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Document 32007L0036

Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 luglio 2007 , relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate

GU L 184 del 14.7.2007, p. 17–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/36/oj

14.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/17


DIRETTIVA 2007/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 luglio 2007

relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 44 e 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Nella comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo del 21 maggio 2003, intitolata «Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell’Unione europea — Un piano per progredire», la Commissione ha segnalato che dovrebbero essere prese nuove iniziative mirate a rafforzare i diritti degli azionisti delle società quotate e che dovrebbero essere affrontati urgentemente i problemi relativi all’esercizio transfrontaliero del diritto di voto.

(2)

Nella risoluzione del 21 aprile 2004 (3) il Parlamento europeo ha espresso il proprio sostegno all’intenzione della Commissione di rafforzare i diritti degli azionisti, in particolare attraverso l’estensione delle norme sulla trasparenza, dell’esercizio del diritto di voto per delega, della possibilità di partecipare alle assemblee mediante mezzi elettronici e garantendo l’esercizio transfrontaliero del diritto di voto.

(3)

I detentori di azioni con diritto di voto dovrebbero poter esercitare tali diritti, considerato che questi si riflettono nel prezzo corrisposto per l’acquisto delle azioni. Inoltre, un controllo effettivo da parte degli azionisti è una condizione preliminare per un buon governo societario e dovrebbe quindi essere agevolato e incoraggiato. A tal fine è pertanto necessario adottare misure per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri. Gli ostacoli che dissuadono gli azionisti dal votare, come il fatto di subordinare l’esercizio dei diritti di voto al blocco delle azioni per un certo periodo precedente l’assemblea, dovrebbero essere eliminati. La presente direttiva lascia tuttavia impregiudicata la legislazione comunitaria vigente in materia di quote emesse dagli organismi di investimento collettivo o in materia di acquisto o cessione di quote in tali organismi.

(4)

La legislazione comunitaria vigente non è sufficiente per raggiungere questo obiettivo. La direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l’ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l’informazione da pubblicare su detti valori (4), è incentrata sulle informazioni che gli emittenti devono comunicare al mercato e non riguarda quindi la procedura di voto degli azionisti. Inoltre, la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (5), impone agli emittenti l’obbligo di mettere a disposizione una serie di informazioni e documenti rilevanti per l’assemblea, ma tali informazioni e documenti devono essere messi a disposizione solo nello Stato membro dell’emittente. Dovrebbero pertanto essere introdotte alcune norme minime volte a proteggere gli investitori e a promuovere l’esercizio agevole e effettivo dei diritti degli azionisti conferiti da azioni con diritto di voto. Riguardo ai diritti diversi dal diritto di voto, gli Stati membri possono estendere l’applicazione di tali norme minime anche alle azioni senza diritto di voto, nella misura in cui queste azioni non godano già di siffatto regime.

(5)

Percentuali significative di azioni delle società quotate sono detenute da azionisti che non risiedono nello Stato membro nel quale la società ha la propria sede legale. Gli azionisti non residenti dovrebbero essere in grado di esercitare i loro diritti in relazione all’assemblea con la stessa facilità degli azionisti che risiedono nello Stato membro nel quale la società ha la sede legale. Questo comporta la necessità di eliminare gli ostacoli che impediscono attualmente agli azionisti non residenti di avere accesso alle informazioni rilevanti per l’assemblea e di esercitare i diritti di voto senza intervenire fisicamente all’assemblea. L’eliminazione di tali ostacoli dovrebbe andare anche a vantaggio degli azionisti residenti che non intervengono, o non possono intervenire, all’assemblea.

(6)

Gli azionisti dovrebbero poter votare con cognizione di causa nel corso dell’assemblea, o prima della sua tenuta, indipendentemente dal luogo in cui risiedono. Tutti gli azionisti dovrebbero disporre di tempo sufficiente per esaminare la documentazione che sarà sottoposta all’assemblea e decidere di come far uso dei diritti di voto conferiti dalle loro azioni. A tal fine, l’assemblea dovrebbe essere convocata per tempo e gli azionisti dovrebbero ricevere tutte le informazioni che saranno sottoposte all’assemblea. È opportuno sfruttare le possibilità offerte dalle moderne tecnologie al fine di rendere immediatamente accessibili le informazioni. La presente direttiva presuppone che tutte le società quotate abbiano già un sito Internet.

