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Document 32007L0014

Direttiva 2007/14/CE della Commissione, dell’ 8 marzo 2007 , che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato

GU L 69 del 9.3.2007, p. 27–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 322M del 2.12.2008, p. 496–505 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/11/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/14/oj

9.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 69/27


DIRETTIVA 2007/14/CE DELLA COMMISSIONE

dell’8 marzo 2007

che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), l’articolo 5, paragrafo 6, primo comma, l’articolo 5, paragrafo 6, lettera c), l’articolo 9, paragrafo 7, l’articolo 12, paragrafo 8, lettere da b) a e), l’articolo 13, paragrafo 2, l’articolo 14, paragrafo 2, l’articolo 21, paragrafo 4, lettera a), l’articolo 23, paragrafo 4, punto ii), e l’articolo 23, paragrafo 7,

dopo aver consultato il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) (2) per un parere tecnico,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2004/109/CE stabilisce i principi generali per l’armonizzazione degli obblighi di trasparenza per quanto riguarda la detenzione di diritti di voto o di strumenti finanziari che conferiscono il diritto di acquistare azioni esistenti con diritti di voto. Essa mira ad assicurare che tramite la comunicazione di informazioni accurate, complete e tempestive venga consolidata e rafforzata la fiducia degli investitori. Nella stessa ottica, prescrivendo che gli emittenti vengano informati in merito alle modifiche delle partecipazioni societarie rilevanti, essa intende assicurare che questi ultimi siano in grado di tenere il pubblico informato.

(2)

Le regole per l’applicazione delle disposizioni riguardanti gli obblighi di trasparenza devono altresì mirare a garantire un livello elevato di tutela degli investitori, a rafforzare l’efficienza del mercato e a garantire uniformità di applicazione.

(3)

Per quanto riguarda la procedura conformemente alla quale gli investitori devono essere informati della scelta dello Stato membro d’origine effettuata dall’emittente, è opportuno che tale scelta sia comunicata secondo la stessa procedura applicata per le informazioni previste dalla regolamentazione a norma della direttiva 2004/109/CE.

(4)

Per quanto riguarda il contenuto minimo del bilancio semestrale abbreviato, qualora non sia preparato conformemente ai principi contabili internazionali, esso deve essere tale da evitare di fornire un quadro fuorviante delle attività e passività, della situazione patrimoniale e degli utili o delle perdite dell’emittente. Il contenuto delle relazioni semestrali deve essere tale da assicurare agli investitori una trasparenza adeguata tramite un flusso regolare di informazioni circa l’andamento economico dell’emittente e tali informazioni devono essere presentate in modo tale da agevolarne il raffronto con le informazioni fornite nella relazione annuale dell’anno precedente.

(5)

Gli emittenti di azioni che redigono conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali IAS e IFRS devono applicare la stessa definizione di operazioni con parti correlate nella relazione annuale e semestrale di cui alla direttiva 2004/109/CE. Gli emittenti di azioni che non redigono conti consolidati e non sono tenuti ad applicare gli IAS e gli IFRS devono applicare nelle loro relazioni semestrali di cui alla direttiva 2004/109/CE la definizione di operazioni con parti correlate di cui alla direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (3).

(6)

Per beneficiare dell’esenzione dalla notifica delle partecipazioni rilevanti di cui alla direttiva 2004/109/CE nel caso di azioni acquisite esclusivamente a fini di operazioni di compensazione e regolamento, la lunghezza massima del «ciclo di regolamento a breve» deve essere la più breve possibile.

(7)

Affinché l’autorità competente rilevante sia in grado di verificare la conformità della concessione della deroga ai market maker rispetto alla notifica di informazioni sulle partecipazioni rilevanti, il market maker che aspira a beneficiare di tale deroga deve rendere noto che sta agendo o intende agire come market maker e per quali azioni o strumenti finanziari opera in tale qualità.

(8)

Svolgere attività di market making in piena trasparenza è particolarmente importante. Pertanto il market maker deve essere in grado, su richiesta dell’autorità competente rilevante, di identificare le attività svolte in relazione all’emittente in questione e in particolare le azioni o gli strumenti finanziari detenuti a fini di attività di market making.

(9)

Per quanto riguarda il calendario dei giorni di negoziazione, è opportuno, per facilità di funzionamento, che i termini vengano calcolati con riferimento ai giorni di negoziazione nello Stato membro dell’emittente. Tuttavia per rafforzare la trasparenza, occorre prevedere che ciascuna autorità competente informi gli investitori e i partecipanti al mercato in merito al calendario dei giorni di negoziazione applicabile per i vari mercati regolamentati situati o operanti sul suo territorio.

