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Document 32006R1857

Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 , relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

GU L 358 del 16.12.2006, p. 3–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 348M del 24.12.2008, p. 925–956 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2014: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1857/oj

16.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 358/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1857/2006 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2006

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i),

dopo aver pubblicato un progetto del presente regolamento,

dopo aver sentito il parere del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza la Commissione a dichiarare a norma dell'articolo 87 del trattato che, a determinate condizioni, gli aiuti alle piccole e medie imprese sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(2)

Il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (2), non si applica alle attività connesse con la produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato.

(3)

La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato alle piccole e medie imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli in numerose decisioni e ha inoltre riaffermato la propria politica recentemente negli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (3). Alla luce della considerevole esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione dei suddetti articoli del trattato alle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli, è opportuno, al fine di garantire un controllo efficace e di semplificare le formalità amministrative, senza indebolire la sorveglianza della Commissione, che quest'ultima eserciti i poteri conferitile dal regolamento (CE) n. 994/98 anche nei confronti delle piccole e medie imprese attive nella produzione dei prodotti agricoli, nella misura in cui l'articolo 89 del trattato sia stato dichiarato applicabile a tali prodotti.

(4)

Nei prossimi anni l'agricoltura dovrà adeguarsi a nuove realtà e a ulteriori cambiamenti per quanto riguarda l'evoluzione del mercato, la politica che lo disciplina e le norme commerciali, le esigenze e le preferenze del consumatore e l'allargamento della Comunità. Tali cambiamenti influenzeranno non soltanto i mercati agricoli, ma anche l'economia locale delle zone rurali in generale. La politica dello sviluppo rurale deve essere finalizzata a ricostituire e a rafforzare la competitività delle zone rurali, contribuendo in tal modo a mantenere e a creare posti di lavoro in queste zone.

(5)

Le piccole e medie imprese svolgono un ruolo determinante nella creazione di posti di lavoro e, più in generale, quale fattore di stabilità sociale e di dinamismo economico. Il loro sviluppo può tuttavia essere limitato dalle difficoltà che possono incontrare sul mercato. Esse hanno spesso difficoltà di accesso al capitale ed al credito, a causa della diffidenza di taluni mercati finanziari ad assumere rischi e delle garanzie limitate che possono offrire. La limitatezza delle loro risorse può anche ridurne la possibilità di accesso all'informazione, in particolare per quanto riguarda le nuove tecnologie e i mercati potenziali. Alla luce di tali considerazioni, l'obiettivo degli aiuti esentati a norma del presente regolamento dovrà essere quello di facilitare lo sviluppo delle attività economiche delle piccole e medie imprese, a condizione che tali aiuti non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Questa tendenza dovrà essere incoraggiata e sostenuta mediante una semplificazione delle norme esistenti relative alle piccole e medie imprese.

(6)

La produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nella Comunità è largamente appannaggio delle piccole e medie imprese. Esistono tuttavia notevoli differenze tra la struttura della produzione primaria, da un lato, e la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli dall'altro. La trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli risulta spesso simile a quella dei prodotti industriali. Appare pertanto più appropriato adottare un approccio differente per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, applicando a tali attività le norme relative ai prodotti industriali. Di conseguenza e contrariamente all'approccio adottato nel regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (4), appare utile istituire un regolamento di esenzione mirato alle necessità specifiche della produzione agricola primaria.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica e abroga taluni regolamenti (5), e il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (6), hanno introdotto norme specifiche sugli aiuti di Stato per talune misure di sviluppo rurale finanziate dagli Stati membri senza alcun contributo comunitario.

(8)

Il presente regolamento intende esentare gli aiuti che soddisfano tutte le condizioni in esso stabilite, nonché i regimi di aiuti, a condizione che ogni singolo aiuto erogabile nell'ambito di tale regime rispetti tutte le condizioni previste dal presente regolamento. Per garantire un controllo efficace e semplificare le formalità amministrative, senza indebolire la sorveglianza esercitata dalla Commissione, i regimi di aiuto e gli aiuti individuali accordati al di fuori di un regime devono contenere un riferimento esplicito al presente regolamento.

(9)

Tenuto conto della necessità di contemperare opportunamente l'esigenza di ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza nel settore che beneficia dell'aiuto e la realizzazione degli obiettivi del presente regolamento, quest'ultimo non dovrà esentare gli aiuti individuali superiori a un determinato importo massimo, siano essi accordati o meno nell'ambito di un regime di aiuto esentato dal presente regolamento.

(10)

Il presente regolamento non dovrà esentare gli aiuti all'esportazione, né gli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione. Tali aiuti possono risultare incompatibili con gli obblighi internazionali assunti dalla Comunità. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli per studi di consulenza necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato.

(11)

Al fine di eliminare le differenze atte a provocare distorsioni della concorrenza e per facilitare il coordinamento tra le differenti iniziative comunitarie e nazionali in materia di piccole e medie imprese, nonché per motivi di trasparenza amministrativa e di certezza del diritto, la definizione di «piccole e medie imprese» utilizzata nel presente regolamento deve corrispondere a quella riportata nell'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001.

(12)

Conformemente alla prassi consolidata della Commissione e per garantire che l'aiuto sia proporzionato e limitato all'importo necessario, i massimali devono, di norma, essere espressi in termini di intensità d'aiuto in relazione a un insieme di costi ammissibili, piuttosto che in termini di importi massimi.

(13)

Per determinare se un aiuto sia o meno compatibile con il mercato comune ai sensi del presente regolamento, è necessario prendere in considerazione l'intensità dell'aiuto e, pertanto, l'importo dell'aiuto espresso in equivalente sovvenzione. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione degli aiuti erogabili in più quote richiede l'applicazione dei tassi d'interesse praticati sul mercato al momento della concessione. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e su Internet.

(14)

Per garantire la trasparenza e un controllo efficace, il presente regolamento deve applicarsi esclusivamente alle misure di aiuto trasparenti, ossia misure di aiuto per le quali sia possibile calcolare esattamente l'equivalente lordo sovvenzione come percentuale della spesa ammissibile ex ante, senza dover effettuare una valutazione di rischio (ad esempio sovvenzioni, tassi di interesse agevolati e agevolazioni fiscali con fissazione di un massimale). I prestiti pubblici sono da considerarsi trasparenti se sono coperti da cauzioni normali e non implicano un rischio anormale, per cui si ritiene che non contengano elementi di garanzia statale. In linea di massima, non sono da considerarsi trasparenti le misure di aiuto che implicano garanzie statali, né i prestiti pubblici contenenti un elemento di garanzia statale. Tuttavia, tali misure di aiuto sono da considerarsi trasparenti se il metodo utilizzato per calcolare l'intensità dell'aiuto corrispondente alla garanzia statale è stato accettato dalla Commissione prima dell'attuazione della misura e previa notifica effettuata in seguito all'adozione del presente regolamento. Il metodo sarà valutato dalla Commissione in linea con la propria Comunicazione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (7). È opportuno non considerare aiuti trasparenti le partecipazioni pubbliche e gli aiuti contenuti in misure relative al capitale di rischio. Le misure di aiuto non trasparenti devono essere sempre notificate alla Commissione. Le notifiche di misure di aiuto non trasparenti devono essere valutate dalla Commissione, in particolare, alla luce dei criteri stabiliti negli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.

