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Document 32005D0938

2005/938/CE: Decisione del Consiglio, dell' 8 dicembre 2005 , relativa all’approvazione a nome della Comunità europea dell’accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini

OJ L 348, 30.12.2005, p. 26–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 044 P. 56 - 57
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 044 P. 56 - 57
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 126 P. 129 - 130

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/938/oj

Related international agreement

30.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 348/26


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 dicembre 2005

relativa all’approvazione a nome della Comunità europea dell’accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini

(2005/938/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità è competente per l’adozione di misure di conservazione e di gestione delle risorse della pesca e per concludere accordi con paesi terzi e organizzazioni internazionali.

(2)

La Comunità è parte contraente della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che impone a tutti i membri della comunità internazionale di collaborare ai fini della conservazione e della gestione delle risorse marine viventi.

(3)

La Comunità è parte contraente dell’Accordo ai fini dell’applicazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori.

(4)

La 35a riunione intergovernativa relativa alla conservazione dei tonni e dei delfini nel Pacifico orientale ha adottato, nel febbraio 1998, l’accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini (di seguito “l’accordo”). L’accordo è stato firmato a Washington il 21 maggio 1998 ed è entrato in vigore il 15 febbraio 1999.

(5)

Le parti contraenti dell’accordo sono attualmente i 15 paesi seguenti: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù, Spagna, Stati Uniti, Vanuatu e Venezuela.

(6)

Gli obiettivi dell’accordo includono la progressiva riduzione, a livelli prossimi allo zero, della mortalità accidentale di delfini nell’ambito della pesca tonniera con reti da circuizione a chiusura nel Pacifico orientale tramite la fissazione di limiti annui, nonché la sostenibilità a lungo termine degli stock di tonno nella zone dell’accordo.

(7)

La Comunità riconosce l’importanza dell’accordo per la tutela di una pesca sostenibile come strumento per garantire la conservazione ecologica di altre specie, in particolare dei delfini.

(8)

I pescatori comunitari effettuano operazioni di pesca sugli stock di tonni nella zona dell’accordo; è pertanto nell’interesse della Comunità svolgere un ruolo attivo nell’attuazione dello stesso.

(9)

La Comunità ha firmato (2) l’accordo e ha deciso di applicarlo in via provvisoria (3) fino al completamento delle procedure necessarie ai fini della sua adesione formale alla Commissione internazionale per i tonnidi tropicali (IATTC).

(10)

Ai sensi dell’articolo XIV dell’accordo, la IATTC ha un ruolo fondamentale nel coordinare l’attuazione dello stesso e molte misure di attuazione saranno adottate nell’ambito di detta commissione.

(11)

Il Regno di Spagna è stato nel contempo autorizzato ad aderire provvisoriamente alla convenzione recante istituzione della IATTC (4).

(12)

Il Regno di Spagna ha aderito alla IATTC nel giugno 2003.

(13)

L’adesione ufficiale della Comunità alla IATTC avrà luogo al momento dell’entrata in vigore della convenzione per il rafforzamento della IATTC istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica di Costa Rica (la convenzione di Antigua), di cui la Comunità è firmataria (5).

(14)

In attesa dell’entrata in vigore della convenzione di Antigua, l’effettiva partecipazione della Comunità ai lavori della IATTC e, di conseguenza, all’insieme delle attività e delle azioni realizzate nel quadro dell'accordo, è assicurata dall’appartenenza della Spagna alla IATTC a nome della Comunità.

(15)

Pertanto la Comunità è attualmente in condizione di concludere l’accordo ed assumere pienamente i doveri e le responsabilità che le incombono sia nell’ambito dell’accordo che in virtù della convenzione recante istituzione della IATTC,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l’accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione presso il governo degli Stati Uniti d’America quale depositario dell’accordo ai sensi dell’articolo XXXII del medesimo.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. HUTTON


(1)  Parere del 9 giugno 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 132 del 27.5.1999, pag. 1.

(3)  GU L 147 del 12.6.1999, pag. 23.

(4)  GU L 155 del 22.6.1999, pag. 37.

(5)  GU L 15 del 19.1.2005, pag 9.


ALLEGATO I

ZONA DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO

La zona di applicazione dell’accordo comprende l’area dell’oceano Pacifico delimitata dalle coste dell’America settentrionale, centrale e meridionale, nonché dalle linee seguenti:

a)

il parallelo 40o N dalla costa dell’America settentrionale alla sua intersezione col meridiano 150o O;

b)

il meridiano 150o O fino alla sua intersezione col parallelo 40o S;

c)

il parallelo 40o S fino alla sua intersezione con la costa dell’America meridionale.


ALLEGATO II

PROGRAMMA DI OSSERVATORI A BORDO

1.

Le parti applicano un programma di osservatori a bordo conformemente alle disposizioni del presente allegato. Nell’ambito di detto programma, ciascuna parte può inoltre applicare il proprio programma nazionale di osservatori, conformemente alle disposizioni del presente allegato.

