicembre al 30 giugno in Svezia; |
c) |
dal 1o novembre al 31 maggio negli altri Stati membri. |
Tuttavia, gli acquisti all'intervento pubblico di granoturco sono limitati ai seguenti massimi:
a) |
700 000 tonnellate per la campagna di commercializzazione 2008/2009; |
b) |
0 tonnellate a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2009/2010. |
2. Qualora il periodo di intervento in Svezia dia luogo a uno sviamento di tali cereali dagli altri Stati membri verso la Svezia, la Commissione adotta misure correttive per porre rimedio a tale situazione.
Articolo 12
Riso
L’intervento pubblico per il risone è aperto dal 1o aprile al 31 luglio. Tuttavia, gli acquisti all’intervento pubblico sono limitati a un massimo di 75 000 tonnellate nell’arco del periodo.
Articolo 13
Zucchero
1. L’intervento pubblico per lo zucchero è aperto durante le campagne di commercializzazione 2008/2009 e 2009/2010. Tuttavia, l’intervento pubblico è limitato a un massimo di 600 000 tonnellate per campagna di commercializzazione, espresse in zucchero bianco.
2. Lo zucchero immagazzinato a norma del paragrafo 1 durante una campagna di commercializzazione non può formare oggetto di altre misure di magazzinaggio di cui agli articoli 32, 52 o 63.
Articolo 14
Carni bovine
1. La Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, apre l’intervento pubblico per le carni bovine se, durante un periodo di due settimane consecutive, il prezzo medio di mercato rilevato in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di cui all’articolo 42, paragrafo 1, è inferiore a 1 560 EUR/t.
2. La Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, chiude l’intervento pubblico se per un periodo di almeno una settimana non è più soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1.
Articolo 15
Burro
1. La Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, apre l’intervento pubblico per il burro nello Stato membro o negli Stati membri interessati dal 1o marzo al 31 agosto se, durante un periodo rappresentativo, il prezzo di mercato del burro in uno o più Stati membri è inferiore al 92 % del prezzo di riferimento.
2. La Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, sospende gli acquisti all’intervento pubblico se, durante un periodo rappresentativo, il prezzo di mercato del burro nello Stato membro o negli Stati membri interessati è pari o superiore al 92 % del prezzo di riferimento.
Inoltre, la Commissione può sospendere gli acquisti all’intervento pubblico se i quantitativi conferiti all’intervento durante il periodo di cui al paragrafo 1 superano le 30 000 tonnellate. In tal caso, gli acquisti all’intervento possono essere effettuati mediante gara, in base a disciplinari che la Commissione dovrà definire.
3. La Commissione stabilisce le modalità per la rilevazione dei prezzi di mercato del burro.
Articolo 16
Latte scremato in polvere
L’intervento pubblico per il latte scremato in polvere è aperto dal 1o marzo al 31 agosto.
La Commissione può tuttavia sospendere l’intervento pubblico non appena i quantitativi conferiti all’intervento durante quel periodo superano le 109 000 tonnellate. In tal caso, gli acquisti all’intervento pubblico possono essere effettuati mediante gara, in base a disciplinari che la Commissione dovrà definire.
Articolo 17
Carni suine
La Commissione può decidere di aprire l'intervento pubblico nel settore delle carni suine, se il prezzo medio comunitario di mercato delle carcasse dei suini, determinato sulla base dei prezzi rilevati in ciascuno Stato membro sui mercati rappresentativi della Comunità e ponderati mediante coefficienti che riflettono la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ciascuno Stato membro, è inferiore al 103 % del prezzo di riferimento ed è prevedibile che si mantenga a tale livello.
Articolo 18
Cereali
Il prezzo di intervento dei cereali è uguale al prezzo di riferimento, fatte salve eventuali maggiorazioni o riduzioni di prezzo per motivi di qualità.
Articolo 19
Riso
Il prezzo di intervento del riso è uguale al prezzo di riferimento.
Tuttavia, se la qualità dei prodotti conferiti all’organismo pagatore è diversa dalla qualità tipo di cui all'allegato IV, lettera A, il prezzo di intervento è maggiorato o ridotto di conseguenza.
La Commissione può inoltre decidere di maggiorare o ridurre il prezzo di intervento al fine di assicurare che la produzione si orienti verso determinate varietà.
Articolo 20
Zucchero
Il prezzo di intervento per lo zucchero è pari all’80 % del prezzo di riferimento fissato per la campagna di commercializzazione successiva a quella in cui è presentata l’offerta.
Tuttavia, se la qualità dello zucchero conferito all’organismo pagatore è diversa dalla qualità tipo di cui all’allegato IV, lettera B, per la quale è fissato il prezzo di riferimento, il prezzo di intervento è maggiorato o ridotto, a seconda dei casi.
Articolo 21
Carni bovine
1. I prezzi di intervento per le carni bovine e i quantitativi ammessi all’intervento sono determinati dalla Commissione mediante gara. In particolari circostanze, possono essere fissati per Stato membro o per regione di uno Stato membro in funzione dei prezzi medi di mercato rilevati.
2. Possono essere accettate soltanto le offerte uguali o inferiori al prezzo medio di mercato rilevato in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro, maggiorato di un importo che deve essere determinato dalla Commissione in base a criteri oggettivi.
Articolo 22
Burro
Ferma restando la possibilità di fissare il prezzo di intervento mediante gara nel caso previsto all’articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, il prezzo di intervento per il burro è pari al 90 % del prezzo di riferimento.
Articolo 23
Latte scremato in polvere
Ferma restando la possibilità di fissare il prezzo di intervento mediante gara nel caso previsto all’articolo 16, secondo comma, il prezzo di intervento per il latte scremato in polvere è uguale al prezzo di riferimento.
Tuttavia, se il tenore effettivo di materia proteica è inferiore al tenore minimo del 35,6 % in peso di cui all’articolo 10, lettera f), ma non inferiore al 31,4 % in peso dell’estratto secco non grasso, il prezzo di intervento è uguale al prezzo di riferimento ridotto dell’1,75 % per punto percentuale inferiore al tenore del 35,6 % in peso di materia proteica.
Articolo 24
Carni suine
1. Il prezzo di intervento nel settore delle carni suine è fissato dalla Commissione per le carcasse di suino della qualità tipo. Il prezzo di intervento non può essere superiore al 92 %, né inferiore al 78 % del prezzo di riferimento.
2. Per i prodotti diversi dalle carcasse di suino e di una qualità tipo, il prezzo di intervento è derivato dal prezzo di intervento delle carcasse di suino in funzione del rapporto esistente tra i valori commerciali di tali prodotti e il valore commerciale delle carcasse di suino.
3. Per i prodotti diversi da quelli della qualità tipo, il prezzo di intervento è derivato da quelli valevoli per le qualità tipo in questione, tenuto conto delle differenze di qualità rispetto alle qualità tipo. Tale prezzo vale per qualità definite.
Articolo 25
Principi generali
Lo smercio dei prodotti acquistati all’intervento si svolge in modo da evitare qualsiasi turbativa del mercato, da assicurare un accesso non discriminatorio alle merci e la parità di trattamento degli acquirenti e nel rispetto degli impegni derivanti da accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.
Articolo 26
Smercio di zucchero
Gli organismi pagatori possono vendere zucchero acquistato all’intervento pubblico soltanto ad un prezzo superiore al prezzo di riferimento fissato per la campagna di commercializzazione in cui ha luogo la vendita.
La Commissione può tuttavia decidere che gli organismi pagatori:
a) |
possono vendere lo zucchero ad un prezzo pari o inferiore al prezzo di riferimento di cui al primo comma, se lo zucchero è destinato:
|
b) |
mettano a disposizione di enti caritativi riconosciuti dallo Stato membro interessato, o dalla Commissione se detto Stato membro non ha accordato alcun riconoscimento, un quantitativo di zucchero da essi detenuto, tal quale, destinato alla distribuzione per il consumo umano nel mercato interno della Comunità, ad un prezzo inferiore al prezzo di riferimento corrente oppure gratuitamente nell’ambito di operazioni ad hoc di aiuti di emergenza. |
Articolo 27
Distribuzione agli indigenti nella Comunità
1. I prodotti giacenti all’intervento sono messi a disposizione di taluni organismi designati ai fini della distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nella Comunità secondo un piano annuale.
La distribuzione viene effettuata:
a) |
gratuitamente; oppure |
b) |
ad un prezzo in nessun caso superiore a quello giustificato dai costi sostenuti dagli organismi designati per realizzare l’operazione. |
2. Un prodotto può essere prelevato sul mercato comunitario se:
a) |
è temporaneamente indisponibile nelle scorte di intervento della Comunità durante l’attuazione del piano annuale di cui al paragrafo 1, nella misura necessaria a consentire l’attuazione del piano stesso in uno o più Stati membri, e a condizione che i costi non siano superiori a quelli previsti nel bilancio della Comunità a tale scopo; oppure |
b) |
l’attuazione del piano implica il trasferimento da uno Stato membro all’altro di quantitativi limitati di prodotti giacenti all’intervento in uno Stato membro diverso da quello o da quelli in cui è richiesto il prodotto. |
3. Gli Stati membri interessati designano gli organismi di cui al paragrafo 1 e comunicano annualmente alla Commissione, in tempo utile, se intendono avvalersi del regime di cui al presente articolo.
4. I prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono consegnati gratuitamente agli organismi designati. Il loro valore contabile è pari al prezzo di intervento, a cui si applicano eventuali coefficienti per tener conto delle differenze qualitative.
5. Fatto salvo l’articolo 190, i prodotti forniti ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono finanziati con gli stanziamenti della corrispondente voce di bilancio del FEAGA all’interno del bilancio delle Comunità europee. Può essere disposto altresì che il finanziamento contribuisca alla copertura delle spese di trasporto dei prodotti dai centri di intervento, nonché delle spese amministrative sostenute dagli organismi designati per la gestione dell’azione di cui al presente articolo, escluse le spese eventualmente sostenute dai beneficiari in relazione all’applicazione dei paragrafi 1 e 2.
Articolo 28
Prodotti sovvenzionabili
Sono concessi aiuti all’ammasso privato per i seguenti prodotti, alle condizioni precisate nella presente sezione e fatti salvi i requisiti e le condizioni complementari stabiliti dalla Commissione ai sensi dell’articolo 43:
a) |
per:
|
b) |
per i formaggi:
|
Articolo 29
Condizioni e importo dell’aiuto per la crema di latte e il burro
La Commissione stabilisce quali classi nazionali di qualità del burro diano luogo alla concessione dell'aiuto. Il burro reca le diciture corrispondenti.
La Commissione fissa l’importo dell’aiuto per la crema di latte e il burro in base alle spese di ammasso e all’andamento prevedibile dei prezzi del burro fresco e del burro immagazzinato.
Se al momento dello svincolo dall’ammasso le condizioni di mercato hanno subito un andamento sfavorevole, che era imprevedibile al momento dell’entrata all’ammasso, l’aiuto può essere maggiorato.
Articolo 30
Condizioni e importo dell’aiuto per i formaggi
La Commissione fissa l’importo dell’aiuto per i formaggi e le condizioni per la sua concessione. L’importo dell’aiuto è fissato in base alle spese di ammasso e all’andamento prevedibile dei prezzi di mercato.
All’esecuzione delle misure adottate dalla Commissione ai sensi del primo comma provvede l’organismo pagatore designato dallo Stato membro nel quale i formaggi sono stati prodotti e nel quale tali formaggi hanno diritto alla denominazione di origine.
Articolo 31
Prodotti sovvenzionabili
1. Possono essere concessi aiuti all’ammasso privato per i seguenti prodotti, alle condizioni precisate nella presente sezione e fatti salvi i requisiti e le condizioni complementari stabiliti dalla Commissione ai sensi dell’articolo 43:
a) |
zucchero bianco; |
b) |
olio di oliva; |
c) |
carni fresche o refrigerate di bovini adulti presentate in carcasse, mezzene, quarti compensati, quarti anteriori e quarti posteriori, classificate secondo la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti di cui all’articolo 42, paragrafo 1; |
d) |
latte scremato in polvere di prima qualità, ottenuto direttamente ed esclusivamente da latte scremato in un’impresa riconosciuta della Comunità; |
e) |
formaggi a lunga conservazione e formaggi prodotti con latte di pecora e/o di capra che richiedono una stagionatura di almeno sei mesi; |
f) |
carni suine; |
g) |
carni ovine e caprine. |
La Commissione può modificare l’elenco dei prodotti di cui al primo comma, lettera c), qualora lo richieda la situazione del mercato.
2. La Commissione fissa l’importo dell’aiuto all’ammasso privato di cui al paragrafo 1 anticipatamente o mediante gara.
Per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), l'aiuto è fissato tenendo conto dei costi di ammasso e, rispettivamente:
i) |
dell'andamento prevedibile dei prezzi per il latte scremato in polvere; |
ii) |
dell'equilibrio che occorre mantenere tra i formaggi che fruiscono dell'aiuto ed altri formaggi immessi sul mercato. |
Articolo 32
Condizioni per la concessione dell'aiuto per lo zucchero bianco
1. Se nel corso di un periodo rappresentativo il prezzo medio comunitario rilevato per lo zucchero bianco è inferiore al prezzo di riferimento ed è prevedibile che si mantenga a tale livello, tenuto conto della situazione del mercato, la Commissione può decidere di concedere un aiuto all’ammasso privato di zucchero bianco alle imprese detentrici di una quota di zucchero.
2. Lo zucchero immagazzinato a norma del paragrafo 1 durante una campagna di commercializzazione non può formare oggetto di altre misure di ammasso di cui gli articoli 13, 52 o 63.
Articolo 33
Condizioni per la concessione dell'aiuto per l'olio di oliva
La Commissione può decidere di autorizzare gli organismi riconosciuti dagli Stati membri, che offrano garanzie sufficienti, a stipulare contratti di ammasso dell’olio di oliva da essi commercializzato in caso di grave turbativa del mercato in talune regioni della Comunità, in particolare qualora il prezzo medio rilevato sul mercato nel corso di un periodo rappresentativo sia inferiore a:
a) |
1 779 EUR/t per l’olio extra vergine di oliva; |
b) |
1 710 EUR/t per l’olio di oliva vergine; o |
c) |
1 524 EUR/t per l’olio di oliva lampante avente due gradi di acidità libera; questo importo è ridotto di 36,70 EUR/t per ciascun grado di acidità in più. |
Articolo 34
Condizioni per la concessione dell’aiuto per le carni bovine
Se il prezzo medio comunitario rilevato sul mercato in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti di cui all’articolo 42, paragrafo 1, è inferiore al 103 % del prezzo di riferimento ed è prevedibile che si mantenga a tale livello, la Commissione può decidere di concedere un aiuto all’ammasso privato.
Articolo 35
Condizioni per la concessione dell’aiuto per il latte scremato in polvere
La Commissione può decidere di concedere un aiuto all’ammasso privato di latte scremato in polvere, in particolare qualora l’andamento dei prezzi e delle scorte di tale prodotto evidenzi un grave squilibrio del mercato che potrebbe essere ridotto o appianato mediante un ammasso stagionale.
Articolo 36
Condizioni per la concessione dell’aiuto per i formaggi
1. Qualora l’andamento dei prezzi e delle scorte dei formaggi di cui all’articolo 31, paragrafo 1, lettera e), evidenzi un grave squilibrio del mercato che potrebbe essere ridotto o appianato mediante un ammasso stagionale, la Commissione può decidere di concedere un aiuto all’ammasso privato.
2. Se alla scadenza del contratto di ammasso il livello dei prezzi di mercato dei formaggi immagazzinati è superiore a quello rilevato al momento della stipulazione del contratto stesso, la Commissione può decidere di adeguare conseguentemente l’importo dell’aiuto.
Articolo 37
Condizioni per la concessione dell’aiuto per le carni suine
Se il prezzo medio comunitario di mercato delle carcasse dei suini, determinato sulla base dei prezzi rilevati in ciascuno Stato membro sui mercati rappresentativi della Comunità e ponderati mediante coefficienti che riflettono la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ciascuno Stato membro, è inferiore al 103 % del prezzo di riferimento ed è prevedibile che si mantenga a tale livello, la Commissione può decidere di concedere un aiuto all’ammasso privato.
Articolo 38
Condizioni per la concessione dell’aiuto per le carni ovine e caprine
La Commissione può decidere di concedere un aiuto all’ammasso privato di carni ovine e caprine in presenza di una situazione di mercato particolarmente critica in una o più delle seguenti zone di quotazione:
a) |
Gran Bretagna; |
b) |
Irlanda del Nord; |
c) |
ogni altro Stato membro, ad esclusione del Regno Unito, considerato separatamente. |
Articolo 39
Norme concernenti il magazzinaggio
1. Gli organismi pagatori possono immagazzinare fuori dal territorio dello Stato membro da cui dipendono i prodotti da essi acquistati all’intervento soltanto previa autorizzazione della Commissione.
Ai fini del presente articolo, i territori del Belgio e del Lussemburgo sono considerati come un unico Stato membro.
2. L’autorizzazione è concessa se il magazzinaggio è indispensabile e tenuto conto:
a) |
delle possibilità e delle condizioni di magazzinaggio nello Stato membro da cui dipende l’organismo pagatore e negli altri Stati membri; |
b) |
delle eventuali spese supplementari occasionate dal magazzinaggio nello Stato membro da cui dipende l’organismo pagatore e dal trasporto. |
3. L’autorizzazione per il magazzinaggio in un paese terzo viene concessa unicamente se, in considerazione dei criteri di cui al paragrafo 2, il magazzinaggio in un altro Stato membro presenterebbe notevoli difficoltà.
4. Gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera a), sono definiti previa consultazione di tutti gli Stati membri.
5. Non si applicano dazi doganali né altri importi, da erogare o da riscuotere nell’ambito della politica agricola comune, ai prodotti:
a) |
trasportati dietro autorizzazione concessa ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3; oppure |
b) |
trasferiti da un organismo pagatore a un altro. |
6. L’organismo pagatore che agisce a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 resta responsabile dei prodotti immagazzinati fuori dal territorio dello Stato membro da cui dipende.
7. I prodotti detenuti da un organismo pagatore fuori dal territorio dello Stato membro da cui dipende, che non siano riportati in questo Stato membro, sono smerciati ai prezzi e alle condizioni stabiliti o da stabilirsi per il luogo di magazzinaggio.
Articolo 40
Norme concernenti le gare
Le gare assicurano la parità di accesso di tutti gli interessati.
Gli aggiudicatari sono scelti, nell’ordine, in base alle offerte più vantaggiose per la Comunità. In ogni caso, alla gara non consegue necessariamente l’aggiudicazione di un contratto.
Articolo 41
Centri di intervento
1. La Commissione designa i centri di intervento nei settori dei cereali e del riso e stabilisce le condizioni ad essi applicabili.
Per i prodotti del settore dei cereali, la Commissione può designare centri di intervento per ciascun prodotto.
2. La Commissione compila l’elenco dei centri di intervento tenendo conto in particolare:
a) |
della localizzazione dei centri in zone di eccedenza dei prodotti in questione; |
b) |
della disponibilità di locali e attrezzature tecniche sufficienti; |
c) |
della situazione favorevole dal punto di vista dei mezzi di trasporto. |
Articolo 42
Classificazione delle carcasse
1. Le tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse si applicano, in conformità alle norme stabilite nell'allegato V, nei seguenti settori:
a) |
carni bovine, relativamente alle carcasse di bovini adulti; |
b) |
carni suine, relativamente alle carcasse di suini diversi da quelli utilizzati per la riproduzione. |
Nel settore delle carni ovine e caprine gli Stati membri possono applicare una tabella comunitaria di classificazione delle carcasse relativamente alle carcasse di ovini in conformità alle norme stabilite nell'allegato V, lettera C.
2. Un comitato di controllo comunitario composto di esperti della Commissione e di esperti nominati dagli Stati membri procede, per conto della Comunità, a controlli in loco in relazione alla classificazione delle carcasse di bovini adulti e di ovini. Il comitato riferisce alla Commissione ed agli Stati membri in merito ai controlli effettuati.
Le spese derivanti dai controlli effettuati sono a carico della Comunità.