(10)

Per quanto riguarda le circostanze in cui deve essere effettuata la notifica delle partecipazioni rilevanti, è opportuno stabilire quando tale obbligo scatta individualmente o collettivamente e come si deve adempiere a tale obbligo in caso di deleghe.

(11)

È ragionevole presumere che le persone fisiche o giuridiche abbiano un dovere di grande attenzione in caso di acquisizioni o cessioni di partecipazioni rilevanti. Ne consegue che tali persone verranno molto rapidamente a conoscenza di tali acquisizioni o cessioni o della possibilità di esercitare diritti di voto ed è pertanto opportuno che il periodo successivo all’operazione rilevante dopo il quale esse vengano considerate a conoscenza delle predette operazioni sia molto breve.

(12)

L’esenzione dall’obbligo di aggregare le partecipazioni rilevanti deve essere applicabile solo alle imprese madri che possono dimostrare che le società di gestione o le imprese di investimento da loro controllate soddisfano condizioni adeguate di indipendenza. Per assicurare una completa trasparenza, un attestato in tal senso deve essere notificato ex ante all’autorità competente rilevante. Sotto questo profilo è importante che la notifica menzioni l’autorità competente che vigila sulle attività delle società di gestione alle condizioni previste dalla direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (4), indipendentemente dal fatto che siano o no autorizzate nel quadro di tale direttiva, purché in quest’ultimo caso siano vigilate in conformità della legislazione nazionale.

(13)

Ai fini della direttiva 2004/109/CE, gli strumenti finanziari devono essere presi in considerazione nel contesto della notifica delle partecipazioni rilevanti nella misura in cui tali strumenti forniscano al possessore un diritto incondizionato ad acquistare le azioni sottostanti o la discrezionalità di acquistare o meno le azioni o il contante sottostanti alla scadenza. Di conseguenza tra gli strumenti finanziari presi in considerazione non devono essere inclusi gli strumenti che danno diritto al possessore di ricevere azioni a seconda che il prezzo dell’azione sottostante raggiunga o meno un certo livello ad un determinato momento. Né debbono essere inclusi gli strumenti che consentono all’emittente dello strumento o a un terzo di fornire azioni o contante al possessore dello strumento alla scadenza.

(14)

Gli strumenti finanziari di cui all’allegato I, sezione C, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) che non sono menzionati all’articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva non sono considerati strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE.

(15)

La direttiva 2004/109/CE stabilisce obblighi di alto profilo nel settore della diffusione delle informazioni previste dalla regolamentazione. La mera disponibilità delle informazioni, che significa che gli investitori devono attivamente ricercarle, non è pertanto sufficiente ai fini di tale direttiva. Di conseguenza la diffusione deve comprendere l’attiva distribuzione delle informazioni da parte degli emittenti ai media, finalizzata al raggiungimento degli investitori.

(16)

Sono necessarie delle norme minime di qualità per la diffusione delle informazioni previste dalla regolamentazione, affinché gli investitori, anche se situati in uno Stato membro diverso da quello dell’emittente, abbiano pari accesso a tali informazioni. Gli emittenti devono garantire che tali norme minime siano soddisfatte, o diffondendo direttamente le informazioni previste dalla regolamentazione o affidando ad un terzo il compito di farlo per loro conto. In quest’ultimo caso il terzo deve essere in grado di garantire una diffusione in condizioni adeguate e deve essere dotato di meccanismi idonei per assicurare che le informazioni previste dalla regolamentazione che esso riceve provengano dall’emittente rilevante e che non vi sia alcun rischio significativo di corruzione dei dati o di accesso non autorizzato a informazioni privilegiate non pubblicate. Quando il terzo presta altri servizi o esegue altre funzioni, come nel caso dei media, delle autorità competenti, delle borse o dell’entità incaricata del meccanismo di stoccaggio ufficialmente stabilito, tali servizi o funzioni devono essere tenuti chiaramente separati dai servizi e dalle funzioni riguardanti la diffusione delle informazioni previste dalla regolamentazione. Quando comunicano informazioni ai media, gli emittenti o i terzi devono dare priorità all’uso di mezzi elettronici e di formati standard del settore in modo da facilitare e accelerare l’elaborazione delle informazioni.

(17)

In aggiunta, tramite norme minime, le informazioni previste dalla regolamentazione devono essere diffuse in modo da assicurare il massimo accesso pubblico possibile e se possibile raggiungere il pubblico simultaneamente all’interno e all’esterno dello Stato membro d’origine dell’emittente. Ciò non pregiudica il diritto degli Stati membri di richiedere agli emittenti di pubblicare parti o la totalità delle informazioni previste dalla regolamentazione tramite i giornali e la possibilità degli emittenti di mettere a disposizione le informazioni previste dalla regolamentazione sul loro sito o su altri siti accessibili agli investitori.

