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Document 32005E0889

Azione comune 2005/889/PESC del Consiglio, del 12 dicembre 2005 , che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)

OJ L 327, 14.12.2005, p. 28–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 175M, 29.6.2006, p. 193–197 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 004 P. 144 - 148
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 004 P. 144 - 148
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 006 P. 56 - 60

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2005/889/oj

14.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/28


AZIONE COMUNE 2005/889/PESC DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2005

che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)

Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14 e l’articolo 25, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione europea, parte del Quartetto, è impegnata ad assistere e ad agevolare l’attuazione della tabella di marcia (Roadmap) che definisce le iniziative reciproche del governo israeliano e dell’Autorità palestinese nei settori politico, di sicurezza, economico, umanitario e della costruzione istituzionale, le quali porteranno alla nascita di uno Stato palestinese indipendente, democratico e vitale che viva fianco a fianco in pace e sicurezza con Israele e gli altri paesi vicini.

(2)

A seguito del disimpegno unilaterale di Gaza da parte di Israele, il governo di Israele non è più presente al valico di Rafah e il posto di frontiera è chiuso salvo casi eccezionali.

(3)

Il Consiglio europeo del 17-18 giugno 2004 ha ribadito che l’Unione europea è pronta ad aiutare l’Autorità Palestinese ad assumersi le responsabilità per il mantenimento dell’ordine pubblico e, in particolare, a migliorare la capacità della polizia civile e la capacità in materia di applicazione della legge.

(4)

Il Consiglio del 7 novembre 2005 ha ribadito il suo sostegno per l’operato dell’inviato speciale del quartetto per il disimpegno, ed ha accolto con soddisfazione la sua recente relazione ai membri del quartetto. Ha inoltre preso atto della sua lettera del 2 novembre 2005 nella quale chiede, a nome delle parti, che l’Unione europea prenda in considerazione di svolgere un ruolo di monitoraggio come terza parte nel valico di Rafah al confine tra Gaza ed Egitto. Il Consiglio ha preso atto che l’Unione europea è pronta in linea di principio a fornire assistenza riguardo all’attraversamento delle frontiere di Gaza in base ad un accordo tra le parti.

(5)

L’apertura del valico di Rafah ha implicazioni economiche, di sicurezza e umanitarie.

(6)

L’Unione europea ha individuato come priorità la costituzione di un’amministrazione doganale palestinese nell’ambito di una cooperazione CE-Palestina. La Comunità ha fornito assistenza per la gestione delle frontiere palestinesi e ha stabilito un dialogo a tre sulle questioni doganali con il governo di Israele e l’Autorità Palestinese. L’Autorità palestinese è impegnata nell’elaborazione di piani particolareggiati per le procedure di sicurezza alle frontiere con il sostegno degli Stati Uniti e di Israele.

(7)

Il 24 ottobre 2005 il primo ministro palestinese ha inviato al commissario europeo per le relazioni esterne e la politica di vicinato una lettera in cui chiede l’assistenza della CE in settori quali lo sviluppo di capacità del personale palestinese al valico di Rafah, lo sviluppo e l’installazione dei necessari sistemi e materiali, la consulenza e l’assistenza a ufficiali palestinesi in servizio al valico di Rafah.

(8)

Il 15 novembre 2005 il governo di Israele e l’Autorità Palestinese hanno concluso un accordo sul movimento e l’accesso ai valichi di frontiera con Gaza, in cui tra l’altro si rinviava al ruolo svolto dall’Unione europea quale parte terza per quanto concerne il funzionamento dei pertinenti valichi di frontiera.

(9)

In lettere rispettivamente del 20 novembre 2005 e del 23 novembre 2005, l’Autorità Palestinese e il governo di Israele hanno invitato l’Unione europea a istituire una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah).

(10)

La missione dell’Unione europea sarà complementare e apporterà valore aggiunto alle iniziative internazionali in atto e svilupperà sinergie con le attuali iniziative della Comunità europea e degli Stati membri. Perseguirà la coerenza e il coordinamento con le azioni di sviluppo di capacità svolte dalla Comunità, in particolare nel settore dell’amministrazione doganale.

(11)

La missione si collocherà nel contesto più ampio degli sforzi compiuti dall’Unione europea e dalla comunità internazionale per sostenere l’Autorità Palestinese nell’assunzione di responsabilità per il mantenimento dell’ordine pubblico e, in particolare, nel miglioramento della capacità della polizia civile e della capacità in materia di applicazione della legge.