2.

Ciascuna parte chiede alle proprie navi aventi una capacità di carico superiore a 363 tonnellate metriche (400 tonnellate corte) e operanti nella zona dell’accordo di tenere a bordo un osservatore nel corso di ciascuna bordata svolta nell’ambito di detta zona. Almeno il 50 per cento degli osservatori a bordo delle navi di ciascuna parte devono provenire dalla IATTC; gli altri possono far capo al programma nazionale di osservatori di detta parte, sulla base dei criteri definiti nel presente allegato, nonché di ogni altro criterio stabilito dalla riunione delle parti.

3.

Tutti gli osservatori devono:

a)

aver completato la formazione tecnica prescritta dalle linee direttrici stabilite dalle parti;

b)

essere cittadini di una delle parti o membri del personale scientifico della IATTC;

c)

essere in grado di svolgere le mansioni di cui al paragrafo 4 del presente allegato; e

d)

essere inclusi nell’elenco di osservatori tenuto dalla IATTC o, se rientrano in un programma nazionale di osservatori, dalla parte che applica detto programma.

4.

Fra le funzioni degli osservatori figurano in particolare le seguenti:

a)

raccogliere tutte le informazioni pertinenti sulle operazioni di pesca della nave a cui sono assegnati, nella misura in cui tali informazioni siano necessarie all’attuazione del presente accordo;

b)

comunicare al comandante della nave a cui sono assegnati tutte le misure stabilite dalle parti conformemente al presente accordo;

c)

mettere a disposizione del comandante della nave a cui sono assegnati i dati sulla mortalità dei delfini relativi alla nave in questione;

d)

redigere relazioni sulle informazioni raccolte conformemente al presente paragrafo e offrire al comandante della nave la possibilità di includervi tutte le informazioni che possa ritenere pertinenti;

e)

trasmettere tali relazioni al direttore o al programma nazionale pertinente per gli usi di cui all’allegato VII, paragrafo 1, del presente accordo; e

f)

svolgere gli altri compiti decisi dalle parti.

5.

Gli osservatori devono:

a)

fatti salvi i casi contemplati al paragrafo 4, lettere d) ed e), del presente allegato, trattare come riservate tutte le informazioni relative alle operazioni di pesca delle navi e agli armatori e accettare per iscritto tale requisito come condizione del proprio mandato;

b)

soddisfare i requisiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti della parte che esercita la propria giurisdizione sulla nave a cui sono assegnati, nella misura in cui tali requisiti siano compatibili con le disposizioni del presente allegato;

c)

astenersi dal rilasciare o firmare qualsiasi certificato o altra documentazione relativa alle operazioni di pesca della nave, salvo quelli approvati dalle parti; e

d)

rispettare la gerarchia e le norme generali di condotta che si applicano a tutto il personale di bordo, purché tali norme non interferiscano con i doveri degli osservatori descritti nel presente allegato e con gli obblighi del personale di bordo di cui al paragrafo 6.

6.

Le responsabilità delle parti e dei comandanti delle navi nei confronti degli osservatori includono in particolare quanto segue:

a)

gli osservatori devono poter avvicinare il personale di bordo e accedere agli attrezzi e agli equipaggiamenti di cui all’allegato VIII;

b)

su richiesta, gli osservatori devono inoltre poter accedere alle seguenti attrezzature, se presenti a bordo della nave cui sono assegnati, al fine di agevolare l’esercizio delle funzioni di cui al paragrafo 4:

i)

strumenti per la navigazione via satellite;

ii)

schermi radar, quando in uso;

iii)

binocoli ad alta potenza, anche durante la caccia e l’accerchiamento dei delfini al fine di agevolarne l’identificazione, salvo quando utilizzati dal personale di bordo; e

iv)

mezzi di comunicazione elettronici;

c)

gli osservatori devono poter accedere al ponte di lavoro della nave durante il recupero delle reti e del pesce, nonché ad ogni esemplare, vivo o morto, imbarcato nel corso di una cala, al fine di raccogliere campioni biologici conformemente al programma relativo agli osservatori a bordo o come altrimenti richiesto dalle autorità nazionali competenti nell’ambito di un programma nazionale di osservatori;

d)

gli osservatori devono beneficiare di condizioni equivalenti a quelle dell’equipaggio in materia di vitto, alloggio e adeguate strutture sanitarie;

e)

gli osservatori devono disporre di uno spazio adeguato sul ponte o nella timoneria per l’espletamento delle funzioni amministrative, nonché in coperta per poter svolgere i loro compiti di osservatori; inoltre

f)

le parti vigilano a che i comandanti, gli equipaggi e gli armatori non ostacolino, intimidiscano, influenzino, corrompano o tentino di corrompere un osservatore nell’esercizio delle sue funzioni né interferiscano nel suo operato.

7.

