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Document 32006R0492
Commission Regulation (EC) No 492/2006 of 27 March 2006 concerning the provisional and permanent authorisation of certain additives in feedingstuffs (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 492/2006 della Commissione, del 27 marzo 2006 , relativo all’autorizzazione provvisoria e permanente di alcuni additivi nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 492/2006 della Commissione, del 27 marzo 2006 , relativo all’autorizzazione provvisoria e permanente di alcuni additivi nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
OJ L 89, 28.3.2006, p. 6–10
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M, 28.11.2006, p. 307–311
(MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 071 P. 89 - 93
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 071 P. 89 - 93
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 033 P. 166 - 170
No longer in force, Date of end of validity: 18/07/2017; abrogato da 32017R1145
28.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 89/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 492/2006 DELLA COMMISSIONE
del 27 marzo 2006
relativo all’autorizzazione provvisoria e permanente di alcuni additivi nell'alimentazione degli animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), in particolare l’articolo 3, l’articolo 9 D, paragrafo 1, e l’articolo 9 E, paragrafo 1,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (2), in particolare l'articolo 25,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 istituisce una procedura per l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale. |
(2) |
L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce misure transitorie per le richieste di autorizzazione di additivi per mangimi presentate, prima della data d’applicazione di detto regolamento, a norma della direttiva 70/524/CEE. |
(3) |
Le richieste di autorizzazione degli additivi di cui agli allegati del presente regolamento sono state presentate prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(4) |
Le osservazioni iniziali su tali richieste di autorizzazione, come disposto dall'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE, sono state inoltrate alla Commissione prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali richieste devono pertanto continuare ad essere trattate conformemente all'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE. |
(5) |
Sono stati presentati dati a sostegno di una richiesta di autorizzazione relativa all’impiego del preparato enzimatico di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dall’Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) e di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dall'Aspergillus oryzae (DSM 10287) per i polli da ingrasso e i suinetti. Secondo il parere espresso il 20 luglio 2005 dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), l'impiego di questo preparato non presenta rischi per i consumatori, per gli operatori, per questa categoria di animali o per l’ambiente. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9 E, paragrafo 1, della direttiva 70/524/CEE per l'autorizzazione di tali impieghi del preparato. È pertanto opportuno autorizzare per un periodo di quattro anni gli impieghi di questo preparato enzimatico, come precisato nell'allegato I. |
(6) |
L'impiego del preparato a base di microrganismi di Saccharomyces cerevisiae (MUCL 39 885) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i bovini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1411/1999 della Commissione (3). Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di questo preparato a base di microrganismi. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. È pertanto opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego di questo preparato a base di microrganismi, come precisato nell'allegato II. |
(7) |
L'impiego del preparato a base di microrganismi di Lactobacillus farciminis (CNCM MA 67/4R) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i suinetti dal regolamento (CE) n. 1411/1999. Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di questo preparato a base di microrganismi. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. È pertanto opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego di questo preparato a base di microrganismi, come precisato nell'allegato II. |
(8) |
Sono stati presentati dati a sostegno di una richiesta d’autorizzazione a tempo indeterminato relativa all’impiego del potassio diformiato quale additivo per mangimi nella categoria «Conservanti» per tutte le specie animali. La Commissione ha chiesto all’EFSA di formulare un parere sull’efficacia di questa sostanza e sulla sua sicurezza per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente. L’8 dicembre 2004 l’EFSA ha emesso un parere favorevole in merito alla sicurezza e all’efficacia del potassio diformiato per tutte le specie animali. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. È pertanto opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego di questa sostanza come conservante, come precisato nell'allegato III. |
(9) |
Dalla valutazione delle richieste emerge la necessità di alcune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione agli additivi di cui agli allegati. Tale protezione dovrebbe essere assicurata dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (4). |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È autorizzato l'impiego provvisorio per quattro anni, quale additivo nell'alimentazione animale, del preparato appartenente al gruppo «Enzimi» di cui all'allegato I, alle condizioni ivi specificate.
Articolo 2
È autorizzato l'impiego a tempo indeterminato, quali additivi nell'alimentazione animale, dei preparati appartenenti al gruppo «Microrganismi» di cui all'allegato II, alle condizioni ivi specificate.
Articolo 3
È autorizzato l'impiego a tempo indeterminato, quale additivo nell'alimentazione animale, della sostanza appartenente al gruppo «Conservanti» di cui all'allegato III, alle condizioni ivi specificate.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione (GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37).
(2) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).
(3) GU L 164 del 30.6.1999, pag. 56.
(4) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
ALLEGATO I
Numero CE o numero |
Additivo |
Formula chimica, descrizione |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||||||||||||||||||
Unità di attività/kg di alimento completo |
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Enzimi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 |
|
Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dall’Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dall’Aspergillus oryzae (DSM 10287), avente un'attività minima di:
|
Polli da ingrasso |
— |
6 FBG |
— |
|
17.4.2010 |
||||||||||||||||||||||||||
60 FXU |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Suinetti (svezzati) |
— |
6 FBG |
— |
|
17.4.2010 |
|||||||||||||||||||||||||||||
60 FXU |
— |
(1) 1 FBG è la quantità di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) al minuto, a partire dal beta-glucano d'orzo, con pH 5,0 e a 30 °C.
(2) 1 FXU è la quantità di enzima che libera 7,8 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto, a partire dall'azo-arabinoxilano di frumento, con pH 6,0 e a 50 °C.
ALLEGATO II
Numero CE |
Additivo |
Formula chimica, descrizione |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||
UFC/kg di alimento completo |
||||||||||||
Microrganismi |
||||||||||||
E 1710 |
Saccharomyces cerevisiae MUCL 39 885 |
Preparato di Saccharomyces cerevisiae contenente almeno: polvere, granulato e perle: 1 × 109 UFC/g di additivo |
Bovini da ingrasso |
|
9 × 109 |
9 × 109 |
|
A tempo indeterminato |
||||
E 1714 |
Lactobacillus farciminis CNCM MA 67/4R |
Preparato di Lactobacillus farciminis contenente almeno: 1 × 109 UFC/g di additivo |
Suinetti (svezzati) |
— |
1 × 109 |
1 × 1010 |
|
A tempo indeterminato |
ANNEXE III
Numero (o n. CE) |
Additivo |
Formula chimica, descrizione |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Periodo di autorizzazione |
||||
mg/kg di alimento completo |
||||||||||||
Conservanti |
||||||||||||
237a |
Potassio diformiato |
KH(COOH)2 50 ± 5 %, H2O 50 ± 5 %. |
Tutte le specie o categorie di animali |
— |
— |
— |
|
A tempo indeterminato |