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Document 32006L0115

Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (versione codificata)

OJ L 376, 27.12.2006, p. 28–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 003 P. 14 - 21
Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 003 P. 14 - 21
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 001 P. 218 - 225

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/115/oj

27.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 376/28


DIRETTIVA 2006/115/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2006

concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale

(versione codificata)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL‘UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2 e gli articoli 55 e 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (2) è stata modificata in modo sostanziale a più riprese (3). Per ragioni di chiarezza e razionalizzazione è perciò opportuno procedere alla codificazione di tale direttiva.

(2)

Il noleggio e il prestito delle opere protette dal diritto d'autore e delle realizzazioni protette dai diritti connessi stanno acquistando un'importanza crescente, in particolare per gli autori, gli artisti e i produttori di fonogrammi e di pellicole. È un settore in cui si registra un pericoloso aumento della pirateria.

(3)

L'adeguata tutela delle opere oggetto del diritto d'autore e delle realizzazioni protette dai diritti connessi attraverso il riconoscimento di un diritto di noleggio e di prestito, nonché la protezione delle realizzazioni tutelate dai diritti connessi tramite il riconoscimento del diritto di fissazione, di distribuzione, di radiodiffusione e di comunicazione al pubblico possono, di conseguenza, essere considerate di importanza fondamentale per lo sviluppo economico e culturale della Comunità.

(4)

La protezione offerta dal diritto d'autore e dai diritti connessi deve adeguarsi ai nuovi sviluppi economici, quali le nuove forme di utilizzazione economica.

(5)

Le opere creative e artistiche degli autori e degli artisti interpreti o esecutori richiedono la percezione di un reddito adeguato quale base per l'ulteriore attività creativa e artistica, e gli investimenti occorrenti, segnatamente per la produzione di fonogrammi e pellicole, sono particolarmente rischiosi ed elevati. Per garantire livelli di reddito adeguati e per recuperare l'investimento l'unico mezzo efficace è un'adeguata tutela giuridica dei titolari dei diritti.

(6)

Queste attività creative, artistiche e imprenditoriali sono in larga misura espletate da lavoratori autonomi. La prestazione di queste attività dovrebbe essere agevolata dall'emanazione di una tutela giuridica armonizzata nella Comunità. Nella misura in cui queste attività costituiscono principalmente dei servizi, il loro esercizio dovrebbe essere agevolato anche da una tutela giuridica armonizzata nella Comunità.

(7)

Occorre ravvicinare la legislazione degli Stati membri in modo che le disposizioni nazionali non entrino in conflitto con quelle contenute nelle convenzioni internazionali, sulle quali in molti Stati membri si basa la legislazione relativa al diritto d'autore e ai diritti connessi.

(8)

Il quadro giuridico comunitario, in materia di diritto di noleggio e di prestito, nonché di alcuni diritti connessi col diritto d'autore, può limitarsi a stabilire che gli Stati membri riconoscano i diritti di noleggio e di prestito a determinate categorie di titolari, oltre a stabilire i diritti di fissazione, distribuzione, radiodiffusione e comunicazione al pubblico a favore di alcune categorie di titolari di diritti connessi.

(9)

È necessario definire le nozioni di noleggio e di prestito ai sensi della presente direttiva.

(10)

È auspicabile, a fini di chiarezza, escludere dal diritto di noleggio e di prestito ai sensi della presente direttiva talune forme di cessione, quali ad esempio la cessione di fonogrammi o di pellicole ai fini della loro proiezione in pubblico o della radiodiffusione, la cessione a fini di esposizione o la messa a disposizione a scopo di consultazione in loco. Ai sensi della presente direttiva, il prestito non dovrebbe comprendere la messa a disposizione tra istituzioni aperte al pubblico.

(11)

Quando un prestito effettuato da un'istituzione aperta al pubblico dà luogo a un pagamento il cui importo non supera il corrispettivo necessario a coprire le spese di funzionamento dell'istituzione, non vi sono vantaggi economici o commerciali diretti o indiretti ai sensi della presente direttiva.