(7)

Gli azionisti dovrebbero, in linea di principio, avere la possibilità di iscrivere dei punti all’ordine del giorno dell’assemblea e di presentare proposte di delibera sui punti all’ordine del giorno. Fatti salvi i diversi termini temporali e le diverse modalità attualmente applicati nella Comunità, l’esercizio di tali diritti dovrebbe essere disciplinato da due regole di base, vale a dire che le soglie richieste per l’esercizio di tali diritti non superino il 5 % del capitale della società e che tutti gli azionisti ricevano comunque la versione finale dell’ordine del giorno in tempo utile per prepararsi per la discussione e per votare su ciascun punto all’ordine del giorno.

(8)

Ciascun azionista dovrebbe, in linea di principio, avere la possibilità di porre domande in relazione ai punti all’ordine del giorno dell’assemblea e di ricevere risposte alle stesse, in conformità delle norme stabilite dagli Stati membri in ordine alle modalità e ai tempi per porre le domande e per rispondervi.

(9)

Le società non dovrebbero incontrare ostacoli giuridici nell’offrire ai propri azionisti mezzi di partecipazione elettronica all’assemblea. L’esercizio del voto, per corrispondenza o con mezzi elettronici, senza intervenire fisicamente all’assemblea, non dovrebbe essere soggetto a restrizioni diverse da quelle necessarie per la verificazione dell’identità e per la sicurezza delle comunicazioni. Tuttavia, ciò non dovrebbe impedire agli Stati membri di adottare norme intese ad assicurare che i risultati del voto rispecchino le intenzioni degli azionisti in ogni circostanza, comprese le norme destinate a far fronte a situazioni in cui si verificano o si sono rivelate nuove circostanze dopo che un azionista ha espresso il suo voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

(10)

Il buon governo societario richiede procedure agevoli ed efficienti per l’esercizio del voto per delega. Le limitazioni e i vincoli esistenti che rendono il voto per delega difficile e oneroso dovrebbero pertanto essere eliminati. Tuttavia, il buon governo societario richiede anche opportune salvaguardie contro eventuali abusi del voto per delega. Per tale motivo il rappresentante dovrebbe essere tenuto a osservare le istruzioni eventualmente ricevute dall’azionista e gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di introdurre misure appropriate per garantire che il rappresentante non persegua interessi diversi da quelli dell’azionista, indipendentemente dal motivo che ha dato origine al conflitto di interessi. Le misure avverso possibili abusi potrebbero, in particolare, essere costituite dai regimi adottati dagli Stati membri per disciplinare l’attività di persone che sollecitano deleghe o che abbiano di fatto raccolto più di un determinato e significativo numero di deleghe, in particolare al fine di garantire un livello adeguato di affidabilità e trasparenza. In forza della presente direttiva, gli azionisti dispongono del diritto illimitato di designare dette persone come rappresentanti incaricati di intervenire e votare a loro nome in assemblea. La presente direttiva lascia tuttavia impregiudicate le disposizioni o le sanzioni che gli Stati membri possono applicare a tali persone, quando i voti sono stati espressi facendo un uso fraudolento delle deleghe raccolte. Inoltre, la presente direttiva non impone alle società alcun obbligo di verificare che i rappresentanti esprimano il voto conformemente alle istruzioni di voto impartite dall’azionista che essi rappresentano.