Articolo 43
Modalità di applicazione
Fatte salve le eventuali competenze specifiche conferite alla Commissione dalle disposizioni del presente capo, la Commissione adotta le modalità di applicazione del medesimo con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) |
i requisiti e le condizioni che devono soddisfare i prodotti soggetti all’intervento pubblico ai sensi dell’articolo 10 o per i quali sono concessi aiuti all’ammasso privato ai sensi degli articoli 28 e 31, e nel caso delle carni suine anche l'elenco dei prodotti stessi, in particolare in materia di qualità, gruppi di qualità, classi di qualità, categorie, quantitativi, condizionamento, compresa l’etichettatura, età massima, conservazione, fase alla quale si riferisce il prezzo di intervento, durata dell’ammasso privato; |
b) |
le modifiche dell'allegato IV, parte B; |
c) |
se del caso, la tabella delle maggiorazioni e delle riduzioni di prezzo applicabili; |
d) |
le procedure e le condizioni di presa in consegna, ai fini dell'intervento pubblico, da parte degli organismi pagatori e di erogazione degli aiuti all’ammasso privato, in particolare per quanto riguarda:
|
e) |
l'adozione dell'elenco dei mercati rappresentativi di cui agli articoli 17 e 37; |
f) |
le condizioni di smercio dei prodotti acquistati all’intervento, in particolare il prezzo di vendita, le condizioni di svincolo dalle scorte e, se del caso, di successiva utilizzazione o destinazione dei prodotti svincolati, i controlli da effettuare e, se del caso, il regime di cauzioni applicabile; |
g) |
la stesura del piano annuale di cui all’articolo 27, paragrafo 1; |
h) |
le condizioni di prelievo sul mercato comunitario di cui all’articolo 27, paragrafo 2; |
i) |
le autorizzazioni di cui all’articolo 39, comprese le deroghe, solo se strettamente necessarie, alle norme sugli scambi; |
j) |
le procedure da seguire in caso di gara; |
k) |
la designazione dei centri di intervento di cui all’articolo 41; |
l) |
i requisiti cui devono ottemperare i depositi in cui possono essere immagazzinati i prodotti; |
m) |
le tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di cui all'articolo 42, paragrafo 1, in particolare per quanto concerne:
|
CAPO II
Misure speciali di intervento
Articolo 44
Malattie degli animali
1. Al fine di tener conto delle limitazioni agli scambi intracomunitari e agli scambi con i paesi terzi che dovessero risultare dall’applicazione di misure destinate a combattere la propagazione di malattie degli animali, la Commissione può adottare misure eccezionali di sostegno del mercato colpito da tali limitazioni.
Le misure di cui al primo comma si applicano ai settori seguenti:
a) |
carni bovine; |
b) |
latte e prodotti lattiero-caseari; |
c) |
carni suine; |
d) |
carni ovine e caprine; |
e) |
uova; |
f) |
carni di pollame. |
2. Le misure di cui al paragrafo 1, primo comma, sono adottate su richiesta dello o degli Stati membri interessati.
Dette misure sono subordinate all’adozione, da parte dello o degli Stati membri interessati, di misure veterinarie e sanitarie atte a debellare rapidamente le epizoozie e soltanto nei limiti e per il periodo strettamente necessari al sostegno del mercato in causa.
Articolo 45
Perdita di fiducia del consumatore
Per quanto riguarda i settori delle carni di pollame e delle uova la Commissione può adottare misure eccezionali di sostegno del mercato per tener conto di gravi perturbazioni del mercato che si ritiene siano direttamente legate ad una perdita di fiducia del consumatore a causa dell’esistenza di rischi per la salute pubblica o animale.
Tali misure sono adottate su richiesta dello o degli Stati membri interessati.
Articolo 46
Finanziamento
1. Per le misure eccezionali previste agli articoli 44 e 45 la Comunità contribuisce al finanziamento per il 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri.
Tuttavia, con riguardo ai settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine e delle carni ovine e caprine, in caso di lotta contro l’afta epizootica la Comunità contribuisce al finanziamento per il 60 % delle spese.
2. Gli Stati membri assicurano che, nel caso in cui i produttori contribuiscano alle spese sostenute dagli Stati membri, ciò non determini una distorsione della concorrenza tra produttori di Stati membri diversi.
3. Gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai contributi finanziari degli Stati membri a favore delle misure eccezionali di cui agli articoli 44 e 45.
Articolo 47
Misure speciali di mercato nel settore dei cereali
1. Qualora la situazione di mercato lo esiga, la Commissione può adottare misure speciali di intervento nel settore dei cereali. Queste misure d'intervento possono essere adottate, in particolare, qualora in una o più regioni della Comunità i prezzi di mercato scendano o rischino di scendere rispetto al prezzo d'intervento.
2. La natura e l’applicazione delle misure speciali di intervento, nonché le condizioni e le procedure per la vendita o per qualsiasi altra modalità di smaltimento dei prodotti oggetto di tali misure, sono adottate dalla Commissione.
Articolo 48
Misure speciali di mercato nel settore del riso
1. La Commissione può adottare misure speciali al fine di:
a) |
impedire un’applicazione su vasta scala dell’intervento pubblico, secondo quanto previsto nel capo I, sezione II, della presente parte, nel settore del riso, in certe regioni della Comunità; |
b) |
compensare penurie di risone dovute a calamità naturali. |
2. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo.
Articolo 49
Prezzo minimo della barbabietola
1. Il prezzo minimo della barbabietola di quota è pari a:
a) |
27,83 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2008/2009; |
b) |
26,29 EUR/t a partire dalla campagna di commercializzazione 2009/2010. |
2. Il prezzo minimo di cui al paragrafo 1 si applica alla barbabietola da zucchero di qualità tipo definita nell'allegato IV, parte B.
3. Le imprese produttrici di zucchero che acquistano barbabietole di quota atte ad essere trasformate in zucchero e destinate alla produzione di zucchero di quota sono tenute a pagare almeno il prezzo minimo, adattato applicando le maggiorazioni o le riduzioni corrispondenti alle differenze di qualità rispetto alla qualità tipo.
Le maggiorazioni e le riduzioni di cui al primo comma sono applicate conformemente alle modalità di applicazione che devono essere stabilite dalla Commissione.
4. Per i quantitativi di barbabietole da zucchero corrispondenti ai quantitativi di zucchero industriale o di zucchero eccedente soggetti al prelievo sulle eccedenze di cui all’articolo 64, le imprese produttrici di zucchero interessate adeguano il prezzo di acquisto in modo da farlo corrispondere almeno al prezzo minimo delle barbabietole di quota.
Articolo 50
Accordi interprofessionali
1. Gli accordi interprofessionali e i contratti di fornitura sono conformi al paragrafo 3 e alle condizioni di acquisto che saranno determinate dalla Commissione, in particolare per quanto riguarda l’acquisto, la fornitura, la presa in consegna e il pagamento delle barbabietole.
2. Le condizioni di compravendita delle barbabietole e della canna da zucchero sono disciplinate da accordi interprofessionali stipulati tra i produttori comunitari di queste materie prime e le imprese produttrici di zucchero comunitarie.
3. Nei contratti di fornitura si fa una distinzione tra le barbabietole a seconda che siano destinate a produrre quantitativi di:
a) |
zucchero di quota; |
b) |
zucchero fuori quota. |
4. Ogni impresa produttrice di zucchero comunica allo Stato membro nel cui territorio produce zucchero le seguenti informazioni:
a) |
i quantitativi di barbabietole di cui al paragrafo 3, lettera a), per i quali ha stipulato contratti di fornitura prima della semina, nonché il tenore di zucchero su cui i contratti si basano; |
b) |
la resa corrispondente stimata. |
Gli Stati membri possono esigere informazioni supplementari.
5. Le imprese produttrici di zucchero che non abbiano stipulato, prima della semina, contratti di fornitura per un quantitativo di barbabietole corrispondente al loro zucchero di quota, al prezzo minimo delle barbabietole di quota, sono tenute a pagare almeno il prezzo minimo delle barbabietole di quota per tutte le barbabietole da esse trasformate in zucchero.
6. Previa autorizzazione dello Stato membro interessato, gli accordi interprofessionali possono derogare ai paragrafi 3 e 4.
7. In assenza di accordi interprofessionali, lo Stato membro interessato può adottare le misure necessarie compatibili con il presente regolamento per tutelare gli interessi delle parti in causa.
Articolo 51
Tassa sulla produzione
1. È riscossa una tassa sulla produzione delle quote di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina detenute dalle imprese che producono tali prodotti di cui all'articolo 56, paragrafo 2.
2. La tassa sulla produzione è fissata a 12,00 EUR per tonnellata di zucchero di quota e sciroppo di inulina di quota. Per l’isoglucosio la tassa sulla produzione è pari al 50 % della tassa applicabile allo zucchero.
3. Lo Stato membro addebita l’intero importo della tassa sulla produzione, versato a norma del paragrafo 1, alle imprese stabilite sul suo territorio in proporzione alla quota da esse detenuta nel corso della rispettiva campagna di commercializzazione.
Le imprese effettuano i pagamenti entro la fine di febbraio della pertinente campagna di commercializzazione.
4. Le imprese comunitarie produttrici di zucchero e di sciroppo di inulina hanno la facoltà di addebitare il 50 % della relativa tassa sulla produzione ai produttori di barbabietole da zucchero o di canna da zucchero o ai fornitori di cicoria.
Articolo 52
Ritiro di zucchero dal mercato
1. Per salvaguardare l’equilibrio strutturale del mercato ad un livello di prezzo prossimo al prezzo di riferimento, in ottemperanza agli obblighi della Comunità che scaturiscono da accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato, può essere ritirata dal mercato una percentuale, uniforme per tutti gli Stati membri, di zucchero di quota, di isoglucosio di quota e di sciroppo di inulina di quota fino all’inizio della campagna di commercializzazione successiva.
In tal caso, nella stessa campagna di commercializzazione il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di zucchero greggio di importazione destinato alla raffinazione, di cui all’articolo 153, è ridotto della stessa percentuale.
2. La percentuale di ritiro di cui al paragrafo 1 è fissata entro il 31 ottobre della relativa campagna di commercializzazione in base alle tendenze del mercato stimate per la stessa campagna.
3. Le imprese detentrici di quote immagazzinano a proprie spese, nel corso del periodo di ritiro, i quantitativi di zucchero corrispondenti all’applicazione della percentuale di cui al paragrafo 1 alla propria produzione entro quota nel corso della relativa campagna di commercializzazione.
I quantitativi di zucchero ritirati dal mercato nel corso di una campagna di commercializzazione si considerano i primi quantitativi prodotti entro quota della campagna di commercializzazione successiva. Tuttavia, tenendo conto delle prevedibili tendenze del mercato, la Commissione può decidere di considerare, per la campagna di commercializzazione in corso e/o per la campagna successiva, tutto o parte dello zucchero, dell’isoglucosio o dello sciroppo di inulina ritirati come:
a) |
zucchero eccedente, isoglucosio eccedente o sciroppo di inulina eccedente, atto a diventare zucchero industriale, isoglucosio industriale o sciroppo di inulina industriale; oppure |
b) |
produzione entro quota temporanea, che può essere in parte riservata all’esportazione nel rispetto degli impegni della Comunità che scaturiscono da accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato. |
4. Se l’approvvigionamento di zucchero nella Comunità è inadeguato, la Commissione può decidere che un certo quantitativo di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina ritirati dal mercato possa essere venduto sul mercato comunitario prima della fine del periodo di ritiro.
5. Lo zucchero immagazzinato conformemente al presente articolo durante una campagna di commercializzazione non può essere oggetto di altre misure di magazzinaggio di cui agli articoli 13, 32 o 63.
Articolo 53
Modalità di applicazione
La Commissione può adottare le modalità di applicazione della presente sezione, e in particolare:
a) |
i criteri che le imprese produttrici di zucchero sono tenute ad applicare quando ripartiscono fra i venditori i quantitativi di barbabietole che devono essere coperti dai contratti di fornitura prima della semina, di cui all’articolo 50, paragrafo 4; |
b) |
la percentuale di zucchero di quota ritirata dal mercato di cui all’articolo 52, paragrafo 1; |
c) |
le condizioni per il pagamento del prezzo minimo qualora lo zucchero ritirato sia venduto sul mercato comunitario ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 4. |
Articolo 54
Misure atte a facilitare l’adeguamento dell’offerta alle esigenze del mercato
Per incoraggiare le iniziative professionali ed interprofessionali atte a facilitare l’adeguamento dell’offerta alle esigenze del mercato, ad eccezione di quelle concernenti ritiri dal mercato, la Commissione può adottare le seguenti misure in relazione ai settori delle piante vive, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova e delle carni di pollame:
a) |
misure dirette a migliorare la qualità; |
b) |
misure dirette a promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione; |
c) |
misure intese ad agevolare l’accertamento dell’andamento dei prezzi sul mercato; |
d) |
misure intese a consentire l’elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine tramite la conoscenza dei mezzi di produzione impiegati. |
CAPO III
Regimi di contenimento della produzione
Articolo 55
Regimi di quote
1. Un regime di quote disciplina i prodotti seguenti:
a) |
il latte e i prodotti lattiero-caseari definiti all’articolo 65, lettere a) e b); |
b) |
lo zucchero, l’isoglucosio e lo sciroppo di inulina. |
2. Se un produttore supera la quota in questione e, nel caso dello zucchero, non utilizza i quantitativi eccedenti di cui all'articolo 61, un prelievo sulle eccedenze viene riscosso su tali quantitativi, fatte salve le condizioni stabilite nelle sezioni II e III.
3. Il presente regolamento si applica fatta salva l'applicazione del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate (59).
Articolo 56
Ripartizione delle quote
1. Le quote di produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina a livello nazionale e regionale sono fissate nell’allegato VI.
2. Gli Stati membri assegnano una quota a ogni impresa produttrice di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina stabilita sul loro territorio e riconosciuta a norma dell’articolo 57.
Per ciascuna impresa la quota attribuita è pari alla quota assegnata all’impresa a norma del regolamento (CE) n. 318/2006 per la campagna di commercializzazione 2007/2008.
3. In caso di assegnazione di una quota ad un’impresa produttrice di zucchero che possiede più stabilimenti, gli Stati membri adottano le misure che ritengono necessarie per tenere adeguatamente conto degli interessi dei produttori di barbabietole e di canna da zucchero.
Articolo 57
Imprese riconosciute
1. A richiesta, gli Stati membri riconoscono le imprese produttrici di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina ovvero le imprese che trasformano detti prodotti in uno dei prodotti elencati nell’articolo 62, paragrafo 2, a condizione che queste:
a) |
comprovino la propria capacità professionale di produzione; |
b) |
accettino di fornire le informazioni e di sottoporsi ai controlli di cui al presente regolamento; |
c) |
non siano oggetto di un provvedimento di sospensione o revoca del riconoscimento. |
2. Le imprese riconosciute forniscono le seguenti informazioni allo Stato membro nel cui territorio ha luogo il raccolto delle barbabietole o delle canne oppure la raffinazione:
a) |
i quantitativi di barbabietole o di canne per i quali è stato concluso un contratto di fornitura, nonché le corrispondenti rese stimate di barbabietola o di canna e di zucchero per ettaro; |
b) |
dati relativi alle consegne previste ed effettive di barbabietola da zucchero, di canna da zucchero e di zucchero greggio, dati relativi alla produzione di zucchero e dichiarazioni relative alle scorte di zucchero; |
c) |
i quantitativi di zucchero bianco venduto, con indicazione del relativo prezzo e delle condizioni di vendita corrispondenti. |
Articolo 58
Quota supplementare e quota aggiuntiva di isoglucosio
1. Nella campagna di commercializzazione 2008/2009 una quota supplementare di isoglucosio di 100 000 tonnellate è aggiunta alla quota della campagna di commercializzazione precedente. Tale aggiunta non riguarda la Bulgaria e la Romania.
Nella campagna di commercializzazione 2008/2009 una quota supplementare di isoglucosio pari a 11 045 tonnellate per la Bulgaria e a 1 966 tonnellate per la Romania è aggiunta alla quota della campagna di commercializzazione precedente.
Gli Stati membri assegnano alle imprese le quote supplementari in proporzione alla quota di isoglucosio loro assegnata in applicazione dell’articolo 56, paragrafo 2.
2. L’Italia, la Lituania e la Svezia possono assegnare, su richiesta alle imprese stabilite nel loro territorio, una quota aggiuntiva di isoglucosio nelle campagne di commercializzazione 2008/2009 e 2009/2010. Le quote aggiuntive massime per Stato membro sono fissate nell’allegato VII.
3. Le quote aggiuntive assegnate alle imprese a norma del paragrafo 2 sono soggette ad un prelievo unico di 730 EUR, che è prelevato per tonnellata di quota aggiuntiva assegnata.
Articolo 59
Gestione delle quote
1. La Commissione adegua le quote indicate nell’allegato VI entro la fine di febbraio della campagna di commercializzazione precedente per ciascuna delle campagne di commercializzazione 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011. Gli adeguamenti risultano dall’applicazione del paragrafo 2 del presente articolo e dell’articolo 58 del presente regolamento nonché dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006.
2. Tenendo conto dei risultati del regime di ristrutturazione previsto dal regolamento (CE) n. 320/2006, entro il 28 febbraio 2010 la Commissione fissa la percentuale uniforme necessaria per ridurre le quote esistenti di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina per Stato membro o per regione al fine di evitare squilibri di mercato nella campagna di commercializzazione 2010/2011 e nelle successive.
3. Gli Stati membri adeguano di conseguenza la quota assegnata alle imprese.
Articolo 60
Riassegnazione della quota nazionale
1. Uno Stato membro può ridurre fino al 10 % per ciascuna campagna di commercializzazione la quota di zucchero o di isoglucosio assegnata a un’impresa stabilita nel suo territorio.
2. Gli Stati membri possono effettuare trasferimenti di quote tra le imprese secondo le regole stabilite nell’allegato VII e prendendo in considerazione gli interessi di tutte le parti in causa, in particolare dei produttori di barbabietole e di canne da zucchero.
3. Lo Stato membro assegna i quantitativi detratti ai sensi dei paragrafi 1 e 2 a una o più imprese stabilite nel suo territorio, che detengano o non detengano quote.
Articolo 61
Ambito di applicazione
Lo zucchero, l’isoglucosio o lo sciroppo di inulina prodotti nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all’articolo 56 possono essere:
a) |
utilizzati per la trasformazione di alcuni prodotti di cui all’articolo 62; |
b) |
riportati alla quota di produzione della campagna di commercializzazione successiva, conformemente all’articolo 63; |
c) |
utilizzati ai fini del regime speciale di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche, conformemente al titolo II del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (60); oppure |
d) |
esportati entro il limite quantitativo fissato dalla Commissione nel rispetto degli impegni scaturiti dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato. |
Gli altri quantitativi prodotti in eccesso sono soggetti al prelievo sulle eccedenze di cui all’articolo 64.
Articolo 62
Zucchero industriale
1. Lo zucchero industriale, l’isoglucosio industriale o lo sciroppo di inulina industriale sono riservati alla produzione di uno dei prodotti elencati nel paragrafo 2 qualora:
a) |
siano oggetto di un contratto di fornitura concluso prima della fine della campagna di commercializzazione tra un produttore ed un utilizzatore entrambi riconosciuti a norma dell’articolo 57; e |
b) |
siano stati consegnati all’utilizzatore entro il 30 novembre della campagna di commercializzazione successiva. |
2. La Commissione redige un elenco dei prodotti per la fabbricazione dei quali sono utilizzati zucchero industriale, isoglucosio industriale o sciroppo di inulina industriale.
L’elenco comprende in particolare:
a) |
bioetanolo, alcole, rum, lieviti vivi e quantitativi di sciroppo da spalmare e sciroppo da trasformare in Rinse appelstroop; |
b) |
alcuni prodotti industriali che non contengono zucchero, ma nella cui trasformazione sono utilizzati zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina; |
c) |
alcuni prodotti dell’industria chimica o farmaceutica che contengono zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina. |
Articolo 63
Riporto di zucchero eccedente
1. Ogni impresa può decidere di riportare alla produzione della campagna di commercializzazione successiva tutta o parte della produzione di zucchero eccedente, di isoglucosio eccedente o di sciroppo di inulina eccedente. Fatto salvo il paragrafo 3, tale decisione è irrevocabile.
2. Le imprese che prendono la decisione di cui al paragrafo 1:
a) |
informano lo Stato membro interessato prima di una data da stabilirsi da parte dello stesso:
|
b) |
si impegnano a immagazzinare detti quantitativi a proprie spese fino alla fine della campagna di commercializzazione in corso. |
3. Se la produzione definitiva di un'impresa nella campagna di commercializzazione considerata è inferiore a quella stimata alla data della decisione di cui al paragrafo 1, entro il 31 ottobre della campagna di commercializzazione successiva il quantitativo riportato può essere adattato con efficacia retroattiva.
