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Document 32006O0010

    Indirizzo della Banca centrale europea, del 24 luglio 2006 , relativo al cambio delle banconote successivamente alla irrevocabile fissazione del tasso di cambio legata all’introduzione dell’euro (BCE/2006/10)

    GU L 215 del 5.8.2006, p. 44–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 118M del 8.5.2007, p. 1061–1063 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2006/549/oj

    5.8.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 215/44


    INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

    del 24 luglio 2006

    relativo al cambio delle banconote successivamente alla irrevocabile fissazione del tasso di cambio legata all’introduzione dell’euro

    (BCE/2006/10)

    (2006/549/CE)

    IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea e, in particolare, l’articolo 106, paragrafo 1,

    visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare, l’articolo 52,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 52 dello statuto prevede che il consiglio direttivo adotti le misure necessarie per assicurare che le banconote in valute con tassi di cambio irrevocabilmente fissati vengano cambiate dalle banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri partecipanti al loro rispettivo valore di parità. Queste misure implicano il cambio di banconote dei nuovi Stati membri partecipanti: a) in banconote e monete in euro; o b) ai fini dell’accredito di fondi su un conto. Al contrario, qualora un nuovo Stato membro partecipante adottasse un periodo transitorio, durante tale periodo tali misure implicherebbero il cambio di banconote: a) nella valuta nazionale del nuovo Stato membro partecipante; o b) ai fini dell’accredito di fondi su un conto.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro (1), prevede diversi possibili regimi relativi alla sostituzione del contante per gli Stati membri che adottano l'euro. Questo indirizzo assicura che il cambio delle banconote dei nuovi Stati membri partecipanti possa avvenire indipendentemente dal regime nazionale prescelto di sostituzione del contante.

    (3)

    In generale, non sono idonee per il cambio e, pertanto, sono escluse dal cambio previsto in base a questo indirizzo talune categorie di banconote, ovvero, quelle gravemente mutilate e quelle che sono state marcate come parte degli schemi nazionali di marcatura al fine di agevolare e garantire il ritiro delle banconote nazionali.

    (4)

    Nel caso in cui un nuovo Stato membro partecipante adotti un periodo transitorio, la durata delle misure da adottarsi in base a questo indirizzo in tale Stato membro sarà maggiore dovendo tenere conto di tale periodo, tuttavia, ciò non deve implicare un prolungamento del periodo di cambio per le banconote di altri Stati membri,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini del presente indirizzo:

    per «Stato membro partecipante» si intende uno Stato membro che ha adottato l’euro,

    per «nuovo Stato membro partecipante» si intende uno Stato membro partecipante che ha adottato l’euro, ma nel quale le banconote e le monete in euro non sono l’unica valuta in corso legale,

    per «data di adozione dell’euro» si intende la data alla quale in un determinato Stato membro entra in vigore l’abrogazione della deroga stabilita dall’articolo 122, paragrafo 2, del trattato,

    per «periodo di doppia circolazione» si intende il periodo tra la data di sostituzione del denaro in un determinato nuovo Stato membro partecipante e l’ultima data nella quale la valuta nazionale di tale Stato è considerata in corso legale contemporaneamente all’euro,

    per «data di sostituzione del contante» si intende la data in cui le banconote e le monete in euro entrano in corso legale in un determinato nuovo Stato membro partecipante,

    per «valuta nazionale» si intendono le banconote e le monete di un nuovo Stato membro partecipante che sono state emesse dall’autorità competente in tale Stato membro prima della data di adozione dell’euro,

    per «banconote di un nuovo Stato membro partecipante» si intendono le banconote emesse dalla banca centrale nazionale (BCN) di un nuovo Stato membro partecipante che erano in corso legale il giorno prima della data di adozione dell’euro e che sono presentate per essere cambiate ad un’altra BCN o ad un agente incaricato di quest’ultima,

    per «periodo transitorio» si intende un periodo massimo di tre anni che inizia alle 00.00 (ora locale) della data di adozione dell’euro e che termina alle 00.00 (ora locale) della data di sostituzione del denaro,

    per «BCN dell’Eurosistema» si intende una BCN di uno Stato membro partecipante (compresa anche una BCN di un nuovo Stato membro partecipante),

    per «valore di parità» si intende il valore risultante dai tassi di conversione adottati dal Consiglio dell’UE ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 4, del trattato, senza alcun differenziale tra tassi di acquisto e di vendita,

    per «marcatura» si intende l’identificazione delle banconote con un simbolo distintivo e specifico, per esempio, fori realizzati mediante perforatori, come parte dei sistemi nazionali di marcatura al fine di agevolare e garantire il ritiro delle banconote di un nuovo Stato membro partecipante che sono state emesse dall’autorità competente in tale Stato membro prima della data di adozione dell’euro.