(18)

Deve essere possibile dichiarare l’equivalenza quando le regole generali di informazione di paesi terzi consentono agli utenti una valutazione comprensibile e ampiamente equivalente della situazione degli emittenti, che permetta loro di prendere decisioni analoghe come se fossero loro fornite informazioni conformemente ai requisiti della direttiva 2004/109/CE, anche se i requisiti non sono identici. Tuttavia l’equivalenza deve essere limitata alla sostanza delle informazioni rilevanti e non deve essere accettata alcuna eccezione per quanto riguarda i termini prescritti dalla direttiva 2004/109/CE.

(19)

Per stabilire se l’emittente di un paese terzo adempia o meno ad obblighi equivalenti a quelli previsti all’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/109/CE, è importante assicurarsi che vi sia conformità con il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l’inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari (6), in particolare con i punti riguardanti le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati da includere nel prospetto.

(20)

Per quanto riguarda l’equivalenza dei requisiti di indipendenza, un’impresa madre di una società di gestione o di un’impresa di investimento avente sede in un paese terzo deve essere in grado di beneficiare dell’esenzione di cui all’articolo 12, paragrafo 4 o 5, della direttiva 2004/109/CE, indipendentemente dal fatto che la legge del paese terzo richieda l’autorizzazione affinché la società di gestione o l’impresa di investimento controllata svolga attività di gestione o di gestione del portafoglio, purché siano rispettate talune condizioni di indipendenza.

(21)

Le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce le modalità di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera i), punto ii), dell’articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, dell’articolo 5, paragrafo 4, seconda frase, dell’articolo 9, paragrafi 1, 2 e 4, dell’articolo 10, dell’articolo 12, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6, dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), dell’articolo 13, paragrafo 1, dell’articolo 21, paragrafo 1, dell’articolo 23, paragrafi 1 e 6, della direttiva 2004/109/CE.

Articolo 2

Procedura per la scelta dello Stato membro di origine

[Articolo 2, paragrafo 1, lettera i), punto ii), della direttiva 2004/109/CE]

Quando l’emittente effettua la scelta dello Stato membro di origine, tale scelta è comunicata conformemente alla stessa procedura applicata per le informazioni previste dalla regolamentazione.

Articolo 3

Contenuto minimo del bilancio semestrale non consolidato

(Articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2004/109/CE)

1.   Il contenuto minimo del bilancio semestrale abbreviato, qualora esso non sia preparato conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, è conforme ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2.   Lo stato patrimoniale sintetico e il conto economico sintetico contengono tutte le intestazioni e i totali parziali inclusi nel bilancio annuale più recente dell’emittente. Vengono aggiunte ulteriori voci di bilancio se, in caso di loro omissione, il bilancio semestrale fornirebbe un quadro fuorviante delle attività e passività, della situazione patrimoniale, degli utili o delle perdite dell’emittente.

Inoltre vengono incluse le seguenti informazioni comparative:

a)

lo stato patrimoniale alla fine dei primi sei mesi dell’esercizio finanziario corrente e lo stato patrimoniale comparativo alla fine dell’esercizio finanziario immediatamente precedente;

b)

il conto economico per i primi sei mesi dell’esercizio finanziario corrente con, a partire da due anni dopo l’entrata in vigore della presente direttiva, informazioni comparative per il periodo comparabile dell’esercizio finanziario precedente.

3.   Le note esplicative includono quanto segue:

a)

informazioni sufficienti per assicurare la comparabilità del bilancio semestrale abbreviato con il bilancio annuale;

b)

informazioni e spiegazioni sufficienti per garantire la corretta comprensione da parte dell’utente di qualsiasi modifica rilevante degli importi e di eventuali sviluppi avvenuti nel periodo semestrale in questione, che sono riflessi nello stato patrimoniale e nel conto profitti e perdite.

Articolo 4

Operazioni rilevanti con parti correlate

(Articolo 5, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva 2004/109/CE)

1.   Nelle relazioni intermedie sulla gestione, gli emittenti di azioni comunicano almeno quanto segue come operazioni rilevanti con parti correlate:

a)

le operazioni con parti correlate che si sono svolte nei primi sei mesi dell’esercizio finanziario corrente e che hanno influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o i risultati dell’impresa durante tale periodo;

b)

qualsiasi modifica delle operazioni con parti correlate descritte nell’ultima relazione annuale che potrebbe avere un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o i risultati dell’impresa nei primi sei mesi dell’esercizio finanziario corrente.