4. I quantitativi riportati si considerano i primi quantitativi prodotti della quota della campagna di commercializzazione successiva.
5. Lo zucchero immagazzinato a norma del presente articolo durante una campagna di commercializzazione non può essere oggetto di altre misure di magazzinaggio di cui agli articoli 13, 32 o 52.
Articolo 64
Prelievo sulle eccedenze
1. I seguenti quantitativi sono soggetti ad un prelievo sulle eccedenze:
a) |
lo zucchero eccedente, l’isoglucosio eccedente e lo sciroppo di inulina eccedente prodotti in qualsiasi campagna di commercializzazione, esclusi i quantitativi riportati alla quota di produzione della campagna di commercializzazione successiva ed immagazzinati a norma dell’articolo 63 o i quantitativi di cui all’articolo 61, lettere c) e d); |
b) |
lo zucchero industriale, l’isoglucosio industriale e lo sciroppo di inulina industriale di cui non sia stata comprovata, entro una data stabilita dalla Commissione, la trasformazione in uno dei prodotti di cui all’articolo 62, paragrafo 2; |
c) |
lo zucchero, l’isoglucosio e lo sciroppo di inulina ritirati dal mercato a norma dell’articolo 52 e per i quali non siano adempiuti gli obblighi di cui all’articolo 52, paragrafo 3. |
2. Il prelievo sulle eccedenze è fissato dalla Commissione ad un livello sufficientemente elevato per evitare l’accumulo dei quantitativi di cui al paragrafo 1.
3. Lo Stato membro addebita il prelievo sulle eccedenze di cui al paragrafo 1 alle imprese stabilite nel suo territorio in proporzione ai quantitativi di cui al paragrafo 1 da esse prodotti, determinati per dette imprese per la relativa campagna di commercializzazione.
Articolo 65
Definizioni
Ai fini della presente sezione si intende per:
a) |
«latte»: il prodotto della mungitura di una o più vacche; |
b) |
«altri prodotti lattiero-caseari»: tutti i prodotti lattiero-caseari ad esclusione del latte, in particolare il latte scremato, la crema di latte, il burro, lo iogurt e i formaggi; se del caso, questi possono essere convertiti in «equivalente latte» applicando coefficienti che vengono fissati dalla Commissione; |
c) |
«produttore»: l’imprenditore agricolo la cui azienda è situata entro il territorio geografico di uno Stato membro, che produce e commercializza latte o si accinge a farlo nell’immediato futuro; |
d) |
«azienda»: l’azienda definita all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003; |
e) |
«acquirente»: un’impresa o un’associazione che acquista latte presso il produttore:
Tuttavia, si considera come acquirente qualsiasi associazione di acquirenti operanti in una stessa zona geografica, la quale effettui per conto dei propri aderenti le operazioni di gestione amministrativa e contabile necessarie al pagamento del prelievo sulle eccedenze. Ai fini dell’applicazione della prima frase del presente comma, la Grecia è considerata un’unica zona geografica e può assimilare un ente pubblico all’associazione di acquirenti summenzionata; |
f) |
«consegna»: qualsiasi consegna di latte, ad esclusione di ogni altro prodotto lattiero-caseario, da parte di un produttore ad un acquirente, indipendentemente dal fatto che al trasporto provveda il produttore, l’acquirente, l’impresa dedita al trattamento o alla trasformazione di tali prodotti, o un terzo; |
g) |
«vendita diretta»: qualsiasi vendita o cessione di latte da parte di un produttore direttamente al consumatore, nonché qualsiasi vendita o cessione, da parte di un produttore, di altri prodotti lattiero-caseari. La Commissione può adattare, nel rispetto della definizione di «consegna» di cui alla lettera f), la definizione di «vendita diretta» al fine di assicurare in particolare che nessun quantitativo di latte o di altri prodotti lattiero-caseari commercializzati sia escluso dal regime di quote; |
h) |
«commercializzazione»: consegna di latte o vendita diretta di latte o di altri prodotti lattiero-caseari; |
i) |
«quota individuale»: la quota di un produttore al 1o aprile di un qualsiasi periodo di dodici mesi; |
j) |
«quota nazionale»: la quota di cui all’articolo 66, fissata per ciascuno Stato membro; |
k) |
«quota disponibile»: la quota a disposizione del produttore al 31 marzo del periodo di dodici mesi per il quale è calcolato il prelievo sulle eccedenze, tenuto conto dei trasferimenti, delle cessioni, delle conversioni e delle riassegnazioni temporanee previsti dal presente regolamento e intervenuti nel corso di tale periodo di dodici mesi. |
Articolo 66
Quote nazionali
1. Le quote nazionali per la produzione di latte e altri prodotti lattiero-caseari commercializzati durante sette periodi consecutivi di dodici mesi a decorrere dal 1o aprile 2008 (di seguito «periodi di dodici mesi») sono fissate nell’allegato IX, punto 1.
2. Le quote di cui al paragrafo 1 sono ripartite fra i produttori a norma dell’articolo 67, distinguendo fra consegne e vendite dirette. Il superamento delle quote nazionali è stabilito a livello nazionale in ciascuno Stato membro in conformità alla presente sezione e separatamente per le consegne e le vendite dirette.
3. Le quote nazionali di cui all’allegato IX, punto 1, sono fissate fatto salvo un eventuale riesame alla luce della situazione generale del mercato e delle condizioni particolari esistenti in taluni Stati membri.
4. Per la Bulgaria e la Romania è istituita una riserva speciale per la ristrutturazione, come indicato nell’allegato IX, punto 2. Tale riserva è liberata dal 1o aprile 2009, a condizione che il consumo in azienda di latte e di prodotti lattiero-caseari in ciascuno di tali paesi sia diminuito dal 2002.
La decisione relativa alla liberazione della riserva e alla sua distribuzione tra le quote per le consegne e per le vendite dirette è adottata dalla Commissione sulla base di una relazione che la Bulgaria e la Romania dovranno presentarle entro il 31 dicembre 2008. Tale relazione esporrà in dettaglio i risultati e le tendenze dell’effettivo processo di ristrutturazione del settore lattiero-caseario di ciascun paese e, in particolare, il passaggio dalla produzione per il consumo in azienda alla produzione destinata al mercato.
5. Per la Bulgaria, la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia le quote nazionali includono tutto il latte o l’equivalente latte consegnato a un acquirente o venduto direttamente, indipendentemente dal fatto che sia prodotto o commercializzato nell’ambito di una misura transitoria applicabile in tali paesi.
Articolo 67
Quote individuali
1. La quota o le quote individuali dei produttori al 1o aprile 2008 sono pari al quantitativo o ai quantitativi di riferimento individuali al 31 marzo 2008, fatti salvi i trasferimenti, le cessioni e le conversioni di quote che hanno efficacia al 1o aprile 2008.
2. I produttori possono disporre di una o di due quote individuali, rispettivamente per le consegne e per le vendite dirette. La conversione da una quota all’altra dei quantitativi di un produttore può essere effettuata soltanto dall’autorità competente dello Stato membro, su richiesta debitamente giustificata del produttore.
3. Qualora un produttore disponga di due quote, il calcolo del suo contributo al prelievo sulle eccedenze eventualmente dovuto è effettuato separatamente per ciascuna quota.
4. La Commissione può aumentare fino a 200 000 tonnellate la parte della quota nazionale della Finlandia destinata alle consegne di cui all’articolo 66 per compensare i produttori«SLOM» finlandesi. Tale riserva, da assegnare conformemente alla normativa comunitaria, va utilizzata esclusivamente per i produttori il cui diritto a riprendere la produzione fosse compromesso in conseguenza dell’adesione.
5. Le quote individuali sono modificate, se del caso, per ciascuno dei periodi di dodici mesi di cui trattasi, in modo che, per ciascuno Stato membro, la somma delle quote individuali per le consegne e di quella per le vendite dirette non superi la parte corrispondente della quota nazionale adattata a norma dell’articolo 69, tenuto conto delle eventuali riduzioni imposte per alimentare la riserva nazionale di cui all’articolo 71.
Articolo 68
Assegnazione di quote provenienti dalla riserva nazionale
Gli Stati membri stabiliscono le norme necessarie per l’assegnazione ai produttori di una parte o della totalità delle quote provenienti dalla riserva nazionale di cui all’articolo 71 in base a criteri oggettivi che devono essere comunicati alla Commissione.
Articolo 69
Gestione delle quote
1. La Commissione adatta, per ciascuno Stato membro e per ciascun periodo, entro la fine del periodo in questione, la ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» delle quote nazionali, tenuto conto delle conversioni richieste dai produttori tra le quote individuali per le consegne e per le vendite dirette.
2. Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione, entro date e in base a modalità che la Commissione deve stabilire a norma dell'articolo 192, paragrafo 2, i dati necessari per:
a) |
l’adattamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo; |
b) |
il calcolo del prelievo sulle eccedenze che gli Stati membri devono pagare. |
Articolo 70
Tenore di grassi
1. A ciascun produttore è assegnato un tenore di riferimento di grassi applicabile alla quota individuale per le consegne attribuitagli.
2. Per le quote attribuite ai produttori al 31 marzo 2008 a norma dell’articolo 67, paragrafo 1, il tenore di cui al paragrafo 1 è pari al tenore di riferimento di detta quota a tale data.
3. Tale tenore è modificato all’atto della conversione di cui all’articolo 67, paragrafo 2, e nel caso di acquisizione, cessione o cessione temporanea di quote in conformità a norme che saranno stabilite dalla Commissione.
4. Per i nuovi produttori che dispongono di una quota individuale per le consegne proveniente interamente dalla riserva nazionale, il tenore di grassi è fissato in conformità a norme che saranno stabilite dalla Commissione.
5. Il tenore di riferimento di grassi individuale di cui al paragrafo 1 è adeguato, se del caso, all’entrata in vigore del presente regolamento e successivamente all’inizio del periodo di dodici mesi di cui trattasi, ogniqualvolta ciò sia necessario, in modo che, per ciascuno Stato membro, la media ponderata del tenore di grassi rappresentativo individuale non superi di oltre 0,1 g/kg il tenore di riferimento di grassi di cui all’allegato X.
Per la Romania il tenore di riferimento di grassi fissato all’allegato X è riesaminato sulle base delle cifre relative all’intero anno 2004 e, se necessario, è adattato dalla Commissione.
Articolo 71
Riserva nazionale
1. All’interno delle quote nazionali fissate nell’allegato IX ciascuno Stato membro istituisce una riserva nazionale, in particolare ai fini delle assegnazioni di cui all’articolo 68. Questa riserva è alimentata, a seconda dei casi, ritirando i quantitativi di cui all’articolo 72, effettuando una trattenuta sui trasferimenti come previsto all’articolo 76 oppure effettuando una riduzione lineare dell’insieme delle quote individuali. Tali quote conservano la loro destinazione iniziale, vale a dire consegne o vendite dirette.
2. Le eventuali quote supplementari assegnate ad uno Stato membro sono versate automaticamente nella riserva nazionale e ripartite tra consegne e vendite dirette a seconda delle necessità prevedibili.
3. Le quote versate nella riserva nazionale non hanno un tenore di riferimento di grassi.
Articolo 72
Casi di inattività
1. Se una persona fisica o giuridica che detiene quote individuali non soddisfa più i criteri di cui all’articolo 65, lettera c), durante un periodo di dodici mesi, i corrispondenti quantitativi sono riversati nella riserva nazionale entro il 1o aprile dell’anno civile successivo, tranne se essa diventa nuovamente produttore ai sensi dell’articolo 65, lettera c), prima di tale data.
Se detta persona diventa nuovamente produttore entro la fine del secondo periodo di dodici mesi successivo al ritiro, la quota individuale ritirata le è restituita, in tutto o in parte, entro il 1o aprile successivo alla data della richiesta.
2. Se per almeno un periodo di dodici mesi un produttore non commercializza un quantitativo pari almeno al 70 % della sua quota individuale, lo Stato membro in questione può decidere se e a quali condizioni la quota inutilizzata è riversata in tutto o in parte nella riserva nazionale.
Gli Stati membri possono stabilire le condizioni alle quali una quota è riassegnata al produttore interessato qualora ripristini la commercializzazione.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano in caso di forza maggiore o in casi debitamente giustificati che compromettano temporaneamente la capacità produttiva dei produttori in questione, riconosciuti dalle autorità competenti.
Articolo 73
Cessioni temporanee
1. Entro la fine di ciascun periodo di dodici mesi gli Stati membri autorizzano, per il periodo di cui trattasi, cessioni temporanee di una parte delle quote individuali che i produttori che ne dispongono non intendono utilizzare.
Gli Stati membri possono disciplinare le operazioni di cessione in funzione delle categorie di produttori o delle strutture della produzione lattiera, limitarle al livello dell’acquirente o all’interno delle regioni, autorizzare la cessione totale nei casi di cui all’articolo 72, paragrafo 3, e determinare in che misura il cedente possa rinnovare le operazioni di cessione.
2. Ciascuno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1 sulla base di uno o di entrambi i seguenti criteri:
a) |
la necessità di facilitare le evoluzioni e gli adeguamenti strutturali; |
b) |
imperative esigenze amministrative. |
Articolo 74
Trasferimenti di quote con corrispondente trasferimento di terre
1. Le quote individuali sono trasferite con l’azienda ai produttori che la riprendono, in caso di vendita, locazione, trasmissione per successione effettiva o anticipata o qualsiasi altro mezzo che produca effetti giuridici analoghi per i produttori secondo modalità che gli Stati membri devono definire tenendo conto delle superfici utilizzate per la produzione lattiera o di altri criteri oggettivi e, eventualmente, di un accordo tra le parti. La parte della quota eventualmente non trasferita con l’azienda è devoluta alla riserva nazionale.
2. Se le quote sono state o sono trasferite a norma del paragrafo 1 in caso di affitto rurale o in altri casi aventi effetti giuridici analoghi, gli Stati membri possono decidere, in base a criteri obiettivi e allo scopo di assicurare che le quote siano attribuite esclusivamente ai produttori, che le quote di cui trattasi non siano trasferite con l’azienda.
3. In caso di trasferimento di terre alle autorità pubbliche e/o per motivi di pubblica utilità o allorché il trasferimento è effettuato a fini non agricoli, gli Stati membri provvedono affinché siano adottate le misure necessarie alla salvaguardia degli interessi legittimi delle parti e, in particolare, affinché i produttori che cedono le terre siano in grado, se vogliono farlo, di continuare la produzione lattiera.
4. Qualora non vi sia accordo tra le parti, nel caso di affitti rurali che scadono e non sono rinnovabili a condizioni analoghe, o in situazioni che abbiano analoghi effetti giuridici, le quote individuali di cui trattasi sono trasferite in tutto o in parte ai produttori che le riprendono, secondo le disposizioni adottate dagli Stati membri, tenendo conto degli interessi legittimi delle parti.
Articolo 75
Misure specifiche di trasferimento
1. Per portare a termine la ristrutturazione della produzione lattiera o per migliorare l’ambiente, gli Stati membri possono, secondo modalità che essi definiscono tenendo conto degli interessi legittimi delle parti:
a) |
accordare ai produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente una parte o la totalità della loro produzione lattiera un’indennità, versata in una o più rate annuali, e alimentare la riserva nazionale con le quote individuali così liberate; |
b) |
stabilire, in base a criteri obiettivi, le condizioni alle quali i produttori possono ottenere, all’inizio di un periodo di dodici mesi, dietro preventivo pagamento, la riassegnazione, da parte dell’autorità competente o dell’organismo da essa designato, di quote individuali liberate definitivamente alla fine del precedente periodo di dodici mesi da altri produttori dietro versamento, in una o più rate annuali, di un’indennità pari al pagamento anzidetto; |
c) |
centralizzare e controllare i trasferimenti di quote senza corrispondente trasferimento di terre; |
d) |
prevedere, nel caso di un trasferimento di terre destinato a migliorare l’ambiente, la messa a disposizione del produttore che cede la terra ma che intende proseguire la produzione lattiera, della quota individuale in causa; |
e) |
determinare, in base a criteri obiettivi, le regioni o le zone di raccolta all’interno delle quali sono autorizzati, allo scopo di migliorare la struttura della produzione lattiera, i trasferimenti definitivi di quote senza corrispondente trasferimento di terre; |
f) |
autorizzare, dietro richiesta di un produttore all’autorità competente o all’organismo da essa designato, il trasferimento definitivo di quote senza corrispondente trasferimento di terre o viceversa, allo scopo di migliorare la struttura della produzione lattiera a livello dell’impresa o di consentire l’estensivizzazione della produzione. |
2. Il paragrafo 1 può essere applicato a livello nazionale, al livello territoriale appropriato o nelle zone di raccolta specificate.
Articolo 76
Trattenute di quote
1. Nel caso dei trasferimenti di cui agli articoli 74 e 75, gli Stati membri possono trattenere, per riversarla nella riserva nazionale, una parte delle quote individuali, in base a criteri obiettivi.
2. Se le quote sono state o sono trasferite ai sensi degli articoli 74 e 75 con o senza corrispondente trasferimento di terre in caso di affitto rurale o in altri casi aventi effetti giuridici analoghi, gli Stati membri possono decidere, in base a criteri obiettivi e allo scopo di assicurare che le quote siano attribuite esclusivamente ai produttori, che le quote di cui trattasi siano, in tutto o in parte, versate nella riserva nazionale, definendone le condizioni.
Articolo 77
Aiuti per l'acquisizione di quote
La cessione, il trasferimento o l’assegnazione di quote a norma della presente sezione non possono beneficiare di alcun sostegno finanziario da parte delle autorità pubbliche direttamente connesso all’acquisizione di quote.
Articolo 78
Prelievo sulle eccedenze
1. Un prelievo sulle eccedenze è riscosso per il latte e i prodotti lattiero-caseari commercializzati in eccesso rispetto alla quota nazionale stabilita a norma della sottosezione II.
Il prelievo è fissato a 27,83 EUR per 100 kg di latte.
2. Gli Stati membri sono debitori verso la Comunità del prelievo sulle eccedenze risultante dai superamenti della quota nazionale, stabilita a livello nazionale e separatamente per le consegne e le vendite dirette, e lo versano, entro il limite del 99 % dell’importo dovuto, al FEAGA tra il 16 ottobre e il 30 novembre successivi al periodo di dodici mesi in questione.
3. Se il versamento di cui al paragrafo 1 non è stato effettuato entro la data fissata, e previa consultazione del comitato dei fondi agricoli, la Commissione detrae una somma equivalente al prelievo sulle eccedenze non versato dai pagamenti mensili ai sensi dell’articolo 14 e dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005. Prima di prendere la sua decisione la Commissione avverte lo Stato membro interessato, che esprime il suo punto di vista entro una settimana. L'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2040/2000 del Consiglio (61) non si applica.
4. La Commissione determina le modalità di applicazione del presente articolo.
Articolo 79
Contributo dei produttori al prelievo sulle eccedenze dovuto
Il prelievo sulle eccedenze è interamente ripartito, ai sensi degli articoli 80 e 83, tra i produttori che hanno contribuito a ciascun superamento delle quote nazionali di cui all’articolo 66, paragrafo 2.
Fatto salvo l'articolo 80, paragrafo 3, e l’articolo 83, paragrafo 1, i produttori sono debitori verso lo Stato membro del pagamento del contributo al prelievo sulle eccedenze dovuto, calcolato ai sensi degli articoli 69, 70 e 80, per il semplice fatto di aver superato le rispettive quote di cui dispongono.
Articolo 80
Prelievo sulle eccedenze per le consegne
1. Per stabilire il computo finale del prelievo sulle eccedenze, i quantitativi consegnati da ciascun produttore sono aumentati o ridotti per tener conto delle eventuali differenze tra il tenore di grassi effettivo e il tenore di grassi di riferimento, applicando coefficienti e condizioni che devono essere stabiliti dalla Commissione.
2. Se a livello nazionale la somma delle consegne adeguate a norma del paragrafo 1 è inferiore alle consegne effettive, il prelievo sulle eccedenze è calcolato in base alle consegne effettive. In questo caso gli adeguamenti verso il basso sono ridotti proporzionalmente in modo da far coincidere la somma delle consegne adeguate con le consegne effettive.
Se la somma delle consegne, adeguate conformemente al paragrafo 1, è superiore alle consegne effettive, il prelievo sulle eccedenze è calcolato in base alle consegne adeguate.
