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Document 32007L0043

Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007 , che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 182 del 12.7.2007, p. 19–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/43/oj

12.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 182/19


DIRETTIVA 2007/43/CE DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2007

che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali allegato al trattato che istituisce la Comunità europea prevede che, nella formulazione e nell’attuazione delle politiche nel settore dell’agricoltura, la Comunità e gli Stati membri tengano pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.

(2)

La direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (3), redatta sulla base della Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti (4) («la convenzione»), definisce norme minime per la protezione degli animali negli allevamenti, con disposizioni relative alla disponibilità di un ricovero, di alimentazione e di cure adeguate alle esigenze fisiologiche ed etologiche degli animali.

(3)

La Comunità ha aderito alla Convenzione e una raccomandazione specifica relativa ai polli domestici (Gallus gallus), comprensiva di disposizioni aggiuntive per i polli allevati per la produzione di carne, è stata adottata nell’ambito della Convenzione.

(4)

La relazione del comitato scientifico della salute e del benessere degli animali, del 21 marzo 2000, sul benessere dei polli allevati per la produzione di carne (broiler) ha concluso che l’elevato tasso di crescita delle varietà di polli attualmente impiegate a tal fine non è accompagnato da un livello soddisfacente di benessere e salute degli animali, e che gli effetti negativi dell’elevata densità sono minori negli edifici al cui interno sono possibili condizioni climatiche favorevoli.

(5)

Appena saranno disponibili i relativi pareri dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), saranno adottate disposizioni specifiche per le aree non provviste di lettiera, al fine di minimizzare l’influenza di parametri genetici o di includere indicatori di benessere oltre alla pododermatite.

(6)

È necessario stabilire norme a livello comunitario per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne, al fine di evitare distorsioni della concorrenza che possono interferire col corretto funzionamento dell’organizzazione comune di mercato in questo settore, nonché per garantire lo sviluppo razionale del settore stesso.

(7)

In conformità del principio di proporzionalità è necessario e opportuno, per raggiungere l’obiettivo fondamentale di introdurre miglioramenti quanto al benessere degli animali nell’allevamento intensivo di pollame, stabilire norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne. In conformità dell’articolo 5, terzo comma, del trattato, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

(8)

Le norme dovrebbero concentrarsi sui problemi di benessere nei sistemi di allevamento intensivo. Per evitare di applicare misure sproporzionate all’allevamento di piccoli gruppi di polli, occorre stabilire una soglia minima per l’applicazione della presente direttiva.

(9)

È importante che il personale che si occupa dei polli comprenda le esigenze in materia di benessere degli animali e riceva una formazione adeguata per svolgere le proprie mansioni o abbia acquisito un’esperienza equivalente a detta formazione.

(10)

Nello stabilire norme per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne, occorre mantenere un equilibrio tra i diversi aspetti da considerare per quanto attiene al benessere degli animali, alle considerazioni sanitarie, economiche e sociali e all’impatto ambientale.

(11)

Il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (5), e il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (6), definiscono già un quadro per i controlli ufficiali che prevede il rispetto di alcune norme in materia di benessere degli animali. Inoltre, il regolamento (CE) n. 882/2004 prevede che gli Stati membri presentino relazioni annuali sull’attuazione dei piani di controllo nazionali pluriennali, comprensive dei risultati dei controlli e degli audit effettuati. A tale scopo è previsto un sostegno finanziario sia in tali regolamenti sia nella decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (7).

(12)

In diversi Stati membri esistono già vari sistemi facoltativi per l’etichettatura della carne di pollo, in conformità delle norme sul benessere degli animali e di altri parametri.

(13)

Alla luce dell’esperienza ottenuta applicando tali sistemi facoltativi di etichettatura, è opportuno che la Commissione presenti una relazione sulla possibile introduzione di un sistema di etichettatura specifico, armonizzato e obbligatorio a livello comunitario per la carne, i prodotti e le preparazioni a base di carne di pollo, nel rispetto delle norme relative al benessere degli animali e tenendo conto delle possibili implicazioni socioeconomiche, degli effetti sui partner economici della Comunità e della conformità del sistema di etichettatura con le norme dell’Organizzazione mondiale del commercio.