(15)

Conformemente alla prassi consolidata della Commissione per la valutazione degli aiuti di Stato nel settore agricolo non è necessario istituire una distinzione tra piccole imprese e medie imprese. Per taluni tipi di aiuto è opportuno fissare gli importi massimi dell'aiuto che può essere erogato a un beneficiario.

(16)

Alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione, i massimali di aiuto devono essere fissati a un livello che contemperi opportunamente l'esigenza di minimizzare le distorsioni di concorrenza nel settore beneficiario dell'aiuto e l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle attività economiche delle piccole e medie imprese nel settore agricolo. Per ragioni di coerenza con le misure di sostegno finanziate dalla Comunità, i massimali devono essere armonizzati con quelli fissati nel regolamento (CE) n. 1257/1999 e nel regolamento (CE) n. 1698/2005.

(17)

È opportuno definire ulteriori condizioni che devono essere soddisfatte dai regimi di aiuto o dagli aiuti individuali esentati dal presente regolamento. Si deve tenere conto di eventuali restrizioni alla produzione o di limitazioni del sostegno comunitario nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato. Sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli aiuti non devono avere come unico effetto la riduzione, in maniera continuativa o periodica, dei costi che l'impresa deve normalmente sostenere e devono essere proporzionati agli svantaggi da superare per conseguire i benefici socioeconomici auspicati nell'interesse comunitario. Gli aiuti di Stato unilaterali, intesi meramente a migliorare la situazione finanziaria dei produttori senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore e, in particolare, gli aiuti concessi esclusivamente sulla base del prezzo, della quantità, dell'unità di produzione o dell'unità dei mezzi di produzione, sono considerati aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune. Tali aiuti potrebbero inoltre interferire con i meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato. È pertanto opportuno limitare il campo di applicazione del presente regolamento a taluni tipi di aiuto.

(18)

Il presente regolamento intende esentare gli aiuti concessi alle piccole e medie imprese agricole, indipendentemente dalla loro ubicazione. Gli investimenti e la creazione di posti di lavoro possono contribuire allo sviluppo economico delle regioni svantaggiate e delle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005. Le piccole e medie imprese agricole situate in tali zone sono penalizzate sia dagli svantaggi strutturali inerenti alla loro ubicazione sia dalle difficoltà causate dalle loro dimensioni. È di conseguenza opportuno stabilire massimali più elevati a favore delle piccole e medie imprese situate in dette zone.

(19)

A causa dei rischi di distorsioni della concorrenza derivanti dagli aiuti agli investimenti mirati e allo scopo di garantire agli agricoltori la libertà di decidere in quali prodotti investire, è necessario che gli aiuti agli investimenti esentati a norma del presente regolamento non siano limitati a specifici prodotti agricoli. Ciò non deve tuttavia impedire agli Stati membri di escludere taluni prodotti agricoli dagli aiuti o dai regimi di aiuto, in particolare quando non possano essere individuati normali sbocchi di mercato. Inoltre, taluni tipi di investimenti dovranno di per sé essere esclusi dal presente regolamento.

(20)

Se gli aiuti sono concessi per realizzare l'adeguamento a norme di recente introduzione a livello comunitario, è opportuno evitare che gli Stati membri proroghino il periodo di adeguamento a favore degli agricoltori ritardando l'attuazione di tali norme. Pertanto, occorre indicare chiaramente la data a partire dalla quale la norma non possa più essere considerata nuova.

(21)

Alcuni regolamenti del Consiglio nel settore dell'agricoltura prevedono autorizzazioni specifiche per il versamento di aiuti da parte degli Stati membri, spesso in combinazione con o in aggiunta al finanziamento comunitario. Tuttavia, tali disposizioni non prevedono in genere una deroga all'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 88 del trattato, laddove tali aiuti rispettino le condizioni di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Poiché le condizioni per la concessione di tali aiuti sono chiaramente specificate nei regolamenti in questione e/o sussiste l'obbligo di comunicare tali misure alla Commissione ai sensi delle disposizioni specifiche degli stessi regolamenti, non è necessaria un'ulteriore e separata notifica ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato per consentire alla Commissione di valutare tali misure. Per ragioni di certezza del diritto occorre inserire nel presente regolamento un riferimento a tali disposizioni e non sarà pertanto necessaria una notifica delle misure in questione ai sensi dell'articolo 88 del trattato, purché sia possibile comprovare in anticipo che l'aiuto è concesso esclusivamente alle piccole e medie imprese.

(22)

Per garantire che l'aiuto sia necessario e costituisca un incentivo allo sviluppo di determinate attività, il presente regolamento non dovrà esentare gli aiuti a favore di attività che il beneficiario avvierebbe comunque alle normali condizioni di mercato. Non dovranno essere concessi aiuti retroattivamente per attività che sono già state avviate dal beneficiario.

(23)

L'esenzione di cui al presente regolamento non dovrà essere applicata agli aiuti cumulati con altri aiuti di Stato, inclusi quelli concessi da amministrazioni nazionali, regionali o locali, con il sostegno pubblico concesso nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio o con misure di sostegno comunitarie, relativamente agli stessi costi ammissibili, se l'importo degli aiuti cumulati supera i massimali fissati dal presente regolamento. Gli aiuti esentati a norma del presente regolamento non dovrebbero essere cumulabili con aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1860/2004, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») nei settori dell'agricoltura e della pesca (8), concessi in relazione agli stessi costi ammissibili o allo stesso progetto di investimento, qualora tale cumulo dia luogo a un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.

(24)

Per garantire la trasparenza e un controllo efficace, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 994/98, è opportuno prescrivere agli Stati membri di comunicare alla Commissione, mediante un formulario tipo, informazioni sintetiche da pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ogni volta che, in applicazione del presente regolamento, viene data esecuzione a un regime di aiuti o sono concessi aiuti individuali al di fuori di un regime. È opportuno, per i medesimi motivi, stabilire norme relative ai registri che gli Stati membri devono tenere in relazione agli aiuti esentati a norma del presente regolamento. Ai fini della relazione annuale, che ogni Stato membro ha l'obbligo di presentare alla Commissione, è opportuno che la Commissione stabilisca quali specifiche informazioni devono esserle comunicate. Tenuto conto della diffusione della tecnologia necessaria, le informazioni sintetiche e la relazione annuale dovranno essere trasmesse in formato elettronico.

(25)

Il mancato adempimento da parte degli Stati membri dell'obbligo di trasmettere le relazioni di cui al presente regolamento potrebbe impedire alla Commissione di effettuare la sua opera di monitoraggio ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato e, in particolare, di verificare se l'effetto economico cumulato degli aiuti esentati a norma del presente regolamento sia tale da alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. La necessità di valutare l'effetto cumulativo degli aiuti di Stato è particolarmente pertinente laddove uno stesso beneficiario può ricevere aiuti da fonti differenti, dato che questa eventualità si verifica con sempre maggiore frequenza nel settore agricolo. È pertanto di estrema importanza che gli Stati membri trasmettano sollecitamente le informazioni pertinenti prima di attuare misure di aiuto ai sensi del presente regolamento.

(26)

È opportuno che gli aiuti alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli siano disciplinati dalle norme sugli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese operanti in altri settori, di cui al regolamento (CE) n. 70/2001. Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 70/2001.

(27)

Gli aiuti di Stato esentati a norma del regolamento (CE) n. 1/2004 dovranno continuare a essere esentati se rispettano tutte le condizioni del presente regolamento.