3. Il contributo di ciascun produttore al pagamento del prelievo sulle eccedenze è stabilito mediante una decisione dello Stato membro, dopo che è stata riassegnata o meno la parte inutilizzata della quota nazionale destinata alle consegne, proporzionalmente alle quote individuali a disposizione di ciascun produttore o secondo criteri obiettivi che dovranno essere fissati dagli Stati membri:
a) |
a livello nazionale in base al superamento della quota a disposizione di ciascun produttore; |
b) |
oppure in un primo tempo a livello dell’acquirente e successivamente, se del caso, a livello nazionale. |
Articolo 81
Ruolo degli acquirenti
1. Gli acquirenti sono responsabili della riscossione presso i produttori dei contributi da essi dovuti a titolo del prelievo sulle eccedenze e versano all’organismo competente dello Stato membro, prima di una data e in base a modalità che devono essere stabilite dalla Commissione, l’importo di tali contributi che trattengono sul prezzo del latte pagato ai produttori responsabili del superamento o che, in mancanza di ciò, riscuotono con ogni altro mezzo appropriato.
2. Se un acquirente si sostituisce in tutto o in parte a uno o più altri acquirenti, le quote individuali di cui dispongono i produttori sono prese in considerazione per la parte restante del periodo di dodici mesi in corso, previa detrazione dei quantitativi già consegnati e tenuto conto del loro tenore di grassi. Il presente paragrafo si applica anche in caso di passaggio di un produttore da un acquirente a un altro.
3. Qualora nel periodo di riferimento i quantitativi consegnati da un produttore superino la quota di cui dispone, lo Stato membro in causa può decidere che l’acquirente trattenga a titolo di anticipo sul contributo del produttore al prelievo, secondo modalità determinate dallo Stato membro, una parte del prezzo del latte su ogni consegna di tale produttore che supera la quota di cui dispone per le consegne. Lo Stato membro può prevedere disposizioni specifiche che consentano agli acquirenti di trattenere tale anticipo qualora i produttori consegnino a più acquirenti.
Articolo 82
Riconoscimento
La qualifica di acquirente è subordinata al riconoscimento preliminare da parte dello Stato membro in base a criteri che devono essere stabiliti dalla Commissione.
Le condizioni che il produttore deve soddisfare e i dati che deve fornire in caso di vendita diretta sono stabiliti dalla Commissione.
Articolo 83
Prelievo sulle eccedenze per le vendite dirette
1. In caso di vendite dirette il contributo di ciascun produttore al pagamento del prelievo sulle eccedenze è stabilito con decisione dello Stato membro, dopo che è stata riassegnata o meno la parte inutilizzata della quota destinata alle vendite dirette, al livello territoriale appropriato o a livello nazionale.
2. Gli Stati membri stabiliscono la base per il calcolo del contributo del produttore al prelievo sulle eccedenze dovuto per il quantitativo totale di latte venduto, ceduto o utilizzato per fabbricare i prodotti lattiero-caseari venduti o ceduti, applicando criteri fissati dalla Commissione.
3. Per stabilire il computo finale del prelievo sulle eccedenze non si tiene conto delle correzioni connesse al tenore di grassi.
4. La Commissione fissa le modalità e la data di pagamento del prelievo all’organismo competente dello Stato membro.
Articolo 84
Importi pagati in eccesso o non pagati
1. Qualora, per le consegne o le vendite dirette, il prelievo sulle eccedenze sia dovuto e il contributo riscosso dai produttori sia superiore al prelievo, gli Stati membri possono:
a) |
destinare in tutto o in parte l’eccedenza riscossa al finanziamento delle misure di cui all’articolo 75, paragrafo 1, lettera a); e/o |
b) |
ridistribuirla in tutto o in parte ai produttori che:
|
2. Qualora il prelievo sulle eccedenze non sia dovuto, gli anticipi eventualmente riscossi dagli acquirenti o dallo Stato membro sono rimborsati entro la fine del periodo di dodici mesi successivo.
3. Se un acquirente non ha rispettato l’obbligo di riscuotere il contributo dei prodotti al prelievo sulle eccedenze a norma dell’articolo 81, lo Stato membro può riscuotere direttamente dal produttore gli importi non pagati, fatte salve le sanzioni che può applicare all’acquirente inadempiente.
4. Se il termine di pagamento non è rispettato dal produttore o dall’acquirente, a seconda dei casi, allo Stato membro sono versati interessi di mora, che devono essere fissati dalla Commissione.
Articolo 85
Modalità di applicazione
La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente capo, che possono riguardare in particolare:
a) |
le informazioni supplementari che le imprese riconosciute di cui all’articolo 57 devono fornire nonché i criteri per le sanzioni amministrative, le sospensioni e il ritiro di detto riconoscimento; |
b) |
la fissazione e la comunicazione degli importi di cui all'articolo 58 e il prelievo sulle eccedenze di cui all'articolo 64; |
c) |
le deroghe alle date fissate all’articolo 63. |
CAPO IV
Regimi di aiuto
Articolo 86
Imprese beneficiarie
1. L’aiuto alla trasformazione dei prodotti del settore dei foraggi essiccati è concesso alle imprese di trasformazione di prodotti di detto settore che rientrano in almeno una delle seguenti categorie:
a) |
trasformatori che hanno stipulato contratti con produttori di foraggi da essiccare. Ove un contratto sia un contratto speciale di lavorazione di foraggi consegnati da un produttore, esso contiene una clausola che obbliga l'impresa di trasformazione a versare al produttore l’aiuto ottenuto per il quantitativo trasformato in applicazione del contratto; |
b) |
imprese che hanno trasformato la propria produzione ovvero, in caso di associazioni, quella dei loro soci; |
c) |
imprese che hanno ricevuto le loro forniture da persone fisiche o giuridiche che hanno stipulato contratti con produttori di foraggi da essiccare. |
2. L’aiuto di cui al paragrafo 1 è versato per i foraggi essiccati che hanno lasciato l’impianto di trasformazione e soddisfano i seguenti requisiti:
a) |
hanno un tenore massimo di umidità variabile tra l’11 e il 14 % in funzione del modo di presentazione del prodotto; |
b) |
hanno un tenore minimo di proteine grezze totali, riferito alla sostanza secca, non inferiore:
|
c) |
sono di qualità mercantile, sana e leale. |
Articolo 87
Pagamento anticipato
1. Le imprese di trasformazione hanno diritto al pagamento anticipato di un importo di 19,80 EUR/t o di 26,40 EUR/t se hanno costituito una cauzione di 6,60 EUR/t.
Gli Stati membri effettuano i controlli necessari per verificare il diritto all’aiuto. A verifica avvenuta, essi procedono al versamento dell’anticipo.
L’anticipo può tuttavia essere versato prima che ne venga riconosciuto il diritto, a condizione che il trasformatore costituisca una cauzione di importo pari all’anticipo stesso, maggiorata del 10 %. Tale cauzione è costituita anche a garanzia di quanto stabilito al primo comma. Essa è diminuita al livello specificato al primo comma non appena sia stato accertato il diritto all’aiuto e interamente svincolata al versamento del saldo dell’aiuto.
2. Nessun anticipo può essere versato prima che i foraggi essiccati abbiano lasciato l’impresa di trasformazione.
3. In caso di versamento di un anticipo, viene pagato un conguaglio pari alla differenza tra l’importo dell’anticipo stesso e l’ammontare totale dell’aiuto dovuto all’impresa di trasformazione, fatta salva l’applicazione dell’articolo 88, paragrafo 2.
4. Se l’ammontare dell’anticipo supera l’importo totale dovuto all’impresa di trasformazione in applicazione dell’articolo 88, paragrafo 2, il trasformatore rimborsa all’autorità competente dello Stato membro, su richiesta, la quota eccedente.
Articolo 88
Aliquota dell'aiuto
1. L’aiuto di cui all’articolo 86 è fissato a 33 EUR/t.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora in una campagna di commercializzazione il quantitativo di foraggi essiccati per il quale viene chiesto l’aiuto superi il quantitativo massimo garantito di cui all’articolo 89, l’aiuto per gli Stati membri in cui la produzione supera il quantitativo nazionale garantito è ridotto mediante una diminuzione delle spese pari al rapporto percentuale tra il superamento dello Stato membro e la somma dei superamenti.
La diminuzione è fissata dalla Commissione a un livello tale da assicurare che le spese di bilancio non superino il livello che sarebbe stato raggiunto se il quantitativo massimo garantito non fosse stato superato.
Articolo 89
Quantitativo garantito
È fissato un quantitativo massimo garantito per singola campagna di commercializzazione di 4 960 723 tonnellate di foraggi disidratati e/o essiccati al sole per il quale può essere concesso l’aiuto di cui all’articolo 86. Detto quantitativo è ripartito fra gli Stati membri interessati come quantitativo nazionale garantito conformemente all’allegato XI, lettera B.
Articolo 90
Modalità di applicazione
La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sottosezione, che possono in particolare comprendere disposizioni riguardanti:
a) |
le dichiarazioni che le imprese devono presentare all’atto della domanda di aiuto; |
b) |
le condizioni da soddisfare per la determinazione dell’ammissibilità all’aiuto, in particolare per quanto riguarda la tenuta della contabilità di magazzino e altri documenti giustificativi; |
c) |
la concessione dell’aiuto di cui alla presente sottosezione nonché versamento dell’anticipo e lo svincolo delle cauzioni di cui all’articolo 87, paragrafo 1; |
d) |
le condizioni e i criteri che devono soddisfare le imprese di cui all’articolo 86 e, ove le imprese ricevano le loro forniture da persone fisiche o giuridiche, le norme relative alle garanzie che esse devono fornire; |
e) |
le condizioni di riconoscimento degli acquirenti di foraggi da essiccare che devono essere applicate dagli Stati membri; |
f) |
i criteri per la determinazione dei requisiti di cui all’articolo 86, paragrafo 2; |
g) |
i criteri applicabili alla stipula dei contratti e gli elementi che essi che devono contenere; |
h) |
l’applicazione del quantitativo massimo garantito di cui all’articolo 89; |
i) |
i requisiti supplementari rispetto a quelli di cui all’articolo 86, in particolare quelli relativi al tenore di carotene e di fibra. |
Articolo 91
Ammissibilità
1. L’aiuto per la trasformazione di lino destinato alla produzione di fibre è concesso al primo trasformatore riconosciuto in funzione della quantità di fibre effettivamente ottenute dalla paglia per la quale è stato stipulato un contratto di compravendita con un agricoltore.
Tuttavia, nel caso in cui l’agricoltore conservi la proprietà della paglia che fa trasformare sotto contratto da un primo trasformatore riconosciuto e provi di aver immesso sul mercato le fibre ottenute, l’aiuto è concesso all’agricoltore.
Nel caso in cui il primo trasformatore riconosciuto e l’agricoltore siano la medesima persona, il contratto di compravendita è sostituito da un impegno da parte dell’interessato ad effettuare personalmente la trasformazione.
2. Ai fini della presente sottosezione per «primo trasformatore riconosciuto» si intende la persona fisica o giuridica, o l’associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dal suo status giuridico secondo il diritto nazionale e da quello dei suoi membri, che è stato riconosciuto dall’autorità competente dello Stato membro sul cui territorio sono situati i suoi impianti per la produzione di fibre di lino.
Articolo 92
Aliquota dell'aiuto
1. L’importo dell’aiuto alla trasformazione di cui all’articolo 91 è fissato a 200 EUR/t di fibre lunghe di lino.
2. I quantitativi di fibre che possono beneficiare dell’aiuto sono limitati in funzione delle superfici che hanno formato oggetto di uno dei contratti o degli impegni di cui all’articolo 91.
I limiti di cui al primo comma sono fissati dagli Stati membri in modo da rispettare i quantitativi nazionali garantiti di cui all’articolo 94.
Articolo 93
Pagamento anticipato
Su richiesta del primo trasformatore riconosciuto, viene versato un anticipo sull’aiuto di cui all’articolo 91 in funzione dei quantitativi di fibre ottenute.
Articolo 94
Quantitativo garantito
1. È stabilito un quantitativo massimo garantito di 80 878 tonnellate per campagna di commercializzazione per le fibre lunghe di lino che possono beneficiare dell’aiuto. Detto quantitativo è ripartito fra alcuni Stati membri come quantitativo nazionale garantito conformemente all’allegato XI, lettera A.
2. Nel caso in cui le fibre ottenute in uno Stato membro provengano da paglia prodotta in un altro Stato membro, i quantitativi di fibre interessati vanno imputati al quantitativo nazionale garantito dello Stato membro in cui la paglia è raccolta. L’aiuto è versato dallo Stato membro il cui quantitativo nazionale garantito è imputato.
Articolo 95
Modalità di applicazione
La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sottosezione, che possono in particolare comprendere disposizioni riguardanti:
a) |
le condizioni di riconoscimento dei primi trasformatori di cui all’articolo 91; |
b) |
le condizioni che i primi trasformatori riconosciuti devono rispettare per i contratti di compravendita e gli impegni di cui all’articolo 91, paragrafo 1; |
c) |
le condizioni che gli agricoltori devono rispettare nel caso indicato all’articolo 91, paragrafo 1, secondo comma; |
d) |
i criteri che le fibre lunghe di lino devono soddisfare; |
e) |
le condizioni per la concessione dell’aiuto e il pagamento dell'anticipo, in particolare gli elementi di prova della trasformazione della paglia; |
f) |
le condizioni da rispettare per la fissazione dei limiti di cui all’articolo 92, paragrafo 2. |
Articolo 96
Restituzione alla produzione di amido e fecole
1. Una restituzione alla produzione può essere concessa:
a) |
per l’amido ottenuto dal granturco o dal frumento o per la fecola di patate, nonché per taluni prodotti derivati utilizzati nella fabbricazione di determinati prodotti, un elenco dei quali è redatto dalla Commissione; |
b) |
in mancanza di una produzione nazionale significativa di altri cereali per la produzione di amidi e fecole, per i seguenti quantitativi di amidi e fecole ottenuti in ciascuna campagna di commercializzazione in Finlandia e Svezia da orzo e avena, purché ciò non comporti un aumento del livello di produzione di amidi e fecole ottenuti da questi due cereali, di cui:
|
2. Le restituzioni di cui al paragrafo 1 sono fissate periodicamente dalla Commissione.
Articolo 97
Restituzione alla produzione nel settore dello zucchero
1. I prodotti del settore dello zucchero elencati all’allegato I, parte III, lettere da b) a e), possono beneficiare di una restituzione alla produzione qualora non sia disponibile zucchero eccedente o zucchero importato, isoglucosio eccedente o sciroppo di inulina eccedente ad un prezzo corrispondente al prezzo del mercato mondiale per la fabbricazione dei prodotti di cui all’articolo 62, paragrafo 2, lettere b) e c).
2. La restituzione alla produzione di cui al paragrafo 1 è fissata tenendo conto, in particolare, delle spese che l’industria dovrebbe sostenere per lo zucchero importato, in caso di approvvigionamento sul mercato mondiale, e del prezzo dello zucchero eccedente disponibile sul mercato comunitario, oppure del prezzo di riferimento in assenza di zucchero eccedente.
Articolo 98
Condizioni di concessione
La Commissione stabilisce le condizioni per la concessione delle restituzioni alla produzione di cui alla presente sezione nonché i relativi importi e, per quanto riguarda la restituzione alla produzione per lo zucchero di cui all'articolo 97, i quantitativi ammissibili.
Articolo 99
Aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere usati nell’alimentazione degli animali
1. Sono concessi aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati ad essere usati nell’alimentazione degli animali, a condizione che rispondano a requisiti e norme di prodotto che devono essere stabiliti dalla Commissione.
Ai fini del presente articolo sono considerati latte scremato e latte scremato in polvere anche il latticello e il latticello in polvere.
2. L’importo degli aiuti è fissato dalla Commissione tenendo conto degli elementi seguenti:
a) |
il prezzo di riferimento del latte scremato in polvere fissato all’articolo 8, paragrafo 1, lettera e), punto ii); |
b) |
l’andamento dell’offerta di latte scremato e di latte scremato in polvere e l’evoluzione del loro impiego nell’alimentazione degli animali; |
c) |
la tendenza dei prezzi dei vitelli, |
d) |
la tendenza dei prezzi di mercato delle proteine concorrenti rispetto ai prezzi del latte scremato in polvere. |
Articolo 100
Aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati
1. È concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina e caseinati, a condizione che detto latte e la caseina o i caseinati con esso fabbricati rispondano a requisiti e norme di prodotto che devono essere stabiliti dalla Commissione.
2. L’importo dell’aiuto è fissato dalla Commissione tenendo conto degli elementi seguenti:
a) |
il prezzo di riferimento del latte scremato in polvere o il prezzo di mercato del latte scremato in polvere spray di prima qualità, se detto prezzo di mercato è superiore al prezzo di riferimento; |
b) |
il prezzo di mercato della caseina e dei caseinati sui mercati comunitari e mondiali. |
L’aiuto può essere differenziato secondo che il latte scremato sia trasformato in caseina o in caseinati e in funzione della qualità di tali prodotti.
Articolo 101
Aiuto per l’acquisto a prezzo ridotto di crema di latte, burro e burro concentrato
In caso di formazione, o rischio di formazione, di eccedenze di prodotti lattiero-caseari, la Commissione può decidere che un aiuto venga concesso, alle condizioni da essa determinate, per consentire l’acquisto a prezzo ridotto di crema di latte, burro e burro concentrato:
a) |
da parte di istituzioni ed organizzazioni senza fini di lucro; |
b) |
da parte di forze armate e corpi assimilati degli Stati membri; |
c) |
da parte di fabbricanti di prodotti della pasticceria e di gelati alimentari; |
d) |
da parte di fabbricanti di altri prodotti alimentari che devono essere stabiliti dalla Commissione; |
e) |
per il consumo diretto di burro concentrato. |
Articolo 102
Aiuto per la distribuzione di prodotti lattiero-caseari agli allievi
1. È concesso, a condizioni che saranno stabilite dalla Commissione, un aiuto comunitario per la distribuzione agli allievi delle scuole di taluni prodotti lattiero-caseari trasformati, che saranno determinati dalla Commissione, dei codici NC 0401, 0403, 0404 90 e 0406 o del codice NC 2202 90.
2. In deroga all’articolo 180, gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell’aiuto comunitario, aiuti nazionali per la distribuzione agli allievi delle scuole dei prodotti di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri possono finanziare il loro aiuto nazionale tramite un prelievo imposto al settore lattiero-caseario o tramite qualsiasi altro contributo del settore stesso.
3. Nel caso del latte intero l’aiuto comunitario è pari a 18,15 EUR/100 kg.
Nel caso di altri prodotti lattiero-caseari, esso viene fissato dalla Commissione tenendo conto dei componenti di latte del prodotto di cui trattasi.
4. L’aiuto di cui al paragrafo 1 è concesso per un quantitativo massimo di 0,25 litri di equivalente latte per allievo e per giorno.
Articolo 103
Aiuti alle organizzazioni di operatori
1. La Comunità finanza, con gli importi trattenuti dagli Stati membri a norma dell’articolo 110 decies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, programmi di attività triennali che saranno elaborati dalle organizzazioni di operatori di cui all’articolo 125 in uno o più dei seguenti settori:
a) |
monitoraggio e gestione amministrativa del mercato nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola; |
b) |
miglioramento dell’impatto ambientale dell’oleicoltura; |
c) |
miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola; |
d) |
sistema di tracciabilità, certificazione e tutela della qualità dell’olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai consumatori finali, sotto l’autorità delle amministrazioni nazionali; |
e) |
diffusione di informazioni sulle attività svolte da tali organizzazioni ai fini del miglioramento della qualità dell’olio di oliva. |
2. Il finanziamento comunitario per i programmi di attività di cui al paragrafo 1 è al massimo pari alla quota degli aiuti trattenuta dagli Stati membri. Tale finanziamento riguarda le spese ammissibili fino a un massimo del:
a) |
100 % per le attività nei settori di cui al paragrafo 1, lettere a) e b); |
b) |
100 % per investimenti in attività fisse e del 75 % per altre attività nel settore di cui al paragrafo 1, lettera c); |
c) |
75 % per i programmi di attività realizzati in almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni di operatori riconosciute di almeno due Stati membri produttori nei settori di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), e del 50 % per le altre attività in questi settori. |
Lo Stato membro assicura un finanziamento complementare non superiore al 50 % dei costi esclusi dal finanziamento comunitario.
