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Document 32006D0601
2006/601/EC: Commission Decision of 5 September 2006 on emergency measures regarding the non-authorised genetically modified organism LL RICE 601 in rice products (notified under document number C(2006) 3932) (Text with EEA relevance)
2006/601/CE: Decisione della Commissione, del 5 settembre 2006 , che reca misure d'emergenza relative all'organismo geneticamente modificato non autorizzato LL RICE 601 nei prodotti a base di riso [notificata con il numero C(2006) 3932] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2006/601/CE: Decisione della Commissione, del 5 settembre 2006 , che reca misure d'emergenza relative all'organismo geneticamente modificato non autorizzato LL RICE 601 nei prodotti a base di riso [notificata con il numero C(2006) 3932] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 244 del 7.9.2006, pp. 27–29
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 142M del 5.6.2007, pp. 35–37
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 07/06/2010; abrogato da 32010D0315
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7.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 244/27 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 5 settembre 2006
che reca misure d'emergenza relative all'organismo geneticamente modificato non autorizzato «LL RICE 601» nei prodotti a base di riso
[notificata con il numero C(2006) 3932]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/601/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, stabiliscono che nessun alimento o mangime geneticamente modificato (2) possa essere immesso in commercio nella Comunità a meno che per esso non sia stata rilasciata un'autorizzazione conformemente a detto regolamento. L'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 16, paragrafo 3, dello stesso regolamento stabiliscono che nessun alimento e mangime geneticamente modificato può essere autorizzato a meno che non sia stato adeguatamente e sufficientemente dimostrato che esso non ha effetti nocivi sulla salute umana, sulla salute degli animali o sull'ambiente, che non fuorvia il consumatore o l'utilizzatore e che non differisce dall'alimento o dal mangime che intende sostituire in misura tale che il suo consumo normale sarebbe svantaggioso sul piano nutrizionale per gli esseri umani o gli animali. |
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(2) |
Il 18 agosto 2006 le autorità degli Stati Uniti d'America hanno informato la Commissione che prodotti a base di riso contaminati con il riso geneticamente modificato «LL RICE 601» («i prodotti contaminati»), di cui non è stata autorizzata la commercializzazione nella Comunità, sono stati rilevati in campioni di riso prelevati sul mercato statunitense da riso commerciale a grani lunghi del raccolto del 2005. In data 31 luglio 2006 la contaminazione dei prodotti è stata segnalata alle autorità USA dalla società Bayer Crop Science, che ha sviluppato il riso geneticamente modificato «LL RICE 601». Le autorità statunitensi hanno successivamente fatto sapere alla Commissione che non è ancora noto in che misura sia stata contaminata la catena della fornitura e che attualmente non è possibile fornire informazioni sull'eventuale contaminazione delle esportazioni verso la Comunità. Inoltre dette autorità hanno informato la Commissione che di tali prodotti non era stata autorizzata l'immissione sul mercato neppure negli Stati Uniti d'America. |
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(3) |
Fatti salvi gli obblighi di controllo degli Stati membri, le misure da adottare a seguito della probabile importazione di prodotti contaminati devono essere oggetto di un approccio comune e complessivo che consenta di agire in modo rapido ed efficace e di evitare disparità nel modo in cui i diversi Stati membri affrontano la situazione. |
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(4) |
L'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare appropriate misure comunitarie d'emergenza per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo con lo scopo di proteggere la salute umana, la salute degli animali e l'ambiente, qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dagli Stati membri interessati. |
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(5) |
Poiché il riso geneticamente modificato «LL RICE 601» non è autorizzato dalla legislazione comunitaria e in ragione della presunzione del rischio rappresentato dai prodotti non autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, che tiene conto del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002, è opportuno adottare misure d'emergenza per impedire la commercializzazione dei prodotti contaminati nella Comunità. |
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(6) |
Sulla base dei requisiti generali di cui al regolamento (CE) n. 178/2002, gli operatori del settore degli alimenti e dei mangimi sono i primi ad essere legalmente responsabili di garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti e i mangimi soddisfino le prescrizioni della legislazione alimentare e di verificare il rispetto di tali disposizioni. L'obbligo di comprovare che gli alimenti e i mangimi non contengono prodotti contaminati dovrebbe quindi ricadere sugli operatori responsabili della loro prima immissione sul mercato. A tal fine, è opportuno che le misure di cui alla presente decisione stabiliscano che le partite di specifici prodotti provenienti dagli Stati Uniti d'America possano essere commercializzate soltanto dietro presentazione di un rapporto analitico a dimostrazione del fatto che i prodotti non sono contaminati dall'«LL RICE 601». È opportuno che il rapporto analitico sia emesso da un laboratorio accreditato conforme a standard internazionalmente riconosciuti. |
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(7) |
Per agevolare i controlli, tutti gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati immessi sul mercato devono essere sottoposti a un metodo di rilevazione convalidato. È stato chiesto alla Bayer Crop Science di fornire metodi per la rilevazione dell'«LL RICE 601», nonché campioni di controllo. Essa ha presentato due metodi, che sono stati convalidati dalla Grain Inspection, Packers and Stockyards Administration (GIPSA) del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti in collaborazione con il Laboratorio comunitario di riferimento di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1829/2003. |