(28)

È opportuno definire disposizioni transitorie per quanto riguarda gli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e non notificati in violazione dell'obbligo di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(29)

Il presente regolamento lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di notificare gli aiuti alle piccole e medie imprese attive nella produzione dei prodotti agricoli. Tali notifiche dovranno essere analizzate dalla Commissione alla luce del presente regolamento e sulla base degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013. Le notifiche ancora in fase di esame alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere valutate in primis alla luce del medesimo e, se le sue condizioni non sono rispettate, sulla base degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.

(30)

Alla luce dell'esperienza acquisita in materia dalla Commissione e, in particolare, della frequenza con la quale è in genere necessaria una revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giunga a scadenza senza essere stato prorogato, è opportuno che i regimi di aiuto esentati a norma del medesimo continuino ad essere esentati per un ulteriore periodo di sei mesi, per consentire agli Stati membri di apportare gli adeguamenti necessari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E CONDIZIONI

Articolo 1

Campo di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica agli aiuti trasparenti concessi alle piccole e medie imprese agricole (aziende agricole) attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Fatto salvo l'articolo 9, esso non si applica agli aiuti concessi in relazione alle spese per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

2.   Fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), il presente regolamento non si applica:

a)

agli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;

b)

agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

1)

«aiuti», qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato;

2)

«prodotti agricoli»:

a)

i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (9);

b)

i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);

c)

i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio (10);

3)

«trasformazione di prodotti agricoli», qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;

4)

«commercializzazione di prodotti agricoli», la detenzione o l'esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività;

5)

«piccole e medie imprese (PMI)», le piccole e medie imprese quali definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001;

6)

«intensità lorda dell'aiuto», l'importo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di prestiti agevolati è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione;

7)

«prodotto di qualità», un prodotto conforme ai criteri da definire ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005;

8)

«avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale», condizioni atmosferiche quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità che distruggano più del 30 % della produzione media annua di un agricoltore nei tre anni precedenti o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata;

9)

«zone svantaggiate», le zone definite dagli Stati membri sulla base dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999;

10)

«investimenti effettuati per conformarsi ai nuovi requisiti minimi comunitari»:

a)

nel caso di norme che non prevedono un periodo transitorio, investimenti avviati non più di due anni dalla data in cui le norme sono state rese obbligatorie per gli operatori, oppure

b)

nel caso di norme che prevedono un periodo transitorio, investimenti effettivamente avviati prima della data in cui le norme sono state rese obbligatorie per gli operatori;

11)

«giovani agricoltori», produttori di prodotti agricoli che rispettano i criteri di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005;

12)

«organizzazione di produttori», un'organizzazione costituita allo scopo di consentire ai membri di adattare di concerto la loro produzione alle esigenze di mercato, nell'ambito degli obiettivi delle organizzazioni comuni del mercato, in particolare concentrando l'offerta;

13)

«associazione di organizzazioni di produttori», le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute che perseguono i medesimi obiettivi su scala più ampia;

14)

«capi morti», animali uccisi (eutanasia con o senza diagnosi certa) o morti (compresi gli animali nati morti e i feti abortiti) nell'azienda o in qualsiasi locale oppure durante il trasporto, ma non macellati per il consumo umano;

15)

«costi dei test TSE e BSE», tutti i costi, compresi quelli per i kit di analisi, il prelievo, il trasporto, l'analisi, la conservazione e la distruzione dei campioni necessari per i test eseguiti in conformità dell'allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (11);

16)

«imprese in difficoltà», imprese considerate in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (12);

17)

«investimenti di sostituzione», investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25 % o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50 % almeno del valore del nuovo fabbricato;

18)

«aiuto trasparente», misure di aiuto nelle quali è possibile calcolare esattamente l'equivalente lordo sovvenzione come percentuale della spesa ammissibile ex ante, senza dover effettuare una valutazione di rischio (ad esempio misure che fruiscono di sovvenzioni, tassi di interesse agevolati, agevolazioni fiscali con fissazione di un massimale).

Articolo 3

Condizioni per l'esenzione

1.   Gli aiuti individuali trasparenti, accordati al di fuori di un regime di aiuto, che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché sia stata inviata la sintesi delle informazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, e contengano un riferimento esplicito al presente regolamento, con citazione del titolo e degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   I regimi di aiuto trasparenti che soddisfano tutte le condizioni poste dal presente regolamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a)

gli aiuti erogabili nell'ambito di un regime rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento;

b)

il regime di aiuto contenga un riferimento esplicito al presente regolamento, con citazione del titolo e degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

c)

sia stata inviata la sintesi delle informazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1.

3.   Gli aiuti concessi in base a un regime di cui al paragrafo 2 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché rispettino direttamente tutte le condizioni di cui al presente regolamento.

4.   Gli aiuti che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento o di altri regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 o dei regolamenti menzionati all'articolo 17 del presente regolamento, sono notificati alla Commissione in conformità dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Detti aiuti sono valutati in base ai criteri stabiliti negli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.

CAPO 2

CATEGORIE DI AIUTI

Articolo 4

Investimenti nelle aziende agricole

1.   Gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole, all'interno della Comunità, per la produzione primaria di prodotti agricoli, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 10 del presente articolo.

2.   L'intensità lorda dell'aiuto non deve superare:

a)

il 50 % degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento;

b)

il 40 % dei costi ammissibili nelle altre regioni;

c)

il 60 % degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento, e il 50 % nelle altre regioni, nel caso degli investimenti realizzati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento;

d)

il 75 % degli investimenti ammissibili nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo, in conformità del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio (13);

e)

il 75 % degli investimenti ammissibili di cui alla lettera a) e il 60 % degli investimenti nelle altre regioni, qualora questi ultimi comportino costi aggiuntivi relativi all'attuazione di norme specifiche per la tutela e il miglioramento dell'ambiente e il miglioramento delle condizioni igieniche negli allevamenti o del benessere degli animali. La maggiorazione può essere concessa unicamente per investimenti intesi a superare i requisiti comunitari minimi in vigore e per investimenti effettuati per conformarsi ai nuovi requisiti comunitari minimi. La maggiorazione deve tuttavia essere limitata ai costi ammissibili aggiuntivi necessari e non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva.

3.   L'investimento deve perseguire in particolare i seguenti obiettivi:

a)

riduzione dei costi di produzione;

b)

miglioramento e riconversione della produzione;

c)

miglioramento della qualità;

d)

tutela e miglioramento dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali.

4.   Le spese ammissibili comprendono:

a)

la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili;

b)

l'acquisto o il leasing con patto di acquisto di macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato;

c)

le spese generali, collegate alla spesa di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti o licenze.

I costi relativi al contratto di leasing diversi da quelli di cui al primo comma, lettera b), come tasse, margini del locatore, interessi, costi di rifinanziamento, spese generali, oneri assicurativi, ecc., non costituiscono spese ammissibili.

5.   Gli aiuti possono essere concessi solo alle aziende agricole che non rientrano nella categoria delle imprese in difficoltà.

Possono essere concessi aiuti per consentire al beneficiario di soddisfare nuovi requisiti minimi in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali.

6.   Gli aiuti non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nei regolamenti del Consiglio che istituiscono organizzazioni comuni di mercato, anche laddove tali divieti o restrizioni interessino solo il sostegno comunitario.