Le parti devono:

a)

provvedere a che ciascun osservatore del rispettivo programma nazionale raccolga informazioni secondo modalità analoghe a quelle richieste per gli osservatori della IATTC; e

b)

fornire tempestivamente al direttore copia di tutti i dati grezzi raccolti dagli osservatori dei rispettivi programmi nazionali al termine della bordata nel corso della quale sono stati raccolti, unitamente a riassunti e relazioni comparabili a quelle fornite dagli osservatori della IATTC.

8.

In maniera tempestiva, dopo ciascuna bordata cui abbia assistito un osservatore della IATTC, il direttore, nel rispetto dei requisiti applicabili in materia di riservatezza, è tenuto a fornire alla parte sotto la cui giurisdizione operava la nave copia di tutti i dati grezzi, i riassunti e le relazioni pertinenti.

9.

In deroga ad altre disposizioni del presente allegato, qualora il direttore ritenga poco conveniente assegnare un osservatore del programma di osservatori a bordo, una nave soggetta alla giurisdizione di una parte che opera nella zona dell’accordo senza effettuare cale sui delfini può ricorrere a un osservatore qualificato di un altro programma internazionale, purché tale programma sia approvato dalle parti, per raccogliere informazioni pertinenti ai fini del programma di osservatori a bordo e confermare al direttore che detta nave non effettua cale sui delfini.

10.

Nessun osservatore viene assegnato alle navi che dispongono di un LMD, tranne qualora il capitano della nave figuri nell’elenco dei capitani qualificati tenuto in conformità dell’allegato VII, paragrafo 1, lettera e).

11.

A discrezione del direttore, osservatori provenienti dal programma di osservatori a bordo possono essere assegnati alle navi di parti non contraenti, purché la nave e il comandante soddisfino tutti i requisiti del presente allegato e tutti gli altri requisiti applicabili ai sensi del presente accordo. Il direttore è tenuto a informare tempestivamente le parti in merito alle assegnazioni di osservatori effettuate.

12.

Canoni

a)

Le parti stabiliscono l’importo dei canoni annui destinati a coprire le spese del programma di osservatori a bordo. I canoni vengono calcolati in base alla capacità di carico di ciascuna nave o a qualunque altro criterio specificato dalle parti.

b)

Al momento di trasmettere al direttore l’elenco delle navi di cui all’allegato IV del presente accordo, ciascuna parte versa altresì l’importo, in dollari USA, corrispondente ai canoni di cui al paragrafo 11, lettera a), del presente allegato, specificando le navi per cui viene effettuato il pagamento.

c)

Nessun osservatore viene assegnato a una nave per la quale non sia stato versato il canone di cui al paragrafo 11, lettera b), del presente allegato.

13.

Dati delle osservazioni

a)

I dati delle osservazioni vengono utilizzati per determinare se:

i)

una nave ha raggiunto o superato il proprio LMD;

ii)

una parte ha raggiunto o superato il proprio LMD nazionale; oppure

iii)

la flotta ha raggiunto o superato un limite annuo di mortalità per stock di delfini.

b)

Ove intendano sollevare obiezioni riguardo ai dati delle osservazioni, le parti devono comunicare al GIV i motivi dell’obiezione e le prove a sostegno della medesima.

c)

Il GIV esamina le prove fornite dalla parte in questione e formula una raccomandazione all’attenzione della riunione delle parti.

d)

Le parti esaminano le prove e la raccomandazione formulata dal GIV e decidono sul merito dell’obiezione, indicando se occorre modificare i dati delle osservazioni.


Allegato III

Limiti annui di mortalità per stock di delfini

1.

Per ciascuno stock di delfini le parti stabiliscono, nell’ambito di una riunione convocata ai sensi dell’articolo VIII del presente accordo, un limite annuo di mortalità, fissato dalla riunione delle parti sulla base dei migliori dati scientifici disponibili e compreso tra lo 0,2 per cento e lo 0,1 per cento della stima minima di abbondanza (Nmin) calcolata dal Servizio nazionale per la pesca marittima degli Stati Uniti o secondo una norma di calcolo equivalente eventualmente elaborata o raccomandata dal comitato consultivo scientifico; tuttavia, la mortalità accidentale annua di delfini non potrà superare i cinquemila esemplari, conformemente alle disposizioni del presente accordo. A partire dal 2001, il limite annuo per stock sarà pari allo 0,1 per cento della Nmin.

2.

Entro il 1998, o quanto prima possibile dopo tale data, le parti effettuano un esame e una valutazione scientifica dei progressi compiuti per conseguire l’obiettivo fissato per il 2001 ed elaborano eventuali raccomandazioni. Fino al 2001, qualora la mortalità annua superi lo 0,2 per cento della Nmin per un qualsiasi stock di delfini, tutte le operazioni di pesca su quello stock e su qualunque banco misto contenente esemplari di quello stock devono essere sospese per quell’anno. A partire dal 2001, qualora la mortalità annua superi lo 0,1 per cento della Nmin per un qualsiasi stock di delfini, tutte le operazioni di pesca su quello stock e su qualunque banco misto contenente esemplari di quello stock devono essere sospese per quell’anno. Nel caso in cui la mortalità annua superi lo 0,1 per cento della Nmin per gli stock di stenella rostrata orientale o di stenella nordorientale, le parti effettuano un esame e una valutazione scientifica ed elaborano ulteriori raccomandazioni.

