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Document 32006R1635

Regolamento (CE) n. 1635/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006 , che determina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio relativo alle condizioni d’importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl

OJ L 306, 7.11.2006, p. 3–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M, 5.12.2008, p. 755–764 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 050 P. 157 - 163
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 050 P. 157 - 163
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 111 P. 118 - 124

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/08/2020; abrogato da 32020R1158

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1635/oj

7.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1635/2006 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2006

che determina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio relativo alle condizioni d’importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, del 22 marzo 1990, relativo alle condizioni d’importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1661/1999 della Commissione, del 27 luglio 1999, che determina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio relativo alle condizioni d’importazione di prodotti agricoli originari di paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale di Chernobyl (2) è stato modificato più volte. In occasione di ulteriori modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla rifusione di detto regolamento, come previsto dal programma modulato di semplificazione allegato alla comunicazione della Commissione sulla strategia per la semplificazione del contesto normativo (3).

(2)

La ricaduta di cesio radioattivo a seguito dell’incidente di Chernobyl del 26 aprile 1986 ha investito numerosi paesi terzi. Sono stati registrati ripetuti casi di mancata osservanza delle tolleranze massime di contaminazione radioattiva nelle partite di alcuni tipi di funghi importati da vari paesi terzi.

(3)

Una ricaduta analoga ha interessato diverse parti del territorio di alcuni Stati membri.

(4)

Le foreste e le zone boschive costituiscono in genere l’habitat naturale dei funghi selvatici e tali ecosistemi tendono a conservare il cesio radioattivo in uno scambio ciclico fra suolo e vegetazione.

(5)

Di conseguenza, nel periodo trascorso dall’incidente di Chernobyl, è probabile che la contaminazione permanente dei funghi selvatici da parte di cesio radioattivo non sia diminuita e che per alcune specie sia anzi aumentata.

(6)

La Commissione ha effettuato nel 1986, e successivamente aggiornato, una valutazione dei possibili rischi per la salute umana derivanti da alimenti contaminati da cesio radioattivo. La valutazione dei possibili rischi è tuttora valida, tenuto conto del periodo radioattivo della sostanza in questione, e inoltre la tolleranza massima è sostanzialmente conforme a quella raccomandata dalla commissione del Codex Alimentarius.

(7)

In conformità dell’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 737/90, gli Stati membri devono svolgere controlli dei prodotti provenienti dai paesi terzi.

(8)

Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (4), ha istituito un sistema di allarme rapido per lo scambio di informazioni sui rischi diretti o indiretti per la salute umana derivanti da alimenti o mangimi. Detto sistema deve applicarsi per analogia alla notifica di casi registrati di non conformità alle disposizioni in materia di tolleranze massime a norma del presente regolamento.

(9)

I provvedimenti presi sul territorio degli Stati membri derivano dagli obblighi che incombono agli Stati membri in forza degli articoli 35 e 36 del trattato Euratom, dai provvedimenti comunitari in materia e dalle misure nazionali di controllo, che nel complesso, in termini di equivalenza dei risultati, sono uguali a quelli previsti dal presente regolamento. La Commissione adotta tutte le misure atte a far sì che gli Stati membri ottemperino effettivamente ai loro obblighi in materia. In particolare la Commissione ha rivolto agli Stati membri, il 14 aprile 2003, una raccomandazione sulla protezione e l’informazione del pubblico per quanto riguarda l’esposizione risultante dalla continua contaminazione radioattiva da cesio di taluni prodotti di raccolta spontanei a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl (5).

(10)

Sebbene le disposizioni relative al campionamento e all’analisi dei vari prodotti agricoli richiedano un futuro riesame, nell’immediato occorre rafforzare in particolare le disposizioni che riguardano i funghi.

(11)

Per consentire controlli più efficaci è necessario circoscrivere il numero degli uffici doganali presso i quali taluni prodotti possono essere dichiarati atti all’immissione in libera pratica nella Comunità.

(12)

Gli elenchi degli uffici doganali e dei paesi terzi possono essere, se del caso, riveduti, tenendo fra l’altro conto della futura osservanza delle tolleranze massime e di altre informazioni che permettano alla Commissione di determinare la necessità o meno di mantenere un paese terzo nell’elenco.

(13)

Per lo stesso motivo è opportuno che per ogni partita dei prodotti interessati venga fornito il certificato d’esportazione, di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 737/90.

(14)

È opportuno che le autorità degli Stati membri siano autorizzate, a loro discrezione, a imporre il pagamento di tariffe per il campionamento e l’analisi dei prodotti e per la distruzione o la restituzione degli stessi, a condizione che sia rispettato il principio di proporzionalità nell’esercizio della facoltà di distruggere o restituire il prodotto, e che in ogni caso le tariffe applicate non superino le spese sostenute.

(15)

Le disposizioni del presente regolamento sono conformi agli obblighi internazionali della Comunità europea, in particolare quelli derivanti dagli accordi che istituiscono l’Organizzazione mondiale del commercio, tenuto conto del diritto della Comunità di adottare e applicare provvedimenti atti a conseguire il livello di protezione sanitaria prescelto sul territorio dei propri Stati membri.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 737/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I controlli volti a determinare il contenuto di cesio radioattivo di cui all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 737/90, nei prodotti indicati nell’articolo 1 dello stesso, per garantire l’osservanza delle tolleranze massime stabilite da detto regolamento, sono condotti dagli Stati membri nei quali ha luogo l’immissione in libera pratica dei prodotti e al più tardi al momento dell’immissione stessa.