(14)

È opportuno che la Commissione presenti una relazione basata su prove scientifiche aggiornate, tenendo conto delle ricerche ed esperienze pratiche ulteriori per migliorare il benessere dei polli allevati per la produzione di carne, compresa la linea ascendente di tali polli, in particolare per quanto riguarda gli aspetti non coperti dalla presente direttiva. La relazione dovrebbe considerare in modo specifico la possibilità di introdurre soglie per le indicazioni di condizioni di scarso benessere individuate durante le ispezioni post mortem e l’influenza dei parametri genetici sulle carenze individuate che sono all’origine di scarso benessere dei polli allevati per la produzione di carne.

(15)

È opportuno che gli Stati membri stabiliscano norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e ne garantiscano l’applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(16)

Il Consiglio, a norma del punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (8), dovrebbe incoraggiare gli Stati membri a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.

(17)

Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (9),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica ai polli allevati per la produzione di carne.

Non si applica tuttavia:

a)

alle aziende con meno di 500 polli;

b)

alle aziende in cui sono allevati soltanto gruppi di polli da riproduzione;

c)

agli incubatoi;

d)

ai polli allevati estensivamente al coperto e all’aperto, di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell’allegato IV del regolamento (CEE) n. 1538/91 della Commissione, del 5 giugno 1991, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame (10); e

e)

ai polli allevati con metodi biologici in conformità del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (11).

2.   La presente direttiva si applica agli animali d’allevamento presenti nelle aziende con animali sia da riproduzione che d’allevamento.

Gli Stati membri restano liberi di adottare misure più rigorose nel settore oggetto della presente direttiva.

La responsabilità principale per il benessere degli animali spetta al proprietario o al detentore degli animali stessi.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)

«proprietario»: qualunque persona fisica o giuridica proprietaria dell’azienda in cui è allevato il pollame;

b)

«detentore»: qualunque persona fisica o giuridica responsabile dei polli a titolo contrattuale o per legge, in modo temporaneo o permanente;

c)

«autorità competente»: l’autorità centrale di uno Stato membro competente per effettuare i controlli relativi al benessere degli animali ed i controlli veterinari e zootecnici o qualsiasi altra autorità cui è stata conferita competenza in materia a livello regionale, locale o altro;

d)

«veterinario ufficiale»: un veterinario qualificato, in conformità dell’allegato I, sezione III, capo IV, parte A), del regolamento (CE) n. 854/2004, ad assumere tale funzione e nominato dall’autorità competente;

e)

«pollo»: animale della specie Gallus gallus allevato per la produzione di carne;

f)

«azienda»: un luogo di produzione in cui si allevano polli;

g)

«pollaio»: un edificio all’interno di un’azienda in cui è allevato un gruppo di polli;

h)

«area utilizzabile»: un’area provvista di lettiera e sempre accessibile ai polli;

i)

«densità di allevamento»: il peso vivo complessivo dei polli presenti contemporaneamente in un pollaio per metro quadro di area utilizzabile;

j)

«gruppo»: un insieme di polli collocati e presenti contemporaneamente in un pollaio di un’azienda;

k)

«tasso di mortalità giornaliera»: il numero dei polli deceduti in un pollaio lo stesso giorno, compresi quelli abbattuti per malattia o per altri motivi, diviso per il numero di polli presenti in tale giorno nel pollaio, moltiplicato per 100;

l)

«tasso di mortalità giornaliera cumulativo»: la somma dei tassi di mortalità giornaliera.

2.   La definizione di «area utilizzabile» di cui al paragrafo 1, lettera h), riguardo alle aree non provviste di lettiera può essere completata secondo la procedura di cui all’articolo 11, alla luce dei risultati del parere scientifico dell’Agenzia europea per la sicurezza alimentare sull’impatto delle aree provviste di lettiera sul benessere dei polli.

Articolo 3

Norme per l’allevamento dei polli

1.   Gli Stati membri garantiscono che:

a)

tutti i pollai rispettino le norme di cui all’allegato I;

b)

le ispezioni previste, il monitoraggio e i controlli successivi, compresi quelli di cui all’allegato III, siano effettuati dall’autorità competente o dal veterinario ufficiale.

