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Document 32006D0528

2006/528/CE: Decisione della Commissione, del 27 luglio 2006 , che modifica la decisione 2006/147/CE relativa all’introduzione di una vaccinazione preventiva contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 e alle correlate misure riguardanti movimenti nei Paesi Bassi [notificata con il numero C(2006) 3338]

OJ L 208, 29.7.2006, p. 39–40 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M, 8.5.2007, p. 1018–1019 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/07/2021; abrogato da 32020R0687

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/528/oj

29.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 208/39


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2006

che modifica la decisione 2006/147/CE relativa all’introduzione di una vaccinazione preventiva contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 e alle correlate misure riguardanti movimenti nei Paesi Bassi

[notificata con il numero C(2006) 3338]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(2006/528/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/147/CE della Commissione, del 24 febbraio 2006, relativa all’introduzione di una vaccinazione preventiva contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 e alle correlate misure riguardanti i movimenti nei Paesi Bassi (2), ha approvato il programma di vaccinazione preventiva contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1, presentato dai Paesi Bassi alla Commissione il 21 febbraio 2006 («programma di vaccinazione preventiva»). La presente decisione istituisce anche misure da applicare nei Paesi Bassi, nelle zone in cui viene praticata la vaccinazione preventiva in talune aziende avicole particolarmente esposte al rischio di contagio, comprese limitazioni dei movimenti di pollame vaccinato.

(2)

Secondo il programma di vaccinazione preventiva, i Paesi Bassi hanno intrapreso la vaccinazione preventiva delle galline ovaiole biologiche e delle galline allevate all’aperto nonché del pollame da cortile, per far fronte all’influenza ad alta patogenicità del tipo H5N1. Il programma di vaccinazione preventiva costituisce un progetto pilota in quanto esiste una limitata esperienza con la vaccinazione preventiva in tali condizioni e per le specie interessate.

(3)

Il programma di vaccinazione preventiva, presentato dai Paesi Bassi e approvato con decisione 2006/147/CE, prevede che la vaccinazione preventiva sia completata entro il 30 giugno 2006. I Paesi Bassi hanno intrapreso vaccinazioni in conformità con la vaccinazione preventiva entro tale data.

(4)

In conformità con gli obblighi di trasmissione di relazioni a norma dell’articolo 13 della decisione 2006/147/CE, i Paesi Bassi hanno presentato una relazione contenente informazioni relative alla realizzazione del programma di vaccinazione preventiva e hanno segnalato al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali nonché a gruppi di lavoro esperti, il ricorso alla vaccinazione preventiva chiedendo di proseguire con la medesima.

(5)

Inoltre, sulla base delle informazioni fornite dai Paesi Bassi, risulta che ulteriori esperienze sul campo sono necessarie per quanto concerne il ricorso alla vaccinazione preventiva contro l’insorgenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1. Risulta perciò opportuno approvare tale vaccinazione preventiva entro il 31 luglio 2007.

(6)

I Paesi Bassi hanno anche chiesto l’approvazione di taluni emendamenti al programma di vaccinazione preventiva, presentato il 21 febbraio 2006, per quanto riguarda la sua applicazione pratica come le specie da sottoporre a vaccinazione, l’impiego di vaccini bivalenti, l’identificazione di singoli uccelli in gruppi di pollame da cortile, il luogo di vaccinazione e le restrizioni dei movimenti del pollame in questione. La Commissione considera che tali emendamenti siano conformi alla normativa comunitaria pertinente.

(7)

La decisione 2006/147/CE va quindi modificata di conseguenza.

(8)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2006/147/CE è modificata come segue:

1)

All’articolo 1, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

per “animali da cortile” si intendono polli, tacchini ed altre specie appartenenti all’ordine dei galliformi e anatre, oche nonché altre specie appartenenti all’ordine degli anseriformi tenute dai loro proprietari:

i)

per loro proprio uso e consumo; o

ii)

come animali da compagnia.»

2)

All’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il programma di vaccinazione preventiva contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1, presentato dai Paesi Bassi alla Commissione il 21 febbraio 2006, e gli emendamenti al medesimo, inclusa la continuazione del programma fino al 31 luglio 2007, come presentato dai Paesi Bassi alla Commissione il 29 giugno 2006, sono approvati (“programma di vaccinazione preventiva”).

Secondo il programma di vaccinazione preventiva, la vaccinazione preventiva contro l’influenza aviaria viene eseguita utilizzando un vaccino eterologo inattivato di influenza aviaria del sottotipo H5 oppure utilizzando un vaccino bivalente eterologo inattivato contenente entrambi i sottotipi di influenza aviaria H5 e H7, autorizzati dai Paesi Bassi per il pollame da cortile, per le galline ovaiole biologiche e per le galline ovaiole allevate all’aperto in tutto il territorio dei Paesi Bassi.»

3)

All’articolo 4, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1)

Il pollame da cortile vaccinato deve essere identificato individualmente e può essere solo:

a)

oggetto di movimento verso altri allevamenti di animali da cortile all'interno dei Paesi Bassi; o

b)

raccolto temporaneamente per mostre e fiere nei Paesi Bassi.

Tali movimenti o raccolte devono essere conformi al progetto di vaccinazione preventiva, compresa la tenuta di registri di tali movimenti e raccolte.»

Articolo 2

Destinatario

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(2)  GU L 55 del 25.2.2006, pag. 47.


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