La Commissione stabilisce le modalità di applicazione del presente articolo e, in particolare, le procedure per l’approvazione dei programmi di attività adottati dagli Stati membri e le tipologie di attività ammissibili nell’ambito di tali programmi.
3. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 194, gli Stati membri verificano il rispetto delle condizioni per la concessione del finanziamento comunitario. A tal fine essi procedono ad una verifica dei programmi di attività e predispongono un piano di controlli da effettuarsi su un campione determinato in base ad un'analisi dei rischi e costituito da almeno il 30 % all’anno delle organizzazioni di produttori e da tutte le altre organizzazioni di operatori beneficiarie di un finanziamento comunitario a norma del presente articolo.
Articolo 104
Fondo del tabacco
1. È istituito un fondo comunitario del tabacco (di seguito «il fondo») destinato al finanziamento di misure nei settori seguenti:
a) |
miglioramento della sensibilizzazione del pubblico sugli effetti nocivi del consumo di tabacco a prescindere dalla forma, in particolare mediante l’informazione e l’istruzione, sostegno alla raccolta di dati intesi a definire i modelli di consumo di tabacco e a condurre studi epidemiologici riguardanti il tabagismo su scala comunitaria, e uno studio sulla prevenzione del tabagismo; |
b) |
azioni specifiche di riconversione dei produttori di tabacco greggio verso altre coltivazioni o altre attività economiche creatrici di posti di lavoro, nonché studi sulle possibilità di riconversione dei produttori di tabacco greggio verso altre coltivazioni o attività. |
2. Il fondo è finanziato:
a) |
per il raccolto 2002 da una ritenuta del 2 % e per i raccolti 2003, 2004 e 2005 da una ritenuta del 3 % del premio di cui al titolo I del regolamento (CEE) n. 2075/92, applicabile fino al raccolto 2005 compreso, per il finanziamento delle misure previste al paragrafo 1; |
b) |
per gli anni civili 2006 e 2007 a norma dell’articolo 110 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003. |
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione.
Articolo 105
Ambito di applicazione
1. Al fine di migliorare le condizioni generali della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura gli Stati membri possono predisporre un programma nazionale triennale (in seguito denominato «programma apicolo»).
2. In deroga all’articolo 180, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano:
a) |
al contributo finanziario degli Stati membri a favore delle misure che beneficiano di un sostegno comunitario ai sensi della presente sezione; |
b) |
agli aiuti nazionali specifici per la protezione delle aziende apicole sfavorite da condizioni strutturali o naturali o nel quadro di programmi di sviluppo economico, ad eccezione di quelli che siano concessi a favore della produzione o del commercio. |
Gli aiuti di cui alla lettera b) sono comunicati dagli Stati membri alla Commissione all'atto della comunicazione dei programmi apicoli di cui all’articolo 109.
Articolo 106
Misure che possono beneficiare dell'aiuto
Le misure che possono essere incluse nel programma apicolo sono le seguenti:
a) |
assistenza tecnica agli apicoltori e alle associazioni di apicoltori; |
b) |
lotta contro la varroasi; |
c) |
razionalizzazione della transumanza; |
d) |
misure di sostegno ai laboratori di analisi delle caratteristiche fisico-chimiche del miele; |
e) |
misure di sostegno del ripopolamento del patrimonio apicolo comunitario; |
f) |
collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca applicata nei settori dell’apicoltura e dei prodotti dell’apicoltura. |
Sono escluse dal programma apicolo le azioni finanziate dal FEASR conformemente al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (62).
Articolo 107
Studio sulla struttura del settore dell’apicoltura a livello della produzione e della commercializzazione
Per poter beneficiare del cofinanziamento di cui all’articolo 108, paragrafo 1, gli Stati membri effettuano uno studio sulla struttura del settore dell’apicoltura nei loro rispettivi territori a livello della produzione e della commercializzazione.
Articolo 108
Finanziamento
1. La Comunità partecipa al finanziamento dei programmi apicoli nella misura del 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri.
2. Le spese relative alle azioni realizzate nell'ambito dei programmi apicoli sono effettuate dagli Stati membri entro il 15 ottobre di ogni anno.
Articolo 109
Consultazione
Il programma apicolo è elaborato in stretta collaborazione con le organizzazioni professionali rappresentative e con le cooperative del settore apicolo. Esso è presentato alla Commissione per approvazione.
Articolo 110
Modalità di applicazione
La Commissione fissa le modalità di applicazione della presente sezione.
Articolo 111
Aiuto a favore dei bachicoltori
1. È concesso un aiuto per i bachi da seta di cui al codice NC ex 0106 90 00 nonché per le uova di bachi da seta di cui al codice NC ex 0511 99 85, allevati nella Comunità.
2. L’aiuto è concesso ai bachicoltori per i telaini messi in produzione, a condizione che tali telaini contengano un quantitativo minimo di uova da determinarsi e che l’allevamento dei bachi sia stato portato a termine.
3. L’importo dell’aiuto per telaino messo in produzione è fissato a 133,26 EUR.
Articolo 112
Modalità di applicazione
La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sezione, che riguardano in particolare il quantitativo minimo di uova di cui all’articolo 111, paragrafo 2.
TITOLO II
NORME APPLICABILI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E ALLA PRODUZIONE
CAPO I
Norme di commercializzazione e condizioni di produzione
Articolo 113
Norme di commercializzazione
1. La Commissione può prevedere norme di commercializzazione per uno o più prodotti dei seguenti settori:
a) |
olio di oliva e olive da tavola, in relazione ai prodotti di cui all'allegato I, parte VII, lettera a); |
b) |
banane; |
c) |
piante vive. |
2. Le norme di cui al paragrafo 1:
a) |
sono stabilite tenendo conto in particolare:
|
b) |
possono in particolare riguardare la qualità, la classificazione, il peso, la calibrazione, il condizionamento, l’imballaggio, il magazzinaggio, il trasporto, la presentazione, l'origine e l’etichettatura. |
3. Salvo ove altrimenti disposto dalla Commissione secondo i criteri di cui al paragrafo 2, lettera a), i prodotti per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione possono essere commercializzati nella Comunità solo conformemente a tali norme.
Fatte salve le disposizioni specifiche che possono essere adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 194, gli Stati membri si accertano della conformità di tali prodotti alle norme corrispondenti e comminano le sanzioni opportune.
Articolo 114
Norme di commercializzazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari
1. I prodotti destinati all'alimentazione umana possono essere commercializzati come latte e prodotti lattiero-caseari solo se sono conformi alle definizioni e alle denominazioni di cui all’allegato XII.
2. Fatte salve le deroghe contemplate dal diritto comunitario e le misure di protezione della sanità pubblica, il latte di cui al codice NC 0401 destinato al consumo umano può essere commercializzato nella Comunità solo conformemente all’allegato XIII e, in particolare, alle definizioni di cui al punto I dello stesso.
Articolo 115
Norme di commercializzazione dei grassi
Fatto salvo l’articolo 114, paragrafo 1, o eventuali disposizioni adottate nei settori veterinario e alimentare per assicurare che i prodotti siano conformi alle norme igieniche e sanitarie e per proteggere la salute umana e animale, le norme di cui all’allegato XIV si applicano ai seguenti prodotti, destinati al consumo umano, aventi un tenore di grassi, in peso, pari o superiore al 10 % ma inferiore al 90 %:
a) |
grassi lattieri di cui ai codici NC 0405 ed ex 2106; |
b) |
grassi di cui al codice NC ex 1517; |
c) |
grassi composti da prodotti vegetali e/o animali di cui ai codici NC ex 1517 ed ex 2106. |
Il tenore di grassi, escluso il sale, è pari almeno ai due terzi della sostanza secca.
Tali norme si applicano tuttavia solo ai prodotti che restano solidi a una temperatura di 20o C e che possono essere spalmati.
Articolo 116
Norme di commercializzazione per i prodotti dei settori delle uova e delle carni di pollame
I prodotti dei settori delle uova e delle carni di pollame sono commercializzati in conformità alle disposizioni di cui all'allegato XIV.
Articolo 117
Certificazione del luppolo
1. I prodotti del settore del luppolo, raccolti od ottenuti nella Comunità, sono soggetti ad una procedura di certificazione.
2. Il certificato può essere rilasciato soltanto per i prodotti che presentano le caratteristiche qualitative minime valide in una determinata fase di commercializzazione. Nel caso del luppolo in polvere, del luppolo in polvere arricchito di luppolina, dell’estratto di luppolo e dei prodotti miscelati di luppolo, il certificato può essere rilasciato soltanto se il tenore di acido alfa di questi prodotti non è inferiore a quello del luppolo da cui essi sono stati ottenuti.
3. Nel certificato sono indicati almeno:
a) |
il luogo o i luoghi di produzione del luppolo; |
b) |
l’anno o gli anni di raccolta; |
c) |
la varietà o le varietà. |
4. I prodotti del settore del luppolo possono essere commercializzati o esportati solo previo rilascio del certificato di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
Nel caso di prodotti importati del settore del luppolo, l’attestato di cui all’articolo 158, paragrafo 2, è considerato equivalente al certificato.
5. La Commissione può adottare misure in deroga al paragrafo 4:
a) |
per soddisfare le esigenze commerciali di taluni paesi terzi; oppure |
b) |
per prodotti destinati ad utilizzazioni particolari. |
Le misure di cui al primo comma:
a) |
non arrecano danno allo smercio normale dei prodotti per i quali è stato rilasciato il certificato; |
b) |
sono accompagnate da garanzie intese ad evitare qualsiasi confusione con detti prodotti. |
Articolo 118
Norme di commercializzazione per gli oli di oliva e gli oli di sansa di oliva
1. L’impiego delle descrizioni e delle definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva di cui all’allegato XV è obbligatorio per la commercializzazione nella Comunità dei prodotti in questione, nonché nel commercio con i paesi terzi, sempreché sia compatibile con le norme internazionali vincolanti.
2. Solo gli oli indicati all'allegato XVI, punto 1, lettere a) e b), e punti 3 e 6 possono essere commercializzati al dettaglio.
Articolo 119
Impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi
L’impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi è subordinato a preventiva autorizzazione che viene rilasciata soltanto se tale impiego è condizione necessaria per la fabbricazione dei prodotti.
Articolo 120
Metodo di produzione dell’alcole etilico di origine agricola
Il metodo di produzione e le caratteristiche dell’alcole etilico di origine agricola ottenuto da uno specifico prodotto agricolo elencato nell’allegato I del trattato possono essere stabiliti dalla Commissione.
Articolo 121
Adozione di norme, modalità di applicazione e deroghe
La Commissione stabilisce le modalità di applicazione del presente capo, che possono riguardare in particolare:
a) |
le norme di commercializzazione di cui all’articolo 113, comprese le disposizioni in materia di deroghe alle norme, di presentazione delle diciture previste dalle norme e di applicazione delle norme ai prodotti importati nella Comunità e ai prodotti esportati dalla Comunità; |
b) |
con riguardo alle definizioni e alle denominazioni che possono essere utilizzate nella commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari conformemente all’articolo 114, paragrafo 1:
|
c) |
con riguardo alle norme per i grassi da spalmare di cui all’articolo 115:
|
d) |
con riguardo alle disposizioni concernenti la commercializzazione delle uova che figurano nella parte A dell'allegato XIV:
|
e) |
con riguardo alle disposizioni concernenti la commercializzazione delle carni di pollame che figurano nella parte B dell'allegato XIV:
|
f) |
con riguardo alle disposizioni concernenti le norme per la produzione e la commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile che figurano nella parte C dell'allegato XIV:
|
g) |
le caratteristiche qualitative minime per i prodotti del settore del luppolo di cui all’articolo 117; |
h) |
i metodi di analisi da applicare, ove pertinente; |
i) |
con riguardo all’impiego di caseina e caseinati di cui all’articolo 119:
|
CAPO II
Organizzazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali e organizzazioni di operatori
Articolo 122
Organizzazioni di produttori
Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori che:
a) |
sono costituite da produttori di uno dei seguenti settori:
|
b) |
sono costituite su iniziativa dei produttori; |
c) |
perseguono un obiettivo specifico, che può in particolare riguardare i seguenti aspetti:
|
Articolo 123
Organizzazioni interprofessionali
Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni interprofessionali che:
a) |
sono composte da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, al commercio e/o alla trasformazione di prodotti dei seguenti settori:
|
b) |
sono state costituite su iniziativa della totalità o di alcune delle organizzazioni o delle associazioni che le compongono; e |
c) |
perseguono un obiettivo specifico, che può segnatamente riguardare i seguenti aspetti:
|
Qualora svolgano le loro attività nel territorio di diversi Stati membri, le organizzazioni interprofessionali sono riconosciute dalla Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1.
Articolo 124
Disposizioni comuni relative alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali
1. L'articolo 122 e l'articolo 123, primo comma, si applicano senza pregiudizio del riconoscimento, deciso dagli Stati membri in base al diritto nazionale ed in ottemperanza al diritto comunitario, di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali in uno qualsiasi dei settori di cui all'articolo 1, eccettuati i settori cui si fa riferimento all'articolo 122 e all'articolo 123, primo comma.
2. Le organizzazioni di produttori riconosciute a norma dei regolamenti (CE) n. 865/2004, (CE) n. 1952/2005 e (CE) n. 1544/2006 si considerano organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 122 del presente regolamento.
Le organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dei regolamenti (CEE) n. 2077/92 e n. 865/2004, si considerano organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi dell'articolo 123 del presente regolamento.
Articolo 125
Organizzazioni di operatori
Ai fini del presente regolamento, le organizzazioni di operatori comprendono le organizzazioni di produttori riconosciute, le organizzazioni interprofessionali riconosciute o le altre organizzazioni riconosciute di altri operatori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola o le loro associazioni.
Articolo 126
Pagamento della quota associativa da parte di non aderenti
1. Quando una o più delle attività di cui al paragrafo 2 sono svolte da un’organizzazione interprofessionale riconosciuta del settore del tabacco e sono nell’interesse economico generale degli operatori le cui attività sono connesse a uno o più dei prodotti in questione, lo Stato membro che ha concesso il riconoscimento, o la Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, qualora il riconoscimento sia stato da essa concesso, può decidere che i singoli operatori o le loro associazioni che non fanno parte dell’organizzazione, ma che traggono vantaggio dalle sue attività, versano alla stessa una parte o la totalità delle quote associative pagate dai suoi aderenti nella misura in cui tali quote sono destinate a coprire i costi direttamente connessi alla realizzazione di tali attività, escluse le spese amministrative di qualsiasi tipo.
2. Le attività di cui al paragrafo 1 sono connesse ad una delle seguenti finalità:
a) |
ricerca intesa a valorizzare i prodotti, in particolare tramite nuovi impieghi che non mettano in pericolo la salute umana; |
b) |
studi volti a migliorare la qualità del tabacco in foglia o in colli; |
c) |
ricerca su metodi di coltivazione che consentano di ridurre l’impiego di prodotti fitosanitari e assicurino la preservazione del suolo e dell’ambiente. |
3. Gli Stati membri interessati notificano alla Commissione le decisioni che intendono prendere ai sensi del paragrafo 1. Tali decisioni possono essere applicate solo al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data della notifica alla Commissione. Entro tale periodo di tre mesi la Commissione può respingere in tutto o in parte il progetto di decisione qualora l’interesse economico generale invocato non appaia adeguatamente fondato.
4. Se le attività di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta dalla Commissione in conformità al presente capo sono di interesse economico generale, la Commissione notifica il proprio progetto di decisione agli Stati membri interessati, che dispongono di un periodo di due mesi per formulare le loro osservazioni.
Articolo 127
Modalità di applicazione
La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente capo, in particolare le condizioni e le procedure per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, delle organizzazioni interprofessionali e delle organizzazioni di operatori in singoli settori, inclusi:
a) |
le finalità specifiche perseguite da tali organizzazioni; |
b) |
lo statuto di tali organizzazioni; |
c) |
le attività di tali organizzazioni; |
d) |
le deroghe ai requisiti di cui agli articoli 122, 123 e 125; |
e) |
se del caso, le conseguenze derivanti dal riconoscimento dello status di organizzazione interprofessionale. |
PARTE III
SCAMBI CON I PAESI TERZI
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 128
Principi generali
Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata a norma di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:
a) |
la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale; |
b) |
l’applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misure di effetto equivalente. |
Articolo 129
Nomenclatura combinata
Per la classificazione tariffaria dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (63) (di seguito «nomenclatura combinata»), nonché le relative modalità di attuazione. La nomenclatura tariffaria risultante dall’applicazione del presente regolamento, incluse, se del caso, le definizioni riportate nell'allegato III, è inserita nella tariffa doganale comune.
CAPO II
Importazioni
Articolo 130
Titoli di importazione
1. Fatti salvi i casi in cui i titoli di importazione sono richiesti a norma del presente regolamento, la Commissione può subordinare le importazioni di uno o più dei prodotti appartenenti ai seguenti settori alla presentazione di un titolo di importazione:
a) |
cereali; |
b) |
riso; |
c) |
zucchero; |
d) |
sementi; |
e) |
olio di oliva e olive da tavola, per quanto riguarda i prodotti di cui ai codici NC 1509, 1510 00, 0709 90 39, 0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31 e 1522 00 39; |
f) |
lino e canapa, per quanto riguarda la canapa; |
g) |
banane; |
h) |
piante vive; |
i) |
carni bovine; |
j) |
latte e prodotti lattiero-caseari; |
k) |
carni suine; |
l) |
carni ovine e caprine; |
m) |
uova; |
n) |
carni di pollame; |
o) |
alcole etilico di origine agricola. |
2. Quando applica il paragrafo 1 la Commissione tiene conto della necessità dei titoli di importazione per la gestione dei mercati interessati e, in particolare, per il monitoraggio delle importazioni dei prodotti in questione.
Articolo 131
Rilascio dei titoli
I titoli di importazione sono rilasciati dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità, salvo qualora un regolamento o un altro atto del Consiglio dispongano diversamente, e fatte salve le disposizioni adottate per l’applicazione del presente capo.
Articolo 132
Validità
Il titolo di importazione è valido in tutta la Comunità.
Articolo 133
Cauzione
1. Salvo diversa disposizione della Commissione, il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l’impegno di importare i prodotti durante il periodo di validità del titolo.
2. Salvo in caso di forza maggiore, la cauzione resta acquisita in tutto o in parte, se l’importazione non è realizzata entro il periodo di validità del titolo o se è realizzata solo parzialmente.
Articolo 134
Modalità di applicazione
La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sezione, inclusi i periodi di validità dei titoli e il livello della cauzione.
Articolo 135
Dazi all’importazione
Salvo qualora altrimenti disposto a norma del presente regolamento, ai prodotti di cui all’articolo 1 si applicano le aliquote dei dazi all’importazione della tariffa doganale comune.
Articolo 136
Calcolo dei dazi all’importazione dei cereali
1. Nonostante l’articolo 135, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002 00 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota convenzionale del dazio determinata in base alla nomenclatura combinata.
2. Ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1, per i prodotti elencati in tale paragrafo sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.
Articolo 137
Calcolo dei dazi all’importazione del riso semigreggio
1. Nonostante l’articolo 135, il dazio all’importazione del riso semigreggio del codice NC 1006 20 è fissato dalla Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, a norma dell’allegato XVII, punto 1, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del periodo di riferimento di cui trattasi.
La Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, fissa un nuovo dazio applicabile nei casi in cui dai calcoli effettuati in applicazione di tale allegato risulta necessario modificare il dazio suddetto. Fino alla fissazione del nuovo dazio si applica il dazio precedentemente fissato.
2. Per il calcolo degli importi di cui all’allegato XVII, punto 1, si tiene conto dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d’importazione per il riso semigreggio del codice NC 1006 20 durante il periodo di riferimento corrispondente, esclusi i titoli d’importazione di riso Basmati di cui all’articolo 138.
3. Il quantitativo di riferimento annuo è di 449 678 tonnellate. Il quantitativo di riferimento parziale per ciascuna campagna di commercializzazione corrisponde alla metà del quantitativo annuo.
Articolo 138
Calcolo dei dazi all’importazione del riso Basmati semigreggio
In deroga all’articolo 135, le varietà di riso Basmati semigreggio di cui ai codici NC 1006 20 17 e 1006 20 98, specificate nell’allegato XVIII, beneficiano di un dazio zero all’importazione, alle condizioni fissate dalla Commissione.
