EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0057

Direttiva 2007/57/CE della Commissione, del 17 settembre 2007 , che modifica alcuni allegati delle direttive del Consiglio 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda le quantità massime di residui di ditiocarbammati (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 243, 18.9.2007, p. 61–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; abrog. impl. da 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/57/oj

18.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 243/61


DIRETTIVA 2007/57/CE DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 2007

che modifica alcuni allegati delle direttive del Consiglio 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda le quantità massime di residui di ditiocarbammati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 5,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (2), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale (3), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (4), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Le quantità massime di residui (QMR) corrispondono all'uso delle quantità minime di antiparassitari necessarie ad ottenere un’efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che la quantità di residui risulti la minima possibile e accettabile dal punto di vista tossicologico, in particolare in termini di quantità stimata assunta con la dieta alimentare.

(2)

Le QMR per gli antiparassitari sono riviste periodicamente e modificate per tener conto di nuove informazioni, nonché di utilizzi nuovi o modificati. Sono state comunicate alla Commissione informazioni riguardo a utilizzi nuovi o modificati che richiedono una modifica delle quantità di residui di maneb, mancozeb, metiram, propineb e tiram.

(3)

La sostanza attiva ziram è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (5) mediante la direttiva 2003/81/CE della Commissione (6). L'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE si è basata sulla valutazione delle informazioni fornite in merito agli utilizzi proposti. Le informazioni disponibili sono state riesaminate e risultano sufficienti per fissare alcune quantità massime di residui (QMR).

(4)

Per le sostanze attive maneb, mancozeb, metiram, propineb e tiram sono già state fissate QMR comunitarie nelle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE. Tali livelli sono stati presi in considerazione per l'adeguamento delle QMR oggetto della presente direttiva. In particolare, dal momento che è impossibile operare una distinzione tra i residui di maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram nel quadro del monitoraggio sistematico dei residui, sono fissate QMR per l'intero gruppo di tali antiparassitari, noti anche col nome di ditiocarbammati. Tuttavia, per le sostanze propineb, tiram e ziram sono disponibili metodi di prova individuali, anche se non sono applicati sistematicamente. Tali metodi vanno utilizzati caso per caso, quando è necessaria la quantificazione specifica del propineb, dello ziram e/o del tiram.

(5)

Le relazioni d’esame della Commissione, elaborate ai fini dell’iscrizione delle sostanze attive in questione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, fissano la dose giornaliera ammissibile (DGA) e, ove necessario, la dose acuta di riferimento (DAR) per tali sostanze. L'esposizione dei consumatori di prodotti alimentari trattati con le sostanze attive in questione è stata esaminata e valutata conformemente alle procedure comunitarie. Si è inoltre tenuto conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità (7) nonché del parere del comitato scientifico per le piante (8) sulla metodologia applicata. Si è concluso che le proposte quantità massime di residui non comporteranno il superamento di dette DGA o DAR.

(6)

Le quantità massime di residui sono fissate al limite inferiore di determinazione analitica, qualora gli utilizzi autorizzati di prodotti fitosanitari non producano quantità massime rilevabili di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari, qualora non vi siano utilizzi autorizzati, qualora gli utilizzi autorizzati dagli Stati membri non siano stati suffragati dai dati necessari oppure qualora gli utilizzi in paesi terzi che determinano la presenza di residui nei o sui prodotti alimentari commercializzabili sul mercato comunitario non siano stati suffragati dai dati necessari in oggetto.

(7)

È quindi necessario modificare le QMR di cui agli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per consentire una sorveglianza ed un controllo adeguati del divieto di utilizzo di tali sostanze e proteggere il consumatore. Ove le QMR siano già state definite negli allegati delle suddette direttive, è opportuno modificarle. Qualora le QMR non siano state ancora definite, occorre fissarle per la prima volta.

(8)

Occorre pertanto modificare di conseguenza le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE.

(9)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato II della direttiva 76/895/CEE la voce corrispondente al tiram è soppressa.

Articolo 2

La direttiva 86/362/CEE è modificata conformemente all'allegato I della presente direttiva.

Articolo 3

La direttiva 86/363/CEE è modificata conformemente all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 4

La direttiva 90/642/CEE è modificata conformemente all'allegato III della presente direttiva.

Articolo 5

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 18 marzo 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 19 marzo 2008.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/08/CE della Commissione (GU L 63 dell’1.3.2007, pag. 9).

(2)  GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/27/CE della Commissione (GU L 128 del 16.5.2007, pag. 31).