2.   Se l’emittente di azioni non è tenuto a redigere i conti consolidati, comunica quanto meno le operazioni con parti correlate di cui all’articolo 43, paragrafo 1, punto 7 ter, della direttiva 78/660/CEE.

Articolo 5

Lunghezza massima del consueto «ciclo di regolamento a breve»

(Articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 2004/109/CE)

La lunghezza massima del consueto «ciclo di regolamento a breve» è di tre giorni di negoziazione successivi all’operazione.

Articolo 6

Meccanismi di controllo delle autorità competenti per quanto riguarda i market maker

(Articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 2004/109/CE)

1.   Il market maker che intende beneficiare dell’esenzione di cui all’articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 2004/109/CE notifica all’autorità competente dello Stato membro di origine dell’emittente, al più tardi entro il termine fissato all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE, che svolge o intende svolgere attività di market making su un determinato emittente.

Quando il market maker cessa di svolgere attività di market making sull’emittente in questione, lo notifica all’autorità competente.

2.   Senza pregiudizio dell’applicazione dell’articolo 24 della direttiva 2004/109/CE, qualora il market maker che intenda beneficiare dell’esenzione di cui all’articolo 9, paragrafo 5, di tale direttiva riceve dall’autorità competente dell’emittente la richiesta di identificare le azioni o gli strumenti finanziari detenuti a fini di market making, tale market maker è autorizzato a compiere tale identificazione con qualsiasi mezzo verificabile. Solo se il market maker non è in grado di identificare le azioni o gli strumenti finanziari in questione, può essere tenuto a detenerli in un conto separato ai fini di tale identificazione.

3.   Senza pregiudizio dell’applicazione dell’articolo 24, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2004/109/CE, se il diritto nazionale richiede un accordo di market making tra il market maker e la borsa valori e/o l’emittente, il market maker fornisce tale accordo all’autorità competente rilevante su richiesta di quest’ultima.

Articolo 7

Calendario dei giorni di negoziazione

(Articolo 12, paragrafi 2 e 6, e articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE)

1.   Ai fini dell’articolo 12, paragrafi 2 e 6, e dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE, si applica il calendario dei giorni di negoziazione dello Stato membro di origine dell’emittente.

2.   Ciascuna autorità competente pubblica nel suo sito Internet il calendario dei giorni di negoziazione dei diversi mercati regolamentati situati o operanti sul territorio di sua competenza.

Articolo 8

Azionisti e persone fisiche o giuridiche di cui all’articolo 10 della direttiva «trasparenza» tenuti ad effettuare la notifica delle partecipazioni rilevanti

(Articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE)

1.   Ai fini dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE, l’obbligo di notifica che scatta non appena la quota dei diritti di voto detenuti raggiunge, supera o scende al di sotto delle soglie applicabili a seguito delle operazioni del tipo di cui all’articolo 10 della direttiva 2004/109/CE è un obbligo individuale incombente a ciascun azionista o persona fisica o giuridica di cui all’articolo 10 di tale direttiva o entrambi qualora la percentuale dei diritti di voto detenuti da ciascuna parte raggiunga, superi o scenda al di sotto della soglia applicabile.

Nelle circostanze di cui all’articolo 10, lettera a), della direttiva 2004/109/CE, l’obbligo di notifica è un obbligo collettivo condiviso da tutte le parti dell’accordo.

2.   Nelle circostanze di cui all’articolo 10, lettera h), della direttiva 2004/109/CE, se un azionista concede la delega per un’assemblea di azionisti, la notifica può essere effettuata tramite una singola notifica al momento di concessione della delega, purché sia chiarito nella notifica quale sarà la situazione risultante in termini di diritti di voto quando il possessore della delega non potrà più esercitare i diritti di voto in modo discrezionale.

Se, nelle circostanze di cui all’articolo 10, lettera h), della direttiva 2004/109/CE, il detentore della delega riceve una o diverse deleghe in relazione ad un’assemblea degli azionisti, la notifica può essere effettuata tramite una singola notifica al momento di ricezione delle deleghe, purché sia chiarito nella notifica quale sarà la situazione risultante in termini di diritti di voto quando il possessore della delega non potrà più esercitare i diritti di voto in modo discrezionale.

3.   Se il dovere di effettuare una notifica incombe a più di una persona fisica o giuridica, la notifica può essere effettuata tramite una singola notifica comune.

Tuttavia non si può considerare che una singola notifica comune sollevi una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche in questione dalla sua responsabilità in materia di notifica.

Articolo 9

Circostanze nelle quali la persona notificante dovrebbe essere venuta a conoscenza dell’acquisizione o della cessione o della possibilità di esercitare i diritti di voto

(Articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE)

Ai fini dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/109/CE, l’azionista o la persona fisica o giuridica di cui all’articolo 10 di tale direttiva vengono considerati a conoscenza dell’acquisizione, della cessione o della possibilità di esercitare i diritti di voto non più tardi di due giorni di negoziazione dopo l’operazione.