(12)

Occorre assicurare gli opportuni collegamenti con la missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi, nota come Ufficio di coordinamento dell’Unione europea per il sostegno alla polizia palestinese (EUPOL COPPS) (1).

(13)

La missione assolverà il mandato nell’ambito di una situazione di minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza delle persone e la stabilità della regione, e potenzialmente dannosa per gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune di cui all’articolo 11 del trattato sull’Unione europea.

(14)

La sicurezza è una preoccupazione costante e di primaria importanza e per garantirla occorrerebbe adottare adeguate disposizioni.

(15)

In conformità degli orientamenti definiti dal Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000 la presente azione comune dovrebbe stabilire il ruolo del segretario generale/alto rappresentante, a norma degli articoli 18 e 26 del trattato.

(16)

L’articolo 14, paragrafo 1 del trattato richiede che sia indicato un importo di riferimento finanziario per l’intero periodo di attuazione dell’azione comune. L’indicazione di importi da finanziare tramite il bilancio comunitario esprime la volontà dell’autorità legislativa ed è subordinata alla disponibilità di stanziamenti d’impegno nel rispettivo esercizio di bilancio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Missione

1.   È istituita una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, in seguito denominata EU BAM Rafah, con una fase operativa che inizia il 25 novembre 2005.

2.   L’EU BAM Rafah opera conformemente al mandato della missione di cui all’articolo 2.

Articolo 2

Mandato della missione

L’EU BAM Rafah si prefigge di assicurare una presenza come parte terza al valico di Rafah al fine di contribuire, in coordinamento con gli sforzi della Comunità europea per la costruzione istituzionale, all’apertura del valico stesso e di rafforzare la fiducia tra il governo di Israele e l’Autorità Palestinese.

Al tal fine l’EU BAM Rafah:

a)

monitorerà, verificherà e valuterà attivamente i risultati conseguiti dall’Autorità Palestinese nell’attuazione degli accordi quadro, in materia di sicurezza e doganale conclusi dalle parti in ordine al funzionamento del posto di frontiera di Rafah;

b)

contribuirà, fornendo una guida, allo sviluppo delle capacità palestinesi riguardo a tutti gli aspetti della gestione delle frontiere a Rafah;

c)

contribuirà a mantenere il collegamento tra le autorità palestinesi, israeliane ed egiziane riguardo a tutti gli aspetti della gestione del valico di Rafah.

L’EU BAM Rafah assolve alle responsabilità affidatele negli accordi tra il governo di Israele e l’Autorità Palestinese riguardo alla gestione del valico di Rafah. Non si assumerà compiti di sostituzione.

Articolo 3

Durata

La missione durerà 12 mesi.

Articolo 4

Struttura della missione

L’EU BAM Rafah comprende i seguenti elementi:

a)

capomissione assistito da personale di consulenza;

b)

sezione monitoraggio e operazioni;

c)

sezione amministrativa;

tali elementi sono elaborati nel concetto operativo (CONOPS) e nel piano operativo (OPLAN). Il Consiglio approva il CONOPS e l’OPLAN.

Articolo 5

Capomissione

1.   Il Maggiore Generale Pietro Pistolese è nominato capomissione dell’EU BAM Rafah.

2.   Il capomissione esercita il controllo operativo sull’EU BAM Rafah, ne assume la gestione ordinaria e il coordinamento delle attività, compresa la gestione della sicurezza del personale dell’EU BAM Rafah, la gestione delle risorse e delle informazioni.

3.   Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare del personale dell’EU BAM Rafah. Per il personale distaccato, l’azione disciplinare è esercitata dall’autorità nazionale o dell’Unione europea competente.

4.   Il capomissione firma un contratto con la Commissione.

5.   Il capomissione garantisce l’opportuna visibilità della presenza dell’Unione europea.

Articolo 6

Fase di pianificazione

1.   Durante la fase di pianificazione della missione, è istituito un gruppo di pianificazione comprendente il capomissione, che lo dirige, e il personale necessario per svolgere le funzioni derivanti dalle necessità riconosciute della missione.

2.   Nel processo di pianificazione è effettuata in via prioritaria una valutazione globale del rischio, che se necessario è aggiornata.

3.   Il gruppo di pianificazione redige l’OPLAN ed elabora tutti gli strumenti tecnici necessari per l’esecuzione della missione. L’OPLAN tiene conto della valutazione globale dei rischi e comprende un piano di sicurezza.

