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Document 32006D0545

2006/545/CE: Decisione del Consiglio, del 18 luglio 2006 , relativa all’equivalenza degli esami ufficiali delle varietà effettuati in Croazia (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 215, 5.8.2006, p. 28–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M, 31.12.2008, p. 466–467 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 074 P. 175 - 177
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 074 P. 175 - 177
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 058 P. 205 - 206

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2013; abrogato da 32013R0517

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/545/oj

5.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 215/28


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2006

relativa all’equivalenza degli esami ufficiali delle varietà effettuati in Croazia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/545/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/53/CE consente al Consiglio di determinare se gli esami ufficiali delle varietà effettuati in un paese terzo offrano le stesse garanzie di quelli effettuati negli Stati Membri.

(2)

Le norme che disciplinano gli esami ufficiali delle varietà effettuati in Croazia per quanto riguarda grano, orzo e mais prevedono che l’ammissione delle varietà in base ai requisiti di distinzione, stabilità e omogeneità è basata sui risultati di esami ufficiali, effettuati in particolare in coltura, che comprendono un numero sufficiente di caratteri per descrivere la varietà.

(3)

L’esame di tali norme e delle modalità della loro applicazione in Croazia per quanto riguarda le tre specie sopra menzionate ha dimostrato che le suddette norme forniscono le stesse garanzie di quelle degli Stati membri, purché siano soddisfatte altre condizioni.

(4)

La presente decisione non impedisce la revoca delle conclusioni comunitarie sull’equivalenza qualora le condizioni su cui si basano non siano o non siano più soddisfatte.

(5)

Dato che gli allegati possono aver bisogno di frequenti modifiche delle loro disposizioni tecniche, è opportuno modificarli secondo la procedura di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli esami ufficiali basati sui requisiti di distinzione, stabilità e omogeneità delle varietà delle specie di cui all’allegato I effettuati in Croazia dall’autorità indicata in detto allegato sono considerati equivalenti a quelli effettuati negli Stati membri, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'allegato II.

Articolo 2

Le modifiche degli allegati sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 3

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, in seguito denominato «il comitato», istituito dall'articolo 1 della decisione 66/399/CEE del Consiglio (3).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3.   Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA


(1)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(3)  GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2289/66.


ALLEGATO I

Autorità

Specie

Institute for Seed and Seedlings, Osijek

Hordeum vulgare L.

Triticum aestivum L.

Zea Mays L.


ALLEGATO II

CONDIZIONI

1.

L’ammissione delle varietà in base alla valutazione della distinzione, della stabilità e dell’omogeneità è basata sui risultati di esami ufficiali.

2.

Ai fini della distinzione, gli esami in coltura comprendono almeno le varietà paragonabili disponibili:

elencate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, o

che, pur senza figurare nel suddetto catalogo, sono ammesse o in corso di ammissione in uno Stato membro della Comunità alla certificazione e alla commercializzazione o alla certificazione per altri paesi.

3.

I caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole sono quelli stabiliti dalla direttiva 2003/90/CE della Commissione (1).


(1)  GU L 254 dell’8.10.2003, pag. 7. Direttiva modificata dalla direttiva 2005/91/CE della Commissione (GU L 331 del 17.12.2005, pag. 24).


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