3.

Ai fini del presente accordo, le parti utilizzano le attuali stime di abbondanza assoluta per gli stock di delfini del Pacifico orientale presentate da Wade e Gerrodette alla Commissione baleniera internazionale nel 1992, basate sui dati raccolti dalle navi di ricerca del Servizio nazionale per la pesca marittima degli Stati Uniti per il periodo 1986-1990; dette stime verranno utilizzate fintantoché le parti non si accordino su una serie di dati più aggiornati. Tale aggiornamento potrà risultare dall’analisi di dati provenienti da futuri viaggi di ricerca, nonché degli indici di abbondanza e di altri dati scientifici rilevanti forniti dalle parti, dalla IATTC e da altre organizzazioni scientifiche.

4.

Le parti stabiliscono un sistema, basato sulle relazioni in tempo reale degli osservatori, per garantire l’effettiva attuazione e osservanza dei limiti annui di mortalità per stock di delfini.

5.

Entro un termine di sei mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, le parti stabiliscono un sistema per l’attribuzione, a ciascuno stock di delfini, di limiti annui di mortalità per stock, per l’anno successivo e per quelli seguenti. Il sistema deve prevedere la ripartizione dei limiti di mortalità di cui al paragrafo 1 del presente allegato tra le navi delle parti che risultano ammissibili all’attribuzione degli stessi ai sensi dell’allegato IV. Nell’istituire detto sistema, le parti prendono in considerazione i migliori dati scientifici disponibili sulla distribuzione e sull’abbondanza degli stock in questione, nonché altre variabili che saranno successivamente definite dalla riunione delle parti.


ALLEGATO IV

LIMITI DI MORTALITÀ DEI DELFINI (LMD)

I.   Attribuzione degli LMD

1.

a)

Anteriormente al 1o ottobre di ogni anno ciascuna parte, tramite il direttore, trasmette alle altre parti un elenco delle navi sotto la propria giurisdizione aventi una capacità di carico superiore a 363 tonnellate metriche (400 tonnellate corte) che hanno chiesto un LMD di un anno completo per l’anno successivo, indicando le altre navi presumibilmente operanti nella zona dell’accordo nell’anno successivo.

b)

Anteriormente al 1o aprile di ogni anno ciascuna parte, tramite il direttore, trasmette alle altre parti un elenco delle navi sotto la propria giurisdizione aventi una capacità di carico superiore a 363 tonnellate metriche (400 tonnellate corte) che per tale anno hanno chiesto un LMD di secondo semestre.

2.

Entro il 1o novembre di ogni anno, o più tardi se così concordato, il GIV trasmette alle parti un elenco di navi richiedenti qualificate che hanno presentato domanda e possono ricevere un LMD di un anno completo per l’anno successivo. Per gli LMD di secondo semestre il GIV trasmette alle parti, entro il 1o maggio di ogni anno, o più tardi se così concordato, un elenco di navi richiedenti qualificate che hanno presentato domanda e possono ricevere un LMD di secondo semestre per tale anno.

3.

Ai fini del presente accordo, una nave si considera qualificata se:

a)

le autorità nazionali competenti hanno certificato che dispone di tutti gli attrezzi e gli equipaggiamenti per la protezione dei delfini di cui all’allegato VIII;

b)

il comandante e l’equipaggio hanno ricevuto una formazione riconosciuta sulle tecniche di liberazione e salvataggio dei delfini equiparabile a uno standard definito dalla riunione delle parti;

c)

la sua capacità di carico è superiore a 363 tonnellate metriche (400 tonnellate corte);

d)

il comandante risulta qualificato sulla base delle attività precedentemente svolte; e

e)

essa non risulta squalificata ai sensi della sezione II del presente allegato.

4.

Una nave non si considera qualificata ai sensi del paragrafo 2 se, alla data della domanda di cui al paragrafo 1 del presente allegato, essa opera sotto la giurisdizione di una parte le cui leggi e i cui regolamenti applicabili vietano alle navi sotto la propria giurisdizione la pesca del tonno in associazione coi delfini; analogamente, nessun LMD può essere assegnato a una parte perché rilasci licenze di pesca nella zona dell’accordo alle navi battenti bandiera di un altro Stato le cui leggi e i cui regolamenti applicabili vietano alle navi sotto la propria giurisdizione la pesca del tonno in associazione coi delfini.

5.

Il 98 per cento, o un’altra quota non riservata fissata dalle parti, del limite di mortalità globale da pesca dei delfini (cinquemila esemplari, o un limite inferiore fissato dalle parti) viene convertito in un limite di mortalità medio (LMDM) per nave e ripartito tra le parti per l’anno successivo, secondo quanto disposto al paragrafo 5 della presente sezione.