    Articolo 2

    Obbligo di cambio al valore di parità

    1.   Le BCN dell’Eurosistema, almeno in un luogo sul territorio nazionale, da loro stesse o da un agente incaricato, sono tenute a garantire che le banconote di un nuovo Stato membro partecipante possano: i) essere cambiate in banconote e monete in euro; o ii) su richiesta, accreditate su un conto tenuto presso un istituzione che effettua il cambio, se la legge nazionale dello Stato membro nel quale ha luogo il cambio prevede questa possibilità. In entrambi i casi, il cambio deve essere al corrispettivo valore di parità.

    2.   Se vi è un periodo transitorio in un nuovo Stato membro partecipante, durante quel periodo le disposizioni del paragrafo 1 si applicano alla BCN di quel nuovo Stato membro partecipante, salvo per quanto stabilito al punto i), nel cui caso il cambio deve essere nella valuta nazionale di quello Stato membro piuttosto che in monete e banconote in euro.

    3.   Le BCN dell’Eurosistema possono limitare il numero e/o il valore totale delle banconote dei nuovi Stati membri partecipanti che esse siano disposte ad accettare per ogni parte determinata:

    i)

    per ogni determinata operazione; o

    ii)

    in ciascun giorno,

    per un ammontare compreso tra 500 e 2 500 EUR, a seconda di quale sia la prassi nazionale.

    4.   Le BCN dell’Eurosistema sono responsabili del rimpatrio delle banconote di un nuovo Stato membro partecipante, che esse cambiano in base al presente indirizzo, alla BCN dello Stato membro che le ha emesse.

    Articolo 3

    Banconote idonee per il cambio in euro

    Le banconote gravemente mutilate di un nuovo Stato membro partecipante non sono idonee ad essere cambiate in base al presente indirizzo. In particolare, le banconote non sono idonee se sono composte da più di due parti della medesima banconota unite insieme o sono state danneggiate da dispositivi antifurto. Inoltre, le banconote non sono idonee per il cambio, se sono state soggette a marcatura o se sono state danneggiate in maniera tale da rendere impossibile individuare la presenza di marcatura.

    Articolo 4

    Durata delle disposizioni del presente indirizzo

    1.   Per le banconote di un nuovo Stato membro partecipante idonee per il cambio, trova applicazione quanto disposto negli articoli 2 e 3:

    a)

    dalla data di adozione dell’euro nel nuovo Stato membro partecipante;

    b)

    fino a quando non siano state cambiate tutte banconote presentate per il cambio prima della scadenza di un periodo di due mesi dopo la data di sostituzione del contante in quello Stato.

    2.   Se un determinato Stato membro adotta un periodo di doppia circolazione più lungo di due mesi, allora il periodo di cui al paragrafo 1, lettera b), deve invece essere il maggiore dei periodi di doppia circolazione di tutti i nuovi Stati membri partecipanti che hanno la stessa data di adozione dell'euro del nuovo Stato membro citato.

    3.   La durata delle misure da adottarsi in base al presente indirizzo deve essere la stessa per tutti i nuovi Stati membri partecipanti che hanno la stessa data di adozione dell'euro. Tale durata deve equivalere a quella maggiore risultante dall’applicazione dei paragrafi 1 e 2. L’esistenza di un periodo transitorio in un determinato Stato membro partecipante non deve determinare il prolungamento del periodo di cambio per le banconote di altri Stati membri partecipanti.

    Articolo 5

    Entrata in vigore

    Il presente indirizzo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 6

    Destinatari

    Le BCN degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

    Fatto a Francoforte sul Meno, il 24 luglio 2006.

    Per il Consiglio direttivo della BCE

    Il presidente della BCE

    Jean-Claude TRICHET


    (1)  GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2169/2005 (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 1).


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