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Document 32006D0271

CE: Decisione della Commissione, del 5 aprile 2006 , che modifica la decisione 2002/613/CE per quanto riguarda i centri di raccolta di sperma di suini riconosciuti del Canada [notificata con il numero C(2006) 1258] (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 99, 7.4.2006, p. 29–30 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M, 8.5.2007, p. 576–577 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 071 P. 161 - 162
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 071 P. 161 - 162

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/271/oj

7.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 99/29


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 2006

che modifica la decisione 2002/613/CE per quanto riguarda i centri di raccolta di sperma di suini riconosciuti del Canada

[notificata con il numero C(2006) 1258]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/271/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2002/613/CE della Commissione, del 19 luglio 2002, che stabilisce le condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie suina (2), stabilisce un elenco di paesi terzi, tra cui il Canada, dai quali gli Stati membri possono autorizzare l’importazione di sperma di animali domestici della specie suina.

(2)

Il Canada ha chiesto di modificare le voci relative a detto paese nell’elenco dei centri di raccolta di sperma riconosciuti a norma della decisione 2002/613/CE.

(3)

Il Canada ha fornito garanzie di ottemperanza alle norme pertinenti fissate dalla direttiva 90/429/CEE e il nuovo centro da aggiungere all’elenco è stato ufficialmente riconosciuto ai fini dell'esportazione nella Comunità dai servizi veterinari di tale paese.

(4)

È pertanto opportuno modificare la decisione 2002/613/CE.

(5)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato V della decisione 2002/613/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 10 aprile 2006.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 196 del 25.7.2002, pag. 45. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/456/CE (GU L 156 del 30.4.2004, pag. 49; rettifica nella GU L 202 del 7.6.2004, pag. 33).


ALLEGATO

Nell'allegato V della decisione 2002/613/CE è aggiunta la seguente riga relativa al Canada:

«CA

4-AI-29

CIA des Castors

317 Rang Île aux Castors

Île Dupas

Québec

J0K 2P0»


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