6.

L’LMDM viene calcolato dividendo la percentuale non riservata del limite di mortalità globale da pesca stabilito ai sensi del paragrafo 4 per il numero totale di navi qualificate che hanno chiesto un LMD per un anno completo. La ripartizione degli LMD tra le parti viene determinata moltiplicando l’LMDM per il numero di navi qualificate che hanno chiesto un LMD per un anno completo e che operano sotto la giurisdizione di ciascuna parte.

7.

Il restante due per cento, o un’altra quota determinata dalle parti, del limite di mortalità globale da pesca dei delfini, è mantenuto come riserva separata per l’attribuzione di LMD (Reserve DML Allocation — RAD), da gestire a discrezione del direttore. Ciascuna delle parti può chiedere che il direttore assegni LMD a partire dalla suddetta riserva a navi operanti sotto la propria giurisdizione e normalmente non dedite alla pesca del tonno nella zona dell’accordo ma che potrebbero di tanto in tanto volerla praticare in detta zona in forma limitata, a condizione che tali navi, i relativi comandanti e gli equipaggi soddisfino i requisiti operativi e di formazione di cui all’allegato VIII del presente accordo e purché siano soddisfatte le condizioni stabilite ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione. Le morti accidentali di delfini provocate da navi operanti nella zona dell’accordo sotto la giurisdizione di una delle parti che non hanno richiesto LMD per la propria flotta vengono altresì detratte da tale riserva.

8.

Nessun LMD può essere assegnato a una nave se, nell’anno in cui essa ha beneficiato per l’ultima volta di un LMD prima dell’anno della richiesta in corso, almeno il 5 per cento del numero totale di cale della nave in questione non è stato effettuato su delfini e se, nell’ambito di queste cale, non sono state mediamente catturate almeno tre tonnellate metriche di tonni albacora per cala. In caso contrario, alla nave non può essere attribuito un LMD per l’anno successivo, salvo qualora essa non abbia potuto conformarsi a tali requisiti per motivi di forza maggiore ai sensi dell’allegato IV del presente regolamento. La presente disposizione non si applica alle navi che presentino domanda di LMD per la prima volta.

9.

Nessun LMD può essere assegnato a una nave che, alle parti, risulti aver commesso una serie di infrazioni, comprovate dalle misure prese nei confronti della stessa dalla parte sotto la cui giurisdizione essa opera, che riducono l’efficacia del programma internazionale per la conservazione dei delfini.

10.

Le singole parti che dispongono di navi qualificate dedite alla pesca del tonno in associazione coi delfini gestiscono i propri LMD in maniera responsabile, assicurandosi che nessuna singola nave riceva un LMD annuo globale superiore a quello stabilito dal GIV per il 1997 e riportato nei verbali della XIV riunione del gruppo, tenutasi il 19 e 20 febbraio 1997 nell’ambito dell’accordo di La Jolla. Nessuna parte deve attribuire all’insieme delle proprie navi qualificate un numero di LMD superiore a quello da essa ricevuto ai sensi delle sezioni I e III del presente allegato. L’attribuzione iniziale di LMD per una nave non può essere superiore all’LMDM, a meno che i risultati conseguiti da detta nave nel ridurre la mortalità dei delfini, determinati dal GIV sulla base dei dati del biennio precedente, siano superiori alla media dei risultati conseguiti dalla flotta internazionale nel suo insieme. L’assegnazione iniziale di LMD per una nave non può essere superiore all’LMDM se, nel corso del biennio precedente, detta nave ha commesso una qualsiasi delle infrazioni di cui alla sezione III, paragrafo 4, del presente allegato, conformemente alle condizioni stabilite nel suddetto paragrafo.

11.

Nel caso in cui la mortalità globale della flotta di una parte raggiunga o superi l’LMD totale attribuito ai sensi del presente allegato, la pesca del tonno in associazione coi delfini viene sospesa per tutte le navi operanti sotto la giurisdizione della parte di cui trattasi.

12.

Entro il 1o febbraio di ogni anno, ciascuna parte è tenuta a notificare al direttore la ripartizione iniziale, nell’ambito della propria flotta, degli LMD ad essa assegnati. Nessuna nave può avviare la pesca del tonno in associazione coi delfini fintantoché il direttore non abbia ricevuto detta notifica.

II.   Utilizzazione degli LMD

1.