7.   Gli aiuti non devono essere limitati a specifici prodotti agricoli e devono pertanto essere aperti a tutti i settori dell'agricoltura, a meno che gli Stati membri non escludano taluni prodotti dagli aiuti per motivi di sovraccapacità o mancanza di sbocchi di mercato. Gli aiuti non possono essere concessi nei seguenti casi:

a)

acquisto di diritti di produzione, animali e piante annuali;

b)

impianto di piante annuali,

c)

drenaggi, impianti e opere per l'irrigazione, a meno che tali interventi permettano di ridurre di almeno il 25 % il precedente consumo di acqua,

d)

semplici investimenti di sostituzione.

8.   Possono essere concessi aiuti per l'acquisto di terreni diversi da quelli destinati all'edilizia con un costo non superiore al 10 % delle spese ammissibili dell'investimento.

9.   L'importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa non può superare 400 000 EUR erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi o 500 000 EUR se l'azienda si trova in una zona svantaggiata o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento.

10.   Non possono essere concessi aiuti per la fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

Articolo 5

Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali

1.   Gli aiuti per la conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se soddisfano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2.   Per quanto riguarda investimenti di capitale intesi alla conservazione di elementi non produttivi del patrimonio situati in aziende agricole, quali elementi di interesse archeologico o storico, possono essere concessi aiuti fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute. Tali spese comprendono un compenso ragionevole del lavoro svolto dall'agricoltore stesso o dai suoi collaboratori con un massimale di 10 000 EUR per anno.

3.   Possono essere concessi aiuti fino al 60 %, o al 75 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento, dei costi effettivamente sostenuti per investimenti di capitale intesi alla conservazione di elementi del patrimonio facenti parte dei fattori produttivi dell'azienda, come ad esempio fabbricati agricoli, purché l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'azienda.

Qualora si riscontri un aumento della capacità produttiva, si applicano i tassi di aiuto indicati all'articolo 4, paragrafo 2, alle spese ammissibili sostenute per effettuare i lavori con normali materiali contemporanei. Aiuti supplementari possono essere autorizzati, a un tasso massimo del 100 %, a copertura delle spese aggiuntive dovute all'utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche dell'edificio.

Articolo 6

Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico

1.   Gli aiuti concessi per il trasferimento di fabbricati agricoli sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se ciò rientra nell'interesse pubblico ed è conforme alle condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

L'interesse pubblico addotto per giustificare la concessione di aiuti ai sensi del presente articolo deve essere specificato nelle pertinenti disposizioni degli Stati membri.

2.   Possono essere concessi aiuti fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute laddove il trasferimento consiste semplicemente nello smantellamento, nella rimozione e nella ricostruzione delle strutture esistenti.

3.   Laddove il trasferimento nell'interesse pubblico comporti vantaggi per l'agricoltore, che potrà fruire di strutture più moderne, il contributo di quest'ultimo equivale almeno al 60 %, o al 50 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento, dell'aumento di valore delle strutture interessate successivamente al trasferimento. Se il beneficiario è un giovane agricoltore, il contributo di cui sopra è almeno del 55 % (45 % nelle zone svantaggiate).

4.   Laddove il trasferimento nell'interesse pubblico comporti un aumento della capacità produttiva, il contributo del beneficiario equivale almeno al 60 %, o al 50 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento, delle spese relative a tale aumento. Se il beneficiario è un giovane agricoltore, il contributo di cui sopra è almeno del 55 % (45 % nelle zone svantaggiate).

Articolo 7

Aiuti all'insediamento di giovani agricoltori

Un aiuto all'insediamento di giovani agricoltori è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfi i criteri di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Articolo 8

Aiuti al prepensionamento

Un aiuto al prepensionamento degli agricoltori è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfi le seguenti condizioni:

a)

siano rispettati i criteri di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e delle eventuali norme adottate dalla Commissione per l'applicazione di tale articolo;

b)

la cessazione delle attività agricole a fini commerciali sia permanente e definitiva.

Articolo 9

Aiuti alle organizzazioni di produttori

1.   Gli aiuti all'avviamento per la costituzione di organizzazioni di produttori (OP) e di associazioni di organizzazioni di produttori (AOP) sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se sono conformi alle disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo.

2.   Possono beneficiare degli aiuti di cui al paragrafo 1, purché possano fruire di assistenza a norma della legislazione dello Stato membro interessato:

a)

le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori attive nella produzione di prodotti agricoli; e/o

b)

le associazioni di organizzazioni di produttori responsabili della supervisione dell'uso delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o dei marchi di qualità in conformità della legislazione comunitaria.

Il regolamento interno delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori deve prevedere l'obbligo dei soci di commercializzare la produzione secondo le regole di conferimento e di immissione sul mercato stabilite dall'organizzazione o dall'associazione. Tali norme possono consentire la commercializzazione diretta da parte del produttore di una quota della produzione. Inoltre, i produttori che aderiscono all'organizzazione o all'associazione di organizzazioni di produttori devono rimanerne soci per un minimo di tre anni e presentare un preavviso di almeno dodici mesi prima di ritirarsi. L'organizzazione di produttori deve inoltre dotarsi di norme comuni di produzione, in particolare per quanto riguarda la qualità dei prodotti o l'utilizzazione di metodi di produzione biologici o di altre pratiche finalizzate alla protezione dell'ambiente, di regole relative all'immissione della produzione sul mercato e all'informazione sui prodotti, in particolare in materia di raccolto e di disponibilità dei prodotti medesimi. Tuttavia, i produttori restano responsabili della gestione delle proprie aziende. Gli accordi conclusi nell'ambito delle organizzazioni di produttori o delle loro associazioni di organizzazioni di produttori devono essere del tutto conformi alle pertinenti disposizioni della normativa in materia di concorrenza, in particolare agli articoli 81 e 82 del trattato.

3.   Si possono considerare come spese ammissibili il canone d'affitto di locali idonei, l'acquisto di attrezzatura per ufficio, compreso il materiale informatico (hardware e software), le spese amministrative per il personale, le spese generali e gli oneri legali e amministrativi. In caso di acquisto dei locali, le spese ammissibili sono limitate ai canoni d'affitto dei locali a prezzi di mercato.

4.   Non possono essere concessi aiuti in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno o pagate dopo il settimo anno dal riconoscimento dell'organizzazione di produttori. Ciò non pregiudica la possibilità di concedere aiuti in relazione a spese ammissibili risultanti da aumenti annui del fatturato del beneficiario pari almeno al 30 % e limitate a tale percentuale, laddove ciò sia dovuto all'adesione di nuovi soci e/o al trattamento di nuovi prodotti.

5.   Non possono essere concessi aiuti a organizzazioni di produttori come imprese o cooperative, il cui obiettivo sia la gestione di una o più aziende agricole e che quindi siano di fatto singoli produttori.

6.   Non possono essere concessi aiuti ad altre associazioni agricole che svolgono funzioni a livello produttivo, quali servizi di mutuo sostegno, di sostituzione e di gestione nelle aziende dei soci, senza essere coinvolte nell'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato.

7.   L'importo totale degli aiuti che possono essere accordati a un'organizzazione di produttori o ad un'associazione di organizzazioni di produttori ai sensi del presente articolo non può superare 400 000 EUR.

8.   Non possono essere concessi aiuti ad organizzazioni di produttori o ad associazioni di organizzazioni di produttori i cui obiettivi siano incompatibili con un regolamento del Consiglio che istituisce un'organizzazione comune del mercato.