Articolo 10

Condizioni di indipendenza che le società di gestione e le imprese di investimento partecipanti alla gestione dei portafogli individuali devono soddisfare

(Articolo 12, paragrafo 4, primo comma, e articolo 12, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2004/109/CE)

1.   Ai fini dell’esenzione dall’aggregazione delle partecipazioni di cui all’articolo 12, paragrafo 4, primo comma, e all’articolo 12, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2004/109/CE, un’impresa madre di una società di gestione o di un’impresa di investimento deve soddisfare le condizioni seguenti:

a)

non deve interferire dando istruzioni dirette o indirette o in alcun altro modo nell’esercizio dei diritti di voto detenuti da tale società di gestione o impresa di investimento;

b)

tale società di gestione o impresa di investimento deve avere la facoltà di esercitare, indipendentemente dall’impresa madre, i diritti di voto connessi alle attività che essa gestisce.

2.   Un’impresa madre che desidera avvalersi dell’esenzione notifica senza indugio quanto segue all’autorità competente dello Stato membro di origine degli emittenti i cui diritti di voto sono collegati alle partecipazioni gestite dalle società di gestione o dalle imprese di investimento:

a)

un elenco dei nomi di tali società di gestione e imprese di investimento, con indicazione delle autorità competenti per la loro vigilanza o del fatto che non vi è alcuna autorità competente per la loro vigilanza, ma senza alcun riferimento agli emittenti in questione;

b)

un attestato certificante che, con riferimento a ciascuna di tali società di gestione o imprese di investimento, l’impresa madre soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1.

L’impresa madre aggiorna l’elenco di cui alla lettera a) su base continuativa.

3.   Quando l’impresa madre intende beneficiare dell’esenzione soltanto in relazione agli strumenti finanziari di cui all’articolo 13 della direttiva 2004/109/CE, notifica all’autorità competente dello Stato membro di origine dell’emittente solo l’elenco di cui al paragrafo 2, lettera a).

4.   Senza pregiudizio dell’applicazione dell’articolo 24 della direttiva 2004/109/CE, un’impresa madre di una società di gestione o di un’impresa di investimento deve essere in grado di dimostrare all’autorità competente dello Stato membro di origine dell’emittente, su richiesta, che:

a)

le strutture organizzative dell’impresa madre e della società di gestione o dell’impresa di investimento sono tali che i diritti di voto sono esercitati indipendentemente dall’impresa madre;

b)

le persone che decidono come devono essere esercitati i diritti di voto agiscono in modo indipendente;

c)

se l’impresa madre è un cliente della sua società di gestione o dell’impresa di investimento o ha una partecipazione nelle attività gestite dalla società di gestione o dall’impresa di investimento, vi è un chiaro mandato scritto che prevede un normale rapporto di clientela tra l’impresa madre e la società di gestione o l’impresa di investimento.

Il requisito di cui alla lettera a) implica quanto meno che l’impresa madre e la società di gestione o l’impresa di investimento devono aver previsto procedure e linee guida scritte, ragionevolmente intese a prevenire la circolazione di informazioni tra l’impresa madre e la società di gestione o l’impresa di investimento in relazione all’esercizio di diritti di voto.

5.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), per «istruzione diretta» si intende qualsiasi istruzione data dall’impresa madre o da un’altra impresa controllata dall’impresa madre, in cui si specifichi in che modo i diritti di voto devono essere esercitati dalla società di gestione o dall’impresa di investimento in determinati casi.

Per «istruzione indiretta» si intende qualsiasi istruzione generale o particolare, indipendentemente dalla forma, data dall’impresa madre o da un’altra impresa controllata dall’impresa madre, che limiti la discrezionalità della società di gestione o dell’impresa di investimento in relazione all’esercizio dei diritti di voto al fine di servire gli interessi aziendali specifici dell’impresa madre o di un’altra impresa controllata dall’impresa madre.

Articolo 11

Tipi di strumenti finanziari che conferiscono il diritto di acquistare, su iniziativa esclusiva del possessore, azioni che conferiscono diritti di voto

(Articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE)

1.   Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE, i valori mobiliari e i contratti di opzione, i contratti finanziari a termine standardizzati («future»), gli «swap», gli accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati di cui all’allegato I, sezione C, della direttiva 2004/39/CE sono considerati strumenti finanziari purché essi conferiscano il diritto di acquistare, su iniziativa esclusiva del possessore, in virtù di un accordo formale, azioni, già emesse, che conferiscono diritti di voto di un emittente le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Il possessore dello strumento deve beneficiare, alla scadenza, o del diritto incondizionato ad acquistare le azioni sottostanti o della discrezionalità circa il suo diritto ad acquistare tali azioni o meno.