(12)

È necessario introdurre un regime che assicuri agli autori e agli artisti interpreti o esecutori una remunerazione equa ed irrinunciabile, nonché la possibilità di affidare l'amministrazione di questo diritto a società di gestione collettiva che li rappresentano.

(13)

L'equa remunerazione può essere versata sulla base di uno o più pagamenti da effettuarsi in qualsiasi momento, all'atto della stipulazione del contratto o successivamente. Essa dovrebbe tener conto dell'importanza del contributo apportato dagli autori e dagli artisti interpreti o esecutori al fonogramma o alla pellicola.

(14)

È anche necessario proteggere i diritti almeno degli autori, in ordine al prestito pubblico, prevedendo un regime specifico. Tuttavia ogni misura presa in deroga al diritto esclusivo di prestito pubblico dovrebbe essere conforme in particolare all'articolo 12 del trattato.

(15)

Le disposizioni della presente direttiva in ordine ai diritti connessi col diritto d’autore non dovrebbero impedire agli Stati membri di estendere a tali diritti esclusivi la presunzione contemplata dalla presente direttiva per i contratti relativi a una produzione cinematografica conclusi individualmente o collettivamente da artisti interpreti o esecutori con il produttore. Inoltre tali disposizioni non dovrebbero impedire agli Stati membri di prevedere una presunzione semplice di autorizzazione di sfruttamento dei diritti esclusivi degli artisti interpreti o esecutori, previsti dalle pertinenti disposizioni della presente direttiva, purché tale presunzione sia compatibile con la convenzione internazionale per la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (qui di seguito denominata convenzione di Roma).

(16)

Gli Stati membri dovrebbero poter riconoscere ai titolari di diritti connessi col diritto d'autore una tutela più estesa di quella che le disposizioni della presente direttiva contemplano in ordine alla radiodiffusione e comunicazione al pubblico.

(17)

I diritti di noleggio e di prestito armonizzati e la tutela armonizzata dei diritti connessi col diritto d'autore non dovrebbero essere esercitati in maniera da provocare una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri, o da contravvenire alla norma della cronologia dei mezzi di comunicazione quale riconosciuta nella sentenza Société Cinéthèque/FNCF  (4).

(18)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato I, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DIRITTO DI NOLEGGIO E DIRITTO DI PRESTITO

Articolo 1

Oggetto dell'armonizzazione

1.   Nell'osservanza delle disposizioni del presente capo, gli Stati membri riconoscono, fatto salvo l'articolo 6, il diritto di autorizzare o proibire il noleggio e il prestito degli originali e delle copie di opere protette dal diritto d'autore e di altre realizzazioni indicate all'articolo 3, paragrafo 1.

2.   I diritti di cui al paragrafo 1 non si esauriscono con la vendita o la distribuzione, in qualsiasi forma, di originali o copie di opere tutelate dal diritto d'autore o di altre realizzazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai sensi della presente direttiva, s’intende per:

a)

«noleggio» la cessione in uso per un periodo limitato di tempo ai fini di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto;

b)

«prestito» la cessione in uso, per un periodo limitato di tempo ma non ai fini di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto, quando il prestito viene effettuato da istituzioni aperte al pubblico;

c)

«pellicola» un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento, con o senza accompagnamento sonoro.

2.   Il regista principale di un’opera cinematografica o audiovisiva si considera come suo autore o uno dei suoi autori. Gli Stati membri possono disporre che altre persone siano considerate coautori.

Articolo 3

Titolari ed oggetto del diritto di noleggio e di prestito

1.   Il diritto esclusivo di autorizzare o vietare il noleggio e il prestito spetta alle persone seguenti:

a)

all'autore, per l'originale e le copie della propria opera;

b)

all'artista interprete o esecutore, per le fissazioni della sua prestazione artistica;

c)

al produttore di fonogrammi, per i propri fonogrammi;

d)

al produttore della prima fissazione di una pellicola, per l'originale e le copie della sua pellicola.