Articolo 10

Aiuti relativi alle fitopatie ed epizoozie e alle infestazioni parassitarie

1.   Gli aiuti destinati a compensare gli agricoltori dei costi per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed epizoozie o infestazioni parassitarie, dei costi per controlli sanitari, test e altre indagini, per l'acquisto e la somministrazione di vaccini e medicine e prodotti fitosanitari, dei costi per l'abbattimento e la distruzione di animali e per la distruzione di colture, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se soddisfano le condizioni seguenti e quelle di cui ai paragrafi da 4 a 8 del presente articolo:

a)

l'intensità lorda dell'aiuto non deve superare il 100 %;

b)

l'aiuto è erogato in natura sotto forma di servizi agevolati e non deve comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

2.   Gli aiuti destinati a compensare gli agricoltori dei costi per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed epizoozie o infestazioni parassitarie sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se soddisfano le condizioni seguenti e quelle di cui ai paragrafi da 4 a 8 del presente articolo:

a)

la compensazione è calcolata esclusivamente in relazione:

i)

al valore di mercato degli animali abbattuti o delle colture distrutte dalle epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie o degli animali abbattuti o delle colture distrutte per disposizione delle autorità nell'ambito di un programma pubblico obbligatorio di prevenzione o eradicazione;

ii)

alle perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena e alle difficoltà di ripopolamento o reimpianto;

b)

l'intensità lorda degli aiuti non deve superare il 100 %;

c)

gli aiuti devono limitarsi alle perdite causate da epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie, i cui focolai siano stati formalmente riconosciuti dalle autorità pubbliche.

3.   Dall'importo massimo dei costi o delle perdite ammessi a beneficiare degli aiuti a norma dei paragrafi 1 e 2 devono essere dedotti:

a)

gli importi eventualmente percepiti nell'ambito di regimi assicurativi; nonché

b)

i costi non sostenuti a causa delle epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie che sarebbero stati altrimenti sostenuti.

4.   I pagamenti devono essere erogati in relazione alle epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie per le quali esistono disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, nazionali o comunitarie. I pagamenti devono quindi essere erogati nell'ambito di un programma pubblico a livello comunitario, nazionale o regionale per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione delle epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie in questione. Le epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie devono essere chiaramente indicate nel programma che deve contenere una descrizione delle misure previste.

5.   Gli aiuti non devono riferirsi a malattie per le quali la legislazione comunitaria fissa oneri specifici per le misure di controllo.

6.   Gli aiuti non devono riferirsi a misure per le quali la legislazione comunitaria stabilisce che i relativi costi sono a carico delle aziende agricole, a meno che il costo di tali misure di aiuto non sia interamente compensato dagli oneri obbligatori imposti ai produttori.

7.   Per quanto riguarda le epizoozie, gli aiuti devono essere concessi per le epizoozie indicate nell'elenco messo a punto dall'Ufficio internazionale delle epizoozie o figuranti nell'allegato della decisione 90/424/CEE del Consiglio (14).

8.   I regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre anni dal verificarsi delle spese o delle perdite. Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dal verificarsi delle spese o delle perdite.

Articolo 11

Aiuti per le perdite dovute ad avversità atmosferiche

1.   Gli aiuti destinati a compensare gli agricoltori per le perdite di piante o animali o edifici delle aziende causate dalle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2-6, 9 e 10 del presente articolo per quanto riguarda le piante e gli animali e ai paragrafi 3-8 e 10 del presente articolo per quanto riguarda i fabbricati aziendali.

2.   L'intensità lorda degli aiuti non deve superare l'80 %, e il 90 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento, della riduzione del reddito proveniente dalla vendita dei prodotti causata dalle avversità atmosferiche. La riduzione di reddito è calcolata sottraendo:

a)

il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi prodotti nell'anno in cui si sono verificate le avversità atmosferiche per il prezzo medio di vendita ottenuto in tale anno;

b)

dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui prodotti nei tre anni precedenti (o dalla produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata) per il prezzo medio di vendita ottenuto.

Gli importi considerati ammissibili agli aiuti possono essere maggiorati dell'importo corrispondente ad altri costi specificamente sostenuti dall'agricoltore impossibilitato a effettuare il raccolto a causa delle avversità atmosferiche.

3.   Dall'importo massimo dei costi ammessi a beneficiare degli aiuti a norma del paragrafo 1 devono essere dedotti:

a)

gli importi eventualmente percepiti nell'ambito di regimi assicurativi; nonché

b)

i costi non sostenuti a causa delle avversità atmosferiche.

4.   Il calcolo delle perdite deve essere effettuato a livello delle singole aziende.

5.   Gli aiuti devono essere pagati direttamente all'agricoltore interessato o a un'organizzazione di produttori di cui l'agricoltore è socio. Se l'aiuto è pagato a un'organizzazione di produttori, il suo importo non può superare l'importo che potrebbe essere versato all'agricoltore.

6.   La compensazione dei danni ai fabbricati e alle attrezzature delle aziende agricole causati dalle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali non deve superare un'intensità lorda degli aiuti dell'80 % e del 90 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento.

7.   L'evento atmosferico assimilabile ad una calamità naturale deve essere formalmente riconosciuto dalle autorità pubbliche.

8.   A decorrere dal 1o gennaio 2010 la compensazione offerta deve essere ridotta del 50 %, salvo quando sia concessa ad agricoltori che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50 % della loro produzione media annua o del reddito legato alla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi.

9.   A decorrere dal 1o gennaio 2011 gli aiuti per le perdite dovute alla siccità possono essere versati esclusivamente dagli Stati membri che abbiano dato piena applicazione all'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15) nel settore agricolo e garantiscano il recupero dei costi dei servizi idrici forniti all'agricoltura attraverso la riscossione di un adeguato contributo a carico del settore.

10.   I regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre anni dal verificarsi della spesa o della perdita. Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dal verificarsi della spesa o delle perdita.

Articolo 12

Aiuti per il pagamento di premi assicurativi

1.   Gli aiuti al pagamento di premi assicurativi sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2.   L'intensità lorda dell'aiuto non deve superare:

a)

l'80 % del costo dei premi assicurativi laddove la polizza specifichi che sono coperte solo le perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

b)

il 50 % del costo dei premi assicurativi laddove la polizza specifichi che sono coperte:

i)

le perdite dovute alle cause di cui alla lettera a) e altre perdite causate da condizioni atmosferiche; e/o

ii)

le perdite dovute a epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie.

3.   Gli aiuti non devono ostacolare il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi. Gli aiuti non devono essere limitati a un'unica compagnia di assicurazioni o a un unico gruppo assicurativo comprendente diverse compagnie né essere subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita nello Stato membro.

Articolo 13

Aiuti per la ricomposizione fondiaria

Gli aiuti per la ricomposizione fondiaria sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se sono concessi esclusivamente a copertura dei costi legali e amministrativi, compresi quelli per la realizzazione di indagini, fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute.

Articolo 14

Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità

1.   Gli aiuti intesi a incoraggiare la produzione di prodotti agricoli di qualità sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se sono concessi a copertura dei costi di cui al paragrafo 2 e soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 3 a 6 del presente articolo.