(11)

Allorquando sono coinvolti intermediari finanziari, l’efficacia del voto su istruzioni dipende in ampia misura dall’efficienza della catena di intermediari, considerato che gli investitori spesso non sono nelle condizioni per esercitare i diritti di voto conferiti dalle loro azioni senza la cooperazione di ogni intermediario della catena, che potrebbe non avere interesse economico nelle azioni. Per consentire all’investitore di esercitare i propri diritti di voto in situazioni transfrontaliere è quindi importante che gli intermediari facilitino l’esercizio dei diritti di voto. La Commissione dovrebbe considerare ulteriormente la questione nel quadro di una raccomandazione, nella prospettiva di assicurare che gli investitori abbiano accesso a servizi per l’esercizio del diritto di voto efficaci e che questo sia esercitato in conformità delle loro istruzioni.

(12)

I tempi della comunicazione dei voti espressi prima dell’assemblea per corrispondenza o con mezzi elettronici all’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza così come al pubblico sono un’importante questione di governo societario, che può essere tuttavia definita dagli Stati membri.

(13)

I risultati delle votazioni dovrebbero essere determinati attraverso metodi che riflettano le intenzioni di voto espresse dagli azionisti e dopo l’assemblea dovrebbero essere resi pubblici almeno sul sito Internet della società.

(14)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire consentire agli azionisti di esercitare effettivamente i loro diritti in tutta la Comunità, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri sulla base della legislazione comunitaria vigente e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti delle misure in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(15)

Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (6), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti che indichino, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente direttiva stabilisce i requisiti relativi all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti conferiti da azioni con diritto di voto in relazione alle assemblee di società che hanno la loro sede legale in uno Stato membro e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o operante all’interno di uno Stato membro.

2.   Lo Stato membro competente a disciplinare le materie oggetto della presente direttiva è lo Stato membro in cui la società ha la sede legale e i riferimenti alla «legge applicabile» si intendono fatti alla legge di tale Stato membro.

3.   Gli Stati membri possono escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva i seguenti tipi di società:

a)

organismi di investimento collettivo costituiti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) (7);

b)

organismi, il cui oggetto esclusivo è l’investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico, il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi e che non mirano ad assumere il controllo o la direzione degli emittenti in cui investono, a condizione che tali organismi di investimento collettivo siano autorizzati e soggetti alla vigilanza delle autorità competenti e che dispongano di un depositario che eserciti funzioni equivalenti a quelle previste dalla direttiva 85/611/CEE;

c)

società cooperative.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a)

«mercato regolamentato»: un mercato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (8);

b)

«azionista»: la persona fisica o giuridica riconosciuta come azionista dalla legge applicabile;

c)

«delega»: il potere conferito ad una persona fisica o giuridica da un azionista di esercitare in assemblea alcuni o tutti i diritti di tale azionista in nome di questo.

Articolo 3

Ulteriori misure nazionali

La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di imporre obblighi ulteriori alle società o di adottare ulteriori misure intese ad agevolare l’esercizio, da parte degli azionisti, dei diritti indicati nella presente direttiva.

CAPO II

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Articolo 4

Parità di trattamento degli azionisti

La società assicura la parità di trattamento di tutti gli azionisti che si trovano nella stessa posizione per quanto concerne la partecipazione e l’esercizio dei diritti di voto in assemblea.

Articolo 5

Informazioni prima dell’assemblea

1.   Fatti salvi l’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (9), gli Stati membri assicurano che la società emetta la convocazione dell’assemblea secondo una delle modalità indicate nel paragrafo 2 del presente articolo, non oltre il ventunesimo giorno precedente la data dell’assemblea.

Gli Stati membri possono prevedere che, qualora la società offra agli azionisti la possibilità di votare con mezzi elettronici accessibili a tutti gli azionisti, l’assemblea degli azionisti possa decidere di emettere la convocazione dell’assemblea purché non si tratti di quella annuale secondo una delle modalità specificate al paragrafo 2 del presente articolo non oltre il quattordicesimo giorno precedente la data dell’assemblea. Tale decisione va presa da una maggioranza di almeno due terzi dei voti conferiti dalle azioni o dal capitale sottoscritto rappresentati in assemblea e per una durata non superiore alla successiva assemblea annuale.

Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare i termini minimi di cui al primo e secondo comma alla seconda convocazione o alle convocazioni successive dell’assemblea, emesse per mancato raggiungimento del quorum necessario per l’assemblea indetta in prima convocazione, a condizione che siano state rispettate le disposizioni del presente articolo per la prima convocazione e non siano stati aggiunti nuovi punti all’ordine del giorno e intercorrano almeno dieci giorni tra la convocazione finale e la data dell’assemblea.

2.   Fatti salvi gli ulteriori requisiti in materia di notifica o pubblicazione stabiliti dallo Stato membro competente quale definito all’articolo 1, paragrafo 2, la società è tenuta a emettere la convocazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo in modo tale da assicurare un accesso rapido e su base non discriminatoria alla medesima. Lo Stato membro impone alla società di utilizzare mezzi di comunicazione che possono ragionevolmente garantire un’effettiva diffusione delle informazioni al pubblico in tutta la Comunità. Lo Stato membro non può imporre l’obbligo di utilizzare solo i mezzi di comunicazione i cui operatori sono stabiliti sul suo territorio.

Lo Stato membro non è tenuto ad applicare il primo comma alle società in grado di desumere nomi e indirizzi dei propri azionisti da un registro aggiornato degli azionisti, a condizione che le società in questione abbiano l’obbligo di inviare l’avviso di convocazione a ciascun azionista registrato.

In entrambi i casi la società non può addebitare costi specifici per l’emissione della convocazione secondo le modalità prescritte.

3.   La convocazione di cui al paragrafo 1 deve come minimo:

a)

indicare con precisione dove e quando si svolgerà l’assemblea e l’ordine del giorno proposto per la stessa;

b)

contenere una descrizione chiara e precisa delle procedure che gli azionisti devono rispettare per poter partecipare e votare in assemblea, comprese le informazioni riguardanti:

i)

i diritti di cui godono gli azionisti ai sensi dell’articolo 6, nella misura in cui possono essere esercitati dopo l’emissione della convocazione, e ai sensi dell’articolo 9 e i termini entro cui tali diritti possono essere esercitati; la convocazione può limitarsi ad indicare solo i termini entro cui tali diritti possono essere esercitati, a condizione che contenga un riferimento a informazioni più dettagliate su tali diritti, disponibili sul sito Internet della società;

ii)

la procedura per l’esercizio del voto per delega, in particolare i formulari da utilizzare per il voto per delega e le modalità che la società è disposta ad accettare per le notifiche elettroniche delle designazioni dei rappresentanti; e

iii)

se applicabile, le procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;

c)

se applicabile, indicare la data di registrazione quale definita nell’articolo 7, paragrafo 2, e chiarire che solo coloro che risultano azionisti a tale data avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea;

d)

indicare dove è possibile reperire il testo completo e integrale delle proposte di delibera e dei documenti di cui al paragrafo 4, lettere c) e d), e le modalità per ottenerli;

e)

indicare l’indirizzo del sito Internet sul quale saranno disponibili le informazioni di cui al paragrafo 4.

4.   Gli Stati membri assicurano che per un periodo ininterrotto di almeno ventuno giorni precedenti la data dell’assemblea e comprendente quest’ultima, la società renda disponibile agli azionisti sul suo sito Internet almeno le informazioni seguenti:

a)

la convocazione di cui al paragrafo 1;

b)

il numero complessivo delle azioni e dei diritti di voto alla data della convocazione (compreso quello per ciascuna classe di azioni, nel caso in cui il capitale della società sia ripartito in due o più classi di azioni);

c)

i documenti che saranno sottoposti all’assemblea;

d)

una proposta di delibera o, qualora non sia proposta l’adozione di alcuna delibera, un commento dell’organo competente della società, designato conformemente alla legge applicabile, su ciascun punto dell’ordine del giorno proposto all’assemblea; inoltre, le proposte di delibera presentate dagli azionisti sono rese disponibili sul sito Internet non appena possibile dopo la loro ricezione da parte della società;

e)

se applicabile, i formulari da utilizzare per il voto per delega e per corrispondenza, salvo che tali formulari siano inviati direttamente a ciascun azionista.