2.   La presente direttiva non riguarda il diritto di noleggio e di prestito in relazione a edifici e ad opere di arte applicata.

3.   I diritti di cui al paragrafo 1 possono essere trasferiti, ceduti o dati in uso in base a licenze contrattuali.

4.   Fatto salvo il paragrafo 6, allorché un contratto riguardante una produzione cinematografica viene stipulato, individualmente o collettivamente, tra artisti interpreti o esecutori e un produttore, si presume, salvo clausola contrattuale contraria, che l'artista interprete o esecutore contemplato da detto contratto abbia trasferito il suo diritto di noleggio, fatto salvo l'articolo 5.

5.   Gli Stati membri possono prevedere che una presunzione analoga a quella di cui al paragrafo 4 si applichi agli autori.

6.   Gli Stati membri possono prevedere che la firma di un contratto concluso tra un artista interprete o esecutore e un produttore in merito ad una produzione cinematografica abbia l'effetto di un'autorizzazione di noleggio, purché detto contratto preveda un'equa remunerazione ai sensi dell'articolo 5. Gli Stati membri possono anche prevedere che il presente paragrafo si applichi mutatis mutandis ai diritti di cui al capo II.

Articolo 4

Noleggio di programmi per elaboratore

La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni di cui all'articolo 4, lettera c), della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (5).

Articolo 5

Diritto irrinunciabile a un'equa remunerazione

1.   Qualora un autore o un artista interprete o esecutore abbia trasferito o ceduto il diritto di noleggio, per quanto attiene a un fonogramma o all'originale o alla copia di una pellicola, a un produttore di fonogrammi o di pellicole, detto autore o artista interprete o esecutore conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio.

2.   Gli autori o artisti interpreti o esecutori non possono rinunciare al diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio.

3.   La gestione del diritto di ottenere un'equa remunerazione può essere affidata a società di gestione collettiva che rappresentano autori o artisti interpreti o esecutori.

4.   Gli Stati membri possono stabilire se e in quale misura possa essere imposta la gestione da parte di società di gestione collettiva del diritto di ottenere un'equa remunerazione, nonché da chi essa possa essere richiesta o riscossa.

Articolo 6

Deroghe al diritto esclusivo di prestito da parte di istituzioni pubbliche

1.   Gli Stati membri possono derogare al diritto esclusivo previsto all'articolo 1 per il prestito da parte di istituzioni pubbliche, a condizione che almeno gli autori ricevano una remunerazione per tale prestito. Gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire tale remunerazione tenendo conto dei loro obiettivi di promozione culturale.

2.   Ove gli Stati membri non applichino il diritto esclusivo di prestito di cui all'articolo 1 per i fonogrammi, le pellicole e i programmi per elaboratore, essi introducono, almeno per quanto riguarda gli autori, una remunerazione.

3.   Gli Stati membri possono esonerare alcune categorie di istituzioni dal pagamento della remunerazione di cui ai paragrafi 1 e 2.

CAPO II

TUTELA DEI DIRITTI CONNESSI AL DIRITTO DI AUTORE

Articolo 7

Diritto di fissazione

1.   Gli Stati membri riconoscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la fissazione delle loro esecuzioni.

2.   Gli Stati membri riconoscono agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la fissazione delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, incluse le emissioni via cavo o via satellite.

3.   Al distributore via cavo non è concesso il diritto di cui al paragrafo 2 qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione.

Articolo 8

Radiodiffusione e comunicazione al pubblico

1.   Gli Stati membri riconoscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico delle loro prestazioni artistiche, tranne nel caso in cui la prestazione stessa costituisca già di per sé una trasmissione radiotelevisiva o sia ottenuta da una fissazione.

2.   Gli Stati membri prevedono un diritto per garantire che una remunerazione equa e unica sia versata dall'utente allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali, o una riproduzione del medesimo, è utilizzato per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico, e che detta remunerazione sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione. In caso di mancato accordo tra artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi, gli Stati membri possono stabilire i criteri per ripartire tra i medesimi questa remunerazione.

