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Document 32005L0039

Direttiva 2005/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, che modifica la direttiva 74/408/CEE del Consiglio relativa ai sedili, ai loro ancoraggi e ai poggiatesta dei veicoli a motore (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 255, 30.9.2005, p. 143–145 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 049 P. 162 - 164
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 049 P. 162 - 164
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 018 P. 75 - 77

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrog. impl. da 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/39/oj

30.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 255/143


DIRETTIVA 2005/39/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 7 settembre 2005

che modifica la direttiva 74/408/CEE del Consiglio relativa ai sedili, ai loro ancoraggi e ai poggiatesta dei veicoli a motore

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La ricerca ha dimostrato che l'uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta può ridurre sensibilmente il numero di infortuni mortali e la gravità delle lesioni in essi riportate, anche dovuti al capottamento. Montarle su tutte le categorie di veicoli è certo un importante progresso nella sicurezza stradale e un risparmio di vite umane.

(2)

La società otterrebbe benefici sostanziali se tutti i veicoli fossero muniti di cinture di sicurezza.

(3)

Nella risoluzione del 18 febbraio 1986 su misure e azioni comuni volte a ridurre gli incidenti stradali nell'ambito dell'anno della sicurezza stradale nella Comunità (3), il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di rendere obbligatorio per tutti i passeggeri, bambini compresi, l'uso delle cinture di sicurezza, tranne che sui veicoli dei trasporti pubblici. Riguardo all'installazione obbligatoria di cinture di sicurezza e/o di sistemi di ritenuta, occorre perciò distinguere tra autobus pubblici e altri veicoli.

(4)

Ai sensi della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (4), il sistema comunitario di omologazione è stato applicato a tutti i veicoli nuovi della categoria M1 solo a decorrere dal 1o gennaio 1998. Solo i veicoli della categoria M1 omologati dopo questa data devono perciò essere muniti di sedili, ancoraggi dei sedili e poggiatesta conformi alle disposizioni della direttiva 74/408/CEE (5).

(5)

In attesa che il sistema di omologazione comunitario venga esteso a tutte le categorie di veicoli, ai fini della sicurezza stradale andrebbero installati sui veicoli di categorie diverse da M1 sedili con ancoraggi compatibili all'applicazione di attacchi per cinture di sicurezza.

(6)

La direttiva 74/408/CEE indica già tutte le norme tecniche e amministrative per omologare veicoli di categorie diverse da M1. Gli Stati membri non devono perciò introdurre ulteriori disposizioni.

(7)

Dall'entrata in vigore della direttiva 96/37/CE della Commissione, del 17 giugno 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/408/CEE (6) del Consiglio, vari Stati membri hanno già reso obbligatorie le norme da essa previste nei confronti di talune categorie di veicoli diverse da M1. Produttori e loro fornitori hanno così potuto sviluppare adeguate tecnologie.

(8)

La ricerca ha dimostrato che è impossibile munire sedili orientati lateralmente di cinture di sicurezza che garantiscano ai passeggeri lo stesso livello di sicurezza dei sedili disposti nel senso di marcia. Per motivi di sicurezza, in talune categorie di veicoli è necessario vietare tali sedili.

(9)

Le disposizioni che autorizzano l'installazione di sedili orientati lateralmente con cinture a due punti d'ancoraggio in talune classi di veicoli della categoria M3 dovrebbero avere carattere temporaneo, in attesa dell'entrata in vigore della normativa comunitaria concernente la rifusione della direttiva 70/156/CEE e l'estensione del sistema di omologazione comunitaria a tutti i veicoli, inclusi quelli della categoria M3.

(10)

La direttiva 74/408/CEE andrebbe perciò modificata di conseguenza.

(11)

Poiché lo scopo della presente direttiva, vale a dire migliorare la sicurezza stradale rendendo obbligatorio il montaggio di cinture di sicurezza in talune categorie di veicoli, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa del suo ordine di grandezza, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 74/408/CEE

La direttiva 74/408/CEE è modificata come segue:

1)

L'articolo 1 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«I veicoli delle categorie M2 e M3 si suddividono in classi definite nella sezione 2 dell'allegato I della direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (7);

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La presente direttiva non si applica ai sedili orientati contro il senso di marcia.»

2)

È aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 3 bis

1.   Sono proibiti sedili orientati lateralmente sui veicoli delle categorie M1, N1, M2 (della classe III o B) e M3 (della classe III o B).

2.   Il paragrafo 1 non si applica alle ambulanze o ai veicoli di cui all'articolo 8, paragrafo 1, primo trattino della direttiva 70/156/CEE.

3.   Il paragrafo 1 non si applica inoltre ai veicoli della categoria M3 (classe III o B) aventi una massa massima tecnicamente ammessa superiore alle 10 t e in cui i sedili orientati lateralmente siano raggruppati nella parte posteriore del veicolo, in modo da formare un ambiente integrato composto al massimo da 10 sedili. Tali sedili orientati lateralmente sono muniti almeno di un poggiatesta e di una cintura riavvolgibile a due attacchi omologata a norma della direttiva 77/541/CEE del Consiglio (8). Gli ancoraggi delle cinture di sicurezza sono conformi alla direttiva 76/115/CEE del Consiglio (9).

Tale deroga ha effetto per cinque anni dal 20 ottobre 2005 e potrà essere prorogata qualora siano disponibili statistiche affidabili sugli incidenti e si registrino ulteriori sviluppi a livello dei sistemi di ritenzione.

3)

L'allegato II è modificato come segue:

a)

il punto 1.1 è sostituito dal seguente:

«1.1.