(3)  GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/28/CE della Commissione (GU L 135 del 26.5.2007, pag. 6).

(4)  GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/39/CE della Commissione (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 25).

(5)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/52/CE della Commissione (GU L 214 del 17.8.2007, pag. 3).

(6)  GU L 224 del 6.9.2003, pag. 29.

(7)  Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues (Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare) (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari — pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(8)  Parere del comitato scientifico per le piante sui problemi riguardanti la modifica degli allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE (parere del comitato scientifico per le piante del 14 luglio 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html).


ALLEGATO I

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE le righe relative alle sostanze «mancozeb, maneb, metiram, propineb, zineb (espressi in CS2)» sono sostituite dalle seguenti:

«Residui di antiparassitari

Quantità massime in mg/kg

Ditiocarbammati, espressi in CS2, ivi inclusi maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram (1), (2)

1 frumento, segala, triticale, farro (ma, mz)

2 orzo, avena (ma, mz)

0,05 (4) altri cereali

Propineb (espresso in propilenediammina) (3)

0,05 (4)

CEREALI

Tiram (espresso in tiram) (3)

0,1 (4)

CEREALI

Ziram (espresso in ziram) (3)

0,1 (4)

CEREALI


(1)  Le QMR espresse in CS2 possono derivare da diversi ditiocarbammati e non rispecchiano pertanto un'unica buona pratica agricola (BPA). Non è pertanto appropriato verificare il rispetto di una BPA sulla base di tali QMR.

(2)  Tra parentesi: origine del residuo (ma: maneb; mz: mancozeb; me: metiram; pr: propineb; t: tiram; z: ziram).

(3)  Dal momento che l'insieme dei ditiocarbammati dà il residuo finale CS2, è generalmente impossibile distinguerli gli uni dagli altri. Tuttavia per i residui di propineb, ziram e tiram sono disponibili metodi di prova individuali. Tali metodi vanno utilizzati caso per caso, quando è necessaria la quantificazione specifica del propineb, dello ziram e/o del tiram.

(4)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»


ALLEGATO II

Nell'allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE le righe relative alle sostanze «mancozeb, maneb, metiram, propineb, zineb (espressi in CS2)» sono sostituite dalle seguenti:

 

Quantità massime in mg/kg

Residui di antiparassitari

di carni, inclusi i grassi, preparazioni a base di carne, frattaglie e grassi animali elencati nell'allegato I, di cui alle voci ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 e 1602

per il latte e i prodotti lattiero-caseari dell'allegato I, di cui alle voci 0401, 0402, 0405 00 e 0406

di uova fresche in guscio, uova di volatili e tuorli d'uovo elencati nell'allegato I, di cui alle voci 0407 00 e 0408

«Ditiocarbammati, espressi in CS2, ivi inclusi maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)


(1)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»


ALLEGATO III

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 90/642/CEE la riga relativa alle sostanze «maneb, mancozeb, metiram, propineb, zineb (espressi in CS2)» è sostituita dal testo seguente:

 

«Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui

Ditiocarbammati, espressi in CS2, ivi inclusi maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram (1), (2)

Propineb (espresso in propilenediammina) (3)

Tiram (espresso in tiram) (3)

Ziram (espresso in ziram) (3)

1.   

Frutta fresca, secca e non cotta, conservata mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio

i)

AGRUMI

5 (mz)

0,05 (4)

0,1 (4)

0,1 (4)

Pompelmi

 

 

 

 

Limoni

 

 

 

 

Limette

 

 

 

 

Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)

 

 

 

 

Arance

 

 

 

 

Pomeli

 

 

 

 

Altri

 

 

 

 

ii)

FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)

 

0,05 (4)

0,1 (4)

0,1 (4)

Mandorle

 

 

 

 

Noci del Brasile

 

 

 

 

Noci di acagiù

 

 

 

 

Castagne e marroni

 

 

 

 

Noci di cocco

 

 

 

 

Nocciole

 

 

 

 

Noci del Queensland

 

 

 

 

Noci pecan

 

 

 

 

Pinoli

 

 

 

 

Pistacchi

 

 

 

 

Noci comuni

0,1 (mz)

 

 

 

Altri

0,05 (4)

 

 

 

iii)

POMACEE

5 (ma, mz, me, pr, t, z)

0,3

 

 

Mele

 

 

5

0,1 (4)

Pere

 

 

5

1

Cotogne

 

 

 

 

Altri

 

 

0,1 (4)

0,1 (4)

iv)

DRUPACEE

 

 

 

 

Albicocche

2 (mz, t)

 

3

 