3.   Gli Stati membri riconoscono agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la ritrasmissione via etere delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se questa comunicazione avviene in luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto d'ingresso.

Articolo 9

Diritto di distribuzione

1.   Gli Stati membri riconoscono il diritto esclusivo di mettere a disposizione del pubblico, attraverso la vendita o altri mezzi, le realizzazioni di cui alle lettere da a) a d), comprese le copie delle medesime (in appresso denominato «diritto di distribuzione»):

a)

agli artisti interpreti o esecutori, con riferimento alle fissazioni delle loro prestazioni artistiche;

b)

ai produttori di fonogrammi, con riferimento ai loro fonogrammi;

c)

ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, con riferimento all’originale e alla copia della loro pellicola;

d)

agli organismi di radiodiffusione, con riferimento alle fissazioni delle loro emissioni, secondo l'articolo 7, paragrafo 2.

2.   Il diritto di distribuzione nella Comunità di una delle realizzazioni di cui al paragrafo 1 non si esaurisce, tranne nel caso di prima vendita nella Comunità della realizzazione da parte del titolare del diritto o con il suo consenso.

3.   Il diritto di distribuzione non pregiudica le disposizioni specifiche di cui al capo I, segnatamente all'articolo 1, paragrafo 2.

4.   Il diritto di distribuzione può essere trasferito, ceduto o dato in uso in base a licenza contrattuale.

Articolo 10

Eccezioni alla protezione

1.   Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni ai diritti di cui al presente capo nei casi seguenti:

a)

quando si tratti di utilizzazione privata;

b)

quando vi sia utilizzazione di corti frammenti in occasione del resoconto di un avvenimento di attualità;

c)

quando vi sia fissazione effimera da parte di un organismo di radiodiffusione fatta con i propri mezzi e per le proprie emissioni;

d)

quando vi sia utilizzazione unicamente a fini di insegnamento o di ricerca scientifica.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, ogni Stato membro ha la facoltà di prevedere, per quanto riguarda la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi, degli organismi di radiodiffusione e dei produttori delle prime fissazioni di pellicole, limitazioni della stessa natura di quelle previste dalla propria legislazione per quanto attiene alla protezione del diritto d'autore sulle opere letterarie e artistiche.

Non possono tuttavia essere istituite licenze obbligatorie se non nella misura in cui siano compatibili con le disposizioni della convenzione di Roma.

3.   Le limitazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere applicate solo in determinati casi speciali che non siano in contrasto con il normale sfruttamento dei materiali protetti e non arrechino indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 11

Efficacia temporale

1.   La presente direttiva si applica a qualsiasi opera protetta dal diritto d'autore, prestazione artistica, fonogramma, emissione e prima fissazione di pellicole contemplati nella presente direttiva che al 1o luglio 1994 fosse ancora tutelata dalle normative degli Stati membri in materia di diritto d'autore e di diritti connessi o che, a tale data, fosse conforme ai requisiti di tutela previsti dalla presente direttiva.

2.   Il disposto della presente direttiva si applica fatta salva l'utilizzazione, in qualsiasi forma, effettuata anteriormente al 1o luglio 1994.

3.   Gli Stati membri possono adottare le necessarie disposizioni di modo che si ritenga che i titolari del diritto abbiano autorizzato il noleggio o il prestito di una realizzazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a d) per la quale risulti dimostrato che è stata ceduta a terzi a tale scopo o che è stata acquistata anteriormente al 1o luglio 1994.

Tuttavia, in particolare se la realizzazione è costituita da una registrazione digitale, gli Stati membri possono stabilire che i titolari abbiano il diritto di ottenere una remunerazione adeguata per il noleggio o il prestito della realizzazione.

4.   Gli Stati membri non devono necessariamente applicare l'articolo 2, paragrafo 2, alle opere cinematografiche o audiovisive realizzate anteriormente al 1o luglio 1994.