Articolo 139
Calcolo dei dazi all’importazione del riso semilavorato e lavorato
1. Nonostante l’articolo 135, il dazio all’importazione del riso semilavorato o lavorato del codice NC 1006 30 è fissato dalla Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, a norma dell’allegato XVII, punto 2, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del periodo di riferimento di cui trattasi.
La Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, fissa un nuovo dazio applicabile nei casi in cui dai calcoli effettuati in applicazione di tale allegato risulta necessario modificare il dazio suddetto. Fino alla fissazione del nuovo dazio si applica quello precedentemente fissato.
2. Per il calcolo degli importi di cui all’allegato XVII, punto 2, si tiene conto dei quantitativi per i quali i titoli di importazione per il riso semilavorato o lavorato di cui al codice NC 1006 30 sono stati rilasciati nel periodo di riferimento corrispondente.
Articolo 140
Calcolo dei dazi all’importazione delle rotture di riso
In deroga all’articolo 135, il dazio all’importazione per le rotture di riso di cui al codice NC 1006 40 00 è di 65 EUR per tonnellata.
Articolo 141
Dazi addizionali all’importazione
1. Per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato comunitario conseguenti alle importazioni di determinati prodotti agricoli, un dazio addizionale è applicato all’aliquota di cui agli articoli da 135 a 140, alle importazioni di uno o più prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova, delle carni di pollame e delle banane qualora:
a) |
le importazioni siano realizzate ad un prezzo inferiore al prezzo comunicato dalla Comunità all’Organizzazione mondiale del commercio («prezzo limite»); oppure |
b) |
il volume delle importazioni realizzate nel corso di un anno superi un determinato livello («volume limite»). |
Il volume limite è determinato in base alle opportunità di accesso al mercato, definite, se del caso, come importazioni in percentuale del consumo interno dei tre anni precedenti.
2. Non vengono applicati dazi addizionali all’importazione ove risulti improbabile che le importazioni perturbino il mercato comunitario o nei casi in cui gli effetti sarebbero sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i prezzi all’importazione sono determinati in base ai prezzi c.i.f. all’importazione per la spedizione considerata.
I prezzi c.i.f. all’importazione sono verificati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario di importazione del prodotto.
Articolo 142
Sospensione dei dazi all’importazione nel settore dello zucchero
La Commissione può sospendere in tutto o in parte i dazi all’importazione per determinati quantitativi dei prodotti seguenti al fine di garantire l’approvvigionamento necessario alla fabbricazione dei prodotti di cui all’articolo 62, paragrafo 2:
a) |
zucchero del codice NC 1701; |
b) |
isoglucosio dei codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30. |
Articolo 143
Modalità di applicazione
La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sezione, specificando in particolare:
a) |
con riguardo all’articolo 136:
|
b) |
con riguardo all’articolo 141, i prodotti ai quali sono applicati i dazi addizionali all’importazione e gli altri criteri necessari a garantire l’applicazione del paragrafo 1 di detto articolo. |
Articolo 144
Contingenti tariffari
1. I contingenti tariffari di importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, istituiti in forza di accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato o in forza di qualsiasi altro atto del Consiglio, sono aperti e gestiti dalla Commissione in base a modalità di applicazione adottate dalla stessa.
2. I contingenti tariffari sono gestiti in modo da evitare discriminazioni tra gli operatori applicando uno dei metodi seguenti, una loro combinazione o un altro metodo appropriato:
a) |
un metodo basato sull’ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio «primo arrivato, primo servito»); |
b) |
un metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all’atto della presentazione delle domande («metodo dell’esame simultaneo»); |
c) |
un metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali (secondo il metodo detto «produttori tradizionali/nuovi arrivati»). |
3. I metodi di gestione adottati tengono conto, ove occorra, del fabbisogno di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l’equilibrio.
Articolo 145
Apertura di contingenti tariffari
La Commissione prevede l’apertura dei contingenti tariffari annui, all’occorrenza adeguatamente scaglionati nel corso dell’anno, e stabilisce il metodo di gestione da applicare.
Articolo 146
Disposizioni specifiche
1. Per quanto riguarda il contingente d’importazione di 54 703 tonnellate di carni bovine congelate dei codici NC 0202 20 30, 0202 30 e 0206 29 91 e destinate alla trasformazione, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del trattato, può prevedere che la totalità o una parte di tale contingente riguardi quantitativi equivalenti di carni di qualità applicando un tasso di conversione di 4,375.
2. Nel caso del contingente tariffario di importazione in Spagna di 2 000 000 di tonnellate di granturco e di 300 000 tonnellate di sorgo e del contingente tariffario di importazione in Portogallo di 500 000 tonnellate di granturco, le modalità di cui all’articolo 148 comportano anche le disposizioni necessarie alla realizzazione delle importazioni di contingenti tariffari nonché, eventualmente, al magazzinaggio da parte degli organismi pubblici dei quantitativi importati dagli organismi pagatori degli Stati membri in questione e al loro smercio sul mercato di tali Stati membri.
Articolo 147
Aliquote tariffarie applicabili alle banane
Il presente capo si applica fatto salvo il regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio (64).
Articolo 148
Modalità di applicazione
La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sezione, in particolare in materia di:
a) |
garanzie riguardanti la natura, la provenienza e l’origine del prodotto; |
b) |
riconoscimento del documento utilizzato per verificare le garanzie di cui alla lettera a); |
c) |
condizioni di rilascio e periodo di validità dei titoli di importazione. |
Articolo 149
Importazioni di miscugli di cereali diversi
Il dazio all’importazione applicabile ai miscugli composti dai cereali di cui all’allegato I, parte I, lettere a) e b), è stabilito come segue:
a) |
se il miscuglio è composto da due di tali cereali, il dazio all’importazione è quello applicabile:
|
b) |
quando il miscuglio è composto da più di due di tali cereali e se molti fra questi cereali costituiscono ciascuno più del 10 % del peso del miscuglio, il dazio applicabile al miscuglio stesso è il più elevato di quelli applicabili a detti cereali, anche se questo dazio è identico per due o più cereali. Se soltanto un cereale costituisce più del 10 % del peso del miscuglio, il dazio è quello applicabile a detto cereale. |
c) |
in tutti i casi non coperti dalle lettere a) e b), il dazio è il più elevato di quelli applicabili ai cereali che compongono il miscuglio stesso, anche se questo dazio è identico per due o più cereali. |
Articolo 150
Importazioni di miscugli di cereali e riso
Il dazio all’importazione applicabile ai miscugli composti, da un lato, da uno o più dei cereali di cui all’allegato I, parte I, lettere a) e b), e, dall’altro, da uno o più dei prodotti di cui all’allegato I, parte II, lettere a) e b), è quello applicabile al componente soggetto al dazio più elevato.
Articolo 151
Importazioni di miscugli di riso
Il dazio all’importazione applicabile ai miscugli composti, da una parte, da riso classificabile in diversi gruppi o fasi di lavorazione oppure da riso classificabile in uno o più diversi gruppi o fasi di lavorazione e, dall’altra, da rotture di riso è quello applicabile:
a) |
al componente predominante in peso, ove tale componente rappresenti almeno il 90 % del peso del miscuglio; |
b) |
al componente soggetto al dazio più elevato, ove nessun componente rappresenti almeno il 90 % del peso del miscuglio. |
Articolo 152
Applicabilità della classificazione tariffaria
Ove il metodo di fissazione del dazio all’importazione stabilito negli articoli da 149 a 151 non possa essere impiegato, il dazio da applicare ai miscugli indicati in tali articoli è quello determinato dalla classificazione tariffaria dei miscugli.
Articolo 153
Fabbisogno tradizionale di approvvigionamento per la raffinazione
1. In deroga all’articolo 52, paragrafo 1, è fissato un fabbisogno tradizionale comunitario di approvvigionamento di zucchero destinato alla raffinazione di 2 424 735 tonnellate per campagna di commercializzazione, espresse in zucchero bianco.
Durante la campagna di commercializzazione 2008/2009 il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento è ripartito come segue:
a) |
198 748 tonnellate per la Bulgaria; |
b) |
296 627 tonnellate per la Francia; |
c) |
100 000 tonnellate per l’Italia; |
d) |
291 633 tonnellate per il Portogallo; |
e) |
329 636 tonnellate per la Romania; |
f) |
19 585 tonnellate per la Slovenia; |
g) |
59 925 tonnellate per la Finlandia; |
h) |
1 128 581 tonnellate per il Regno Unito. |
2. Il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di cui al paragrafo 1, primo comma, è aumentato di 65 000 tonnellate. Tale quantitativo interessa lo zucchero di canna greggio ed è riservato, per la campagna di commercializzazione 2008/2009, all'unico impianto di lavorazione della barbabietola da zucchero funzionante nel 2005 in Portogallo. Detto impianto di lavorazione è considerato una raffineria a tempo pieno.
3. I titoli di importazione dello zucchero destinato alla raffinazione sono rilasciati unicamente a raffinerie a tempo pieno, a condizione che i quantitativi in questione non superino quelli che possono essere importati nell’ambito del fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di cui al paragrafo 1. I titoli possono essere trasferiti solo tra raffinerie a tempo pieno e sono validi fino alla fine della campagna di commercializzazione per la quale sono stati rilasciati.
Il presente paragrafo si applica per la campagna di commercializzazione 2008/2009 e per i primi tre mesi di ciascuna delle campagne di commercializzazione successive.
4. L’applicazione di dazi all’importazione sullo zucchero di canna destinato alla raffinazione di cui al codice NC 1701 11 10, originario degli Stati elencati nell’allegato XIX, è sospesa per il quantitativo complementare necessario a consentire l’adeguato approvvigionamento delle raffinerie a tempo pieno per la campagna di commercializzazione 2008/2009.
Il quantitativo complementare è fissato dalla Commissione sulla base del bilancio fra il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di cui al paragrafo 1 e la stima del fabbisogno di zucchero da destinare alla raffinazione per la campagna di commercializzazione interessata. Tale bilancio può essere rivisto dalla Commissione durante la campagna di commercializzazione e può essere basato su stime forfettarie storiche dello zucchero greggio destinato al consumo.
Articolo 154
Prezzo garantito
1. I prezzi garantiti fissati per lo zucchero ACP/India si applicano alle importazioni di zucchero bianco e zucchero greggio della qualità tipo proveniente:
a) |
dai paesi meno sviluppati nell’ambito del regime di cui agli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio (65); |
b) |
dagli Stati elencati nell’allegato XIX per il quantitativo complementare di cui all’articolo 153, paragrafo 3. |
2. Le domande di titoli di importazione per lo zucchero che beneficia di un prezzo garantito sono accompagnate da un titolo di esportazione rilasciato dalle autorità del paese esportatore che certifica che lo zucchero risponde alle norme previste dal regime applicabile.
Articolo 155
Impegni nell’ambito del protocollo sullo zucchero
La Commissione può adottare misure per garantire che lo zucchero ACP/India sia importato nella Comunità nel rispetto delle condizioni stabilite nel protocollo n. 3 dell’allegato V dell’accordo di partenariato ACP-CE e dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica dell’India sullo zucchero di canna. Se necessario, tali misure possono derogare all’articolo 153 del presente regolamento.
Articolo 156
Modalità di applicazione
Le modalità di applicazione della presente sottosezione sono adottate dalla Commissione, in particolare per conformarsi ad accordi internazionali. Esse possono comprendere modifiche dell’allegato XIX.
Articolo 157
Importazioni di canapa
1. I seguenti prodotti possono essere importati nella Comunità solo se le seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) |
la canapa greggia di cui al codice NC 5302 10 00 soddisfa le condizioni di cui all’articolo 52 del regolamento (CE) n. 1782/2003; |
b) |
le sementi destinate alla semina di varietà di canapa di cui al codice NC ex 1207 99 15 sono accompagnate dalla prova che il loro tasso di tetraidrocannabinolo non è superiore a quello fissato a norma dell’articolo 52 del regolamento (CE) n. 1782/2003; |
c) |
i semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina, di cui al codice NC 1207 99 91, possono essere importati solo da importatori riconosciuti dallo Stato membro in modo da assicurare che non siano destinati alla semina. |
2. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche che possono essere adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 194, le importazioni nella Comunità dei prodotti indicati al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo sono oggetto di controlli intesi ad accertare che le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano soddisfatte.
3. Il presente articolo si applica fatte salve disposizioni più restrittive adottate dagli Stati membri nel rispetto del trattato e degli obblighi derivanti dall’accordo OMC sull’agricoltura.
Articolo 158
Importazioni di luppolo
1. I prodotti del settore del luppolo provenienti dai paesi terzi possono essere importati soltanto se presentano caratteristiche qualitative almeno equivalenti a quelle stabilite per gli stessi prodotti raccolti nella Comunità od ottenuti da tali prodotti.
2. I prodotti accompagnati da un attestato rilasciato dalle autorità del paese d’origine e riconosciuto equivalente al certificato di cui all’articolo 117 sono considerati prodotti aventi le caratteristiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Nel caso del luppolo in polvere, del luppolo in polvere arricchito di luppolina, dell’estratto di luppolo e dei prodotti miscelati di luppolo, l’attestato può essere riconosciuto equivalente al certificato soltanto se il tenore di acido alfa in questi prodotti non è inferiore a quello del luppolo da cui essi sono stati ottenuti.
L’equivalenza degli attestati è accertata secondo le modalità di applicazione adottate dalla Commissione.
Articolo 159
Misure di salvaguardia
1. La Commissione può adottare misure di salvaguardia avverso le importazioni nella Comunità fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, conformemente ai regolamenti del Consiglio (CE) n. 519/94 (66) e (CE) n. 3285/94 (67).
2. Salvo disposizione contraria contenuta in un qualsiasi altro atto del Consiglio, le misure di salvaguardia avverso le importazioni nella Comunità previste negli accordi internazionali conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato sono adottate dalla Commissione a norma del paragrafo 3 del presente articolo.
3. La Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, può adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa adotta una decisione in proposito entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione.
Le misure vengono notificate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili.
Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le decisioni adottate dalla Commissione a norma dei paragrafi 1 e 2 entro cinque giorni lavorativi dalla data della loro notifica. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o abrogare la decisione di cui trattasi entro un mese dalla data in cui gli sono state deferite.
4. Ove la Commissione ritenga che una misura di salvaguardia adottata a norma dei paragrafi 1 o 2 debba essere revocata o modificata, essa procede nel modo seguente:
a) |
qualora la misura sia stata adottata dal Consiglio, la Commissione propone al Consiglio di revocarla o modificarla. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata; |
b) |
in tutti gli altri casi le misure di salvaguardia comunitarie sono revocate o modificate dalla Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1. |
Articolo 160
Sospensione del regime di perfezionamento attivo
1. Qualora il mercato comunitario subisca o rischi di subire perturbazioni a motivo del regime di perfezionamento attivo, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può sospendere totalmente o parzialmente il ricorso a detto regime per i prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova, delle carni di pollame e dell'alcole etilico di origine agricola. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.
Tali misure sono notificate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili.
Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le misure decise dalla Commissione a norma del primo comma entro cinque giorni lavorativi dalla data di notifica delle stesse. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare o abrogare le misure di cui trattasi entro un mese dalla data in cui gli sono state deferite.
2. Nella misura in cui ciò è necessario per il buon funzionamento dell'OCM, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del trattato, può vietare totalmente o parzialmente il ricorso al regime di perfezionamento attivo per i prodotti di cui al paragrafo 1.
CAPO III
Esportazioni
Articolo 161
Titoli di esportazione
1. Fatti salvi i casi in cui i titoli di esportazione sono richiesti a norma del presente regolamento, la Commissione può subordinare le esportazioni di uno o più dei prodotti appartenenti ai seguenti settori alla presentazione di un titolo di esportazione:
a) |
cereali; |
b) |
riso; |
c) |
zucchero; |
d) |
olio di oliva e olive da tavola, per quanto riguarda l’olio di oliva di cui all’allegato I, parte VII, lettera a); |
e) |
carni bovine; |
f) |
latte e prodotti lattiero-caseari; |
g) |
carni suine; |
h) |
carni ovine e caprine; |
i) |
uova; |
j) |
carni di pollame; |
k) |
alcole etilico di origine agricola. |
Ai fini del primo comma, la Commissione tiene conto della necessità dei titoli di esportazione per la gestione dei mercati interessati e, in particolare, per il controllo delle esportazioni dei prodotti in questione.
2. Gli articoli da 131 a 133 si applicano mutatis mutandis.
3. La Commissione adotta le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2, inclusi i periodi di validità dei titoli e il livello di garanzia.
Articolo 162
Ambito di applicazione delle restituzioni all'esportazione
1. Nella misura necessaria per consentire l’esportazione sulla base delle quotazioni o dei prezzi praticati sul mercato mondiale ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all’articolo 300 del trattato, la differenza tra queste quotazioni o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione per:
a) |
i prodotti dei settori seguenti da esportare come tali:
|
b) |
i prodotti di cui alla lettera a), punti i), ii), iii), v) e vii), da esportare sotto forma di merci elencate nell’allegato XX e nell'allegato XXI. |
Nel caso del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di prodotti elencati nell’allegato XX, parte IV, le restituzioni all’esportazione possono essere concesse solo per i prodotti elencati nell’allegato I, parte XVI, lettere da a) a e) e g).
2. La restituzione all’esportazione di prodotti trasformati elencati nell’allegato XX e nell'allegato XXI non può essere superiore a quella applicata agli stessi prodotti esportati come tali.
3. Qualora sia necessario prendere in considerazione le particolari caratteristiche di produzione di talune bevande alcoliche ottenute dai cereali, i criteri per la concessione delle restituzioni all’esportazione di cui ai paragrafi 1 e 2 e la procedura di verifica possono essere adattati dalla Commissione a questa particolare situazione.
Articolo 163
Ripartizione della restituzione all’esportazione
I quantitativi che possono essere esportati col beneficio di una restituzione sono assegnati secondo il metodo:
a) |
più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato di cui trattasi, che consente l’utilizzazione più efficace possibile delle risorse disponibili e che tiene conto dell’efficienza e della struttura delle esportazioni comunitarie, senza creare discriminazioni fra gli operatori, in particolare fra piccoli e grandi operatori; |
b) |
meno gravoso per gli operatori dal punto di vista amministrativo, tenuto conto delle esigenze amministrative; |
c) |
atto ad evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati. |
Articolo 164
Fissazione delle restituzioni all’esportazione
1. Le restituzioni all'esportazione sono le stesse per tutta la Comunità. Esse possono essere differenziate secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato.
2. Le restituzioni sono fissate dalla Commissione.
In particolare, tale fissazione può aver luogo:
a) |
periodicamente; |
b) |
mediante gara per i prodotti per i quali tale procedura era applicata prima della data di applicazione del presente regolamento a norma dell'articolo 204, paragrafo 2. |
Tranne in caso di fissazione mediante gara, l’elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all’esportazione e l’importo di tali restituzioni sono fissati almeno una volta ogni tre mesi. L'importo della restituzione può tuttavia essere mantenuto allo stesso livello per più di tre mesi e nel periodo intercorrente può, se necessario, essere adattato dalla Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.
3. Le restituzioni per un determinato prodotto sono fissate tenendo conto di uno o più dei seguenti aspetti:
a) |
la situazione e le prospettive di evoluzione:
|
b) |
gli obiettivi dell’organizzazione comune del mercato, volti a garantire a tale mercato una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi; |
c) |
la necessità di evitare perturbazioni tali da provocare uno squilibrio prolungato tra la domanda e l’offerta sul mercato della Comunità; |
d) |
l’aspetto economico delle esportazioni previste; |
e) |
i limiti che derivano dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato; |
f) |
la necessità di stabilire un equilibrio tra l’utilizzazione dei prodotti di base comunitari nella fabbricazione di merci trasformate ai fini dell’esportazione verso i paesi terzi e l’utilizzazione dei prodotti di paesi terzi, che siano stati ammessi al regime di perfezionamento; |
g) |
le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese d'inoltro ai paesi di destinazione; |
h) |
la domanda sul mercato comunitario; |
i) |
con riguardo ai settori delle carni suine, delle uova e delle carni di pollame, la differenza tra i prezzi nella Comunità e i prezzi sul mercato mondiale del quantitativo di cereali da foraggio necessario per produrre nella Comunità i prodotti di tali settori. |
4. Per i settori dei cereali e del riso, la Commissione può fissare un importo correttivo applicabile alle restituzioni all’esportazione. Tuttavia, in caso di necessità, la Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, può modificare gli importi correttivi.