Qualora i formulari di cui alla lettera e) non possano essere resi disponibili su Internet per motivi tecnici, la società indica sul suo sito Internet le modalità per ottenerli in forma cartacea. In tal caso la società è tenuta a trasmettere i formulari per corrispondenza e gratuitamente a ciascun azionista che ne faccia richiesta.

Se, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, o dell’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2004/25/CE o in virtù del paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo, la convocazione dell’assemblea è emessa oltre il ventunesimo giorno precedente l’assemblea, il periodo di cui al presente paragrafo è ridotto di conseguenza.

Articolo 6

Diritto di iscrivere punti all’ordine del giorno dell’assemblea e di presentare proposte di delibera

1.   Gli Stati membri assicurano che gli azionisti, che agiscano individualmente o collettivamente:

a)

abbiano il diritto di iscrivere punti all’ordine del giorno dell’assemblea, a condizione che ciascuno di questi punti sia corredato di una motivazione o di una proposta di delibera da adottare in assemblea; e

b)

abbiano il diritto di presentare proposte di delibera sui punti che figurano o figureranno all’ordine del giorno dell’assemblea.

Gli Stati membri possono stabilire che il diritto di cui alla lettera a) possa essere esercitato solo in relazione all’assemblea annuale, a condizione che gli azionisti, agendo individualmente o collettivamente, abbiano il diritto di convocare, o di chiedere alla società di convocare, un’assemblea che non sia quella annuale con un ordine del giorno comprendente almeno tutti i punti che essi hanno chiesto.

Gli Stati membri possono stabilire che tali diritti siano esercitati per iscritto (per corrispondenza con mezzi elettronici).

2.   Qualora uno dei diritti di cui al paragrafo 1 sia subordinato alla condizione che l’azionista o gli azionisti in questione detengano una partecipazione minima nella società, tale partecipazione minima non supera il 5 % del capitale.

3.   Ciascuno Stato membro fissa un’unica data, in funzione di un determinato numero di giorni precedenti l’assemblea o la convocazione, entro la quale gli azionisti possono esercitare il diritto di cui al paragrafo 1, lettera a). Analogamente, ciascuno Stato membro può fissare un termine per l’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1, lettera b).

4.   Gli Stati membri assicurano che, qualora l’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1, lettera a), comporti una modifica dell’ordine del giorno dell’assemblea già comunicato agli azionisti, la società rende disponibile un ordine del giorno modificato seguendo le stesse modalità utilizzate per l’ordine del giorno precedente, prima della data di registrazione applicabile quale definita nell’articolo 7, paragrafo 2, o, in mancanza di una data di registrazione applicabile, con sufficiente anticipo rispetto alla data dell’assemblea, in modo da consentire agli altri azionisti di designare un rappresentante o, se applicabile, di votare per corrispondenza.

Articolo 7

Requisiti per partecipare e votare all’assemblea

1.   Gli Stati membri assicurano:

a)

che i diritti di un azionista di partecipare all’assemblea e di votare, in funzione delle sue azioni, non siano soggetti ad alcun requisito di depositare, trasferire o registrare, a nome di un’altra persona fisica o giuridica, tali azioni prima dell’assemblea; e

b)

che i diritti di un azionista di vendere o trasferire in altro modo le sue azioni durante il periodo che intercorre tra la data di registrazione quale definita al paragrafo 2 e l’assemblea cui questa si riferisce non siano soggetti ad alcuna limitazione a cui non sono soggetti in altri momenti.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i diritti di un azionista di partecipare all’assemblea e di votare, in funzione delle sue azioni, siano determinati dalle azioni detenute da tale azionista a una determinata data precedente l’assemblea (data di registrazione).

Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il primo comma alle società in grado di desumere nomi e indirizzi dei loro azionisti da un registro aggiornato degli azionisti alla data dell’assemblea.

