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Document 32006R0492

Regolamento (CE) n. 492/2006 della Commissione, del 27 marzo 2006 , relativo all’autorizzazione provvisoria e permanente di alcuni additivi nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 89, 28.3.2006, p. 6–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M, 28.11.2006, p. 307–311 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 071 P. 89 - 93
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 071 P. 89 - 93
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 033 P. 166 - 170

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/07/2017; abrogato da 32017R1145

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/492/oj

28.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 89/6


REGOLAMENTO (CE) N. 492/2006 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2006

relativo all’autorizzazione provvisoria e permanente di alcuni additivi nell'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), in particolare l’articolo 3, l’articolo 9 D, paragrafo 1, e l’articolo 9 E, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (2), in particolare l'articolo 25,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 istituisce una procedura per l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale.

(2)

L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce misure transitorie per le richieste di autorizzazione di additivi per mangimi presentate, prima della data d’applicazione di detto regolamento, a norma della direttiva 70/524/CEE.

(3)

Le richieste di autorizzazione degli additivi di cui agli allegati del presente regolamento sono state presentate prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Le osservazioni iniziali su tali richieste di autorizzazione, come disposto dall'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE, sono state inoltrate alla Commissione prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali richieste devono pertanto continuare ad essere trattate conformemente all'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.

(5)

Sono stati presentati dati a sostegno di una richiesta di autorizzazione relativa all’impiego del preparato enzimatico di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dall’Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) e di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dall'Aspergillus oryzae (DSM 10287) per i polli da ingrasso e i suinetti. Secondo il parere espresso il 20 luglio 2005 dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), l'impiego di questo preparato non presenta rischi per i consumatori, per gli operatori, per questa categoria di animali o per l’ambiente. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9 E, paragrafo 1, della direttiva 70/524/CEE per l'autorizzazione di tali impieghi del preparato. È pertanto opportuno autorizzare per un periodo di quattro anni gli impieghi di questo preparato enzimatico, come precisato nell'allegato I.

(6)

L'impiego del preparato a base di microrganismi di Saccharomyces cerevisiae (MUCL 39 885) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i bovini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1411/1999 della Commissione (3). Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di questo preparato a base di microrganismi. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. È pertanto opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego di questo preparato a base di microrganismi, come precisato nell'allegato II.

(7)

L'impiego del preparato a base di microrganismi di Lactobacillus farciminis (CNCM MA 67/4R) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i suinetti dal regolamento (CE) n. 1411/1999. Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di questo preparato a base di microrganismi. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. È pertanto opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego di questo preparato a base di microrganismi, come precisato nell'allegato II.

(8)

Sono stati presentati dati a sostegno di una richiesta d’autorizzazione a tempo indeterminato relativa all’impiego del potassio diformiato quale additivo per mangimi nella categoria «Conservanti» per tutte le specie animali. La Commissione ha chiesto all’EFSA di formulare un parere sull’efficacia di questa sostanza e sulla sua sicurezza per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente. L’8 dicembre 2004 l’EFSA ha emesso un parere favorevole in merito alla sicurezza e all’efficacia del potassio diformiato per tutte le specie animali. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. È pertanto opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego di questa sostanza come conservante, come precisato nell'allegato III.

(9)

Dalla valutazione delle richieste emerge la necessità di alcune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione agli additivi di cui agli allegati. Tale protezione dovrebbe essere assicurata dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (4).

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È autorizzato l'impiego provvisorio per quattro anni, quale additivo nell'alimentazione animale, del preparato appartenente al gruppo «Enzimi» di cui all'allegato I, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 2

È autorizzato l'impiego a tempo indeterminato, quali additivi nell'alimentazione animale, dei preparati appartenenti al gruppo «Microrganismi» di cui all'allegato II, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 3

È autorizzato l'impiego a tempo indeterminato, quale additivo nell'alimentazione animale, della sostanza appartenente al gruppo «Conservanti» di cui all'allegato III, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione (GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37).

(2)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(3)  GU L 164 del 30.6.1999, pag. 56.

(4)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


ALLEGATO I

Numero CE o numero

Additivo

Formula chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Unità di attività/kg di alimento completo

Enzimi

64

 

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi

EC 3.2.1.6

 

Endo-1,4-beta-xilanasi

EC 3.2.1.8

Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dall’Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dall’Aspergillus oryzae (DSM 10287), avente un'attività minima di:

 

confettato:

 

60 FBG (1)/g

 

600 FXU (2)/g

 

in forma liquida:

 

40 FBG/g

 

400 FXU/g

Polli da ingrasso

6 FBG

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Dose raccomandata per kg di alimento per animali completo:

endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 6-18 FBG

endo-1,4-beta-xilanasi: 60-180 FXU

3.

Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani, arabinoxilani ed emicellulose più complesse), contenenti ad esempio oltre il 15 % di ingredienti vegetali (orzo, avena, segale, triticale, granturco, soia, semi di ravizzone, piselli, girasole o lupini).

17.4.2010

60 FXU

Suinetti (svezzati)

6 FBG

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Dose raccomandata per kg di alimento per animali completo:

endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 6-18 FBG

endo-1,4-beta-xilanasi: 60-180 FXU

3.

Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani, arabinoxilani ed emicellulose più complesse), contenenti ad esempio oltre il 15 % di ingredienti vegetali (orzo, avena, segale, triticale, granturco, soia, semi di ravizzone, piselli, girasole o lupini).

4.

Per suinetti svezzati fino a circa 35 kg.

17.4.2010

60 FXU


(1)  1 FBG è la quantità di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) al minuto, a partire dal beta-glucano d'orzo, con pH 5,0 e a 30 °C.

(2)  1 FXU è la quantità di enzima che libera 7,8 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto, a partire dall'azo-arabinoxilano di frumento, con pH 6,0 e a 50 °C.


ALLEGATO II

Numero CE

Additivo

Formula chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

UFC/kg di alimento completo

Microrganismi

E 1710

Saccharomyces cerevisiae

MUCL 39 885

Preparato di Saccharomyces cerevisiae contenente almeno:

polvere, granulato e perle:

1 × 109 UFC/g di additivo

Bovini da ingrasso

 

9 × 109

9 × 109

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

La quantità di Saccharomyces cerevisae nella razione giornaliera non deve essere superiore a 1,6 × 1010 UFC per 100 kg di peso animale. Aggiungere 3,2 × 109 UFC per ogni 100 kg supplementari di peso animale.

A tempo indeterminato

E 1714

Lactobacillus farciminis

CNCM MA 67/4R

Preparato di Lactobacillus farciminis contenente almeno:

1 × 109 UFC/g di additivo

Suinetti (svezzati)

1 × 109

1 × 1010

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Per suinetti svezzati fino a circa 35 kg.

A tempo indeterminato


ANNEXE III

Numero (o n. CE)

Additivo

Formula chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Periodo di autorizzazione

mg/kg di alimento completo

Conservanti

237a

Potassio diformiato

KH(COOH)2 50 ± 5 %,

H2O 50 ± 5 %.

Tutte le specie o categorie di animali

1.

Autorizzato solo nel pesce crudo destinato all’alimentazione degli animali con un tenore massimo di 9 000 mg di potassio diformiato come sostanza attiva per kg di pesce crudo

2.

Per i suini, la miscela delle varie fonti di potassio diformiato non deve superare i seguenti livelli massimi negli alimenti completi: 18 000 mg per kg di alimento completo per i suinetti svezzati e 12 000 mg per kg di alimento completo per le scrofe e i suini da ingrasso

A tempo indeterminato


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