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Document 32006D0574
2006/574/EC: Commission Decision of 18 August 2006 amending Decision 2005/734/EC as regards certain additional risk mitigating measures against the spread of avian influenza (notified under document number C(2006) 3702) (Text with EEA relevance)
2006/574/CE: Decisione della Commissione, del 18 agosto 2006 , che modifica la decisione 2005/734/CE per quanto concerne alcune misure integrative di riduzione del rischio di diffusione dell'influenza aviaria [notificata con il numero C(2006) 3702] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2006/574/CE: Decisione della Commissione, del 18 agosto 2006 , che modifica la decisione 2005/734/CE per quanto concerne alcune misure integrative di riduzione del rischio di diffusione dell'influenza aviaria [notificata con il numero C(2006) 3702] (Testo rilevante ai fini del SEE)
OJ L 228, 22.8.2006, p. 24–26
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M, 8.5.2007, p. 1106–1108
(MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 074 P. 273 - 275
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 074 P. 273 - 275
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 062 P. 87 - 89
No longer in force, Date of end of validity: 14/02/2017; abrog. impl. da 32017D0263
22.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 228/24 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 agosto 2006
che modifica la decisione 2005/734/CE per quanto concerne alcune misure integrative di riduzione del rischio di diffusione dell'influenza aviaria
[notificata con il numero C(2006) 3702]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/574/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Per ridurre il rischio che l'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, venga introdotta — attraverso i volatili selvatici — nelle aziende avicole e in altre strutture in cui sono tenuti in cattività i volatili, è stata adottata la decisione 2005/734/CE della Commissione, del 19 ottobre 2005, che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività, e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio (2). |
(2) |
In base a tale decisione, gli Stati membri sono tenuti a individuare le singole aziende di allevamento di pollame o altri volatili in cattività che, secondo dati epidemiologici e ornitologici, dovrebbero essere considerate particolarmente esposte al rischio della diffusione del virus dell'influenza aviaria A, sottotipo H5N1, attraverso gli uccelli selvatici. |
(3) |
Tenuto conto degli attuali sviluppi epidemiologici e di carattere ornitologico connessi alla malattia, è opportuno prevedere un riesame periodico e costante del rischio, ai fini di un adeguamento delle zone riconosciute particolarmente a rischio di diffusione dell'influenza aviaria e delle misure in esse adottate. |
(4) |
In tali zone è stato vietato l'uso di uccelli da richiamo salvo nel quadro dei programmi di indagine sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici condotti dagli Stati membri secondo quanto previsto dalla decisione 2005/732/CE della Commissione, del 17 ottobre 2005, che approva i programmi per l'attuazione nel 2005 di indagini degli Stati membri sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici e che stabilisce le norme in materia di notifica e di ammissibilità ai fini della partecipazione finanziaria della Comunità ai costi di realizzazione di tali programmi (3). |
(5) |
Tenuto conto delle esperienze recenti e sulla base dell'esito favorevole di una valutazione del rischio operata caso per caso, alle autorità competenti dovrebbe essere riconosciuta la facoltà di concedere ulteriori deroghe al divieto di impiego degli uccelli da richiamo purché siano adottate adeguate misure di biosicurezza. |
(6) |
È pertanto opportuno modificare la decisione 2005/734/CE. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2005/734/CE è così modificata:
1) |
L'articolo 2 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 2 bis Misure integrative di riduzione del rischio 1. Gli Stati membri provvedono affinché, nelle zone del loro territorio identificate come particolarmente a rischio di introduzione dell'influenza aviaria, vengano vietate le seguenti attività in conformità dell'articolo 1, paragrafo 1:
2. Gli Stati membri vietano di concentrare pollame e altri volatili per mercati, fiere, esposizioni ed eventi culturali, comprese gare di volo degli uccelli.» |
2) |
Sono inseriti i seguenti articoli 2 ter e 2 quater: «Articolo 2 ter Deroghe 1. In deroga all'articolo 2 bis, paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare le seguenti attività:
2. In deroga all'articolo 2 bis, paragrafo 2, l'autorità competente può autorizzare le concentrazioni di pollame e altri volatili in cattività. Articolo 2 quater Condizioni di autorizzazione e relativo seguito 1. Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni previste dall'articolo 2 ter siano concesse solo previa valutazione di rischio conclusasi con esito favorevole e purché si applichino misure di biosicurezza volte a impedire la possibile diffusione dell'influenza aviaria. 2. Prima di autorizzare l'impiego di uccelli da richiamo a norma dell'articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera d), punto ii), lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una valutazione di rischio corredata di informazioni sulle misure di biosicurezza che verranno previste per garantire l'idonea applicazione di tale articolo. 3. Gli Stati membri che concedono deroghe conformemente all'articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera d), punto ii), trasmettono mensilmente alla Commissione una relazione sulle misure di biosicurezza adottate.» |
Articolo 2
Gli Stati membri adottano immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).
(2) GU L 274 del 20.10.2005, pag. 105. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/405/CE (GU L 158 del 10.6.2006, pag. 14).
(3) GU L 274 del 20.10.2005, pag. 95.