2.   Possono essere concessi aiuti a sostegno delle attività sottoelencate, nella misura in cui esse contribuiscano allo sviluppo di prodotti agricoli di qualità:

a)

fino al 100 % dei costi per ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto, inclusi gli aiuti concessi per la preparazione delle domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità in conformità della normativa comunitaria pertinente;

b)

fino al 100 % dei costi di introduzione di norme di assicurazione della qualità, quali le norme delle serie ISO 9000 o 14000, di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP), di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di audit ambientale;

c)

fino al 100 % dei costi di formazione del personale chiamato a applicare i regimi e i sistemi di cui alla lettera b);

d)

fino al 100 % dei costi dei contributi richiesti dagli organismi di certificazione riconosciuti per la certificazione iniziale dell'assicurazione di qualità e di sistemi analoghi;

e)

fino al 100 % dei costi delle misure obbligatorie di controllo adottate a norma della normativa comunitaria o nazionale da o per conto delle autorità competenti, tranne ove la legislazione comunitaria stabilisca che tali costi devono gravare sulle imprese;

f)

gli importi massimi di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005 per le misure di sostegno di cui all'articolo 32 del medesimo regolamento.

3.   Gli aiuti possono essere concessi soltanto in relazione ai costi di servizi forniti da terzi e/o per controlli effettuati da o per conto terzi, quali le autorità competenti o enti che agiscono in loro nome, o organismi indipendenti responsabili del controllo e della supervisione dell'uso delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine e dei marchi biologici e di qualità, purché tali denominazioni e tali marchi siano conformi alla legislazione comunitaria. Gli aiuti non devono essere concessi in relazione alle spese per investimenti.

4.   Non possono essere concessi aiuti a copertura dei costi dei controlli effettuati dal produttore stesso o nei casi in cui la normativa comunitaria preveda che i costi dei controlli siano a carico dei produttori, senza specificare l'effettivo ammontare degli oneri.

5.   Ad eccezione degli aiuti contemplati al paragrafo 2, lettera f), gli aiuti sono erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

6.   Gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora i servizi elencati al paragrafo 2 siano prestati da organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno, l'appartenenza a tali organizzazioni non deve costituire una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'organizzazione o dell'associazione devono essere limitati ai costi in proporzione al servizio prestato.

Articolo 15

Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo

1.   Gli aiuti sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se sono concessi a copertura dei costi ammissibili delle attività di assistenza tecnica di cui al paragrafo 2 e soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

2.   Possono essere concessi aiuti per coprire i costi ammissibili relativi alle seguenti attività:

a)

istruzione generale e formazione degli agricoltori e dei loro collaboratori:

i)

spese inerenti all'organizzazione del programma di formazione;

ii)

spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti;

iii)

costi della fornitura di servizi di sostituzione durante l'assenza dell'agricoltore o del suo collaboratore;

b)

per quanto riguarda i servizi aziendali ausiliari, le spese effettive inerenti alla sostituzione dell'agricoltore, di un suo partner o di un suo collaboratore, in caso di malattia o nei periodi di ferie;

c)

per quanto riguarda i servizi di consulenza forniti da terzi, i costi dei servizi che non rivestono carattere continuativo o periodico, né sono connessi con le normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità;

d)

per quanto riguarda l'organizzazione e la partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, a concorsi, mostre e fiere:

i)

le spese di iscrizione;

ii)

le spese di viaggio;

iii)

le spese per le pubblicazioni;

iv)

l'affitto degli stand;

v)

i premi simbolici assegnati nell'ambito di concorsi fino a un valore massimo di 250 EUR per premio e per vincitore;

e)

a condizione che non siano menzionate le singole società, i marchi o l'origine:

i)

la diffusione di conoscenze scientifiche;

ii)

le informazioni sui sistemi di qualità aperti a prodotti di altri paesi, sui prodotti generici e sui benefici nutrizionali di tali prodotti e sugli utilizzi per essi proposti.

Possono essere concessi aiuti anche a copertura dei costi di cui alla lettera e) se è indicata l'origine dei prodotti contemplati dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (16) e dagli articoli da 54 a 58 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio (17), purché i riferimenti all'origine corrispondano esattamente ai riferimenti registrati dalla Comunità;

f)

le pubblicazioni, quali cataloghi o siti web, contenenti informazioni sui produttori di una data regione o di un dato prodotto, purché le informazioni e la presentazione siano neutre e tutti i produttori interessati abbiano le stesse possibilità di figurare nelle pubblicazioni.

3.   Gli aiuti possono coprire il 100 % dei costi di cui al paragrafo 2. Gli aiuti devono essere erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

4.   Gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora l'assistenza tecnica sia fornita da organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni, l'appartenenza a tali organizzazioni non deve costituire una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di cui trattasi devono essere limitati ai costi del servizio prestato.

Articolo 16

Sostegno al settore zootecnico

1.   Sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, i seguenti aiuti alle imprese che operano nel settore zootecnico:

a)

aiuti fino al 100 % dei costi amministrativi connessi con l'adozione e la tenuta dei libri genealogici;

b)

aiuti fino al 70 % dei costi sostenuti per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte;

c)

fino al 31 dicembre 2011, aiuti fino al 40 % per l'introduzione a livello di azienda di metodi o tecniche innovative in materia di riproduzione animale, eccettuati i costi relativi all'introduzione o all'effettuazione dell'inseminazione artificiale;

d)

aiuti fino al 100 % dei costi per la rimozione dei capi morti e fino al 75 % dei costi per la distruzione delle carcasse o in alternativa aiuti fino a importi equivalenti ai costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori per la rimozione e la distruzione dei capi morti;

e)

aiuti fino al 100 % dei costi per la rimozione e la distruzione delle carcasse, quando tali aiuti sono finanziati mediante prelievi o contributi obbligatori destinati a finanziare la distruzione delle carcasse, a condizione che tali prelievi o contributi siano limitati al settore delle carni e imposti direttamente allo stesso;

f)

aiuti fino al 100 % dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti, quando esiste l'obbligo di effettuare i test TSE su detti capi;

g)

aiuti fino al 100 % dei costi dei test TSE.

L'intervento totale pubblico, diretto e indiretto, compresi i contributi comunitari, relativo ai test BSE obbligatori sui bovini macellati per il consumo umano non può superare 40 EUR per test. L'importo si riferisce ai costi totali dell'analisi, ossia al kit di analisi, al prelievo, al trasporto, all'analisi, alla conservazione e alla distruzione del campione. L'obbligatorietà del test può fondarsi sulla legislazione comunitaria o nazionale.

2.   L'esenzione di cui al paragrafo 1, lettere d), e), f) e g), è subordinata all'esistenza di un programma coerente che consenta di monitorare e garantire lo smaltimento sicuro dei capi morti negli Stati membri. Per agevolare la gestione di siffatti aiuti di Stato, i pagamenti possono essere erogati agli operatori economici attivi a valle dell'agricoltore e che forniscono servizi connessi con la rimozione e/o la distruzione di capi morti, purché si possa dimostrare che l'importo degli aiuti di Stato è trasferito integralmente all'agricoltore.

3.   Gli aiuti non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

Articolo 17

Aiuti stabiliti in taluni regolamenti del Consiglio

Sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, gli aiuti alle piccole e medie imprese che soddisfano le condizioni seguenti:

a)

aiuti concessi dagli Stati membri che rispettino tutte le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio (18), in particolare quelle contenute nell'articolo 14, paragrafo 2;

b)

aiuti concessi dagli Stati membri che rispettino tutte le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (19), in particolare quelle contenute nell’articolo 87, nell’articolo 107, paragrafo 3, e nell’articolo 125, paragrafo 5, primo comma;

c)

aiuti concessi dagli Stati membri in conformità dell'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio (20).

