EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0638

Regolamento (CE) n. 638/2006 della Commissione, del 26 aprile 2006 , che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 2006 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 992/2005

OJ L 113, 27.4.2006, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/638/oj

27.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 113/3


REGOLAMENTO (CE) N. 638/2006 DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2006

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 2006 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 992/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 992/2005 della Commissione, del 29 giugno 2005, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1o luglio 2005-30 giugno 2006) (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 4, articolo 4,

considerando quanto segue:

L'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 992/2005 ha fissato il numero di capi di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2006. È possibile soddisfare integralmente le domande di titoli di importazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titoli di importazione presentata nel mese di aprile 2006 a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 992/2005 è soddisfatta integralmente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 168 del 30.6.2005, pag. 16.


Top