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Document 32005R0779

Regolamento (CE) n. 779/2005 del Consiglio, del 23 maggio 2005, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di carburo di silicio originario dell’Ucraina

OJ L 131, 25.5.2005, p. 18–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 040 P. 112 - 115
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 040 P. 112 - 115

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/779/oj

25.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 131/18


REGOLAMENTO (CE) N. 779/2005 DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 2005

che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di carburo di silicio originario dell’Ucraina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 821/94 (2), in seguito ad un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di silicio originario, tra l’altro, dell’Ucraina («le misure»). Con il regolamento (CE) n. 1100/2000 (3), in seguito ad un riesame in previsione della scadenza richiesto dal Consiglio europeo dell’industria chimica («CEFIC»), il Consiglio ha confermato le misure al loro livello iniziale. Con il regolamento (CE) n. 991/2004 (4), il Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 1100/2000 in seguito all’allargamento dell’Unione europea e l’adesione di 10 nuovi Stati membri («UE 10») in modo da prevedere, in caso di un impegno accettato dalla Commissione, la possibilità di esentare le importazioni nella Comunità effettuate nel quadro di tale impegno dai dazi antidumping istituiti con il regolamento (CE) n. 1100/2004. Con le decisioni 2004/498/CE (5) e 2004/782/CE (6) la Commissione ha accettato gli impegni offerti dal produttore esportatore ucraino Open Joint Stock Company «Zaporozhsky Abrasivny Combinat» («ZAC»).

(2)

Per le importazioni di carburo di silicio originario dell’Ucraina, l’aliquota attuale del dazio applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è pari al 24 %.

2.   Inchiesta attuale

(3)

La ZAC («il richiedente») ha presentato alla Commissione una richiesta di riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

(4)

La richiesta è basata su elementi di prova a prima vista sufficienti, forniti dal richiedente, che indicano che le circostanze in base alle quali sono state istituite le misure sono cambiate e che tali cambiamenti sono di natura duratura. Il richiedente afferma inoltre che anche le circostanze relative allo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato erano cambiate in misura significativa. In particolare, il richiedente afferma di soddisfare le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, necessarie per ottenere lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato. Inoltre, il richiedente fornisce elementi di prova che indicano che il confronto tra il valore normale basato sui propri costi/prezzi praticati sul mercato interno e i prezzi delle esportazioni verso gli Stati Uniti, ritenuto un mercato terzo paragonabile all’UE, porterebbe alla riduzione del dumping a livelli significativamente inferiori al livello attuale. Pertanto, il richiedente sostiene che per compensare il dumping non è più necessario lasciare in vigore la misura al suo livello attuale.

(5)

Dopo avere sentito il parere del comitato consultivo, il 7 gennaio 2004 la Commissione ha avviato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (7), un riesame intermedio parziale limitato all’esame del dumping e della richiesta di status di impresa operante in condizioni di economia di mercato presentata dalla ZAC.

(6)

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha inviato al richiedente un questionario e un modulo per la richiesta dello status di impresa operante in condizioni di economia di mercato.

(7)

La Commissione ha richiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie al fine di determinare il dumping e l’opportunità di accogliere la richiesta di status di impresa operante in condizioni di economia di mercato ed è stata effettuata un visita di verifica presso la sede del richiedente.

(8)

L’inchiesta sul dumping ha riguardato il periodo dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 (in seguito denominato «periodo dell’inchiesta»).

3.   Parti interessate dall’inchiesta

(9)

La Commissione ha formalmente avvisato dell’inizio del riesame il produttore esportatore, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto, di presentare informazioni, di fornire elementi di prova a sostegno della richiesta e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura. È stata concessa un’audizione a tutte le parti interessate che l’hanno chiesta dimostrando di avere validi motivi per essere sentite.

(10)

Osservazioni al riguardo sono state presentate dalle seguenti parti interessate:

a)

Associazione dei produttori comunitari:

Consiglio europeo dell’industria chimica (CEFIC)

b)

Produttore comunitario:

Best-Business, Kunštát na Moravě, Repubblica ceca

c)

Produttore esportatore:

Zaporozhsky Abrasivny Combinat, Zaporozhye, Ucraina

d)

Produttore nel paese di riferimento:

Volzhsky Abrasive, Volzhsky, Regione Volgograd, Russia

Saint-Gobain Materiais Cerâmicos Ltda, Barbacena, Brasile.

B.   PRODOTTO IN ESAME

(11)

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è il carburo di silicio di cui al codice NC 2849 20 00 (in seguito denominato «carburo di silicio» o «prodotto in esame»). Non sono emersi dati che indicano che le circostanze relative al prodotto in esame sono cambiate in maniera significativa dopo l’istituzione delle misure.

C.   RISULTANZE DELL’INCHIESTA

1.   Osservazione iniziale

(12)

Ai sensi dell’art 11, paragrafo 3, del regolamento di base, lo scopo di tale tipo di riesame è quello di valutare la necessità di lasciare in vigore le misure al livello attuale. Nello svolgimento del riesame intermedio parziale, la Commissione può, tra le altre cose, esaminare se le circostanze relative al dumping sono mutate in misura significativa. La Commissione ha esaminato tutte le richieste presentate dal richiedente — status di impresa operante in condizioni di economia di mercato, trattamento individuale, la scelta del paese di riferimento e i prezzi all’esportazione praticati dal richiedente — e se le circostanze sono mutate in misura significativa dopo l’istituzione delle misure.