2.   I controlli sono effettuati tramite campionamento in conformità delle norme minime indicate di seguito:

a)

fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 3, lettera b), gli Stati membri scelgono con quale frequenza effettuare i controlli tenendo conto in particolare del grado di contaminazione del paese d’origine, delle caratteristiche dei prodotti interessati, dei risultati dei controlli precedenti e dei certificati d’esportazione di cui all’articolo 3;

b)

fatte salve le misure supplementari di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 737/90, qualora in un prodotto originario di un paese terzo si constati il superamento delle tolleranze massime, i controlli sono intensificati per tutti i prodotti dello stesso tipo originari del paese terzo in questione.

3.   I controlli su prodotti specifici sono effettuati secondo le seguenti regole:

a)

per gli animali da macello, i controlli sono effettuati fatte salve le norme doganali di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (6) e al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (7) e le condizioni di polizia sanitaria. L’autorizzazione all’immissione in libera pratica è subordinata alla presentazione di un certificato, rilasciato dalle autorità competenti per i controlli, attestante che la carne in questione è stata sottoposta al sistema di controllo e che da detto controllo risulta che le tolleranze massime non sono state superate;

b)

per i prodotti di cui all’allegato I, originari dei paesi terzi indicati nell’allegato II, si effettua il controllo dei documenti sulla base dei certificati d’esportazione debitamente compilati, di cui all’articolo 3, che accompagnano ciascuna partita. Ciascuna partita di peso superiore a 10 kg di prodotto fresco o equivalente è sottoposta sistematicamente al prelievo e all’analisi di campioni, tenendo debito conto delle informazioni contenute nel certificato d’esportazione. La dichiarazione di immissione in libera pratica di detti prodotti nello Stato membro di destinazione può essere effettuata soltanto in un numero limitato di uffici doganali. L’elenco degli uffici doganali è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in seguito a notifica da parte degli Stati membri.

4.   Qualora si constatino casi di mancata osservanza delle tolleranze massime per un dato prodotto, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono chiedere che il prodotto importato sia distrutto oppure rinviato al paese d’origine. In quest’ultimo caso, le autorità doganali che hanno respinto l’immissione in libera pratica sono informate mediante documentazione scritta comprovante che il prodotto ha lasciato il territorio comunitario.

5.   Per i prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti possono imporre all’importatore il pagamento di tariffe per il campionamento e l’analisi dei prodotti onde accertarne la conformità al regolamento (CEE) n. 737/90. Per le partite che superano le tolleranze massime, le autorità competenti possono inoltre recuperare dall’importatore i costi generati dalla distruzione della partita o dal suo rinvio al paese d’origine.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri applicano per analogia l’articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 ai fini della notifica senza indugio alla Commissione dei casi di mancata osservanza delle disposizioni sulle tolleranze massime fissate dal regolamento (CEE) n. 737/90, indicando il paese d’origine, la descrizione e il grado di contaminazione delle merci, i mezzi di trasporto, l’esportatore, nonché la decisione adottata rispetto ai lotti di cui trattasi.

2.   Gli Stati membri indicano alla Commissione gli organismi designati per attuare i controlli.

3.   La Commissione comunica senza indugio agli Stati membri i casi di mancata osservanza delle tolleranze massime attraverso il sistema comunitario di allarme rapido stabilito dal regolamento (CE) n. 178/2002.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri provvedono a che i certificati d’esportazione rilasciati dalle autorità competenti dei paesi terzi di cui all’allegato II attestino che i relativi prodotti rispettano le tolleranze massime fissate nell’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 737/90. Il certificato d’esportazione è redatto su un modulo stampato su carta bianca, conforme al modello di cui all’allegato III.

2.   La Commissione comunica agli Stati membri le informazioni ricevute sulle autorità preposte, nei paesi terzi in questione, al rilascio dei certificati d’esportazione.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 1661/1999 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato s’intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2006.

Per la Commissione

Andris PIEBALGS

Membro della Commissione


(1)  GU L 82 del 29.3.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 197 del 29.7.1999, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(3)  COM(2005) 535 def.

(4)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3).

(5)  GU L 99 del 17.4.2003, pag. 55.

(6)  GU L 302 del 13.10.1992, pag. 1.

(7)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO I

Elenco dei prodotti ai quali si applicano le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera b)

Codice NC:

ex 0709 59

funghi, freschi o refrigerati, diversi dai funghi coltivati

ex 0710 80 69

funghi (non cotti o cotti in acqua o a vapore), congelati, diversi dai funghi coltivati

ex 0711 59 00

funghi temporaneamente conservati (ad esempio, mediante anidride solforosa, o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non adatti all’alimentazione nello stato in cui sono presentati, diversi dai funghi coltivati

ex 0712 39 00

funghi secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, diversi dai funghi coltivati

ex 2001 90 50

funghi, preparati o conservati in aceto o acido acetico, diversi dai funghi coltivati

ex 2003 90 00

funghi, preparati o conservati in modo diverso dall'aceto o dall'acido acetico, diversi dai funghi coltivati


ALLEGATO II

Elenco dei paesi terzi di cui all’articolo 3

 

Albania

 

Bielorussia

 

Bosnia-Erzegovina

 

Bulgaria

 

Croazia

 

Liechtenstein

 

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

 

Moldova

 

Montenegro

 

Norvegia

 

Romania

 

Russia

 

Serbia

 

Svizzera

 

Turchia

 

Ucraina


ALLEGATO III

CERTIFICATO D’ESPORTAZIONE PER PRODOTTI AGRICOLI (UN CERTIFICATO PER SPECIE)

Il presente certificato deve essere presentato in triplice copia insieme con la dichiarazione d’immissione in libera pratica ed essere conservato dalla dogana

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