Ciliegie

2 (mz, me, pr, t, z)

0,3

3

5

Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)

2 (mz, t)

 

3

 

Prugne

2 (mz, me, t, z)

 

2

2

Altri

0,05 (4)

0,05 (4)

0,1 (4)

0,1 (4)

v)

BACCHE E PICCOLA FRUTTA

 

 

 

0,1 (4)

a)

Uve da tavola e uve da vino

5 (ma, mz, me, pr, t)

 

 

 

Uve da tavola

 

1

0,1 (4)

 

Uve da vino

 

1

3

 

b)

Fragole (escluse le fragole selvatiche)

10 (t)

0,05 (4)

10

 

c)

Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)

0,05 (4)

0,05 (4)

0,1 (4)

 

More di rovo

 

 

 

 

More palustri

 

 

 

 

More-lamponi (loganberry)

 

 

 

 

Lamponi

 

 

 

 

Altri

 

 

 

 

d)

Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)

 

0,05 (4)

0,1 (4)

 

Mirtilli neri

 

 

 

 

Mirtilli rossi

 

 

 

 

Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)

5 (mz)

 

 

 

Uva spina

 

 

 

 

Altri

0,05 (4)

 

 

 

e)

Bacche e frutti selvatici

0,05 (4)

0,05 (4)

0,1 (4)

 

vi)

FRUTTA VARIA

 

 

0,1 (4)

0,1 (4)

Avocadi

 

 

 

 

Banane

2 (mz, me)

 

 

 

Datteri

 

 

 

 

Fichi

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

Kumquat

 

 

 

 

Litchi

 

 

 

 

Manghi

2 (mz)

 

 

 

Olive (da tavola)

5 (mz, pr)

0,3

 

 

Olive (da olio)

5 (mz, pr)

0,3

 

 

Papaia

7 (mz)

 

 

 

Frutti della passione

 

 

 

 

Ananas

 

 

 

 

Melagrane

 

 

 

 

Altri

0,05 (4)

0,05 (4)

 

 

2.

Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi

 

 

 

0,1 (4)

i)

ORTAGGI A RADICE E TUBERO

 

 

0,1 (4)

 

Barbabietole

0,5 (mz)

 

 

 

Carote

0,2 (mz)

 

 

 

Manioca

 

 

 

 

Sedani rapa

0,3 (ma, me, pr, t)

0,3

 

 

Rafano

0,2 (mz)

 

 

 

Topinambur

 

 

 

 

Pastinaca

0,2 (mz)

 

 

 

Prezzemolo a grossa radice

0,2 (mz)

 

 

 

Ravanelli

 

 

 

 

Salsefrica o barba di becco

0,2 (mz)

 

 

 

Patate dolci

 

 

 

 

Navoni-rutabaga

 

 

 

 

Rape

 

 

 

 

Igname

 

 

 

 

Altri

0,05 (4)

0,05 (4)

 

 

ii)

ORTAGGI A BULBO

 

0,05 (4)

0,1 (4)

 

Agli

0,1 (mz)

 

 

 

Cipolle

1 (ma, mz)

 

 

 

Scalogni

1 (ma, mz)

 

 

 

Cipolline

1 (mz)

 

 

 

Altri

0,05 (4)

 

 

 

iii)

ORTAGGI A FRUTTO

 

 

0,1 (4)

 

a)

Solanacee

 

 

 

 

Pomodori

3 (mz, me, pr)

2

 

 

Peperoni

5 (mz, pr)

1

 

 

Melanzane

3 (mz, me)

 

 

 

Gombo

0,5 (mz)

 

 

 

Altri

0,05 (4)

0,05 (4)

 

 

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

2 (mz, pr)

 

 

 

Cetrioli

 

2

 

 

Cetriolini

 

 

 

 

Zucchine

 

 

 

 

Altri

 

0,05 (4)

 

 

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

1 (mz, pr)

 

 

 

Meloni

 

1

 

 

Zucche

 

 

 

 

Cocomeri

 

1

 

 

Altri

 

0,05 (4)

 

 

d)

Mais dolce

0,05 (4)

0,05 (4)

 

 

iv)

CAVOLI

 

0,05 (4)

0,1 (4)

 

a)

Cavoli a infiorescenza

1 (mz)

 

 

 

Cavoli broccoli (compreso «calabrese»)

 

 

 

 

Cavolfiori

 

 

 

 

Altri

 

 

 

 

b)

Cavoli a testa

 

 

 

 

Cavoletti di Bruxelles

2 (mz)

 

 

 

Cavoli cappucci

3 (mz)

 

 

 