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(8) |
Le misure di cui alla presente decisione devono essere proporzionate e non costituire una restrizione degli scambi maggiore del necessario, per cui è opportuno che esse riguardino soltanto i prodotti considerati probabilmente contaminati dall'«LL RICE 601» che, secondo le informazioni ricevute, sono importati dagli Stati Uniti verso la Comunità. |
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(9) |
Nonostante le richieste formulate dalla Commissione, le autorità USA non sono state in grado di fornire garanzie quanto all'assenza dell'«LL RICE 601» nei prodotti a base di riso importati dagli Stati Uniti. |
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(10) |
Per quanto riguarda i mangimi o altri prodotti alimentari non contemplati dalle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che gli Stati membri controllino se tali prodotti siano stati contaminati dall'«LL RICE 601». In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione valuterà l'esigenza di eventuali ulteriori misure adeguate. |
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(11) |
La decisione 2006/578/CE della Commissione, del 23 agosto 2006, relativa a provvedimenti d'emergenza in relazione all'organismo geneticamente modificato non autorizzato «LL RICE» 601 nei prodotti a base di riso (3) è stata adottata per vietare in via provvisoria la commercializzazione dei prodotti contaminati. |
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(12) |
Dette misure provvisorie vanno confermate. |
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(13) |
È quindi opportuno abrogare e sostituire la decisione 2006/578/CE. |
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(14) |
Le misure di cui alla presente decisione devono essere riesaminate entro sei mesi per valutare se siano ancora necessarie. |
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(15) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Campo di applicazione
La presente decisione si applica ai seguenti prodotti originari degli Stati Uniti d'America:
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Prodotto |
Codice NC |
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riso semigreggio (bruno) parboiled a grani lunghi A |
1006 20 15 |
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riso semigreggio (bruno) parboiled a grani lunghi B |
1006 20 17 |
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riso semigreggio (bruno) a grani lunghi A |
1006 20 96 |
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riso semigreggio (bruno) a grani lunghi B |
1006 20 98 |
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riso semilavorato parboiled a grani lunghi A |
1006 30 25 |
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riso semilavorato parboiled a grani lunghi B |
1006 30 27 |
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riso semilavorato a grani lunghi A |
1006 30 46 |
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riso semilavorato a grani lunghi B |
1006 30 48 |
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riso lavorato parboiled a grani lunghi A |
1006 30 65 |
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riso lavorato parboiled a grani lunghi B |
1006 30 67 |
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riso lavorato a grani lunghi A |
1006 30 96 |
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riso lavorato a grani lunghi B |
1006 30 98 |
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rotture di riso (tranne quando certificate come esenti da grani lunghi) |
1006 40 00 |
Articolo 2
Condizioni per la prima immissione sul mercato
Gli Stati membri consentono la prima immissione sul mercato dei prodotti di cui all'articolo 1 soltanto qualora un rapporto analitico originale basato su un metodo adeguato e convalidato di rilevazione del riso geneticamente modificato «LL RICE 601» e rilasciato da un laboratorio accreditato accompagni la partita a dimostrazione del fatto che il prodotto non contiene riso geneticamente modificato «LL RICE 601».
Qualora una partita dei prodotti di cui all'articolo 1 sia frazionata, una copia autenticata del rapporto analitico accompagna ogni parte della partita frazionata.
In assenza del rapporto analitico di cui al paragrafo 1, l'operatore stabilito nella Comunità responsabile della prima immissione del prodotto sul mercato fa sottoporre a test i prodotti di cui all'articolo 1 per dimostrare che non contengono riso geneticamente modificato «LL RICE 601». In attesa del rapporto analitico, la partita non è commercializzata nella Comunità.
Gli Stati membri informano la Commissione dei risultati positivi (sfavorevoli) mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi.
Articolo 3
Altre misure di controllo
Gli Stati membri adottano misure appropriate, compreso il campionamento casuale e l'analisi, in relazione ai prodotti di cui all'articolo 1 già presenti sul mercato al fine di verificare l'assenza del riso geneticamente modificato «LL RICE 601». Essi informano la Commissione dei risultati positivi (sfavorevoli) mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi.
Articolo 4
Partite contaminate
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che non siano immessi sul mercato i prodotti di cui all'articolo 1 che risultino contenere riso geneticamente modificato «LL RICE 601».
Articolo 5
Recupero dei costi
Gli Stati membri garantiscono che i costi incorsi nell'attuazione degli articoli 2 e 4 siano sostenuti dagli operatori responsabili della prima immissione sul mercato.
Articolo 6
Riesame delle misure
Le misure di cui alla presente decisione sono riesaminate entro il 28 febbraio 2007.
Articolo 7
Abrogazione
La decisione 2006/578/CE è abrogata.
Articolo 8
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell'8.4.2006, pag. 3).
(2) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
(3) GU L 230 del 24.8.2006, pag. 8.