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Document 32007D0409

2007/409/CE: Decisione del Consiglio, dell' 11 giugno 2007 , che modifica la decisione 2004/585/CE relativa all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca

OJ L 155, 15.6.2007, p. 68–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 003 P. 103 - 105

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013R1380

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/409/oj

15.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 155/68


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'11 giugno 2007

che modifica la decisione 2004/585/CE relativa all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca

(2007/409/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), e, in particolare, gli articoli 31 e 32, prevedono nuove forme di partecipazione delle parti interessate alla politica comune della pesca attraverso l'istituzione di consigli consultivi regionali.

(2)

La decisione 2004/585/CE (2) definisce un quadro comune cui deve conformarsi ciascun consiglio consultivo regionale.

(3)

Ai sensi dell'articolo 9 della decisione 2004/585/CE, ai consigli consultivi regionali è concesso un aiuto finanziario comunitario destinato a garantire l'efficace funzionamento di tali organismi e a coprirne le spese di interpretazione e di traduzione.

(4)

I consigli consultivi regionali forniscono pareri sulla politica comune della pesca alla Commissione e agli Stati membri e promuovono la partecipazione fattiva delle parti interessate, che rappresenta uno dei principali pilastri della politica comune della pesca riformata e un presupposto essenziale per una sana gestione.

(5)

È quindi opportuno che i consigli consultivi regionali siano considerati organismi che perseguono uno scopo di interesse generale europeo ai sensi dell'articolo 162, lettera b) del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3).

(6)

Occorre garantire, attraverso un finanziamento congruo e permanente, stabilità finanziaria ai consigli consultivi regionali, affinché possano continuare a svolgere efficacemente la loro funzione consultiva nell'ambito della politica comune della pesca.

(7)

Al fine di semplificare la gestione del finanziamento comunitario concesso ai consigli consultivi regionali, è opportuno ricorrere a un unico strumento finanziario a copertura di tutte le spese.

(8)

Poiché i consigli consultivi regionali beneficiano di un aiuto finanziario comunitario, la Commissione, oltre ai controlli di audit, dovrebbe poter verificare in qualsiasi momento che essi operino nel rispetto del loro mandato.

(9)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2004/585/CE,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 2004/585/CE è così modificata:

1)

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Finanziamento

1.   I consigli consultivi regionali aventi personalità giuridica possono chiedere un aiuto finanziario comunitario in qualità di organismi che perseguono uno scopo di interesse generale europeo ai sensi dell'articolo 162, lettera b) del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4).

2.   La Commissione firma con ogni consiglio consultivo regionale una convenzione di sovvenzione destinata a coprirne le spese di funzionamento, comprese le spese di traduzione e interpretazione a norma dell'allegato II.

2)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 9 bis

Verifiche della Commissione

La Commissione può effettuare tutte le verifiche che ritiene necessarie al fine di garantire il rispetto del mandato conferito ai consigli consultivi regionali dal regolamento (CE) n. 2371/2002 e dalla presente decisione.»;

3)

l'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

H. SEEHOFER


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 256 del 3.8.2004, pag. 17.

(3)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 (GU L 111 del 28.4.2007, pag. 13).

(4)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 (GU L 111 del 28.4.2007, pag. 13).»;


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Partecipazione della Comunità alle spese sostenute dai consigli consultivi regionali

La Comunità contribuisce in parte alle spese di funzionamento dei consigli consultivi regionali in quanto organismi che perseguono uno scopo di interesse generale europeo. L'importo concesso dalla Comunità a ciascun consiglio consultivo regionale a copertura delle spese di funzionamento non può superare il 90 % del bilancio di funzionamento del consiglio consultivo regionale. Negli anni successivi il contributo finanziario è permanente e in funzione della dotazione disponibile. La Commissione stipula ogni anno con ciascun consiglio consultivo regionale una “convenzione di sovvenzione al funzionamento” in cui sono definiti i termini, le condizioni precise e le modalità di concessione del finanziamento.

Le spese ammissibili sono le spese necessarie per assicurare il normale funzionamento dei consigli consultivi regionali consentendo loro di perseguire gli obiettivi prefissati. Solo le spese effettive saranno soggette al contributo della Commissione, che sarà concesso a condizione che le altre fonti di finanziamento siano state assegnate.

Sono ammissibili le seguenti spese dirette:

spese di personale (costo del personale per giorno di lavoro dedicato al progetto);

sale di riunione;

attrezzature (nuove o usate);

materiali e forniture;

spese per l'invio di informazioni ai membri;

spese di viaggio e di soggiorno degli esperti che partecipano alle riunioni dei consigli consultivi regionali (conformemente ai criteri stabiliti dai servizi della Commissione);

audit;

spese di interpretazione e traduzione;

una riserva per imprevisti, limitatamente al 5 % delle spese dirette ammissibili.»


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