2.   Status di impresa operante in condizioni di economia di mercato

(13)

Il richiedente ha chiesto lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, presentando il modulo di richiesta di tale status entro il termine previsto dall’avviso di apertura.

(14)

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie dell’Ucraina, il valore normale viene determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 del suddetto articolo per i produttori che soddisfano i cinque criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

(15)

L’inchiesta ha rivelato che il produttore non soddisfa tutti i criteri.

CRITERI RELATIVI ALLO STATUS DI IMPRESA OPERANTE IN CONDIZIONI DI ECONOMIA DI MERCATO

Articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo comma

Articolo 2, paragrafo 7, lettera c), secondo comma

Articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo comma

Articolo 2, paragrafo 7, lettera c), quarto comma

Articolo 2, paragrafo 7, lettera c), quinto comma

Non soddisfatto

Non soddisfatto

Non soddisfatto

Soddisfatto

Soddisfatto

Fonte: modulo per la richiesta dello status di impresa operante in condizioni di economia di mercato compilato e presentato dal richiedente

(16)

L’inchiesta ha rivelato che la ZAC era oggetto di un processo di privatizzazione controllato dallo Stato ucraino. Nel quadro della privatizzazione, l’investitore privato azionista di maggioranza della ZAC aveva concluso un contratto con un’organizzazione statale. Fino alla fine del periodo dell’inchiesta, la ZAC è stata soggetta a numerosi obblighi imposti dal contratto, relativi in particolare alla forza lavoro e alle attività. Il rispetto di tali obblighi è stato oggetto di ispezioni statali a scadenza annuale, con possibilità di sanzionamento in caso di mancata osservanza. L’inchiesta ha rivelato che le condizioni previste dal contratto vanno al di là di quanto un investitore privato sarebbe disposto ad accettare in normali condizioni di mercato. L’inchiesta ha pertanto concluso che le decisioni aziendali della ZAC in materia di forza lavoro, produzione e vendite non sono state adottate sulla base di indicazioni del mercato relative a offerta e domanda. È emerso, al contrario, che lo Stato svolgeva un ruolo significativo in tali decisioni.

(17)

È inoltre emerso che la contabilità e le relative verifiche contabili non erano attendibili. In effetti, la ZAC poteva modificare elementi fondamentali del programma di contabilità (date e valori relativi ad un periodo contabile concluso) e non è stato sempre possibile ricostruire, sulla base dei registri contabili, le operazioni finanziarie. Le relazioni relative alle verifiche contabili non hanno menzionato tali gravi mancanze. Si conclude pertanto che la ZAC non dispone di una serie ben definita di documenti contabili di base che siano utilizzati sistematicamente e soggetti a verifiche contabili indipendenti conformemente alle norme contabili internazionali.

(18)

Infine, è emerso che, inserendo nel bilancio patrimoniale materiali atti alla difesa di natura militare di proprietà dello Stato e sottoponendo tali materiali a deprezzamento, lo stato patrimoniale, i costi di produzione e la situazione finanziaria della ZAC sono risultati soggetti a distorsioni significative che risalgono al precedente sistema economico non retto da un’economia di mercato. Anche i costi di produzione risultano distorti poiché durante il processo di privatizzazione la ZAC ha accettato un prestito senza interessi da parte di un investitore.

(19)

Alla luce di quanto precede, si è concluso che non tutti i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base sono stati soddisfatti e che, nel caso del richiedente, non è stata riscontrata la prevalenza di condizioni di mercato.

(20)

La Commissione ha dettagliatamente informato il richiedente e l’industria comunitaria relativamente alle conclusioni di cui sopra e ha dato loro la possibilità di presentare le proprie osservazioni. L’industria comunitaria ha accettato le conclusioni della Commissione. Le osservazioni presentate dal richiedente non sono state tali da modificare le conclusioni relative allo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato.

3.   Trattamento individuale

(21)

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, per i paesi di cui all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, viene istituito un dazio nazionale, ad eccezione dei casi in cui le società riescono a dimostrare, sulla base di richieste debitamente documentate, che sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

(22)

Il richiedente ha chiesto, nell’eventualità non gli fosse concesso lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato, un trattamento individuale e, quindi, l’istituzione di un dazio antidumping individuale. Tuttavia, l’inchiesta non ha evidenziato l’esistenza in Ucraina di altri produttori del prodotto in esame, rivelando al contrario che il richiedente è l’unico produttore noto in Ucraina del prodotto in esame. In tal caso, la questione del trattamento individuale non si pone, in quanto il margine di dumping individuale corrisponderebbe al margine di dumping nazionale.