3.   Ciascuno Stato membro assicura che a tutte le società si applichi un’unica data di registrazione. Tuttavia, uno Stato membro può stabilire una data di registrazione per le società che hanno emesso azioni al portatore e un’altra data di registrazione per le società che hanno emesso azioni nominative, a condizione che alle società che hanno emesso azioni di entrambe le categorie si applichi un’unica data di registrazione. La data di registrazione non può precedere di oltre trenta giorni la data dell’assemblea cui si riferisce. Nell’attuare la presente disposizione e l’articolo 5, paragrafo 1, ciascuno Stato membro assicura che tra l’ultima data utile per la convocazione dell’assemblea e la data di registrazione intercorrano almeno otto giorni. Nel calcolo del numero dei giorni tali due date non sono incluse. Nei casi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, uno Stato membro può tuttavia chiedere che intercorrano almeno sei giorni tra l’ultima data utile per la seconda convocazione o le convocazioni successive dell’assemblea e la data di registrazione. Nel calcolo del numero dei giorni tali due date non sono incluse.

4.   La prova della qualità di azionista può essere soggetta solo ai requisiti necessari per assicurare l’identificazione degli azionisti e solo nella misura in cui detti requisiti siano proporzionati al raggiungimento di tale obiettivo.

Articolo 8

Partecipazione all’assemblea con mezzi elettronici

1.   Gli Stati membri consentono alle società di offrire ai loro azionisti qualsiasi forma di partecipazione all’assemblea con mezzi elettronici, in particolare in una o più delle seguenti forme:

a)

trasmissione in tempo reale dell’assemblea;

b)

comunicazione a due vie, in tempo reale, che consenta agli azionisti di intervenire in assemblea da un’altra località;

c)

un meccanismo per esercitare il diritto di voto, prima dell’assemblea o durante il suo svolgimento, senza che sia necessario designare un rappresentante fisicamente presente alla stessa.

2.   Il ricorso a mezzi elettronici per consentire agli azionisti di partecipare all’assemblea può essere soggetto solo ai requisiti e ai vincoli necessari per assicurare l’identificazione degli azionisti e la sicurezza delle comunicazioni elettroniche e solo nella misura in cui detti requisiti e vincoli siano proporzionati al raggiungimento di tali obiettivi.

La presente disposizione non pregiudica le norme giuridiche che gli Stati membri hanno adottato o possono adottare riguardo al processo decisionale della società ai fini dell’introduzione o dell’attuazione di qualsiasi forma di partecipazione con mezzi elettronici.

Articolo 9

Diritto di porre domande

1.   Ogni azionista ha il diritto di porre domande connesse con i punti all’ordine del giorno dell’assemblea. La società risponde alle domande poste dagli azionisti.

2.   Il diritto di porre domande e l’obbligo di rispondere sono soggetti alle misure che gli Stati membri possono adottare, o consentire alle società di adottare, per garantire l’identificazione degli azionisti, il corretto svolgimento dell’assemblea, la sua preparazione e la tutela della riservatezza e degli interessi delle società. Gli Stati membri possono consentire alle società di fornire una risposta unitaria alle domande dello stesso contenuto.

Gli Stati membri possono prevedere che si consideri fornita una risposta se le informazioni pertinenti sono disponibili sul sito Internet della società in un formato «domanda e risposta».

Articolo 10

Voto per delega

1.   Ciascun azionista ha il diritto di designare una persona fisica o giuridica come rappresentante incaricato di intervenire e votare a suo nome in assemblea. Il rappresentante gode degli stessi diritti di intervenire e di porre domande in assemblea di cui godrebbe l’azionista rappresentato.

A parte il requisito che il rappresentante abbia capacità giuridica, gli Stati membri abrogano le norme giuridiche che limitano, o consentono alle società di limitare, l’idoneità di persone a essere designate come rappresentanti.

2.   Gli Stati membri possono limitare la designazione di un rappresentante a una singola assemblea o alle assemblee che si svolgono in un determinato periodo.