Per accordo formale si intende un accordo vincolante in base al diritto applicabile.

2.   Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE, il possessore aggrega e notifica tutti gli strumenti finanziari ai sensi del paragrafo 1 riguardanti lo stesso emittente sottostante.

3.   La notifica di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE include le informazioni seguenti:

a)

la situazione risultante, in termini di diritti di voto;

b)

se del caso, la catena di imprese controllate mediante le quali gli strumenti finanziari sono effettivamente detenuti;

c)

la data alla quale è stata raggiunta o superata la soglia;

d)

per gli strumenti con un periodo di esercizio, l’indicazione della data o del periodo in cui le azioni saranno o potranno essere acquistate, se del caso;

e)

la data di scadenza dello strumento;

f)

l’identità del possessore;

g)

il nome dell’emittente sottostante.

Ai fini della lettera a), la percentuale dei diritti di voto è calcolata con riferimento al totale dei diritti di voto e del capitale quale comunicato da ultimo dall’emittente a norma dell’articolo 15 della direttiva 2004/109/CE.

4.   Il periodo di notifica è lo stesso previsto all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE e nelle relative disposizioni di esecuzione.

5.   La notifica viene fatta all’emittente dell’azione sottostante e all’autorità competente dello Stato membro di origine di tale emittente.

Se uno strumento finanziario ha più di un’azione sottostante, viene fatta una notifica separata a ciascun emittente delle azioni sottostanti.

Articolo 12

Norme minime

(Articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE)

1.   La diffusione delle informazioni previste dalla regolamentazione ai fini dell’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE avviene nel rispetto delle norme minime di cui ai paragrafi da 2 a 5.

2.   Le informazioni previste dalla regolamentazione sono diffuse in modo da poter pervenire ad un pubblico il più ampio possibile e per quanto possibile simultaneamente nello Stato membro di origine, o nello Stato membro di cui all’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2004/109/CE, e negli altri Stati membri.

3.   Le informazioni previste dalla regolamentazione vengono comunicate ai media nel loro testo integrale senza editing.

Tuttavia, nel caso delle relazioni e delle attestazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 della direttiva 2004/109/CE, tale requisito viene considerato soddisfatto se l’annuncio riguardante le informazioni previste dalla regolamentazione viene comunicato ai media e indica in quale sito Internet, oltre che nel meccanismo ufficialmente stabilito per lo stoccaggio centrale delle informazioni previste dalla regolamentazione di cui all’articolo 21 di tale direttiva, sono disponibili i documenti rilevanti.

4.   Le informazioni previste dalla regolamentazione sono comunicate ai media in modo tale da assicurare la sicurezza della comunicazione, minimizzare il rischio di corruzione dei dati e accesso non autorizzato e garantire certezza circa la fonte di tali informazioni.

La sicurezza della ricezione viene garantita rimediando quanto prima a qualsiasi carenza o disfunzione nella comunicazione delle informazioni prescritte dalla regolamentazione.

L’emittente o la persona che ha chiesto l’ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato senza il consenso dell’emittente non è responsabile di errori sistemici o carenze nei media ai quali le informazioni previste dalla regolamentazione sono state comunicate.

5.   Le informazioni previste dalla regolamentazione sono comunicate ai media in modo tale da chiarire che si tratta delle informazioni previste dalla regolamentazione e identificare chiaramente l’emittente in questione, l’oggetto delle informazioni e l’ora e la data della loro comunicazione da parte dell’emittente o della persona che ha chiesto l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato senza il consenso dell’emittente.

Su richiesta, l’emittente o la persona che ha chiesto l’ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato senza il consenso dell’emittente è in grado di comunicare all’autorità competente, in relazione a qualsiasi comunicazione di informazioni previste dalla regolamentazione, gli elementi seguenti:

a)

il nome della persona che ha comunicato le informazioni ai media;

b)

i dettagli di convalida della sicurezza;

c)

l’ora e la data alla quale le informazioni sono state comunicate ai media;

d)

il supporto sul quale le informazioni sono state comunicate;

e)

se del caso, i dettagli di qualsiasi veto posto dall’emittente sulle informazioni previste dalla regolamentazione.

