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Document 32005R2117

Regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005 , che modifica il regolamento (CE) n. 384/96 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea

OJ L 340, 23.12.2005, p. 17–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 175M, 29.6.2006, p. 287–287 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 044 P. 15 - 15
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 044 P. 15 - 15

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/01/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2117/oj

23.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/17


REGOLAMENTO (CE) N. 2117/2005 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 384/96 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Con regolamento (CE) n. 384/96 (1) il Consiglio ha adottato norme comuni relative alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri delle Comunità europee.

(2)

Tenuto conto dei notevoli progressi compiuti dall’Ucraina nel creare le condizioni dell'economia di mercato, come è stato riconosciuto nelle conclusioni del vertice Ucraina-Unione europea del 1o dicembre 2005, è opportuno consentire che per gli esportatori e i produttori ucraini il valore normale venga calcolato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (CE) n. 384/96,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella prima frase dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (CE) n. 384/96, l’espressione «dall’Ucraina» è soppressa.

Articolo 2

Il presente regolamento si applica a tutte le inchieste avviate ai sensi del regolamento (CE) n. 384/96 dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento in base a una domanda di apertura presentata dopo tale data, o su iniziativa della Commissione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

B. BRADSHAW


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).


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