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Document 32006D0574

2006/574/CE: Decisione della Commissione, del 18 agosto 2006 , che modifica la decisione 2005/734/CE per quanto concerne alcune misure integrative di riduzione del rischio di diffusione dell'influenza aviaria [notificata con il numero C(2006) 3702] (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 228, 22.8.2006, p. 24–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M, 8.5.2007, p. 1106–1108 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 074 P. 273 - 275
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 074 P. 273 - 275
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 062 P. 87 - 89

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/02/2017; abrog. impl. da 32017D0263

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/574/oj

22.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 228/24


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2006

che modifica la decisione 2005/734/CE per quanto concerne alcune misure integrative di riduzione del rischio di diffusione dell'influenza aviaria

[notificata con il numero C(2006) 3702]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/574/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Per ridurre il rischio che l'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, venga introdotta — attraverso i volatili selvatici — nelle aziende avicole e in altre strutture in cui sono tenuti in cattività i volatili, è stata adottata la decisione 2005/734/CE della Commissione, del 19 ottobre 2005, che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività, e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio (2).

(2)

In base a tale decisione, gli Stati membri sono tenuti a individuare le singole aziende di allevamento di pollame o altri volatili in cattività che, secondo dati epidemiologici e ornitologici, dovrebbero essere considerate particolarmente esposte al rischio della diffusione del virus dell'influenza aviaria A, sottotipo H5N1, attraverso gli uccelli selvatici.

(3)

Tenuto conto degli attuali sviluppi epidemiologici e di carattere ornitologico connessi alla malattia, è opportuno prevedere un riesame periodico e costante del rischio, ai fini di un adeguamento delle zone riconosciute particolarmente a rischio di diffusione dell'influenza aviaria e delle misure in esse adottate.

(4)

In tali zone è stato vietato l'uso di uccelli da richiamo salvo nel quadro dei programmi di indagine sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici condotti dagli Stati membri secondo quanto previsto dalla decisione 2005/732/CE della Commissione, del 17 ottobre 2005, che approva i programmi per l'attuazione nel 2005 di indagini degli Stati membri sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici e che stabilisce le norme in materia di notifica e di ammissibilità ai fini della partecipazione finanziaria della Comunità ai costi di realizzazione di tali programmi (3).

(5)

Tenuto conto delle esperienze recenti e sulla base dell'esito favorevole di una valutazione del rischio operata caso per caso, alle autorità competenti dovrebbe essere riconosciuta la facoltà di concedere ulteriori deroghe al divieto di impiego degli uccelli da richiamo purché siano adottate adeguate misure di biosicurezza.

(6)

È pertanto opportuno modificare la decisione 2005/734/CE.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2005/734/CE è così modificata:

1)

L'articolo 2 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 2 bis

Misure integrative di riduzione del rischio

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, nelle zone del loro territorio identificate come particolarmente a rischio di introduzione dell'influenza aviaria, vengano vietate le seguenti attività in conformità dell'articolo 1, paragrafo 1:

a)

l'allevamento di pollame all'aria aperta con effetto immediato;

b)

l'uso di serbatoi d'acqua all'aperto destinati al pollame;

c)

l'abbeveraggio del pollame con acqua proveniente da serbatoi di superficie cui abbiano accesso i volatili selvatici;

d)

l'uso di volatili degli ordini Anseriformes e Charadriiformes come richiami («uccelli da richiamo») nella caccia agli uccelli.

2.   Gli Stati membri vietano di concentrare pollame e altri volatili per mercati, fiere, esposizioni ed eventi culturali, comprese gare di volo degli uccelli.»

2)

Sono inseriti i seguenti articoli 2 ter e 2 quater:

«Articolo 2 ter

Deroghe

1.   In deroga all'articolo 2 bis, paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare le seguenti attività:

a)

l'allevamento di pollame all'aria aperta purché gli animali siano alimentati e abbeverati al chiuso o sotto una tettoia che scoraggi in modo sufficiente la sosta di volatili selvatici ed eviti quindi il contatto dei volatili selvatici con il mangime o l'acqua destinati al pollame;

b)

l'impiego di serbatoi d'acqua all'aperto, se necessari per motivi di benessere degli animali nel caso di alcuni tipi di pollame e purché adeguatamente protetti dall'accesso di uccelli acquatici selvatici;

c)

l'abbeveraggio con acqua proveniente da serbatoi di superficie cui abbiano accesso gli uccelli acquatici selvatici, previo trattamento dell'acqua che garantisca l'inattivazione dell'eventuale virus dell'influenza aviaria;

d)

l'uso di uccelli da richiamo nella caccia agli uccelli:

i)

da parte dei detentori di uccelli da richiamo iscritti in registri tenuti dall'autorità competente. L'uso è consentito, sotto la stretta sorveglianza dell'autorità competente, per attirare i volatili selvatici ai fini del campionamento nel quadro dei programmi di indagine degli Stati membri sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici di cui alla decisione 2005/732/CE; oppure

ii)

nel rispetto di idonee misure di biosicurezza, che comprendono:

l'identificazione dei singoli uccelli da richiamo mediante un sistema di inanellamento,

l'attuazione di un regime di sorveglianza specifico per gli uccelli da richiamo,

la registrazione e la comunicazione dello stato sanitario degli uccelli da richiamo, nonché test di laboratorio per l'influenza aviaria nel caso di morte di questi uccelli e alla fine della stagione di caccia agli uccelli,

una rigida separazione tra gli uccelli da richiamo e il pollame domestico e gli altri volatili in cattività,

la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto e delle attrezzature utilizzati per il trasporto degli uccelli da richiamo e per il trasferimento nelle zone in cui vengono collocati,

limitazioni e controllo degli spostamenti degli uccelli da richiamo, soprattutto per impedire il contatto con altri corpi idrici,

l'elaborazione e l'attuazione di «orientamenti relativi a buone pratiche di biosicurezza» che precisino gli interventi contemplati dal primo al sesto trattino,

l'attuazione di un sistema di comunicazione dei dati relativi alle misure di cui al primo, al secondo e al terzo trattino.

2.   In deroga all'articolo 2 bis, paragrafo 2, l'autorità competente può autorizzare le concentrazioni di pollame e altri volatili in cattività.

Articolo 2 quater

Condizioni di autorizzazione e relativo seguito

1.   Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni previste dall'articolo 2 ter siano concesse solo previa valutazione di rischio conclusasi con esito favorevole e purché si applichino misure di biosicurezza volte a impedire la possibile diffusione dell'influenza aviaria.

2.   Prima di autorizzare l'impiego di uccelli da richiamo a norma dell'articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera d), punto ii), lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una valutazione di rischio corredata di informazioni sulle misure di biosicurezza che verranno previste per garantire l'idonea applicazione di tale articolo.

3.   Gli Stati membri che concedono deroghe conformemente all'articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera d), punto ii), trasmettono mensilmente alla Commissione una relazione sulle misure di biosicurezza adottate.»

Articolo 2

Gli Stati membri adottano immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(2)  GU L 274 del 20.10.2005, pag. 105. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/405/CE (GU L 158 del 10.6.2006, pag. 14).

(3)  GU L 274 del 20.10.2005, pag. 95.


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