Le prescrizioni del presente allegato non si applicano ai sedili orientati contro il senso di marcia e ai poggiatesta montati su tali sedili.»;

b)

il punto 2.3 è sostituito dal seguente:

«2.3.

“sedile”, una struttura che può essere o meno parte integrante della struttura del veicolo, completa di guarnizioni, che offre un posto a sedere per un adulto. Il termine comprende sia un sedile individuale sia la parte di un sedile a panchina corrispondente ad un posto a sedere.

A seconda del suo orientamento un sedile è definito come segue:

2.3.1.

per “sedile orientato nel senso di marcia” si intende un sedile utilizzabile mentre il veicolo è in movimento e orientato nella direzione di marcia del veicolo stesso in modo tale che il piano verticale di simmetria del sedile formi con il piano verticale di simmetria del veicolo un angolo inferiore a + 10o o - 10o;

2.3.2.

per “sedile orientato contro il senso di marcia” si intende un sedile utilizzabile mentre il veicolo è in movimento e orientato in senso opposto alla direzione di marcia del veicolo stesso in modo tale che il piano verticale di simmetria del sedile formi con il piano verticale di simmetria del veicolo un angolo inferiore a + 10o o - 10o;

2.3.3.

per “sedile orientato lateralmente” si intende un sedile che, rispetto al suo allineamento con il piano verticale di simmetria del veicolo, non soddisfa nessuna delle definizioni di cui ai punti 2.3.1 e 2.3.2;»;

c)

il punto 2.9 è soppresso.

4)

Nell'allegato III, il punto 2.5 è sostituito dal seguente:

«2.5.

“sedile”, una struttura che può essere fissata alla struttura del veicolo, completa di guarnizioni e di attacchi, destinata all'uso in un veicolo e che offre un posto a sedere ad uno o più adulti.

A seconda del suo orientamento un sedile è definito come segue:

2.5.1.

per “sedile orientato nel senso di marcia” si intende un sedile utilizzabile mentre il veicolo è in movimento e orientato nella direzione di marcia del veicolo stesso in modo tale che il piano verticale di simmetria del sedile formi con il piano verticale di simmetria del veicolo un angolo inferiore a + 10o o - 10o;

2.5.2.

per “sedile orientato contro il senso di marcia” si intende un sedile utilizzabile mentre il veicolo è in movimento e orientato in senso opposto alla direzione di marcia del veicolo stesso in modo tale che il piano verticale di simmetria del sedile formi con il piano verticale di simmetria del veicolo un angolo inferiore a + 10o o - 10o;

2.5.3.

per “sedile orientato lateralmente” si intende un sedile che, rispetto al suo allineamento con il piano verticale di simmetria del veicolo, non soddisfa nessuna delle definizioni di cui ai punti 2.5.1 e 2.5.2;».

5)

L'allegato IV è modificato come segue:

a)

il punto 1.1 è sostituito dal seguente:

«1.1.

I requisiti nel presente allegato si applicano ai veicoli delle categorie N1, N2 e N3 e a quelli delle categorie M2 e M3 non contemplati dal campo di applicazione dell'allegato III. Escluse le disposizioni di cui al punto 2.5, i requisiti si applicano anche ai sedili orientati lateralmente di tutte le categorie di veicoli.»;

b)

il punto 2.4 è sostituito dal seguente:

«2.4.

Tutti i sedili che possono essere ribaltati in avanti o che sono muniti di schienale ribaltabile devono bloccarsi automaticamente nella posizione normale. La presente prescrizione non si applica ai sedili montati negli spazi per sedie a rotelle dei veicoli delle categorie M2 e M3 della classe I, II o A.»

Articolo 2

Attuazione

1.   A decorrere dal 20 aprile 2006, per motivi riguardanti sedili, loro ancoraggi e poggiatesta che soddisfano i requisiti della presente direttiva, gli Stati membri non possono:

a)

rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o di quella nazionale a un tipo di veicolo;

b)

proibire l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in funzione di nuovi veicoli.

2.   A decorrere dal 20 ottobre 2006, per motivi riguardanti sedili, loro ancoraggi e poggiatesta che non soddisfano i requisiti della presente direttiva, gli Stati membri, per un nuovo tipo di veicolo:

a)

non possono più rilasciare l'omologazione CE;

b)

devono rifiutare il rilascio dell'omologazione nazionale.

3.   A decorrere dal 20 ottobre 2007, per motivi riguardanti sedili, loro ancoraggi e poggiatesta che non soddisfano i requisiti della presente direttiva, gli Stati membri devono:

a)

considerare i certificati di idoneità che accompagnano i nuovi veicoli come non più validi ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE;

b)

rifiutare l'immatricolazione, la vendita e l'entrata in funzione di nuovi veicoli, a meno che non si applichi l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 3

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 aprile 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2.   Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 21 aprile 2006.

3.   Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 7 settembre 2005.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

C. CLARKE


(1)  GU C 80 del 30.3.2004, pag. 6.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 17 dicembre 2003 (GU C 91 E del 15.4.2005, pag. 487), posizione comune del Consiglio del 24 gennaio 2005 (GU C 111 E dell'11.5.2005, pag. 33), posizione del Parlamento europeo del 26 maggio 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 luglio 2005.

(3)  GU C 68 del 24.3.1986, pag. 35.

(4)  GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/104/CE della Commissione (GU L 337 del 13.11.2004, pag. 13).

(5)  GU L 221 del 12.8.1974, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(6)  GU L 186 del 25.7.1996, pag. 28.

(7)  GU L 42 del 13.2.2002, pag. 1

(8)  GU L 220 del 29.8.1977, pag. 95. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(9)  GU L 24 del 30.1.1976, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/38/CE della Commissione (GU L 187 del 26.7.1996, pag. 95).»


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