Una nave a cui venga assegnato un LMD per un anno completo e che non effettui cale sui delfini anteriormente al 1o aprile di quell’anno, o a cui venga assegnato un LMD di secondo semestre e che non effettui cale sui delfini anteriormente al 1o ottobre di quell’anno, o a cui venga assegnato dalla riserva un LMD per bordata e che non effettui cale sui delfini nel corso della bordata, salvo casi di forza maggiore o circostanze straordinarie, secondo quanto stabilito dal GIV, perde il proprio LMD e per il resto dell’anno non può effettuare cale sui delfini. In deroga alla disposizione dell’allegato VII, paragrafo 9, relativa alle decisioni adottate dal GIV, ogni domanda di esenzione per causa di forza maggiore o circostanze straordinarie presentata da una parte per conto di una delle sue navi è considerata accolta dal GIV, salvo qualora la maggioranza dei membri governativi del GIV sostenga un’obiezione fondata, formalmente presentata da un’altra parte contro tale richiesta. Tutte le richieste di esenzione devono essere trasmesse al segretariato entro il 1o aprile; le eventuali obiezioni formali devono essere trasmesse al segretariato entro il 20 aprile. Una nave che perda due volte di seguito il proprio LMD non può ricevere un LMD per l’anno successivo.

2.

Entro sei mesi a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo il GIV, in collaborazione con il personale scientifico della IATTC, elabora e raccomanda un sistema per misurare l’utilizzo degli LMD al fine di scoraggiare richieste immotivate. Il sistema raccomandato viene sottoposto all’esame della riunione delle parti.

III.   Impiego degli LMD perduti o rimasti inutilizzati

1.

Ogni anno dopo il 1o aprile, gli LMD che secondo il direttore non saranno utilizzati ai sensi della sezione II o che siano stati in altro modo perduti vengono riassegnati alle parti in conformità con le disposizioni della presente sezione.

2.

Entro e non oltre il 1

o

maggio di ogni anno il direttore ridistribuisce tra le parti gli LMD per un anno completo assegnati alle navi che non li hanno utilizzati ai sensi della sezione II, o che li hanno in altro modo perduti, secondo le modalità definite alla sezione I, paragrafo 5, adeguate conformemente alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo. Tali LMD addizionali possono essere ridistribuiti dalle singole parti tra le navi qualificate che rientrano sotto la loro giurisdizione, fatte salve le limitazioni e condizioni di cui ai paragrafi 3, 4, 5, 6 e 7 della presente sezione.

a)

Sono escluse dalla riassegnazione le navi che abbiano perso i propri LMD ai sensi del presente paragrafo, nonché quelle che facciano richiesta di un LMD di secondo semestre dopo il termine di cui alla sezione I, paragrafo 1.

b)

Prima di stabilire il numero di LMD disponibili per la riassegnazione ai sensi della presente sezione si procede a un adeguamento, sottraendo dal totale disponibile i casi di mortalità di delfini provocati dalle navi che hanno perso i propri LMD ai sensi della sezione II, paragrafo 1.

c)

Prima di stabilire il numero di LMD disponibili per la riassegnazione ai sensi della presente sezione, il direttore detrae un terzo dell’LMDM, calcolato come indicato nella sezione I, paragrafo 5, al fine di ripartirlo tra le navi che richiedano un LMD di secondo semestre prima del termine stabilito in conformità della sezione I, paragrafo 1. Il direttore ripartisce gli LMD di secondo semestre proporzionalmente tra le parti, sulla base della giurisdizione esercitata dalle parti rispettive sulle navi contemplate dal presente comma. Gli LMD di secondo semestre assegnati a tali navi dalle parti sotto la cui giurisdizione esse operano non devono superare un terzo dell’LMDM calcolato come indicato nella sezione I, paragrafo 5. Le navi suddette non possono avviare operazioni di pesca sui delfini anteriormente al 1o luglio dell’anno considerato.

3.

Ciascuna parte può adeguare, aumentandoli o riducendoli, gli LMD delle proprie navi qualificate che soddisfano i criteri di cui alla sezione I, paragrafo 2, del presente allegato, purché nessuna nave riceva un LMD modificato superiore del 50 per cento al valore iniziale, a meno che i risultati conseguiti nel ridurre la mortalità dei delfini, calcolati dal GIV, rientrino tra il 60 per cento dei migliori risultati globalmente conseguiti dalla flotta internazionale, determinati dal GIV sulla base dei dati dell’anno precedente. Ogni parte che proceda a un adeguamento di questo tipo lo notifica al direttore entro il 20 maggio e l’adeguamento in questione non entra in vigore fintantoché il direttore non sia stato informato.

4.

Nessuna nave può beneficiare di un aumento dell’LMD iniziale qualora il GIV abbia determinato, e la parte sotto la cui giurisdizione essa opera concordi, che nell’anno in questione o nei due anni precedenti:

a)

la nave ha effettuato operazioni di pesca senza osservatore a bordo;

b)

la nave ha effettuato cale sui delfini senza disporre di un LMD;

c)

la nave ha effettuato cale sui delfini dopo aver raggiunto il proprio LMD;

d)

la nave ha effettuato intenzionalmente una cala su uno stock di delfini di cui è vietata la pesca;

e)

il comandante, l’equipaggio o l’armatore hanno commesso una delle azioni di cui all’allegato II, paragrafo 6, lettera f), del presente accordo;

f)

la nave ha effettuato una cala notturna passibile di sanzione; oppure

g)

la nave ha fatto uso di esplosivi in una fase qualsiasi di un’operazione di pesca che coinvolge delfini.