Fatto salvo l’articolo 13, paragrafo 5, gli Stati membri possono limitare il numero di persone che l’azionista può designare come rappresentanti per una determinata assemblea. Tuttavia, qualora l’azionista possieda azioni di una società detenute in più di un conto titoli, detta limitazione non impedisce all’azionista di designare per una determinata assemblea un distinto rappresentante con riferimento alle azioni detenute in ciascun conto titoli. Ciò non pregiudica le regole previste dalla legge applicabile che vietano di votare in modo differenziato per azioni detenute dallo stesso azionista.

3.   Salve le limitazioni espressamente consentite dai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri non possono limitare, o consentire alle società di limitare, l’esercizio dei diritti dell’azionista tramite un rappresentante per fini diversi da quelli volti a risolvere i potenziali conflitti di interesse tra il rappresentante e l’azionista nell’interesse del quale il rappresentante è tenuto ad agire; nel fare ciò gli Stati membri non possono imporre requisiti diversi dai seguenti:

a)

gli Stati membri possono stabilire che il rappresentante comunichi le specifiche circostanze che possono essere rilevanti per gli azionisti nel valutare se esistono rischi che il rappresentante possa perseguire un interesse diverso dall’interesse dell’azionista;

b)

gli Stati membri possono limitare o escludere l’esercizio dei diritti dell’azionista attraverso un rappresentante in mancanza di istruzioni di voto specifiche per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto dell’azionista;

c)

gli Stati membri possono limitare o escludere il trasferimento della delega a un’altra persona, ma ciò non impedisce a un rappresentante che sia una persona giuridica di esercitare, tramite un membro dei suoi organi di direzione o di amministrazione o un suo dipendente, i poteri conferitigli.

Un conflitto di interessi ai sensi del presente paragrafo può sussistere in particolare nei casi in cui il rappresentante:

i)

sia un azionista di controllo della società o sia un altro soggetto controllato da tale azionista;

ii)

sia membro dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza della società o di un azionista di controllo o di un soggetto controllato di cui al punto i);

iii)

sia un dipendente o un revisore della società o di un azionista di controllo o di un soggetto controllato di cui al punto i);

iv)

abbia legami familiari con una delle persone fisiche di cui ai punti da i) a iii).

4.   Il rappresentante esprime il voto conformemente alle istruzioni di voto impartite dall’azionista che esso rappresenta.

Gli Stati membri possono chiedere ai rappresentanti di tenere traccia delle istruzioni di voto per un determinato periodo minimo e di confermare su richiesta che le istruzioni di voto sono state rispettate.

5.   Una persona che agisca in qualità di rappresentante può ricevere deleghe da parte di più di un azionista, senza limitazioni riguardo al numero di azionisti rappresentati. La legge applicabile consente a un rappresentante che detenga deleghe di più azionisti di esprimere per un azionista un voto diverso da quello espresso per un altro.

Articolo 11

Formalità per la nomina e la notifica del rappresentante

1.   Gli Stati membri consentono agli azionisti di designare un rappresentante con mezzi elettronici. Inoltre, gli Stati membri consentono alle società di accettare le notifiche di designazione effettuate con mezzi elettronici e provvedono affinché tutte le società offrano ai loro azionisti almeno un modo effettivo di notifica con mezzi elettronici.

2.   Gli Stati membri garantiscono che i rappresentanti possano essere designati, e la loro designazione notificata alla società, esclusivamente per iscritto. Oltre a questo requisito formale essenziale, la designazione di un rappresentante, la notifica della designazione alla società e la formulazione delle istruzioni di voto, se del caso, al rappresentante possono essere solo assoggettate a requisiti formali necessari, rispettivamente, ad assicurare l’identificazione dell’azionista e del rappresentante o ad assicurare la possibilità di verificare il contenuto delle istruzioni di voto e solo nella misura in cui detti requisiti siano proporzionati al raggiungimento di tali obiettivi.

3.   Le disposizioni del presente articolo sono estese, in quanto applicabili, alla revoca della designazione di un rappresentante.