5.   Fermo restando il paragrafo 3 e fatto salvo il paragrafo 7, la presente direttiva non si applica ai contratti conclusi anteriormente al 19 novembre 1992.

6.   Gli Stati membri possono disporre che, fatto salvo il paragrafo 7, qualora i titolari del diritto che acquisiscono nuovi diritti in base alle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva abbiano espresso il loro consenso per l'utilizzazione anteriormente al 1o luglio 1994, si debba presumere che essi abbiano trasferito i nuovi diritti esclusivi.

7.   Per i contratti conclusi anteriormente al 1o luglio 1994, il diritto ad un'equa remunerazione di cui all'articolo 5 si applica solo qualora gli autori o gli artisti interpreti o esecutori o coloro che li rappresentano ne abbiano presentato richiesta anteriormente al 1o gennaio 1997. In mancanza di un accordo tra i titolari del diritto in merito al livello della remunerazione, gli Stati membri possono fissare il livello di un'equa remunerazione.

Articolo 12

Rapporti tra il diritto d'autore e i diritti connessi

La protezione dei diritti connessi con il diritto d'autore a norma della presente direttiva lascia totalmente impregiudicata la protezione del diritto d'autore.

Articolo 13

Comunicazione

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 14

Abrogazione

La direttiva 92/100/CEE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione di cui all'allegato I, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato II.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 16

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

M. PEKKARINEN


(1)  Parere del Parlamento europeo del 12 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 346 del 27.11.1992, pag. 61. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

(3)  V. allegato I, Parte A.

(4)  Cause riunite 60/84 e 61/84 (Raccolta della Giurisprudenza della Corte 1985, pag. 2 605).

(5)  GU L 122 del 17.5.1991, pag. 42. Direttiva modificata dalla direttiva 93/98/CEE (GU L 290 del 24.11.1993, pag. 9).


ALLEGATO I

PARTE A

Direttiva abrogata e sue modificazioni successive

Direttiva 92/100/CEE del Consiglio

(GU L 346 del 27.11.1992, pag. 61)

 

Direttiva 93/98/CEE del Consiglio

(GU L 290 del 24.11.1993, pag. 9)

limitatamente all’articolo 11, paragrafo 2

Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10)

limitatamente all’articolo 11, paragrafo 1

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione in diritto interno

(di cui all'articolo 14)

Direttiva

Termine di attuazione

92/100/CEE

1o luglio 1994

93/98/CEE

30 giugno 1995

2001/29/CE

21 dicembre 2002


ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 92/100/EEC

Presente direttiva

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1, alinea e lettera a)

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1, alinea

Articolo 3, paragrafo 1, alinea

Articolo 2, paragrafo 1, primo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 2, paragrafo 1, quarto trattino, prima frase

Articolo 3, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 2, paragrafo 1, quarto trattino, seconda frase

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 7

Articolo 3, paragrafo 6

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5, paragrafi da 1 a 3

Articolo 6, paragrafi da 1 a 3

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9, paragrafo 1, alinea e parole finali

Articolo 9, paragrafo 1, alinea

Articolo 9, paragrafo 1, primo trattino

Articolo 9, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 9, paragrafo 1, secondo trattino

Articolo 9, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 9, paragrafo 1, terzo trattino

Articolo 9, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 9, paragrafo 1, quarto trattino

Articolo 9, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2, prima frase

Articolo 10, paragrafo 2, primo comma

Articolo 10, paragrafo 2, seconda frase

Articolo 10, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafi 1 e 2

Articolo 11, paragrafi 1 e 2

Articolo 13, paragrafo 3, prima frase

Articolo 11, paragrafo 3, primo comma

Articolo 13, paragrafo 3, seconda frase

Articolo 11, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 13, paragrafo 5

Articolo 13, paragrafo 6

Articolo 11, paragrafo 5

Articolo 13, paragrafo 7

Articolo 11, paragrafo 6

Articolo 13, paragrafo 8

Articolo 13, paragrafo 9

Articolo 11, paragrafo 7

Articolo 14

Articolo 12

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 16

Allegato I

Allegato II


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