Articolo 13

Obblighi equivalenti all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/109/CE

(Articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE)

Si considera che un paese terzo stabilisca obblighi equivalenti a quelli di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/109/CE se, in base alla legge di tale paese, la relazione annuale sulla gestione deve includere almeno le informazioni seguenti:

a)

un’analisi attendibile dello sviluppo e dell’andamento economico nonché della situazione dell’emittente unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze a cui sono confrontati, tale da presentare un quadro globale ed equilibrato dello sviluppo e dell’andamento economico nonché della situazione dell’emittente, coerente con le dimensioni e la complessità della sua attività;

b)

l’indicazione di eventuali fatti di rilievo sopravvenuti dopo la chiusura dell’esercizio;

c)

indicazioni del probabile sviluppo futuro dell’emittente.

L’analisi di cui alla lettera a) include, nella misura necessaria alla comprensione dello sviluppo, dell’andamento economico o della situazione dell’emittente, gli indicatori di performance fondamentali sia finanziari che, se del caso, non finanziari che sono rilevanti per l’attività economica in questione.

Articolo 14

Requisiti equivalenti all’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2004/109/CE

(Articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE)

Si considera che un paese terzo stabilisca obblighi equivalenti a quelli di cui all’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2004/109/CE se, in base alla legge di tale paese, oltre alla relazione intermedia sulla gestione è richiesto un bilancio abbreviato e la relazione intermedia sulla gestione deve includere quanto meno le informazioni seguenti:

a)

l’analisi del periodo coperto;

b)

indicazioni del probabile sviluppo futuro dell’emittente per i restanti sei mesi dell’esercizio finanziario;

c)

per gli emittenti di azioni e qualora non venga già comunicato su base continuativa, le operazioni rilevanti con parti correlate.

Articolo 15

Requisiti equivalenti all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2004/109/CE

(Articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE)

Si considera che un paese terzo stabilisca obblighi equivalenti a quelli di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2004/109/CE se, in base alla legge di tale paese, una o più persone all’interno dell’emittente sono responsabili dell’informazione finanziaria annuale e semestrale ed in particolare:

a)

della conformità del bilancio con il quadro di presentazione o con la serie di principi contabili applicabili;

b)

dell’attendibilità dell’analisi della gestione contenuta nella relazione sulla gestione.

Articolo 16

Requisiti equivalenti all’articolo 6 della direttiva 2004/109/CE

(Articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE)

Si considera che un paese terzo stabilisca obblighi equivalenti a quelli di cui all’articolo 6 della direttiva 2004/109/CE se, in base alla legge di tale paese, un emittente è tenuto a pubblicare relazioni finanziarie trimestrali.

Articolo 17

Requisiti equivalenti all’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/109/CE

(Articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE)

Si considera che un paese terzo stabilisca obblighi equivalenti a quelli di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2004/109/CE se, in base alla legge di tale paese, la presentazione di conti individuali da parte dell’impresa madre non è richiesta, ma l’emittente la cui sede legale è situata in tale paese terzo è tenuto, nella preparazione dei conti consolidati, ad includere le informazioni seguenti:

a)

per gli emittenti di azioni, il computo dei dividendi e la capacità di pagare i dividendi;

b)

per tutti gli emittenti, se del caso, requisiti di capitale minimo e equity e problemi di liquidità.

A fini di equivalenza, l’emittente deve essere altresì in grado di fornire all’autorità competente dello Stato membro di origine informazioni aggiuntive sottoposte a revisione che forniscano ragguagli sui conti individuali dell’emittente a sé stanti, pertinenti agli elementi di informazione di cui alle lettere a) e b). Tali informazioni possono essere preparate conformemente ai principi contabili del paese terzo.

Articolo 18

Requisiti equivalenti all’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2004/109/CE

(Articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE)

Si considera che un paese terzo stabilisce obblighi equivalenti a quelli di cui all’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2004/109/CE in relazione ai conti individuali se, in base alla legge del paese terzo, un emittente la cui sede legale è situata in tale paese terzo non è tenuto a preparare conti consolidati, ma è tenuto a preparare i suoi conti individuali conformemente ai principi contabili internazionali riconosciuti, a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), come applicabili all’interno della Comunità o conformemente ai principi contabili nazionali di un paese terzo equivalenti a tali principi.

A fini di equivalenza, se tali informazioni finanziarie non sono in linea con i predetti principi, devono essere presentate in forma di bilanci riscritti.

In aggiunta i conti individuali devono essere sottoposti a revisione in modo indipendente.

Articolo 19

Requisiti equivalenti all’articolo 12, paragrafo 6, della direttiva 2004/109/CE

(Articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE)

Si considera che un paese terzo stabilisca obblighi equivalenti a quelli di cui all’articolo 12, paragrafo 6, della direttiva 2004/109/CE se, in base alla legge di tale paese, il periodo di tempo entro il quale ad un emittente, la cui sede legale è situata in tale paese terzo, devono essere notificate le partecipazioni rilevanti ed entro il quale egli deve comunicare al pubblico tali partecipazioni è complessivamente pari o inferiore a sette giorni di negoziazione.