Per le infrazioni di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g), si considera che la parte concordi se essa non solleva obiezione presso il GIV entro sei mesi dalla notifica da parte di quest’ultimo di una possibile infrazione. Per l’infrazione di cui alla lettera e), si considera che la parte concordi qualora non sollevi obiezione presso il GIV entro dodici mesi dalla notifica della stessa.

La notifica, effettuata dalla parte in questione, che la possibile infrazione forma oggetto di indagine ha valore di obiezione ai fini del presente paragrafo, a condizione che essa pervenga al segretariato prima dello scadere del termine applicabile di sei o dodici mesi.

In tal caso si considera che la parte in questione concordi sull’infrazione se essa non conclude l’indagine e non ne comunica le conclusioni al GIV entro un termine di due anni dalla data in cui le è stata per la prima volta notificata la possibile infrazione, salvo nel caso previsto al paragrafo seguente.

Se la parte in questione non è in grado di completare l’indagine entro il suddetto termine di due anni, essa ne comunica al GIV lo stato di avanzamento e la data prevista di chiusura. Essa provvede a trasmettere una relazione in tal senso in occasione di ogni riunione del GIV fino alla conclusione del caso. In caso di mancata trasmissione delle suddette informazioni, si considera che la parte in questione concordi sulla possibile infrazione. Il segretariato informa la parte interessata dei casi per i quali il termine sta per scadere e per i quali è necessario trasmettere informazioni aggiornate.

5.

Una nave può beneficiare dell’attribuzione di un LMD addizionale solo se tiene a bordo tutto l’anno l’insieme degli attrezzi ed equipaggiamenti richiesti per la protezione dei delfini; detto LMD non può inoltre essere assegnato a una nave che abbia superato il proprio LMD iniziale anteriormente al 1o aprile, a meno che la riunione delle parti stabilisca, d’intesa con il GIV, che tale superamento è dovuto a forza maggiore o a circostanze straordinarie.

6.

Salvo raccomandazione contraria del GIV, per ogni nave che nel corso di un dato anno superi il proprio LMD, con o senza adeguamento ai sensi del presente allegato, il quantitativo in eccesso, maggiorato del 50 per cento, viene detratto dagli LMD assegnati negli anni successivi a tale nave dalla parte sotto la cui giurisdizione essa opera, secondo le modalità prescritte dal GIV.

7.

Se in qualsiasi momento una nave raggiunge o supera il proprio LMD, con o senza adeguamento ai sensi del presente allegato, detta nave cessa immediatamente la pesca di tonni in associazione coi delfini.

IV.   Attuazione

1.

Le parti provvedono affinché, nell’ambito dell’attuazione del sistema di LMD stabilito dal presente allegato, non vengano superati i limiti annui di mortalità per stock di delfini di cui all’allegato III.

2.

In caso di circostanze insolite o straordinarie non previste dal presente allegato le parti, secondo quanto raccomandato dal GIV, possono adottare le misure del caso, in conformità con le disposizioni del presente allegato, ai fini dell’attuazione del sistema di LMD.

3.

Qualora in un determinato anno la mortalità risulti superiore a livelli ritenuti significativi dal GIV, quest’ultimo raccomanda alle parti di organizzare una riunione volta ad esaminare e identificare le cause di mortalità nonché a formulare opzioni per affrontarle.


ALLEGATO V

COMITATO CONSULTIVO SCIENTIFICO

1.

Le parti mantengono il comitato consultivo scientifico di specialisti tecnici istituito conformemente all’accordo di La Jolla per assistere il direttore in questioni relative alle ricerche destinate a:

a)

modificare l’attuale tecnica delle reti da circuizione a chiusura al fine di ridurne l’incidenza sulla mortalità dei delfini; e

b)

trovare sistemi alternativi per la cattura di tonni albacora di grandi dimensioni.

2.

Il comitato ha i compiti e le funzioni seguenti:

a)

riunirsi almeno una volta l’anno;

b)

esaminare i piani, le proposte e i programmi di ricerca della IATTC nell’intento di conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1;

c)

fornire la sua consulenza al direttore in merito alla progettazione, alla facilitazione e all’orientamento di ricerche volte a conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1; e

d)

assistere il direttore nell’individuazione di fonti di finanziamento per lo svolgimento delle ricerche.

3.

Il comitato è costituito da un massimo di dieci membri, dei quali non più di due provenienti dallo stesso paese, selezionati all’interno della comunità scientifica internazionale, tra gli esperti in materia di attrezzi da pesca, gli industriali e gli ambientalisti. I membri vengono proposti dal direttore sulla base della loro competenza tecnica e ciascuno di essi è soggetto all’approvazione delle parti.


ALLEGATO VI

COMMISSIONI CONSULTIVE SCIENTIFICHE NAZIONALI

1.