Il primo comma può essere applicato anche ai prodotti esportati sotto forma di merci elencate nell’allegato XX.
Articolo 165
Restituzioni all'esportazione per il malto immagazzinato
Durante i primi tre mesi della campagna di commercializzazione, in caso di esportazione di malto immagazzinato alla fine della campagna precedente o fabbricato a partire da orzo immagazzinato in tale data, si applica la restituzione all'esportazione che sarebbe stata applicata, per il titolo di esportazione in questione, nel caso di un'esportazione effettuata nell'ultimo mese della campagna precedente.
Articolo 166
Adattamento della restituzione all’esportazione per i cereali
Salvo deroga prevista dalla Commissione, per quanto concerne i prodotti di cui all’allegato I, parte I, lettere a) e b), la restituzione applicabile a norma dell’articolo 167, paragrafo 2, è adattata dalla Commissione in funzione del livello delle maggiorazioni mensili applicabili al prezzo d’intervento, e se del caso, delle variazioni di tale prezzo.
Il primo comma può essere applicato, in tutto o in parte, ai prodotti elencati nell’allegato I, parte I, lettere c) e d), nonché ai prodotti di cui all’allegato I, parte I, ed esportati sotto forma di merci indicate nell’allegato XX, parte I. In tal caso, l'adattamento di cui al primo comma è corretto applicando alla maggiorazione mensile un coefficiente che esprime il rapporto fra la quantità del prodotto di base e la quantità di quest'ultimo contenuta nel prodotto trasformato esportato o utilizzato per fabbricare le merci esportate.
Articolo 167
Concessione della restituzione all’esportazione
1. Le restituzioni per i prodotti elencati nell’articolo 162, paragrafo 1, lettera a), esportati come tali senza ulteriore trasformazione, sono concesse solo su richiesta e su presentazione di un titolo di esportazione.
2. L’importo della restituzione applicabile ai prodotti elencati nel paragrafo 1 è quello applicabile il giorno della domanda del titolo o, a seconda del caso, quello risultante dalla gara di cui trattasi e, in caso di restituzione differenziata, quello applicabile in tale data:
a) |
relativamente alla destinazione indicata nel titolo; ovvero |
b) |
se del caso, per l’effettiva destinazione qualora sia diversa dalla destinazione indicata sul titolo; in questo caso l’importo applicabile non è superiore a quello applicabile alla destinazione indicata sul titolo. |
Al fine di evitare l’utilizzazione abusiva della flessibilità prevista dal presente paragrafo, la Commissione può adottare le misure appropriate.
3. In deroga al paragrafo 1, la Commissione può decidere che, nel caso delle uova da cova e dei pulcini di un giorno, i titoli di esportazione possono essere rilasciati a posteriori.
4. Secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio (68), può essere deciso di applicare i paragrafi 1 e 2 ai prodotti indicati nell’articolo 162, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.
5. La Commissione può concedere deroghe ai paragrafi 1 e 2 per i prodotti che beneficiano di restituzioni all’esportazione nel quadro di azioni di aiuto alimentare.
6. La restituzione è pagata allorché è fornita la prova che i prodotti:
a) |
sono stati esportati fuori della Comunità; |
b) |
nel caso di una restituzione differenziata, hanno raggiunto la destinazione indicata nel titolo o un’altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione, fatto salvo il paragrafo 2, lettera b). |
La Commissione può tuttavia prevedere deroghe a tale norma, purché siano stabilite condizioni che offrano garanzie equivalenti.
7. La Commissione può stabilire altre condizioni per la concessione di restituzioni all’esportazione per uno o più prodotti. Esse possono prevedere:
a) |
che le restituzioni siano versate solo per i prodotti di origine comunitaria; |
b) |
che l’importo delle restituzioni per i prodotti importati sia limitato ai dazi riscossi al momento dell’importazione, se questi sono inferiori alla restituzione applicabile. |
Articolo 168
Restituzioni all’esportazione di animali vivi nel settore delle cani bovine
Per quanto riguarda i prodotti del settore delle carni bovine, la concessione e il pagamento della restituzione all’esportazione di animali vivi sono subordinati al rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria in merito al benessere degli animali, in particolare quelle relative alla protezione degli animali durante il trasporto.
Articolo 169
Limiti delle esportazioni
Il rispetto degli impegni in termini di volume risultanti dagli accordi conclusi in forza dell’articolo 300 del trattato è assicurato sulla scorta dei titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento applicabili ai prodotti di cui trattasi. Riguardo al rispetto degli obblighi derivanti dall’accordo OMC sull’agricoltura, lo scadere di un periodo di riferimento non pregiudica la validità dei titoli di esportazione.
Articolo 170
Modalità di applicazione
Le modalità di applicazione della presente sezione sono adottate dalla Commissione, in particolare:
a) |
le disposizioni relative alla ridistribuzione dei quantitativi esportabili non assegnati o non utilizzati; |
b) |
le disposizioni in materia di qualità e che disciplinano le condizioni e i requisiti specifici dei prodotti ammissibili alla restituzione all’esportazione; |
c) |
le disposizioni in materia di controlli intesi a verificare che le operazioni che danno diritto al pagamento delle restituzioni e di tutti gli altri importi inerenti alle transazioni di esportazione si siano effettivamente svolte e siano state eseguite correttamente, inclusi i controlli fisici e l’esame dei documenti. |
La Commissione, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3448/93, apporta all’allegato XX le modifiche che si rivelino necessarie.
Le modalità di applicazione dell’articolo 167 per i prodotti di cui all’articolo 162, paragrafo 1, lettera b), sono tuttavia adottate secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3448/93.
Articolo 171
Gestione dei contingenti tariffari aperti dai paesi terzi
1. Con riguardo al latte e ai prodotti lattiero-caseari, qualora un accordo concluso a norma dell’articolo 300 del trattato preveda la gestione totale o parziale di un contingente tariffario aperto da un paese terzo, il pertinente metodo di gestione e le relative modalità d’applicazione sono adottati dalla Commissione.
2. I contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 sono gestiti in modo da evitare discriminazioni tra gli operatori interessati e da garantire la completa utilizzazione delle possibilità offerte dal contingente di cui trattasi applicando uno dei metodi seguenti, una loro combinazione o un altro metodo appropriato:
a) |
un metodo basato sull’ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio «primo arrivato, primo servito»); |
b) |
un metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all’atto della presentazione delle domande («metodo dell’esame simultaneo»); |
c) |
un metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali (secondo il cosiddetto metodo «produttori tradizionali/nuovi arrivati»). |
Articolo 172
Certificati per i prodotti che beneficiano di un trattamento speciale all’importazione in un paese terzo
1. Qualora siano esportati prodotti che, in virtù degli accordi conclusi dalla Comunità in forza dell’articolo 300 del trattato, possono beneficiare di un trattamento speciale all’importazione in un paese terzo se sono rispettate talune condizioni, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano, su richiesta e dopo aver effettuato gli opportuni controlli, un certificato attestante che tali condizioni sono soddisfatte.
2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione.
Articolo 173
Prezzi minimi all’esportazione
1. Ogni anno per ciascuno dei prodotti del settore delle piante vive di cui al codice NC 0601 10 la Commissione può fissare uno o più prezzi minimi all’esportazione verso i paesi terzi in tempo utile prima della stagione di commercializzazione.
Le esportazioni di detti prodotti sono autorizzate esclusivamente ad un prezzo uguale o superiore al prezzo minimo fissato per il prodotto in parola.
2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate dalla Commissione tenendo conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300, paragrafo 2, del trattato.
Articolo 174
Sospensione del regime di perfezionamento passivo
1. Qualora il mercato comunitario subisca o rischi di subire perturbazioni a motivo del regime di perfezionamento passivo, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può sospendere totalmente o parzialmente il ricorso a detto regime per i prodotti dei settori dei cereali, del riso, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, e delle carni di pollame. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.
Tali misure sono notificate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili.
Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le misure decise dalla Commissione a norma del primo comma entro cinque giorni lavorativi dalla data di notifica delle stesse. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare o abrogare le misure di cui trattasi entro un mese dalla data in cui gli sono state deferite.
2. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'OCM, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del trattato, può vietare totalmente o parzialmente il ricorso al regime di perfezionamento passivo per i prodotti di cui al paragrafo 1.
PARTE IV
NORME SULLA CONCORRENZA
CAPO I
Norme applicabili alle imprese
Articolo 175
Applicazione degli articoli da 81 a 86 del trattato
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, gli articoli da 81 a 86 del trattato e le relative modalità di applicazione si applicano, fatto salvo l’articolo 176 del presente regolamento, a tutti gli accordi, decisioni e pratiche di cui all’articolo 81, paragrafo 1, e all’articolo 82 del trattato che si riferiscono alla produzione o al commercio dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) ad h), lettera k) e lettere da m) a u), e all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.
Articolo 176
Eccezioni
1. L’articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, decisioni e pratiche di cui all’articolo 175 del presente regolamento che formano parte integrante di un’organizzazione nazionale di mercato o sono necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 33 del trattato.
In particolare, l’articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, decisioni e pratiche di agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni di dette associazioni appartenenti ad un unico Stato membro nella misura in cui, senza che ne derivi l’obbligo di praticare prezzi identici, riguardano la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l’utilizzazione di impianti comuni per il deposito, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che la Commissione non accerti che in tal modo la concorrenza è eliminata o che sono compromessi gli obiettivi di cui all’articolo 33 del trattato.
2. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri e sentite le imprese o le associazioni di imprese interessate e qualsiasi altra persona fisica o giuridica che ritenga appropriato, ha competenza esclusiva, fatto salvo il controllo della Corte di giustizia, a determinare con una decisione da pubblicare quali accordi, decisioni e pratiche soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.
La Commissione procede a tale determinazione di propria iniziativa o su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro ovvero di un’impresa o di un’associazione di imprese interessata.
3. La pubblicazione della decisione di cui al paragrafo 2, primo comma, riporta i nomi delle parti interessate e il contenuto principale della decisione. Essa tiene conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali.
Articolo 177
Accordi e pratiche concordate nel settore del tabacco
1. L’articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute del settore del tabacco intesi a realizzare gli scopi di cui all’articolo 123, lettera c), del presente regolamento, a condizione che:
a) |
gli accordi e le pratiche concordate siano stati notificati alla Commissione; |
b) |
la Commissione, entro tre mesi dal ricevimento di tutti gli elementi richiesti, non abbia ritenuto tali accordi o pratiche concordate incompatibili con le norme comunitarie sulla concorrenza. |
Gli accordi e le pratiche concordate non possono essere applicati durante detto periodo di tre mesi.
2. Gli accordi e le pratiche concordate sono dichiarati contrari alle norme comunitarie sulla concorrenza quando:
a) |
possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati all’interno della Comunità; |
b) |
possono nuocere al buon funzionamento dell’organizzazione dei mercati; |
c) |
possono creare distorsioni di concorrenza che non siano indispensabili per raggiungere gli obiettivi della politica agricola comune perseguiti dall’azione interprofessionale; |
d) |
comportano la fissazione di prezzi o quote, senza pregiudizio delle misure adottate dalle organizzazioni interprofessionali nel quadro dell’applicazione di specifiche disposizioni della normativa comunitaria; |
e) |
possono creare discriminazione o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi. |
3. Qualora allo scadere del termine di tre mesi di cui al paragrafo 1, lettera b), la Commissione constati che le condizioni d’applicazione del presente capo non sono state rispettate, la Commissione adotta una decisione in cui dichiara che l’articolo 81, paragrafo 1, del trattato si applica, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, all’accordo o alla pratica concordata di cui trattasi.
La decisione non ha effetto prima della data in cui è notificata all’organizzazione interprofessionale interessata, salvo che questa abbia fornito indicazioni inesatte o si sia indebitamente valsa dell’esenzione di cui al paragrafo 1.
Articolo 178
Effetto vincolante degli accordi e delle pratiche concordate sui non aderenti del settore del tabacco
1. Le organizzazioni interprofessionali del settore del tabacco possono chiedere che alcuni dei loro accordi o pratiche concordate siano resi vincolanti, per un periodo limitato, per singoli operatori e associazioni del settore economico interessato non aderenti ai rami professionali che esse rappresentano, nelle zone in cui tali rami operano.
Ai fini dell’estensione delle loro regole, le organizzazioni interprofessionali rappresentano almeno i due terzi della produzione e/o del commercio in questione. Qualora la proposta estensione delle regole riguardi un ambito interregionale, l’organizzazione dimostra di possedere una rappresentatività minima per ciascuno dei rami raggruppati e in ognuna delle regioni interessate.
2. Le regole per le quali è chiesta l’estensione dell'ambito sono in vigore da almeno un anno e riguardano uno dei seguenti obiettivi:
a) |
conoscenza della produzione e del mercato; |
b) |
definizione di qualità minime; |
c) |
utilizzazione di metodi di coltivazione compatibili con la tutela dell’ambiente; |
d) |
definizione di norme minime in materia di imballaggio e presentazione; |
e) |
uso di sementi certificate e controllo della qualità dei prodotti. |
3. L’estensione delle regole è soggetta all’approvazione della Commissione.
Articolo 179
Modalità di applicazione riguardanti gli accordi e le pratiche concordate nel settore del tabacco
La Commissione stabilisce le modalità di applicazione degli articoli 177 e 178, comprese le norme in materia di notifica e pubblicazione.
CAPO II
Normativa sugli aiuti di Stato
Articolo 180
Applicazione degli articoli 87, 88 e 89 del trattato
Salvo disposizione contraria del presente regolamento e, in particolare, ad eccezione degli aiuti di Stato di cui all’articolo 182 del presente regolamento, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) ad h), lettera k) e lettere da m) a u), e all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.
Articolo 181
Disposizioni specifiche per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Fatto salvo l’articolo 87, paragrafo 2, del trattato, sono vietati gli aiuti il cui importo è determinato in funzione del prezzo o della quantità dei prodotti elencati nell'allegato I, parte XVI, del presente regolamento.
Sono altresì vietate le misure nazionali che consentono di attuare una perequazione tra i prezzi dei prodotti elencati nell'allegato I, parte XVI, del presente regolamento.
Articolo 182
Disposizioni nazionali specifiche
1. Con riserva di autorizzazione da parte della Commissione, possono essere accordati aiuti alla produzione e alla commercializzazione di renne e di prodotti derivati (NC ex 0208 ed ex 0210) da parte della Finlandia e della Svezia, laddove non ne derivi un aumento dei livelli tradizionali di produzione.
2. Con riserva di autorizzazione da parte della Commissione, la Finlandia può concedere aiuti, rispettivamente, per alcuni quantitativi di sementi e per alcuni quantitativi di sementi di cereali prodotte solo in questo Stato membro a causa delle specifiche condizioni climatiche.
3. Gli Stati membri che riducono la loro quota di zucchero di più del 50 % della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 possono accordare aiuti di Stato temporanei nel periodo per il quale l’aiuto transitorio per i bieticoltori è versato conformemente al titolo IV, capo 10 septies, del regolamento (CE) n. 1782/2003. In funzione dell’applicazione da parte degli Stati membri interessati, la Commissione decide in merito all’importo totale degli aiuti di Stato disponibili per tale misura.
Per l’Italia l’aiuto temporaneo di cui al primo comma non supera un totale di 11 EUR per campagna di commercializzazione e per tonnellata di barbabietole da zucchero, da destinarsi ai bieticoltori e al trasporto delle barbabietole.
La Finlandia può concedere ai bieticoltori un aiuto massimo di 350 EUR per ettaro e per campagna di commercializzazione.
Entro trenta giorni dal termine di ciascuna campagna di commercializzazione gli Stati membri interessati informano la Commissione dell’importo degli aiuti di Stato effettivamente concessi in tale campagna.
4. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 88, paragrafo 1, e della prima frase dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, fino al 31 dicembre 2010 la Germania può accordare aiuti nell’ambito del Monopolio tedesco degli alcolici per i prodotti elencati nell’allegato I del trattato commercializzati dal monopolio, dopo ulteriore trasformazione, come alcole etilico di origine agricola. L’importo totale di questo aiuto non supera i 110 milioni di EUR l’anno.
Anteriormente al 30 giugno di ogni anno, la Germania presenta alla Commissione una relazione sul funzionamento del regime.
PARTE V
DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE A SINGOLI SETTORI
Articolo 183
Prelievo a finalità promozionale nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Fatta salva l'applicazione degli articoli 87, 88, 89 del trattato prevista all’articolo 180 del presente regolamento, uno Stato membro può imporre ai suoi produttori di latte un prelievo a finalità promozionale sui quantitativi di latte o di equivalente latte commercializzati, destinato a finanziare misure relative alla promozione del consumo nella Comunità, all’ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari e al miglioramento della qualità.
Articolo 184
Relazioni settoriali
La Commissione presenta una relazione:
1) |
al Consiglio, anteriormente al 30 settembre 2008, sul settore dei foraggi essiccati elaborata sulla base di una valutazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento e riguardante in particolare lo sviluppo delle superfici di foraggi leguminosi e altri foraggi verdi, la produzione di foraggi essiccati ed i risparmi di combustibile fossile realizzati. La relazione è corredata, se necessario, di proposte appropriate; |
2) |
al Parlamento europeo e al Consiglio, con frequenza triennale e per la prima volta entro il 31 dicembre 2010, sull’attuazione delle misure riguardanti il settore dell’apicoltura stabilite nella parte II, titolo I, capo IV, sezione VI; |
3) |
al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 31 dicembre 2009, sull'applicazione della deroga di cui all'articolo 182, paragrafo 4, riguardante il Monopolio tedesco degli alcolici, compresa una valutazione degli aiuti accordati nell'ambito di detto monopolio, corredata di proposte appropriate. |
Articolo 185
Registrazione dei contratti nel settore del luppolo
1. Ogni contratto per la fornitura di luppolo prodotto nella Comunità, stipulato tra, da una parte, un produttore o un'organizzazione di produttori e, dall’altra, un acquirente, è registrato dagli organismi all’uopo designati da ciascuno Stato membro produttore.
2. I contratti per la fornitura di quantitativi determinati a prezzi convenuti per un periodo che copre uno o più raccolti e stipulati anteriormente al 1o agosto dell’anno del primo raccolto interessato sono denominati «contratti stipulati in anticipo». Essi sono oggetto di registrazione separata.
3. I dati registrati possono essere impiegati soltanto ai fini del presente regolamento.
4. La Commissione stabilisce le modalità di registrazione dei contratti per la fornitura di luppolo.
Articolo 186
Perturbazioni dei prezzi sul mercato interno
La Commissione può adottare le misure necessarie nelle situazioni seguenti, qualora tali situazioni rischino di persistere, causando o minacciando di causare in tal modo perturbazioni dei mercati:
a) |
per quanto riguarda i prodotti dei settori dello zucchero, del luppolo, delle carni bovine e delle carni ovine e caprine, qualora i prezzi sul mercato comunitario di uno di tali prodotti aumentino o diminuiscano sensibilmente; |
b) |
per quanto riguarda i prodotti dei settori delle carni suine, delle uova e delle carni di pollame, e per quanto riguarda l'olio d'oliva, qualora i prezzi sul mercato comunitario di uno di tali prodotti aumentino sensibilmente. |
Articolo 187
Perturbazioni causate dalle quotazioni o dai prezzi sul mercato mondiale
Qualora, con riguardo ai prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le quotazioni o i prezzi di uno o più prodotti sul mercato mondiale raggiungano un livello che perturbi o minacci di perturbare l’approvvigionamento del mercato comunitario e tale situazione rischi di persistere o di aggravarsi, la Commissione può adottare le misure appropriate per il settore interessato. In particolare essa può sospendere in tutto o in parte i dazi all’importazione per determinati quantitativi.
Articolo 188
Condizioni relative alle misure da applicare in caso di perturbazioni e norme di attuazione
1. Le misure di cui agli articoli 186 e 187 possono essere adottate a condizione che:
a) |
le altre misure ai sensi del presente regolamento appaiano insufficienti; |
b) |
si tenga conto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300, paragrafo 2, del trattato. |
2. Le modalità di applicazione degli articoli 186 e 187 possono essere stabilite dalla Commissione.
Articolo 189
Comunicazioni nel settore dell’alcole etilico
1. Con riguardo ai prodotti del settore dell’alcole etilico gli Stati membri trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni:
a) |
la produzione di alcole etilico di origine agricola in ettolitri di alcole puro, ripartita per prodotto alcoligeno utilizzato; |
b) |
il volume di alcole etilico di origine agricola smaltito, espresso in ettolitri di alcole puro, ripartito tra i diversi settori di destinazione; |
c) |
le scorte di alcole etilico di origine agricola giacenti sul loro territorio alla fine dell’anno precedente; |
d) |
la stima della produzione dell’anno in corso. |
Le modalità di trasmissione delle suddette informazioni e, in particolare, la periodicità e la definizione dei settori di destinazione sono stabilite dalla Commissione.