I termini per la notifica all’emittente e per la seguente comunicazione al pubblico da parte dell’emittente possono essere diversi da quelli di cui all’articolo 12, paragrafi 2 e 6, della direttiva 2004/109/CE.

Articolo 20

Requisiti equivalenti all’articolo 14 della direttiva 2004/109/CE

(Articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE)

Si considera che un paese terzo stabilisca obblighi equivalenti a quelli di cui all’articolo 14 della direttiva 2004/109/CE se, in base alla legge di tale paese, un emittente la cui sede legale è situata in tale paese terzo è tenuto a soddisfare le condizioni seguenti:

a)

nel caso di un emittente autorizzato a detenere fino ad un massimo del 5 % delle proprie azioni che conferiscono diritti di voto, deve effettuare una notifica ogniqualvolta tale soglia viene raggiunta o superata;

b)

nel caso di un emittente autorizzato a detenere fino ad un massimo compreso tra il 5 % e il 10 % delle proprie azioni che conferiscono diritti di voto, deve effettuare una notifica ogniqualvolta la soglia del 5 % o la soglia massima viene raggiunta o superata;

c)

nel caso di un emittente autorizzato a detenere oltre il 10 % delle proprie azioni che conferiscono diritti di voto, deve effettuare una notifica ogniqualvolta la soglia del 5 % o del 10 % viene raggiunta o superata.

A fini di equivalenza, non è necessario richiedere la notifica al di sopra della soglia del 10 %.

Articolo 21

Requisiti equivalenti all’articolo 15 della direttiva 2004/109/CE

(Articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE)

Si considera che un paese terzo stabilisca obblighi equivalenti a quelli di cui all’articolo 15 della direttiva 2004/109/CE se, in base alla legge di tale paese, un emittente la cui sede legale è situata in tale paese terzo è tenuto a comunicare al pubblico il totale dei diritti di voto e del capitale entro 30 giorni di calendario dal verificarsi di un incremento o di una riduzione di tale totale.

Articolo 22

Requisiti equivalenti all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 18, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/109/CE

(Articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE)

Si considera che un paese terzo stabilisca obblighi equivalenti a quelli di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 18, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/109/CE per quanto riguarda il contenuto delle informazioni sulle assemblee, se, in base alla legge di tale paese, un emittente la cui sede legale è situata in tale paese terzo è tenuto a fornire quanto meno informazioni sul luogo, sulla data e sull’ordine del giorno delle assemblee.

Articolo 23

Equivalenza in relazione alla verifica della condizione di indipendenza per le imprese madri delle società di gestione e delle imprese di investimento

(Articolo 23, paragrafo 6, della direttiva 2004/109/CE)

1.   Si considera che un paese terzo preveda condizioni di indipendenza equivalenti a quelle di cui all’articolo 12, paragrafi 4 e 5, di tale direttiva se, in base alla legge di tale paese, una società di gestione o un’impresa di investimento di cui all’articolo 23, paragrafo 6, della direttiva 2004/109/CE è tenuta a soddisfare le condizioni seguenti:

a)

la società di gestione o impresa di investimento deve avere in tutte le situazioni la facoltà di esercitare, indipendentemente dalla sua impresa madre, i diritti di voto connessi alle attività che essa gestisce;

b)

la società di gestione o impresa di investimento non deve tenere conto degli interessi dell’impresa madre o di qualsiasi altra impresa controllata dall’impresa madre ogniqualvolta insorgano conflitti di interesse.

2.   L’impresa madre si conforma agli obblighi di notifica di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 10, paragrafo 3, della presente direttiva.

In aggiunta essa attesta che, con riferimento a ciascuna società di gestione o impresa di investimento in questione, l’impresa madre soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Senza pregiudizio dell’applicazione dell’articolo 24 della direttiva 2004/109/CE, l’impresa madre è in grado di dimostrare all’autorità competente dello Stato membro di origine dell’emittente, su richiesta, che i requisiti di cui all’articolo 10, paragrafo 4, della presente direttiva sono rispettati.

Articolo 24

Attuazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 12 mesi dalla data di adozione. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 25

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 26

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2007.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

(2)  Il CESR è stato istituito con la decisione 2001/527/CE della Commissione del 6 giugno 2001 (GU L 191 del 13.7.2001, pag. 43).

(3)  GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1).

(4)  GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).

(5)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/31/CE (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 60).

(6)  GU L 149 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 215 del 16.6.2004, p. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1787/2006 (GU L 337 del 5.12.2006, pag. 17).

(7)  GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.


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