Articolo 7

Personale dell’EU BAM Rafah

1.   Il personale dell’EU BAM Rafah è adeguato per entità e competenza al mandato di cui all’articolo 2 e alla struttura di cui all’articolo 4.

2.   Il personale dell’EU BAM Rafah è distaccato dagli Stati membri o dalle istituzioni dell’Unione europea. Ogni Stato membro sostiene i costi connessi con il personale dell’EU BAM Rafah da esso distaccato, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le spese di viaggio per e dalla zona di missione e le indennità diverse da quelle giornaliere.

3.   Il personale internazionale e il personale locale sono assunti dall’EU BAM Rafah su base contrattuale in funzione delle necessità.

4.   Se del caso, anche i paesi terzi possono distaccare personale presso la missione. Ogni paese terzo che distacca del personale sostiene i costi connessi con il personale da esso distaccato, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità, l’assicurazione contro i rischi gravi e le spese di viaggio per e dalla zona di missione.

5.   Ciascun membro del personale resta subordinato all’autorità dello Stato o dell’istituzione dell’Unione europea d’origine competente ed assolve i propri compiti operando esclusivamente nell’interesse della missione. Tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (2).

6.   I funzionari di polizia dell’Unione europea indossano, se del caso, le uniformi nazionali e le mostrine dell’Unione europea e gli altri membri della missione sono muniti, all’occorrenza, di identificativi, previa decisione del capomissione, in base a considerazioni di sicurezza.

Articolo 8

Status del personale dell’EU BAM Rafah

1.   Ove richiesto, lo status del personale dell’EU BAM Rafah, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento della stessa EU BAM Rafah, è oggetto di un accordo da stipulare secondo la procedura di cui all’articolo 24 del trattato. Il segretario generale/alto rappresentante, che assiste la presidenza, può negoziare tali modalità a nome di quest’ultima.

2.   Lo Stato membro o l’istituzione dell’Unione europea che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali richieste di indennizzo, presentate dal membro del personale in questione o che lo riguardano connesse al distacco. Lo Stato membro o l’istituzione dell’Unione europea in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti del membro del personale oggetto del distacco.

3.   Le condizioni d’impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e del personale locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra il capomissione ed i singoli membri del personale.

Articolo 9

Catena di comando

1.   L’EU BAM Rafah dispone di una catena di comando unificata, come un’operazione di gestione delle crisi.

2.   Il comitato politico e di sicurezza (CPS) esercita il controllo politico e la direzione strategica.

3.   Il segretario generale/alto rappresentante impartisce orientamenti al capomissione tramite il rappresentante speciale dell’Unione europea.

4.   Il capomissione dell’EU BAM Rafah guida la missione e ne assume la gestione ordinaria.

5.   Il capomissione riferisce al segretario generale/alto rappresentante tramite il rappresentante speciale dell’Unione europea.

6.   Il rappresentante speciale dell’Unione europea riferisce al Consiglio tramite il segretario generale/alto rappresentante.

Articolo 10

Controllo politico e direzione strategica

1.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione.

2.   Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti, a norma dell’articolo 25 del trattato. Tale autorizzazione include la facoltà di modificare l’OPLAN e la catena di comando. Essa verte parimenti sulle competenze necessarie per assumere ulteriori decisioni in merito alla nomina del capomissione. Il Consiglio, assistito dal segretario generale/alto rappresentante decide in merito agli obiettivi e alla conclusione della missione.

3.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

4.   Il CPS riceve periodicamente relazioni del capomissione relative ai contributi e alla condotta della missione. Se del caso, il CPS può invitare alle sue riunioni il capomissione.

Articolo 11

Partecipazione di paesi terzi

1.   Fermi restando l’autonomia decisionale dell’Unione europea e il quadro istituzionale unico della stessa, gli Stati aderenti sono invitati ed i paesi terzi possono essere invitati a contribuire all’EU BAM Rafah, a condizione che sostengano i costi connessi con il personale da essi distaccato, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità, l’assicurazione contro i rischi gravi e le spese di viaggio per e dalla zona di missione, e contribuiscano adeguatamente ai costi correnti dell’EU BAM Rafah.

2.   I paesi terzi che apportano un contributo all’EU BAM Rafah hanno diritti ed obblighi identici, in termini di gestione ordinaria della missione, a quelli degli Stati membri dell’Unione europea che partecipano alla missione.

3.   Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti in merito alla partecipazione di paesi terzi, compresi i contributi proposti e ad istituire un comitato dei contributori.