2.   Gli Stati membri garantiscono che la densità massima di allevamento in un’azienda o in un pollaio di un’azienda non superi in alcun momento 33 kg/m2.

3.   In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono stabilire una maggiore densità massima purché il proprietario o il detentore rispetti le norme di cui all’allegato II oltre a quelle di cui all’allegato I.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia concessa una deroga ai sensi del paragrafo 3, la densità massima di allevamento in un’azienda o in un pollaio di un’azienda non superi in alcun momento 39 kg/m2.

5.   Quando i criteri di cui all’allegato V sono soddisfatti, gli Stati membri possono autorizzare un aumento della densità massima di allevamento di cui al paragrafo 4 di 3 kg/m2 al massimo.

Articolo 4

Formazione e orientamento per il personale che si occupa dei polli

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i detentori che sono persone fisiche ricevano una formazione sufficiente allo svolgimento delle loro mansioni e siano disponibili corsi di formazione adeguati.

2.   I corsi di formazione di cui al paragrafo 1 sono incentrati sugli aspetti relativi al benessere e riguardano in particolare le questioni elencate nell’allegato IV.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché sia istituito un sistema per il controllo e l’approvazione dei corsi di formazione. Il detentore dei polli deve essere titolare di un certificato riconosciuto dall’autorità competente dello Stato membro interessato, attestante il completamento dei corsi di formazione o l’acquisizione di un’esperienza equivalente alla formazione stessa.

4.   Gli Stati membri possono riconoscere l’esperienza acquisita anteriormente al 30 giugno 2010 come equivalente alla partecipazione ai corsi di formazione ed emettono certificati per attestare tale equivalenza.

5.   Gli Stati membri possono stabilire che le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 si applichino anche ai proprietari.

6.   I proprietari o i detentori forniscono istruzioni e orientamenti sulle norme applicabili in materia di benessere degli animali, comprese quelle relative ai metodi di abbattimento praticati nelle aziende, alle persone da loro assunte per occuparsi dei polli, catturarli o caricarli.

Articolo 5

Etichettatura delle carni di pollame

Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla possibile introduzione di un sistema di etichettatura specifico, armonizzato e obbligatorio per le carni, i prodotti e le preparazioni a base di carne di pollame basato sul rispetto di criteri relativi al benessere degli animali.

La relazione prende in considerazione le eventuali implicazioni socioeconomiche, gli effetti per i partner economici della Comunità e la compatibilità di tale sistema di etichettatura con le norme dell’Organizzazione mondiale del commercio.

La relazione è accompagnata da adeguate proposte legislative che tengano conto di tali considerazioni e dell’esperienza acquisita dagli Stati membri nell’applicazione dei sistemi di etichettatura facoltativi.

Articolo 6

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio

1.   Sulla scorta di un parere scientifico dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2010, una relazione sull’influenza dei parametri genetici sulle carenze individuate che sono all’origine di scarso benessere dei polli. Se necessario, la relazione può essere accompagnata da adeguate proposte legislative.

2.   Gli Stati membri sottopongono alla Commissione i risultati della raccolta dei dati fondata sul monitoraggio di un campione rappresentativo di gruppi macellati durante un periodo minimo di un anno. Al fine di consentire analisi pertinenti, i requisiti in materia di campionatura e di dati di cui all’allegato III dovrebbero essere scientificamente fondati, obiettivi e comparabili, ed essere stabiliti in conformità della procedura di cui all’articolo 11.

Gli Stati membri possono necessitare di un contributo finanziario della Comunità per la raccolta dei dati ai fini della presente direttiva.

3.   Sulla base dei dati disponibili e tenuto conto delle nuove prove scientifiche, la Commissione trasmette al Parlamento europeo ed al Consiglio, entro il 30 giugno 2012, una relazione sull’applicazione della presente direttiva e sui suoi effetti sul benessere dei polli, nonché sullo sviluppo degli indicatori di benessere. La relazione tiene conto dei vari metodi e condizioni di produzione. Essa tiene conto altresì delle implicazioni socioeconomiche e amministrative della presente direttiva, ivi compresi gli aspetti regionali.