Articolo 12

Voto per corrispondenza

Gli Stati membri consentono alle società di offrire ai loro azionisti la possibilità di votare per corrispondenza prima dell’assemblea. Il voto per corrispondenza può essere assoggettato unicamente ai requisiti e ai vincoli necessari ad assicurare l’identificazione degli azionisti e solo nella misura in cui detti requisiti e vincoli sono proporzionati al raggiungimento di tale obiettivo.

Articolo 13

Soppressione di taluni impedimenti all’effettivo esercizio dei diritti di voto

1.   Il presente articolo si applica nei casi in cui una persona fisica o giuridica, riconosciuta come azionista dalla legge applicabile, agisca, nel quadro di un’attività professionale, per conto di un’altra persona fisica o giuridica (il «cliente»).

2.   Qualora la legge applicabile imponga requisiti di comunicazione, come condizione preliminare per l’esercizio dei diritti di voto da parte di un azionista di cui al paragrafo 1, detti requisiti non vanno al di là di un elenco che comunica alla società l’identità di ciascun cliente e il numero di azioni in relazione alle quali è esercitato il diritto di voto per suo conto.

3.   Qualora la legge applicabile imponga requisiti formali riguardo all’autorizzazione di un azionista di cui al paragrafo 1 a esercitare diritti di voto, o alle istruzioni di voto, detti requisiti formali non vanno al di là di quanto necessario, rispettivamente, per l’identificazione del cliente o per consentire la verifica del contenuto delle istruzioni di voto e sono proporzionati al raggiungimento di tali obiettivi.

4.   Un azionista di cui al paragrafo 1 è autorizzato ad esprimere il voto conferito da determinate azioni in maniera diversa rispetto a quello relativo ad altre azioni.

5.   Qualora la legge applicabile limiti il numero delle persone che un azionista può designare come rappresentanti a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, tale limitazione non impedisce all’azionista di cui al paragrafo 1 del presente articolo di conferire una delega a ciascuno dei suoi clienti o ad una terza parte designata da un cliente.

Articolo 14

Risultato della votazione

1.   La società determina per ogni delibera almeno il numero di azioni per le quali sono stati espressi voti validi, la proporzione di capitale che tali voti rappresentano, il numero totale di voti validamente espressi, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e, se applicabile, il numero delle astensioni.

Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere o consentire alle società di prevedere che, se nessun azionista richiede un pieno rendiconto del voto, sia sufficiente determinare i risultati della votazione solo nella misura in cui ciò è necessario per assicurare che per ogni delibera sia stata raggiunta la maggioranza richiesta.

2.   Entro un termine, determinato dalla legge applicabile ma comunque non oltre quindici giorni dopo l’assemblea, la società pubblica sul suo sito Internet i risultati della votazione determinati a norma del paragrafo 1.

3.   Il presente articolo lascia impregiudicate le norme giuridiche che gli Stati membri hanno adottato o possono adottare circa le formalità necessarie affinché una delibera sia ritenuta valida o la possibilità di una successiva impugnazione dei risultati della votazione.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Attuazione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 3 agosto 2009. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

In deroga al primo comma, gli Stati membri in cui al 1o luglio 2006 fossero in vigore disposizioni nazionali che limitano o vietano la designazione di un rappresentante nell’ambito della casistica di cui all’articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, punto ii), mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 10, paragrafo 3, per quanto riguarda siffatta limitazione o divieto, entro il 3 agosto 2012.

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il numero di giorni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, e all’articolo 7, paragrafo 3, e qualsiasi modifica al riguardo; la Commissione pubblica tali informazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al primo comma, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 17

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 11 luglio 2007.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

M. LOBO ANTUNES


(1)  GU C 318 del 23.12.2006, pag. 42.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 15 febbraio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 giugno 2007.

(3)  GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 714.

(4)  GU L 184 del 6.7.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).

(5)  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

(6)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(7)  GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3.

(8)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(9)  GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12.


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