2. In base alle informazioni di cui al paragrafo 1 e ad altre informazioni disponibili, la Commissione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, redige un bilancio comunitario del mercato dell’alcole etilico di origine agricola relativo all’anno precedente ed un bilancio estimativo dell’anno in corso.
Il bilancio comunitario contiene altresì informazioni sull’alcole etilico di origine non agricola. Il contenuto preciso e le modalità di raccolta di tali informazioni sono stabiliti dalla Commissione.
Ai fini del presente paragrafo con «alcole etilico di origine non agricola» si intendono i prodotti di cui ai codici NC 2207, 2208 90 91 e 2208 90 99 non ottenuti da uno specifico prodotto agricolo menzionato nell’allegato I del trattato.
3. La Commissione comunica agli Stati membri i bilanci di cui al paragrafo 2.
PARTE VI
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 190
Disposizioni finanziarie
Il regolamento (CE) n. 1290/2005 e le disposizioni adottate per la sua attuazione si applicano alle spese sostenute dagli Stati membri nell’adempimento degli obblighi loro incombenti a norma del presente regolamento.
Articolo 191
Casi di emergenza
La Commissione stabilisce le misure necessarie e giustificabili per risolvere, in casi di emergenza, specifici problemi pratici.
Tali misure possono derogare a talune disposizioni del presente regolamento, ma soltanto se e per quanto strettamente necessario.
Articolo 192
Scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione
1. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano le informazioni necessarie per l’applicazione del presente regolamento o per il controllo e l’analisi del mercato nonché per l’osservanza degli obblighi internazionali inerenti ai prodotti di cui all’articolo 1.
2. La Commissione stabilisce le modalità per la determinazione delle informazioni necessarie all’applicazione del paragrafo 1, nonché le modalità relative alla forma, al contenuto, alla periodicità, alle scadenze e alla trasmissione o alla messa a disposizione delle informazioni e dei documenti.
Articolo 193
Clausola di elusione
Fatte salve le eventuali disposizioni specifiche, nessun beneficio previsto dal presente regolamento è concesso a favore di una persona fisica o giuridica per la quale sia accertato che le condizioni richieste per ottenere tali benefici sono state create artificialmente, in contrasto con gli obiettivi del presente regolamento.
Articolo 194
Controlli e misure amministrative e sanzioni amministrative e loro notifica
La Commissione determina:
a) |
le norme concernenti i controlli amministrativi e fisici che gli Stati membri devono effettuare per accertare il rispetto degli obblighi derivanti dall’applicazione del presente regolamento; |
b) |
un sistema di applicazione di misure amministrative e sanzioni amministrative ove siano rilevati casi di inadempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione del presente regolamento; |
c) |
le norme in materia di recupero di pagamenti indebiti derivanti dall'applicazione del presente regolamento; |
d) |
le norme relative alla notifica dei controlli svolti e dei relativi risultati. |
Le sanzioni amministrative di cui alla lettera b) sono graduate in funzione della gravità, della portata, della durata e della frequenza dei casi di inadempimento riscontrati.
PARTE VII
NORME DI ATTUAZIONE E NORME TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
Disposizioni di attuazione
Articolo 195
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli (di seguito «il comitato»).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.
Articolo 196
Organizzazione del comitato
L'organizzazione delle riunioni del comitato di cui all'articolo 195 tiene conto, in particolare, dell'ambito delle sue competenze, delle specificità dell'argomento da trattare e della necessità di disporre di competenze adeguate.
CAPO II
Disposizioni transitorie e finali
Articolo 197
Modifiche del regolamento (CE) n. 1493/1999
Nel regolamento (CE) n. 1493/1999 gli articoli 74, 75 e 76 sono soppressi.
Articolo 198
Modifiche del regolamento (CE) n. 2200/96
Nel regolamento (CE) n. 2200/96 gli articoli 46 e 47 sono soppressi.
Articolo 199
Modifiche del regolamento (CE) n. 2201/96
Nel regolamento (CE) n. 2201/96 gli articoli 29 e 30 sono soppressi.
Articolo 200
Modifiche del regolamento (CE) n. 1184/2006
Il regolamento (CE) n. 1184/2006 è modificato come segue:
1) |
il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all’applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio di taluni prodotti agricoli»; |
2) |
l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Il presente regolamento stabilisce le norme sull’applicabilità degli articoli da 81 a 86 e di alcune disposizioni dell’articolo 88 del trattato relative alla produzione o al commercio dei prodotti di cui all’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a h), lettera k) e lettere da m) a u), e di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (69). Articolo 1 bis Gli articoli da 81 a 86 del trattato, nonché le disposizioni adottate per la loro applicazione, si applicano, fatte salve le disposizioni dell’articolo 2 del presente regolamento, a tutti gli accordi, decisioni e pratiche di cui all’articolo 81, paragrafo 1, e all’articolo 82 del trattato, riguardanti la produzione o il commercio dei prodotti di cui all’articolo 1. |
3) |
l’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, è sostituito dal seguente: «1. L’articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi e alle pratiche contemplati all’articolo 1 bis del presente regolamento che formano parte integrante di un’organizzazione nazionale di mercato o sono necessari per la realizzazione degli obiettivi fissati all’articolo 33 del trattato.»; |
4) |
l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 L’articolo 88, paragrafo 1, e l'articolo 88, paragrafo 3, prima frase, del trattato si applicano agli aiuti accordati alla produzione o al commercio dei prodotti di cui all’articolo 1.» |
Articolo 201
Abrogazioni
1. Fatto salvo il paragrafo 3, sono abrogati i seguenti regolamenti:
a) |
i regolamenti (CEE) n. 234/68, (CEE) n. 827/68, (CEE) n. 2517/69, (CEE) n. 2728/75, (CEE) n. 1055/77, (CEE) n. 2931/79, (CEE) n. 1358/80, (CEE) n. 3730/87, (CEE) n. 4088/87, (CEE) n. 404/93, (CE) n. 670/2003 e (CE) n. 797/2004 a decorrere dal 1o gennaio 2008; |
b) |
i regolamenti (CEE) n. 707/76, (CE) n. 1786/2003, (CE) n. 1788/2003 e (CE) n. 1544/2006 a decorrere dal 1o aprile 2008; |
c) |
i regolamenti (CEE) n. 315/68, (CEE) n. 316/68, (CEE) n. 2729/75, (CEE) n. 2759/75, (CEE) n. 2763/75, (CEE) n. 2771/75, (CEE) n. 2777/75, (CEE) n. 2782/75, (CEE) n. 1898/87, (CEE) n. 1906/90, (CEE) n. 2204/90, (CEE) n. 2075/92, (CEE) n. 2077/92, (CEE) n. 2991/94, (CE) n. 2597/97 (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1255/1999, (CE) n. 2250/1999, (CE) n. 1673/2000, (CE) n. 2529/2001, (CE) n. 1784/2003, (CE) n. 865/2004, (CE) n. 1947/2005, (CE) n. 1952/2005 e (CE) n. 1028/2006 a decorrere dal 1o luglio 2008; |
d) |
il regolamento (CE) n. 1785/2003 a decorrere dal 1o settembre 2008; |
e) |
il regolamento (CE) n. 318/2006 a decorrere dal 1o ottobre 2008; |
f) |
i regolamenti (CEE) n. 3220/84, (CEE) n. 386/90, (CEE) n. 1186/90, (CEE) n. 2137/92 e (CE) n. 1183/2006 a decorrere dal 1o gennaio 2009. |
2. La decisione 74/583/CEE è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2008.
3. L'abrogazione dei regolamenti di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicate:
a) |
il mantenimento in vigore degli atti comunitari adottati in base a detti regolamenti; e |
b) |
la validità delle modifiche apportate da tali regolamenti ad altri atti di diritto comunitario non abrogati dal presente regolamento. |
Articolo 202
Riferimenti
I riferimenti alle disposizioni e ai regolamenti modificati o abrogati dagli articoli da 197 a 201 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo le tavole di concordanza che figurano nell’allegato XXII.
Articolo 203
Norme transitorie
La Commissione può adottare le misure necessarie ad agevolare la transizione dai regimi previsti nei regolamenti modificati o abrogati dagli articoli da 197 a 201 a quelli istituiti dal presente regolamento.
Articolo 204
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.
Esso tuttavia si applica:
a) |
dal 1o luglio 2008 per quanto riguarda i settori dei cereali, delle sementi, del luppolo, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, del lino e della canapa, del tabacco greggio, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova a delle carni di pollame; |
b) |
dal 1o settembre 2008 per quanto riguarda il settore del riso; |
c) |
dal 1o ottobre 2008 per quanto riguarda il settore dello zucchero, ad eccezione dell’articolo 59, che si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008; |
d) |
dal 1o aprile 2008 per quanto riguarda i settori dei foraggi essiccati e della bachicoltura; |
e) |
dal 1o agosto 2008 per quanto riguarda il settore del vino nonché l’articolo 197; |
f) |
dal 1o luglio 2008 per quanto riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ad eccezione delle disposizioni stabilite nella parte II, titolo I, capo III; |
g) |
dal 1o aprile 2008 per quanto riguarda il regime di contenimento della produzione di latte istituito nella parte II, titolo I, capo III; |
h) |
dal 1o gennaio 2009 per quanto riguarda le tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di cui all'articolo 42, paragrafo 1. |
Gli articoli 27, 39 e 172 si applicano dal 1o gennaio 2008 e gli articoli da 149 a 152 dal 1o luglio 2008 per tutti i prodotti interessati.
3. Nel settore dello zucchero la parte II, titolo I, si applica fino alla fine della campagna di commercializzazione 2014/2015.
4. Le disposizioni relative al regime di contenimento della produzione di latte istituito nella parte II, titolo I, capo III, si applicano, conformemente all’articolo 66, fino al 31 marzo 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 22 ottobre 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
J. SILVA
(1) Parere del 24 maggio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 55 del 2.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(3) GU L 151 del 30.6.1968, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97).
(4) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(5) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).
(6) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006.
(7) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1679/2005 (GU L 271 del 15.10.2005, pag. 1).
(8) GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2013/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 13).
(9) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1182/2007 (GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1).
(10) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1182/2007.
(11) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005.
(12) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/2007 (GU L 258 del 4.10.2007, pag. 3).
(13) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(14) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 953/2006 (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 1).
(15) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005.
(16) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 della Commissione (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 6).
(17) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).
(18) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 114. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 456/2006 (GU L 82 del 21.3.2006, pag. 1).
(19) GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97; rettifica nella GU L 206 del 9.6.2004, pag. 37.
(20) GU L 312 del 29.11.2005, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1247/2007 (GU L 282 del 26.10.2007, pag. 1).
(21) GU L 314 del 30.11.2005, pag. 1.
(22) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1).
(23) GU L 97 del 15.4.2003, pag. 6.
(24) GU L 125 del 28.4.2004, pag. 1.
(25) GU L 286 del 17.10.2006, pag. 1.
(26) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 552/2007 della Commissione (GU L 131 del 23.5.2007, pag. 10).
(27) GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 (GU L 260 del 31.10.1995, pag. 3).
(28) GU L 214 del 4.8.2006, pag. 1.
(29) GU L 119 dell'11.5.1990, pag. 32. Regolamento modificato dall’atto di adesione del 1994.
(30) GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 (GU L 320 del 22.12.1993, pag. 5).
(31) GU L 214 del 30.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006.
(32) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1186/2007 della Commissione (GU L 265 dell’11.10.2007, pag. 22).
(33) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1261/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 8).
(34) GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 378/2007 (GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1).
(35) GU L 182 del 3.7.1987, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.
(36) GU L 351 del 23.12.1997, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1153/2007 (GU L 258 del 4.10.2007, pag. 6).
(37) GU L 316 del 9.12.1994, pag. 2.
(38) GU L 186 del 7.7.2006, pag. 1.
(39) GU L 173 del 6.7.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1029/2006 (GU L 186 del 7.7.2006, pag. 6).
(40) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 100. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006.
(41) GU L 201 del 31.7.1990, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2583/2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 6).
(42) GU L 281 dell’1.11.1975, pag. 18. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105).
(43) GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7.
(44) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
(45) GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 19.
(46) GU L 84 del 31.3.1976, pag. 1.
(47) GU L 128 del 24.5.1977, pag. 1.
(48) GU L 334 del 28.12.1979, pag. 8.
(49) GU L 42 del 16.2.1990, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 163/94 (GU L 24 del 29.1.1994, pag. 2).
(50) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 80.
(51) GU L 275 del 26.10.1999, pag. 4.
(52) GU L 71 del 21.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4112/88 (GU L 361 del 29.12.1988, pag. 7).
(53) GU L 71 del 21.3.1968, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 309/79 (GU L 42 del 17.2.1979, pag. 21).
(54) GU L 318 del 18.12.1969, pag. 15. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1153/78 (GU L 144 del 31.5.1978, pag. 4).
(55) GU L 281 dell’1.11.1975, pag. 17.
(56) GU L 140 del 5.6.1980, pag. 4.
(57) GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).
(58) GU L 317 del 27.11.1974, pag. 21.
(59) GU L 197 del 30.7.1994, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/2007 (GU L 156 del 16.6.2007, pag. 1).
(60) GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.
(61) GU L 244 del 29.9.2000, pag. 27.
(62) GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.
(63) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 733/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 1).
(64) GU L 316 del 2.12.2005, pag. 1.
(65) GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.
(66) GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.
(67) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53.
(68) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.
(69) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.»;
ALLEGATO I
ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1
Parte I: Cereali
Nel settore dei cereali, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:
Codice NC |
Designazione delle merci |
|||
a) |
0709 90 60 |
Granturco dolce, fresco o refrigerato |
||
0712 90 19 |
Granturco dolce, secco, anche tagliato oppure tritato o polverizzato, ma non ulteriormente preparato, diverso da quello ibrido destinato alla semina |
|||
1001 90 91 |
Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina |
|||
1001 90 99 |
Farro, frumento (grano) tenero e frumento segalato, diversi da quelli destinati alla semina |
|||
1002 00 00 |
Segala |
|||
1003 00 |
Orzo |
|||
1004 00 |
Avena |
|||
1005 10 90 |
Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido |
|||
1005 90 00 |
Granturco non destinato alla semina |
|||
1007 00 90 |
Sorgo da granella, diverso al sorgo da granella ibrido destinato alla semina |
|||
1008 |
Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali |
|||
b) |
1001 10 |
Frumento duro |
||
c) |
1101 00 00 |
Farine di frumento (grano) o di frumento segalato |
||
1102 10 00 |
Farina di segala |
|||
1103 11 |
Semole e semolini di frumento (grano) |
|||
1107 |
Malto, anche torrefatto |
|||
d) |
0714 |
Radici di manioca, d’arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; midollo della palma a sago |
||
|
ex 1102 |
Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato: |
||
|
1102 20 |
|
||
|
1102 90 |
|
||
|
1102 90 10 |
|
||
|
1102 90 30 |
|
||
|
1102 90 90 |
|
||
|
ex 1103 |
Semole, semolini e agglomerati in forma di pellet, di cereali, escluso di frumento (grano) della sottovoce 1103 11 e di riso delle sottovoci 1103 19 50 e 1103 20 50 |
||
|
ex 1104 |
Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006 e fiocchi di riso della sottovoce 1104 19 91; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati |
||
|
1106 20 |
Farine e semolini di sago, di radici o tuberi della voce 0714 |
||
|
ex 1108 |
Amidi e fecole; |
||
|
||||
|
1108 11 00 |
|
||
|
1108 12 00 |
|
||
|
1108 13 00 |
|
||
|
1108 14 00 |
|
||
|
ex 1108 19 |
|
||
|
1108 19 90 |
|
||
|
1109 00 00 |
Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco |
||
|
1702 |
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati |
||
|
ex 1702 30 |
|
||
|
||||
|
||||
|
1702 30 91 |
|
||
|
1702 30 99 |
|
||
|
ex 1702 40 |
|
||
|
1702 40 90 |
|
||
|
ex 1702 90 |
|
||
|
1702 90 50 |
|
||
|
||||
|
||||
|
1702 90 75 |
|
||
|
1702 90 79 |
|
||
|
2106 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: |
||
|
ex 2106 90 |
|
||
|
||||
|
||||
|
2106 90 55 |
|
||
|
ex 2302 |
Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altra lavorazione dei cereali |
||
|
ex 2303 |
Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellet: |
||
|
2303 10 |
|
||
|
2303 30 00 |
|
||
|
ex 2306 |
Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell’estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305: |
||
|
||||
|
2306 90 05 |
|
||
|
ex 2308 |
Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellet, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove: |
||
|
2308 00 40 |
|
||
|
2309 |
Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali: |
||
|
ex 2309 10 |
|
||
|
2309 10 11 2309 10 13 2309 10 31 2309 10 33 2309 10 51 2309 10 53 |
|
||
|
ex 2309 90 |
Altri: |
||
|
2309 90 20 |
|
||
|
||||
|
2309 90 31 2309 90 33 2309 90 41 2309 90 43 2309 90 51 2309 90 53 |
|
Parte II: Riso
Nel settore del riso, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:
Codice NC |
Designazione delle merci |
|
a) |
da 1006 10 21 a 1006 10 98 |
Risone (riso «paddy»), diverso da quello destinato alla semina |
1006 20 |
Riso semigreggio (bruno) |
|
1006 30 |
Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato |
|
b) |
1006 40 00 |
Rotture di riso |
c) |
1102 90 50 |
Farina di riso |
1103 19 50 |
Semole e semolini di riso |
|
1103 20 50 |
Pellet di riso |
|
1104 19 91 |
Fiocchi di riso |
|
ex 1104 19 99 |
Grani di riso schiacciati |
|
1108 19 10 |
Amido di riso |
Parte III: Zucchero
Nel settore dello zucchero, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:
Codice NC |
Designazione delle merci |
|
a) |
1212 91 |
Barbabietole da zucchero |
1212 99 20 |
Canna da zucchero |
|
b) |
1701 |
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido |
c) |
1702 20 |
Zucchero e sciroppo d’acero |
1702 60 95 e 1702 90 99 |
Altri zuccheri allo stato solido e sciroppi di zucchero, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, esclusi il lattosio, il glucosio, la maltodestrina e l’isoglucosio |
|
1702 90 60 |
Succedanei del miele, anche misti con miele naturale |
|
1702 90 71 |
Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % o più di saccarosio |
|
2106 90 59 |
Sciroppi di zucchero, aromatizzanti o colorati, esclusi gli sciroppi di isoglucosio, di lattosio, di glucosio e di maltodestrina |
|
d) |
1702 30 10 1702 40 10 1702 60 10 1702 90 30 |
Isoglucosio |
e) |
1702 60 80 1702 90 80 |
Sciroppo di inulina |
f) |
1703 |
Melassi ottenuti dall’estrazione o dalla raffinazione dello zucchero |
g) |
2106 90 30 |
Sciroppi di isoglucosio, aromatizzati o colorati |
h) |
2303 20 |
Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero |
Parte IV: Foraggi essiccati
Nel settore dei foraggi essiccati, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:
Codice NC |
Designazione delle merci |
|||
a) |
ex 1214 10 00 |
|
||
|
||||
ex 1214 90 90 |
|
|||
|
||||
b) |
ex 2309 90 99 |
|
||
|
Parte V: Sementi
Nel settore delle sementi, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:
Codice NC |
Designazione delle merci |
|
0712 90 11 |
Granturco dolce ibrido: |
|
|
||
0713 10 10 |
Piselli (Pisum sativum): |
|
|
||
ex 0713 20 00 |
Ceci (garbanzos): |
|
|
||
ex 0713 31 00 |
Fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek: |
|
|
||
ex 0713 32 00 |
Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis): |
|
|
||
0713 33 10 |
Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris): |
|
|
||
ex 0713 39 00 |
destinati alla semina |
|
|
||
ex 0713 40 00 |
Lenticchie: |
|
|
||
ex 0713 50 00 |
Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor): |
|
|
||
ex 0713 90 00 |
Altri legumi da |