Articolo 7

Ispezioni

1.   L’autorità competente effettua ispezioni non discriminatorie per verificare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva.

Tali ispezioni sono effettuate su una percentuale adeguata degli animali allevati in ciascuno Stato membro, conformemente alle disposizioni pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 882/2004, e possono essere condotte contemporaneamente a controlli effettuati ad altri fini.

Gli Stati membri instaurano procedure adeguate per determinare la densità di allevamento.

2.   Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione annuale sulle ispezioni di cui al paragrafo 1 effettuate nell’anno precedente. La relazione è corredata di un elenco delle azioni più importanti intraprese dall’autorità competente per ovviare ai principali problemi di benessere riscontrati.

Articolo 8

Guide alle buone pratiche di gestione

Gli Stati membri incoraggiano l’elaborazione di guide alle buone pratiche di gestione, comprendenti orientamenti riguardo all’osservanza della presente direttiva. Sono incoraggiate la diffusione e l’utilizzazione di tali guide.

Articolo 9

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 30 giugno 2010 e provvedono a notificare immediatamente le eventuali successive modifiche.

Articolo 10

Competenze di esecuzione

Le misure necessarie per garantire l’applicazione uniforme della presente direttiva possono essere adottate secondo la procedura prevista all’articolo 11.

Articolo 11

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare («il comitato»).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 12

Recepimento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 30 giugno 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

S. GABRIEL


(1)  Parere del 14 febbraio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 26 ottobre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 221 dell’8.8.1998, pag. 23. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(4)  GU L 323 del 17.11.1978, pag. 14. Convenzione modificata da un protocollo di modifica (GU L 395 del 31.12.1992, pag. 22).

(5)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(6)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio.

(7)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006.

(8)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1; rettifica nella GU C 4 dell’8.1.2004, pag. 7.

(9)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(10)  GU L 143 del 7.6.1991, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2029/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 29).

(11)  GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 394/2007 della Commissione (GU L 98 del 13.4.2007, pag. 3).

(12)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3).


ALLEGATO I

NORME APPLICABILI ALLE AZIENDE

Oltre alle disposizioni pertinenti contenute in altri atti legislativi pertinenti del diritto comunitario, si applicano le norme seguenti:

Abbeveratoi

1.

Gli abbeveratoi sono posizionati e sottoposti a manutenzione in modo da ridurre al minimo le perdite.

Alimentazione

2.

Il mangime è disponibile in qualsiasi momento o soltanto ai pasti e non dev’essere ritirato prima di 12 ore dal momento previsto per la macellazione.

Lettiera

3.

Tutti i polli hanno accesso in modo permanente a una lettiera asciutta e friabile in superficie.

Ventilazione e riscaldamento

4.

Vi dev’essere sufficiente ventilazione per evitare il surriscaldamento, se necessario in combinazione con i sistemi di riscaldamento per rimuovere l’umidità in eccesso.

Rumore

5.

Il livello sonoro dev’essere il più basso possibile. La costruzione, l’installazione, il funzionamento e la manutenzione dei ventilatori, dei dispositivi di alimentazione e di altre attrezzature sono tali da provocare la minore quantità possibile di rumore.

Luce

6.

Tutti gli edifici sono illuminati con un’intensità di almeno 20 lux durante le ore di luce, misurata a livello dell’occhio dell’animale e in grado di illuminare almeno l’80 % dell’area utilizzabile. Una riduzione temporanea del livello di luce può essere ammessa se ritenuta necessaria in seguito al parere di un veterinario.

7.

Entro i sette giorni successivi al momento in cui i polli sono collocati nell’edificio e fino a tre giorni prima del momento previsto per la macellazione, la luce deve seguire un ritmo di 24 ore e comprendere periodi di oscurità di almeno 6 ore totali, con almeno un periodo ininterrotto di oscurità di almeno 4 ore, esclusi i periodi di attenuazione della luce.

Ispezioni

8.

Tutti i polli presenti nell’azienda devono essere ispezionati almeno due volte al giorno. Occorre prestare particolare attenzione ai segni che rivelano un abbassamento del livello di benessere e/o di salute degli animali.

9.

