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Document 32007R0618
Council Regulation (EC) No 618/2007 of 5 June 2007 amending Regulation (EC) No 423/2007 concerning restrictive measures against Iran
Regolamento (CE) n. 618/2007 del Consiglio, del 5 giugno 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran
Regolamento (CE) n. 618/2007 del Consiglio, del 5 giugno 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran
GU L 143 del 6.6.2007, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 26/10/2010; abrog. impl. da 32010R0961
6.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 143/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 618/2007 DEL CONSIGLIO
del 5 giugno 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 60, paragrafo 1, e l’articolo 301,
vista la posizione comune 2007/246/PESC del Consiglio, del 23 aprile 2007, che modifica la posizione comune 2007/140/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (1),
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
La posizione comune 2007/140/PESC (2) modificata dalla posizione comune 2007/246/PESC prevede, tra l’altro, un divieto di fornire assistenza tecnica e finanziaria, finanziamenti e investimenti connessi alle armi e al materiale bellico di qualsiasi tipo a qualunque persona, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran. |
(2) |
Poiché tali misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea, la loro attuazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano la Comunità, al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 423/2007 (3) ha istituito una serie di misure restrittive nei confronti dell’Iran, in linea con la posizione comune 2007/140/PESC prima della sua modifica. È opportuno inserire nuovi divieti nel regolamento, che dovrebbe quindi essere opportunamente modificato, per tener conto della posizione comune 2007/246/PESC. |
(4) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 423/2007 è modificato come segue:
a) |
all’articolo 2, il testo esistente è numerato come paragrafo 1 ed è aggiunto il paragrafo 2 seguente: «2. Nell’allegato I non figurano i beni e le tecnologie ripresi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (4). |
b) |
all’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. È vietato:
I divieti di cui al presente paragrafo non si applicano ai veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell’UE e degli Stati membri in Iran.»; |
c) |
all’articolo 8, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
d) |
all’articolo 11, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
P. STEINBRÜCK
(1) GU L 106 del 24.4.2007, pag. 67.
(2) GU L 61 del 28.2.2007, pag. 49.
(3) GU L 103 del 20.4.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 2007/242/CE (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 51).
(4) GU L 88 del 29.3.2007, pag. 58.»;