4.   Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi sono oggetto di un accordo da stipulare secondo la procedura di cui all’articolo 24 del trattato. Il segretario generale/alto rappresentante, che assiste la presidenza, può negoziare tali modalità a nome di quest’ultima. Allorché l’Unione europea e un paese terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale paese terzo alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell’ambito dell’EU BAM Rafah.

Articolo 12

Sicurezza

1.   Il capomissione è responsabile della sicurezza dell’EU BAM Rafah e, in consultazione con il servizio di sicurezza del segretariato generale del Consiglio, è incaricato di assicurare l’osservanza dei requisiti minimi di sicurezza, secondo le norme di sicurezza del Consiglio.

2.   L’EU BAM Rafah ha un proprio responsabile della sicurezza, assistito da una squadra di sicurezza che riferisce al capomissione.

3.   Il capomissione si consulta con il CPS sulle questioni di sicurezza concernenti lo spiegamento dell’EU BAM Rafah secondo le istruzioni impartite dal segretario generale/alto rappresentante.

4.   I membri del personale dell’EU BAM Rafah sono sottoposti a una formazione obbligatoria in materia di sicurezza nonché a controlli medici prima di qualsiasi spiegamento o di viaggio nella zona di missione.

Articolo 13

Disposizioni finanziarie

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa connessa alla missione è pari a 1 696 659 EUR per il 2005 e a 5 903 341 EUR per il 2006.

2.   La spesa finanziata tramite l’importo di cui al paragrafo 1 è gestita secondo le procedure e le regole applicabili al bilancio generale dell’Unione europea, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restano proprietà della Comunità. La partecipazione alle gare d’appalto è aperta ai cittadini di paesi terzi che contribuiscono finanziariamente alla missione, ai cittadini delle parti ospitanti e, se necessario ai fini operativi della missione, ai cittadini dei paesi vicini.

3.   Il capomissione riferisce dettagliatamente alla Commissione ed è soggetto a supervisione, da parte della stessa, sulle attività intraprese nell’ambito del suo contratto.

4.   Le disposizioni finanziarie rispettano i requisiti operativi dell’EU BAM Rafah, compresa la compatibilità dei materiali e l’interoperabilità delle squadre.

5.   Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente azione comune.

Articolo 14

Azione comunitaria

1.   Il Consiglio e la Commissione assicurano, secondo le rispettive competenze, la coerenza tra l’attuazione della presente azione comune e le azioni esterne della Comunità a norma dell’articolo 3, secondo comma del trattato sull’Unione europea. Il Consiglio e la Commissione cooperano a tal fine.

2.   Le necessarie modalità di coordinamento sono stabilite, come opportuno, nella zona di missione, come pure a Bruxelles.

Articolo 15

Comunicazione di informazioni classificate

1.   Il segretario generale/alto rappresentante è autorizzato a comunicare ai paesi terzi associati alla presente azione comune, se opportuno e in funzione delle esigenze operative della missione, informazioni e documenti classificati dell’Unione europea fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini della missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio.

2.   Qualora insorgano necessità operative precise ed immediate, il segretario generale/alto rappresentante è inoltre autorizzato a trasmettere alle autorità locali informazioni e documenti classificati dell’Unione europea fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini della missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. In tutti gli altri casi tali informazioni e documenti sono trasmessi alle autorità locali secondo procedure consone al loro livello di cooperazione con l’Unione europea.

3.   Il segretario generale/alto rappresentante è autorizzato a trasmettere ai paesi terzi associati alla presente azione comune e alle autorità locali documenti non classificati dell’Unione europea connessi alle deliberazioni del Consiglio inerenti alla missione e coperte dal segreto professionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 1 del regolamento interno del Consiglio (3).

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente azione comune entra in vigore alla data dell’adozione.

Essa scade il 24 novembre 2006.

Articolo 17

Riesame

La presente azione comune è riesaminata al più tardi entro il 30 settembre 2006.

Articolo 18

Pubblicazione

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW


(1)  Azione comune del Consiglio 2005/797/PESC del 14 novembre 2005 (GU L 300 del 17.11.2005, pag. 65).

(2)  GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/571/CE (GU L 193 del 23.7.2005, pag. 31).

(3)  Decisione 2004/338/CE, Euratom del Consiglio, del 22 marzo 2004, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 106 del 15.4.2004, pag. 22). Decisione modificata dalla decisione 2004/701/CE, Euratom (GU L 319 del 20.10.2004, pag. 15).


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