4.   Paese di riferimento

(23)

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, per i paesi non retti da un’economia di mercato e per i paesi in transizione, nella misura in cui non è possibile riconoscere lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato, il valore normale è determinato sulla base del prezzo o del valore costruito in un paese di riferimento. Il richiedente ha affermato che il paese di riferimento utilizzato nell’inchiesta iniziale, il Brasile, non era appropriato e che nel corso del riesame intermedio in oggetto, per stabilire il valore normale per l’Ucraina si sarebbe dovuta selezionare la Russia in quanto paese di riferimento più appropriato (anche se non unico paese appropriato).

(24)

Le argomentazioni assertivamente presentate dal richiedente a favore della Russia erano che: i) Russia e Ucraina sono paragonabili in termini di accesso alle materie prime, alle risorse energetiche e ad altri importanti fattori produttivi, tecnologia e scala di produzione; ii) che le vendite della Russia sul mercato interno sono rappresentative, in quanto il loro volume supera il 5 % del volume delle esportazioni dell’Ucraina e iii) che dal punto di vista della concorrenza, la situazione di Russia e Ucraina è paragonabile.

(25)

La Commissione ha preso in esame la proposta del richiedente, considerando innanzitutto che nel corso dell’inchiesta iniziale le esportazioni del prodotto in esame originario della Russia sono risultate oggetto di dumping. Una situazione di questo tipo implica già un’anomalia nel rapporto tra valore normale e prezzo all’esportazione e mette in discussione l’opportunità di selezionare la Russia come paese di riferimento. Nonostante tale osservazione, e su richiesta esplicita del richiedente, i servizi della Commissione hanno invitato il produttore esportatore russo a collaborare al procedimento. La società russa non ha tuttavia collaborato.

(26)

Per tali ragioni, si è concluso che la Russia non potesse essere selezionata come paese di riferimento appropriato per stabilire il valore normale dell’Ucraina. Inoltre, non sono emersi elementi di prova che indicassero che le circostanze relative al paese di riferimento emerse nell’inchiesta originale fossero mutate in un senso favorevole al richiedente.

5.   Prezzo all’esportazione

(27)

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, il prezzo all’esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto per l’esportazione dal paese esportatore alla Comunità. Nei casi in cui non esiste un prezzo all’esportazione, quest’ultimo può essere costruito, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, in base al prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, ovvero, se il prodotto non viene rivenduto ad un acquirente indipendente o non viene rivenduto nello stato in cui è avvenuta la sua importazione, su qualsiasi altra base equa.

(28)

Secondo il richiedente, le circostanze relative ai suoi prezzi all’esportazione sono mutate; egli ha sostenuto che in mancanza di esportazioni rappresentative verso la Comunità, per avere una base ragionevole su cui determinare il margine di dumping, dovrebbero essere usati i prezzi all’esportazione verso un mercato esterno all’UE paragonabile a quello comunitario, proponendo gli Stati Uniti o un paese dell’UE10.

(29)

La Commissione ha vagliato la proposta del richiedente, poiché effettivamente, in circostanze eccezionali, è possibile utilizzare i prezzi all’esportazione verso paesi terzi come base di confronto con il valore normale. Tuttavia, nella fattispecie è emerso che nel periodo dell’inchiesta il volume delle esportazioni del richiedente verso gli Stati Uniti non è risultato rappresentativo; di conseguenza, la questione dell’opportunità di utilizzare i prezzi alle esportazioni verso gli Stati Uniti non si è nemmeno posta. Pertanto, la richiesta di basare il calcolo del dumping sui prezzi all’esportazione verso gli Stati Uniti non è stata accolta. Inoltre, non sono emersi elementi di prova che indicassero che l’uso isolato di prezzi all’esportazione verso un paese dell’UE10 sarebbe stato favorevole al richiedente. Infine, si conferma che durante il periodo dell’inchiesta non si sono registrate vendite rappresentative verso la Comunità.

6.   Conclusione

(30)

Alla luce di quanto precede, non è stato possibile concedere al richiedente lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato. In questo caso, la questione del trattamento individuale non si pone. Inoltre, tutte le rimanenti richieste del richiedente che sono state prese in esame, relative alla scelta del paese di riferimento e ai prezzi all’esportazione praticati dal richiedente, sono state respinte. Alla luce di quanto precede, si ritiene che le circostanze relative al dumping non sono mutate in misura significativa rispetto alla situazione prevalente durante il periodo dell’inchiesta relativo alla procedura che ha portato all’istituzione delle misure iniziali. Si conclude pertanto che il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni nella Comunità di carburo di silicio originario dell’Ucraina debba concludersi senza la modifica o l’abrogazione delle misure in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il riesame intermedio parziale del dazio antidumping sulle importazioni di carburo di silicio originario dell’Ucraina è chiuso.

2.   Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1100/2000 è confermato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 maggio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 94 del 13.4.1994, pag. 21. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1786/97 (GU L 254 del 17.9.1997, pag. 6).

(3)  GU L 125 del 26.5.2000, pag. 3.

(4)  GU L 182 del 19.5.2004, pag. 18.

(5)  GU L 183 del 20.5.2004, pag. 88.

(6)  GU L 344 del 20.11.2004, pag. 37.

(7)  GU C 3 del 7.1.2004, pag. 4.


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