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Document 32005R0182
Commission Regulation (EC) No 182/2005 of 2 February 2005 determining the extent to which applications for import rights lodged in respect of the quota for live bovine animals of a weight exceeding 160 kg and originating in Switzerland, provided for in Regulation (EC) No 2124/2004, can be accepted
Regolamento (CE) n. 182/2005 della Commissione, del 2 febbraio 2005, che stabilisce in quale misura possono essere accolte le domande di diritti d'importazione presentate per il contingente di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dal regolamento (CE) n. 2124/2004
Regolamento (CE) n. 182/2005 della Commissione, del 2 febbraio 2005, che stabilisce in quale misura possono essere accolte le domande di diritti d'importazione presentate per il contingente di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dal regolamento (CE) n. 2124/2004
OJ L 30, 3.2.2005, p. 9–9
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
3.2.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 30/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 182/2005 DELLA COMMISSIONE
del 2 febbraio 2005
che stabilisce in quale misura possono essere accolte le domande di diritti d'importazione presentate per il contingente di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dal regolamento (CE) n. 2124/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),
visto il regolamento (CE) n. 2124/2004 della Commissione, del 14 dicembre 2004, che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario per l'importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dal regolamento (CE) n. 1922/2004 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2124/2004 ha fissato a 4 600 capi il quantitativo del contingente per il quale gli importatori comunitari possono presentare domanda di diritti d'importazione ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento. |
(2) |
Dato che i diritti d'importazione superano il quantitativo disponibile di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2124/2004, occorre fissare una percentuale unica di riduzione delle quantità richieste, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ogni domanda di diritti d'importazione presentata conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2124/2004 è soddisfatta a concorrenza del 13,10541 % dei diritti d'importazione richiesti.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 3 febbraio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160, del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 368 del 15.12.2004, pag. 3.