I polli gravemente feriti o che mostrano segni evidenti di deterioramento della salute, come quelli con difficoltà nel camminare o che presentano ascite o malformazioni gravi, e che è probabile che soffrano, ricevono una terapia appropriata o sono abbattuti immediatamente. Un veterinario è contattato ogniqualvolta se ne presenti la necessità.

Pulizia

10.

Ad ogni depopolamento definitivo, le parti degli edifici, delle attrezzature o degli utensili in contatto con i polli sono pulite e disinfettate accuratamente prima di introdurre nel pollaio un nuovo gruppo di animali. Dopo il depopolamento definitivo di un pollaio si deve rimuovere tutta la lettiera e predisporre una lettiera pulita.

Tenuta dei registri

11.

Il proprietario o detentore deve tenere un registro per ciascun pollaio dell’azienda, indicante:

a)

il numero di polli introdotti;

b)

l’area utilizzabile;

c)

l’ibrido o la razza dei polli, se noti;

d)

per ogni controllo, il numero di volatili trovati morti con indicazione delle cause, se note, nonché il numero di volatili abbattuti e la causa;

e)

il numero di polli rimanenti nel gruppo una volta prelevati quelli destinati alla vendita o alla macellazione;

Tali registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e vengono resi disponibili all’autorità competente che effettui un’ispezione o che ne faccia comunque richiesta.

Interventi chirurgici

12.

Sono proibiti tutti gli interventi chirurgici, effettuati a fini diversi da quelli terapeutici o diagnostici, che recano danno o perdita di una parte sensibile del corpo o alterazione della struttura ossea.

La troncatura del becco può tuttavia essere autorizzata dagli Stati membri una volta esaurite le altre misure volte a impedire plumofagia e cannibalismo. In tali casi, detta operazione è effettuata, soltanto previa consultazione e su consiglio di un veterinario, da personale qualificato su pulcini di età inferiore a 10 giorni. Inoltre, gli Stati membri possono autorizzare la castrazione degli animali. La castrazione è effettuata soltanto con la supervisione di un veterinario e ad opera di personale specificamente formato.


ALLEGATO II

NORME PER IL RICORSO A DENSITÀ PIÙ ELEVATE

Notifica e documentazione

Si applicano le seguenti norme:

1.

Il proprietario o il detentore comunica all’autorità competente l’intenzione di ricorrere a una densità superiore a 33 kg/m2 di peso vivo.

Egli indica la cifra esatta ed informa l’autorità competente di qualsiasi modifica della densità di allevamento almeno 15 giorni prima della collocazione del gruppo di polli nel pollaio.

Se l’autorità competente lo richiede, la notifica è accompagnata da un documento che riprende in sintesi le informazioni contenute nella documentazione di cui al punto 2.

2.

Il proprietario o detentore tiene a disposizione nel pollaio la documentazione che descrive in dettaglio i sistemi di produzione. In particolare, tale documentazione comprende informazioni relative a particolari tecnici del pollaio e delle sue attrezzature quali:

a)

una mappa del pollaio indicante le dimensioni delle superfici occupate dai polli;

b)

sistemi di ventilazione e, ove pertinente, di raffreddamento e riscaldamento, comprese le rispettive ubicazioni, un piano della ventilazione indicante in dettaglio i parametri di qualità dell’aria prefissati, come flusso, velocità e temperatura dell’aria;

c)

sistemi di alimentazione e approvvigionamento d’acqua e loro ubicazione;

d)

sistemi d’allarme e di riserva in caso di guasti ad apparecchiature automatiche o meccaniche essenziali per la salute ed il benessere degli animali;

e)

tipo di pavimentazione e lettiera normalmente usate.

La documentazione è resa disponibile all’autorità competente su sua richiesta ed è tenuta aggiornata. In particolare, sono registrate le ispezioni tecniche al sistema di ventilazione e di allarme.

Il proprietario o detentore comunica senza indugio all’autorità competente eventuali cambiamenti del pollaio, delle attrezzature e delle procedure descritti che potrebbero influire sul benessere dei volatili.

Norme per le aziende — controllo dei parametri ambientali

3.