CAPO 3

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Articolo 18

Fasi preliminari alla concessione degli aiuti

1.   Per beneficiare di una deroga ai sensi del presente regolamento, gli aiuti sono concessi esclusivamente nell'ambito di regime di aiuto per attività intraprese o servizi ricevuti dopo l'istituzione e la pubblicazione del regime di aiuto in conformità del presente regolamento.

Se il regime di aiuto stabilisce un diritto automatico a beneficiare dell'aiuto, senza che siano necessari ulteriori interventi a livello amministrativo, l'aiuto è concesso solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo l'istituzione e la pubblicazione del regime di aiuto in conformità del presente regolamento.

Se il regime di aiuto prevede la presentazione di una domanda all'autorità competente, l'aiuto è concesso solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che siano state soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

il regime di aiuto è stato istituito e pubblicato in conformità del presente regolamento;

b)

è stata correttamente presentata una domanda di aiuto alle autorità competenti interessate;

c)

la domanda è stata accettata dalle autorità competenti interessate con modalità tali da obbligare tali autorità ad accordare l'aiuto, indicando chiaramente l'importo da erogare o le modalità di calcolo dello stesso; l'accettazione da parte delle autorità competenti è possibile solo se il bilancio disponibile per l'aiuto o il regime di aiuto non è esaurito.

2.   Per beneficiare di una deroga ai sensi del presente regolamento, gli aiuti individuali che non rientrano in un regime di aiuto possono essere accordati solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che siano stati soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 1, terzo comma, lettere b) e c).

3.   Il presente articolo non si applica agli aiuti di cui all'articolo 17.

Articolo 19

Cumulo

1.   I massimali d'aiuto di cui agli articoli da 4 a 16 si applicano indipendentemente dal fatto che il sostegno al progetto o all'attività sia finanziato interamente con fondi nazionali o sia cofinanziato dalla Comunità.

2.   Gli aiuti esentati a norma del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con i contributi finanziari forniti dagli Stati membri, inclusi quelli di cui all'articolo 88, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005, né con i contributi finanziari forniti dalla Comunità in relazione agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.

3.   Gli aiuti esentati a norma del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1860/2004 in relazione agli stessi costi ammissibili o allo stesso progetto di investimento, se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.

Articolo 20

Trasparenza e controllo

1.   Almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore di un regime di aiuto esentato a norma del presente regolamento, o della concessione di aiuti individuali, parimenti esentati a norma del presente regolamento, al di fuori di un regime di aiuti, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, una sintesi delle informazioni relative a tali regimi di aiuto o aiuti individuali, secondo il modello di cui all'allegato I. La sintesi è trasmessa in formato elettronico. Entro dieci giorni lavorativi dalla data del suo ricevimento la Commissione conferma, mediante ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione, l'avvenuto ricevimento della sintesi e la pubblica su Internet.

2.   Gli Stati membri conservano registri dettagliati dei regimi di aiuto esentati a norma del presente regolamento, degli aiuti individuali concessi in applicazione di tali regimi e degli aiuti individuali esentati a norma del presente regolamento e concessi al di fuori dei regimi di aiuto esistenti. Tali registri contengono tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni di esenzione previste dal presente regolamento sono soddisfatte, in particolare le informazioni che giustificano la qualifica di PMI dell'impresa. Gli Stati membri conservano le registrazioni relative agli aiuti individuali per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui l'aiuto è stato concesso, nonché quelle relative ai regimi di aiuto per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto individuale a norma del regime medesimo. Su richiesta scritta della Commissione, gli Stati membri interessati le trasmettono, entro venti giorni lavorativi, oppure entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se le condizioni del presente regolamento siano state rispettate.

3.   Gli Stati membri presentano una relazione sull'applicazione del presente regolamento per ogni anno civile completo o periodo di anno civile nel quale il presente regolamento è applicabile, secondo il modello di cui all'allegato II. La relazione può essere inserita nella relazione annuale che gli Stati membri sono tenuti a presentare ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 (21) ed è presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno civile cui si riferisce. Entro la stessa data gli Stati membri presentano una relazione distinta sui pagamenti effettuati ai sensi degli articoli 10 e 11 del presente regolamento, in cui indicano gli importi versati nell'anno civile, le condizioni di pagamento, le fitopatie, epizoozie o infestazioni parassitarie ai sensi dell'articolo 10 e, in relazione all'articolo 11, le appropriate informazioni meteorologiche per dimostrare le avversità atmosferiche, il momento in cui si sono prodotte, la loro portata, il luogo in cui si sono verificate e le conseguenze sulla produzione per cui è stata concessa una compensazione.

4.   A decorrere dall'entrata in vigore di un regime di aiuto esentato a norma del presente regolamento o dalla concessione di un aiuto individuale parimenti esentato a norma del presente regolamento, al di fuori di un regime di aiuto, gli Stati membri pubblicano su Internet il testo integrale di detto regime di aiuto oppure i criteri e le condizioni alle quali è concesso un aiuto individuale. Gli indirizzi dei siti internet, compreso un link diretto per accedere al testo del regime, devono essere comunicati alla Commissione unitamente alla sintesi delle informazioni relative agli aiuti richiesti ai sensi del paragrafo 1. Tale sintesi deve inoltre figurare nella relazione annuale da presentarsi ai sensi del paragrafo 3.

5.   Il paragrafo 1 non si applica agli aiuti di cui all'articolo 17.

Articolo 21

Modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

Il regolamento (CE) n. 70/2001 è modificato come segue:

1)

all'articolo 1, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (22) e alle attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli; alla fabbricazione e alla commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

2)

all'articolo 2 sono aggiunte le seguenti lettere da k) a n):

«k)

“prodotti agricoli”:

i)

i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000;

ii)

i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4505 (sugheri);

iii)

i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio (23);

l)

“prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari”, i prodotti che potrebbero essere confusi con il latte e/o i prodotti lattiero-caseari ma la cui composizione differisce da tali prodotti in quanto contengono grassi e/o proteine d'origine non casearia, con o senza proteine derivate dal latte [«prodotti diversi dai prodotti lattiero-caseari» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87];

m)

“trasformazione di prodotti agricoli”, qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;

n)

“commercializzazione di prodotti agricoli”, la detenzione o l'esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività.

3)

all'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 7:

«7.   Qualora l'investimento riguardi la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, l'intensità lorda dell'aiuto non può superare:

a)

il 75 % dei costi ammissibili nelle regioni ultraperiferiche;

b)

il 65 % degli investimenti ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo, in conformità del regolamento (CE) n. 2019/93 del Consiglio (24);

c)

il 50 % degli investimenti ammissibili nelle regioni ammesse a beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE;

d)

il 40 % dei costi ammissibili nelle altre regioni.