Altri

0,05 (4)

 

 

 

c)

Cavoli a foglia

0,5 (mz)

 

 

 

Cavoli cinesi

 

 

 

 

Cavoli ricci

 

 

 

 

Altri

 

 

 

 

d)

Cavoli rapa

1 (mz)

 

 

 

v)

ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE

 

0,05 (4)

 

 

a)

Lattughe e simili

5 (mz, me, t)

 

 

 

Crescione

 

 

 

 

Dolcetta

 

 

 

 

Lattuga

 

 

2

 

Scarola (indivia a foglie larghe)

 

 

2

 

Rucola

 

 

 

 

Foglie e steli di brassica, incluse le cime di rapa

 

 

 

 

Altri

 

 

0,1 (4)

 

b)

Spinaci e simili

0,05 (4)

 

0,1 (4)

 

Spinaci

 

 

 

 

Bietole da foglia e da costa

 

 

 

 

Altri

 

 

 

 

c)

Crescione acquatico

0,3 (mz)

 

0,1 (4)

 

d)

Cicoria Witloof

0,5 (mz)

 

0,1 (4)

 

e)

Erbe

5 (mz, me)

 

0,1 (4)

 

Cerfoglio

 

 

 

 

Erba cipollina

 

 

 

 

Prezzemolo

 

 

 

 

Foglie di sedano

 

 

 

 

Altri

 

 

 

 

vi)

LEGUMI (freschi)

 

0,05 (4)

0,1 (4)

 

Fagioli (non sgranati)

1 (mz)

 

 

 

Fagioli (sgranati)

0,1 (mz)

 

 

 

Piselli (non sgranati)

1 (ma, mz)

 

 

 

Piselli (sgranati)

0,1 (mz)

 

 

 

Altri

0,05 (4)

 

 

 

vii)

ORTAGGI A STELO (freschi)

 

0,05 (4)

0,1 (4)

 

Asparagi

0,5 (mz)

 

 

 

Cardi

 

 

 

 

Sedani

 

 

 

 

Finocchi

 

 

 

 

Carciofi

 

 

 

 

Porri

3 (ma, mz)

 

 

 

Rabarbaro

0,5 (mz)

 

 

 

Altri

0,05 (4)

 

 

 

viii)

FUNGHI

0,05 (4)

0,05 (4)

0,1 (4)

 

a)

Funghi coltivati

 

 

 

 

b)

Funghi selvatici

 

 

 

 

3.

Legumi da granella

 

0,05 (4)

0,1 (4)

0,1 (4)

Fagioli

0,1 (mz)

 

 

 

Lenticchie

 

 

 

 

Piselli

0,1 (mz)

 

 

 

Lupini

 

 

 

 

Altri

0,05 (4)

 

 

 

4.

Semi oleosi

 

0,1 (4)

0,1 (4)

0,1 (4)

Semi di lino

 

 

 

 

Arachidi

 

 

 

 

Semi di papavero

 

 

 

 

Semi di sesamo

 

 

 

 

Semi di girasole

 

 

 

 

Semi di colza

0,5 (ma, mz)

 

 

 

Semi di soia

 

 

 

 

Semi di senape

 

 

 

 

Semi di cotone

 

 

 

 

Semi di canapa

 

 

 

 

Semi di zucca

 

 

 

 

Altri

0,1 (4)

 

 

 

5.

Patate

0,3 (ma, mz, me, pr)

0,2

0,1 (4)

0,1 (4)

Patate precoci

 

 

 

 

Patate tardive

 

 

 

 

6.

Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o altrimenti lavorati, di Camellia sinensis)

0,1 (4)

0,1 (4)

0,2 (4)

0,2 (4)

7.

Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e la polvere non concentrata

25 (pr)

50

0,2 (4)

0,2 (4)


(1)  Le QMR espresse in CS2 possono derivare da diversi ditiocarbammati e non rispecchiano pertanto un'unica buona pratica agricola (BPA). Non è pertanto appropriato verificare il rispetto di una BPA sulla base di tali QMR.

(2)  Tra parentesi: origine del residuo (ma: maneb; mz: mancozeb; me: metiram; pr: propineb; t: tiram; z: ziram).

(3)  Dal momento che l'insieme dei ditiocarbammati dà il residuo finale CS2, è generalmente impossibile distinguerli gli uni dagli altri. Tuttavia per i residui di propineb, ziram e tiram sono disponibili metodi di prova individuali. Tali metodi vanno utilizzati caso per caso, quando è necessaria la quantificazione specifica del propineb, dello ziram e/o del tiram.

(4)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»


Top