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Document 32005L0026
Commission Directive 2005/26/EC of 21 March 2005 establishing a list of food ingredients or substances provisionally excluded from Annex IIIa of Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the CouncilText with EEA relevance
Direttiva 2005/26/CE della Commissione, del 21 marzo 2005, che fissa un elenco di ingredienti o sostanze alimentari temporaneamente esclusi dall’allegato III bis della direttiva 2000/13/CETesto rilevante ai fini del SEE
Direttiva 2005/26/CE della Commissione, del 21 marzo 2005, che fissa un elenco di ingredienti o sostanze alimentari temporaneamente esclusi dall’allegato III bis della direttiva 2000/13/CETesto rilevante ai fini del SEE
OJ L 75, 22.3.2005, p. 33–34
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 275M, 6.10.2006, p. 277–278
(MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 013 P. 188 - 189
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 013 P. 188 - 189
No longer in force, Date of end of validity: 25/11/2007; abrogato da 32007L0068
22.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 75/33 |
DIRETTIVA 2005/26/CE DELLA COMMISSIONE
del 21 marzo 2005
che fissa un elenco di ingredienti o sostanze alimentari temporaneamente esclusi dall’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 11, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE fissa un elenco di ingredienti o sostanze alimentari che vanno obbligatoriamente indicati sull’etichetta in quanto possono provocare effetti indesiderati in persone sensibili. |
(2) |
In conformità con la direttiva 2000/13/CE, la Commissione può temporaneamente escludere taluni ingredienti o prodotti a base di questi ingredienti dall’allegato III bis della direttiva, mentre le ditte di prodotti alimentari o le loro associazioni conducono studi scientifici per stabilire se tali ingredienti o prodotti siano conformi alle condizioni relative alla loro esclusione da tale allegato. |
(3) |
La Commissione ha ricevuto 27 domande che riguardano 34 ingredienti o prodotti, 32 dei quali rientrano nel campo di applicazione della direttiva, e tali domande sono state presentate all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) per ottenere un parere scientifico. |
(4) |
Sulla base delle informazioni fornite dai richiedenti e di altre informazioni disponibili, l’EFSA ha concluso che taluni prodotti non dovrebbero provocare effetti indesiderati in persone sensibili. In alcuni casi l’EFSA ha concluso che non è possibile arrivare ad una conclusione definitiva, anche se non sono stati riportati casi particolari. |
(5) |
I prodotti o ingredienti che si trovano in questa situazione dovrebbero quindi essere provvisoriamente esclusi dall’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Gli ingredienti o sostanze elencati nell’allegato della presente direttiva saranno esclusi dall’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE fino al 25 novembre 2007.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 21 settembre 2005. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Gli Stati membri applicano tali disposizioni dal 25 novembre 2005.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel campo di applicazione della presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).
ALLEGATO
Elenco degli ingredienti e sostanze alimentari temporaneamente esclusi dall’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE
Ingredienti |
Prodotti temporaneamente esclusi |
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Cereali contenenti glutine |
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Uova |
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Pesce |
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Soia |
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Latte |
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Noci |
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Sedano |
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Senape |
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(1) E prodotti simili, sempre che il processo a cui sono stati sottoposti non aumenti il livello di allergenicità valutato dall’EFSA per il prodotto da cui sono derivati.