4)

nell'allegato II, dopo la riga «Altre industrie manifatturiere» è inserita la seguente riga, incolonnata sotto «Industria manifatturiera (tutta)»:

«

Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (25)

Articolo 22

Misure transitorie

Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2004, che soddisfano tutte le condizioni del presente regolamento, continuano a essere esentati fino alla data indicata all'articolo 23, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 23

Entrata in vigore e applicabilità

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

2.   Le notifiche ancora in fase di esame alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono valutate sulla base delle disposizioni del medesimo. In caso di non conformità con le disposizioni del presente regolamento, la Commissione esaminerà dette notifiche alla luce degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

Gli aiuti individuali e i regimi di aiuto cui viene data attuazione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e gli aiuti concessi nell'ambito di tali regimi in assenza di un'autorizzazione della Commissione e in violazione dell'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato sono considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati qualora soddisfino le condizioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento, con l'eccezione delle condizioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere b) e c), di detto articolo relative al riferimento esplicito al presente regolamento e purché, prima di concedere l'aiuto, sia stata inviata la sintesi di cui all'articolo 20, paragrafo 1. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni saranno valutati dalla Commissione sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni pertinenti.

3.   I regimi di aiuto esentati a norma del presente regolamento continuano a beneficiare dell'esenzione per i sei mesi successivi alla data di scadenza del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

(2)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1040/2006 (GU L 187 dell'8.7.2006, pag. 8).

(3)  GU C 28 dell'1.2.2000, pag. 2; rettifica nella GU C 232 del 12.8.2000, pag. 17.

(4)  GU L 1 del 3.1.2004, pag. 1.

(5)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1698/2005 (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

(6)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

(7)  GU C 71 dell'11.3.2000, pag. 14.

(8)  GU L 325 del 28.10.2004, pag. 4.

(9)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(10)  GU L 182 del 3.7.1987, pag. 36.

(11)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(12)  GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

(13)  GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1.

(14)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

(15)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

(16)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(17)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).

(18)  GU L 160 del 26.06.1999, pag. 48.

(19)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

(20)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

(21)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(22)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.»;

(23)  GU L 182 del 3.7.1987, pag. 36.»;

(24)  GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1.»;

(25)  Quale definita all'articolo 2, lettera k), del presente regolamento.»


ALLEGATO I

Formulario per le informazioni sintetiche da presentare ogni volta che viene attivato un regime di aiuto esentato dal presente regolamento e ogni volta che un aiuto individuale esentato dal presente regolamento è concesso al di fuori di un regime di aiuto

Informazioni sintetiche sugli aiuti di Stato concessi in conformità del regolamento (CE) n. 1857/2006

Stato membro

Regione [specificare il nome della regione se l'aiuto è concesso da un'autorità di livello inferiore a quello centrale]

Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto individuale [indicare il nome del regime di aiuto o, in caso di aiuto individuale, il nome del beneficiario]

Base giuridica [specificare l'esatto riferimento alla normativa nazionale su cui si fondano il regime di aiuto o l'aiuto individuale]

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale dell'aiuto individuale concesso alla società [importi da indicare in euro o, se pertinente, nella valuta nazionale. Nel caso di un regime di aiuto, indicare l'importo annuo totale degli stanziamenti in bilancio o l'importo stimato della perdita di gettito fiscale per anno, per tutti gli strumenti di aiuto contemplati dal regime. In caso di concessione di un aiuto individuale indicare l'importo globale dell'aiuto/della perdita di gettito fiscale. Se del caso, indicare anche per quanti anni l'aiuto sarà versato a rate o per quanti anni si registrerà un minore gettito fiscale. Per le garanzie indicare in entrambi i casi l'importo (massimo) del credito garantito]

Intensità massima dell'aiuto [indicare l'intensità massima dell'aiuto o l'importo massimo dell'aiuto per elemento ammissibile]

Data di applicazione [indicare la data a decorrere dalla quale l'aiuto può essere concesso a norma del regime in questione o in cui è concesso l'aiuto individuale]

Durata del regime o dell'aiuto individuale [indicare la data (anno e mese) fino alla quale l'aiuto può essere concesso a norma del regime in questione o, nel caso di un aiuto individuale, e se pertinente, la data prevista (anno e mese) dell'ultima rata da versare]

Obiettivo dell'aiuto [è inteso che l'obiettivo precipuo è il sostegno alle PMI. Indicare gli altri obiettivi (secondari) perseguiti. Indicare quale articolo (articoli da 4 a 17) è utilizzato e i costi ammissibili coperti dal regime o dall'aiuto individuale]

Settore o settori interessati [indicare i sottosettori, menzionando il tipo di produzione animale (ad esempio suini/pollame) o vegetale (ad esempio mele/pomodori) di cui trattasi]

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Sito web [indicare il sito Internet sul quale è reperibile il testo integrale del regime di aiuto oppure i criteri e le condizioni alle quali un aiuto individuale è concesso al di fuori di un regime di aiuto]

Altre informazioni


ALLEGATO II

Modello di relazione periodica da trasmettere alla Commissione

Modello di relazione annuale sui regimi di aiuto esentati da un regolamento di esenzione per categoria adottato a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio

Gli Stati membri sono invitati ad utilizzare il modello che segue per le relazioni che devono presentare alla Commissione a norma dei regolamenti di esenzione per categoria adottati sulla base del regolamento (CE) n. 994/98.

Le relazioni devono essere trasmesse in formato elettronico.

Informazioni richieste per tutti i regimi di aiuto esentati a norma dei regolamenti di esenzione per categoria adottati in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98.

1.   Denominazione del regime di aiuto

2.   Regolamento di esenzione della Commissione applicabile

3.   Profilo delle spese

Occorre fornire cifre distinte per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime o per ciascun aiuto individuale (per esempio sovvenzioni, prestiti agevolati, ecc.). Le cifre vanno indicate in euro o, se del caso, in moneta nazionale. In caso di agevolazioni fiscali, occorre indicare su base annua le perdite di gettito fiscale, eventualmente sotto forma di stima, se non sono disponibili dati precisi.

I dati relativi alle spese devono essere presentati secondo le modalità di seguito indicate.

Per l'esercizio in oggetto, indicare separatamente per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime (per esempio sovvenzioni, prestito agevolato, garanzia, ecc.):

3.1.

gli importi impegnati, le perdite di gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stime), i dati sulle garanzie, ecc., per i nuovi progetti sovvenzionati. In caso di regimi di garanzia si indicherà l'ammontare totale delle nuove garanzie prestate;

3.2.

i pagamenti effettivi, le perdite di gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stime), i dati sulle garanzie, ecc., per i nuovi progetti e per quelli in corso. In caso di regimi di garanzia si indicherà l'ammontare totale della garanzia, le somme recuperate, gli indennizzi pagati, il risultato di gestione del regime di garanzia per l'anno in oggetto;

3.3.

numero di progetti e/o imprese che hanno ottenuto un aiuto;

3.4.

[non completare]

3.5.

importo totale stimato di:

investimenti agevolati,

spese sovvenzionate per la conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,

spese sovvenzionate per il trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico,

aiuti all'insediamento di giovani agricoltori,

aiuti al prepensionamento,

aiuti alle organizzazioni di produttori,

spese sovvenzionate per epizoozie, fitopatie e infestazioni parassitarie,

spese per compensazioni in caso di avversità atmosferiche,

spese sovvenzionate per premi assicurativi,

aiuti per la ricomposizione fondiaria,

aiuti destinati a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,

spese sovvenzionate per assistenza tecnica,

spese per il sostegno al settore zootecnico;

3.6.

ripartizione regionale degli importi di cui al punto 3.1 per zone svantaggiate e zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005;

3.7.

ripartizione settoriale degli importi di cui al punto 3.1 per settori di attività del beneficiario (in caso di più settori, indicare le quote rispettive), distinguendo:

il tipo di prodotti animali,

il tipo di prodotti vegetali.

4.   Altre informazioni e osservazioni


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