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Document 32005R1295
Commission Regulation (EC) No 1295/2005 of 5 August 2005 setting the reduction in the aid for dried fodder for the 2004/05 marketing year
Regolamento (CE) n. 1295/2005 della Commissione, del 5 agosto 2005, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la riduzione dell’aiuto per i foraggi disidratati
Regolamento (CE) n. 1295/2005 della Commissione, del 5 agosto 2005, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la riduzione dell’aiuto per i foraggi disidratati
OJ L 205, 6.8.2005, p. 18–19
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2005
6.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 205/18 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1295/2005 DELLA COMMISSIONE
del 5 agosto 2005
che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la riduzione dell’aiuto per i foraggi disidratati
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, del 21 febbraio 1995, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (1), in particolare l’articolo 5, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 603/95 è stato sostituito, a decorrere dal 1o aprile 2005, dal regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (2). Quest’ultimo regolamento si applica a decorrere dal 1o aprile 2005, data di inizio della campagna 2005/2006. Di conseguenza, ai fini della determinazione dell’importo definitivo dell’aiuto per la campagna 2004/2005, è necessario continuare ad applicare il regolamento (CE) n. 603/95. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 603/95 fissa all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, l’importo dell’aiuto da versare alle imprese di trasformazione per, rispettivamente, i foraggi disidratati e i foraggi essiccati al sole prodotti, limitatamente ai quantitativi massimi garantiti di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, dello stesso regolamento. |
(3) |
I quantitativi che gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione per la campagna di commercializzazione 2004/2005, a norma dell’articolo 15, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 785/95 della Commissione, del 6 aprile 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (3), comprendono i quantitativi in giacenza alla data del 31 marzo 2005 i quali, a norma dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (4), potrebbero beneficiare dell’aiuto previsto dall’articolo 3 del regolamento (CE) n. 603/95. |
(4) |
Dalle suddette comunicazioni risulta un superamento del 16 % del quantitativo massimo garantito per i foraggi disidratati. |
(5) |
È quindi necessario ridurre l’importo dell’aiuto per i foraggi disidratati, a norma dell’articolo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 603/95. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, l’importo dell’aiuto per i foraggi disidratati, previsto all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 603/95, è ridotto a:
— |
64,36 EUR/t nella Repubblica ceca, |
— |
56,40 EUR/t in Grecia, |
— |
54,11 EUR/t in Spagna, |
— |
57,02 EUR/t in Italia, |
— |
63,24 EUR/t in Lituania, |
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59,04 EUR/t in Ungheria, |
— |
65,55 EUR/t negli altri Stati membri. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 63 del 21.3.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
(2) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 114.
(3) GU L 79 del 7.4.1995, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1413/2001 (GU L 191 del 13.7.2001, pag. 8).
(4) GU L 61 dell’8.3.2005, pag. 4.