Il proprietario o detentore provvede affinché ciascun pollaio di un’azienda sia dotato di sistemi di ventilazione e, se necessario, di riscaldamento e raffreddamento concepiti, costruiti e fatti funzionare in modo che

a)

la concentrazione di ammoniaca (NH3) non superi 20 ppm e la concentrazione di anidride carbonica (CO2) non superi 3 000 ppm misurati all’altezza della testa dei polli;

b)

la temperatura interna non superi quella esterna di più di 3 °C quando la temperatura esterna all’ombra è superiore a 30 °C;

c)

l’umidità relativa media misurata all’interno del pollaio durante 48 ore non superi il 70 % quando la temperatura esterna è inferiore a 10 °C.


ALLEGATO III

MONITORAGGIO E CONTROLLI SUCCESSIVI PRESSO IL MACELLO

(di cui all’articolo 3, paragrafo 1)

1.   Mortalità

1.1.

In caso di densità di allevamento superiori a 33 kg/m2, la documentazione che accompagna il gruppo include il tasso di mortalità giornaliera e il tasso di mortalità giornaliera cumulativo calcolati dal proprietario o detentore e all’ibrido o alla razza dei polli.

1.2.

Sotto la supervisione del veterinario ufficiale, tali dati e il numero di polli da carne arrivati morti vengono registrati indicando l’azienda e il pollaio della stessa. La credibilità dei dati e del tasso di mortalità giornaliera cumulativo è controllata tenendo conto del numero di polli da carne macellati e del numero di polli da carne arrivati morti al macello.

2.   Ispezione post mortem

Nel contesto dei controlli effettuati a norma del regolamento (CE) n. 854/2004, il veterinario ufficiale valuta i risultati dell’ispezione post mortem al fine di individuare altre possibili indicazioni di condizioni di scarso benessere, quali livelli anormali di dermatiti da contatto, parassitismo e malattie sistemiche nell’azienda o nel pollaio dell’azienda di origine.

3.   Comunicazione dei risultati

Se il tasso di mortalità di cui al punto 1 o i risultati dell’ispezione post mortem di cui al punto 2 corrispondono a condizioni di benessere animale scarse, il veterinario ufficiale comunica i dati al proprietario o al detentore degli animali ed all’autorità competente, che intraprendono azioni appropriate.


ALLEGATO IV

FORMAZIONE

I corsi di formazione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, riguardano almeno la normativa comunitaria relativa alla protezione dei polli, in particolare le seguenti questioni:

a)

allegati I e II;

b)

fisiologia, in particolare il fabbisogno di acqua e cibo, comportamento animale e concetto di stress;

c)

aspetti pratici della manipolazione attenta del pollame, compresi la cattura, il carico e il trasporto;

d)

cure d’emergenza per i polli, uccisione e abbattimento d’emergenza;

e)

misure di biosicurezza preventiva.


ALLEGATO V

CRITERI PER IL RICORSO ALL’AUMENTO DELLA DENSITÀ MASSIMA

(di cui all’articolo 3, paragrafo 5)

1.   Criteri

a)

il monitoraggio dell’azienda effettuato dall’autorità competente negli ultimi due anni non ha rivelato carenze rispetto ai requisiti della presente direttiva,

b)

il proprietario dell’azienda o il detentore effettua il monitoraggio utilizzando le guide alle buone pratiche di gestione di cui all’articolo 8, e

c)

in almeno sette gruppi consecutivi di polli successivamente controllati e provenienti da un pollaio, la mortalità giornaliera cumulativa è stata inferiore a 1 % + 0,06 % moltiplicato per l’età alla macellazione espressa in giorni.

Qualora non sia stato effettuato alcun monitoraggio dell’azienda dall’autorità competente negli ultimi due anni, dev’essere effettuato almeno un monitoraggio per controllare se sia rispettato il requisito di cui alla lettera a).

2.   Circostanze eccezionali

In deroga al punto 1, lettera c), l’autorità competente può decidere di aumentare la densità di allevamento quando il proprietario o il custode abbia fornito spiegazioni sufficienti riguardo alla natura eccezionale di un tasso di mortalità giornaliera cumulativo più alto o abbia dimostrato che le cause sfuggono al suo controllo.


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