Le commissioni consultive scientifiche nazionali (CCSN), istituite conformemente all’articolo XI del presente accordo, svolgono in particolare le seguenti funzioni:

ricevere e analizzare le informazioni pertinenti, incluse quelle fornite alle autorità nazionali dal direttore;

fornire consulenze e fare raccomandazioni ai rispettivi governi in merito a misure e azioni volte a conservare e gestire gli stock di risorse marine viventi nella zona dell’accordo;

formulare raccomandazioni ai rispettivi governi sui lavori di ricerca da intraprendere, in particolare per quanto riguarda gli ecosistemi, gli effetti di fattori climatici, ambientali e socioeconomici, l’impatto della pesca e delle misure contemplate nel presente accordo, le tecniche e le pratiche di pesca, la tecnologia degli attrezzi da pesca, incluso lo sviluppo e l’impiego di attrezzi selettivi, sicuri per l’ambiente e validi in termini di costi-efficacia; coordinare e agevolare tale ricerca;

condurre entro il 1998, o il più presto possibile dopo tale anno, analisi e valutazioni scientifiche relative ai progressi compiuti in vista dell’obiettivo fissato per il 2001, ossia il raggiungimento di un limite annuo per stock pari allo 0,1 per cento della Nmin, e formulare raccomandazioni pertinenti ai rispettivi governi in merito a dette analisi e valutazioni, nonché valutazioni supplementari nel 2001 conformi al presente accordo;

garantire lo scambio completo, regolare e tempestivo tra le parti e le CCSN dei dati relativi alla cattura del tonno e delle specie associate, nonché alle catture accessorie, incluse le informazioni sulla mortalità dei delfini, al fine di elaborare raccomandazioni in materia di conservazione e gestione per i propri governi, nonché raccomandazioni in materia di attuazione e di ricerca scientifica, senza violare la riservatezza di dati commerciali confidenziali;

consultare altri esperti, secondo le necessità, al fine di raccogliere la maggior quantità possibile di informazioni utili per conseguire gli obiettivi del presente accordo; e

svolgere le altre funzioni di cui vengano incaricate dai rispettivi governi.

2.

La relazioni delle CCSN, incluse quelle delle riunioni cooperative, vengono messe a disposizione delle parti e del pubblico compatibilmente coi requisiti applicabili in materia di riservatezza.

3.

Il direttore ha la facoltà di convocare, in aggiunta alle riunioni ai sensi dell’articolo XI, paragrafo 3, riunioni supplementari intese a facilitare la consultazione tra le CCSN.

4.

Le riunioni delle CCSN servono a:

scambiare informazioni;

analizzare le ricerche condotte dalla IATTC al fine di conseguire gli obiettivi fissati dal presente accordo; e

fare raccomandazioni al direttore in merito al futuro programma di ricerca al fine di conseguire gli obiettivi fissati dal presente accordo.

5.

I membri delle CCSN di ciascuna parte che assistono alla riunione vengono designati dalla parte stessa.


ALLEGATO VII

GRUPPO INTERNAZIONALE DI VALUTAZIONE

1.

Ai sensi dell’articolo XII del presente accordo, il gruppo internazionale di valutazione (GIV) svolge le seguenti funzioni:

a)

compilare ogni anno un elenco delle navi che si qualificano per l’assegnazione di un LMD ai sensi dell’allegato IV;

b)

analizzare le relazioni che gli vengono presentate in merito a tutte le bordate di pesca tonniera effettuate dalle navi oggetto del presente accordo;

c)

identificare possibili infrazioni, sulla base dell’elenco delle infrazioni possibili approvato dalla riunione delle parti;

d)

informare ciascuna parte, tramite il direttore, circa le possibili infrazioni commesse dalle navi battenti la sua bandiera o operanti sotto la sua giurisdizione, e ricevere da detta parte informazioni circa le misure adottate;

e)

tenere un resoconto aggiornato delle misure adottate dalle parti al fine di fornire un’adeguata formazione ai comandanti dei pescherecci e tenere un elenco dei comandanti che si ritenga rispondano ai requisiti di efficienza stabiliti, sulla base delle informazioni fornite da ciascuna delle parti;

f)

raccomandare alla riunione delle parti misure pertinenti volte a conseguire gli obiettivi del presente accordo, in particolare quelle relative all’uso di attrezzi, equipaggiamenti e tecniche di pesca, che tengano conto dei progressi tecnologici, nonché l’adozione di opportuni incentivi per i comandanti e gli equipaggi;

g)

elaborare e presentare alla riunione delle parti una relazione annuale sugli aspetti dell’attività della flotta connessi all’attuazione dell’accordo, incluso un riassunto delle infrazioni possibili identificate e delle misure adottate dalle parti;

h)

raccomandare alle parti opportuni sistemi per ridurre progressivamente la mortalità accidentale di delfini nella pesca esercitata nella zona dell’accordo; e

i)

svolgere le altre funzioni di cui venga incaricato dalla riunione delle parti.

2.

Il GIV è composto da rappresentanti delle parti («membri governativi»), da tre rappresentanti di organizzazioni ambientaliste non governative con provata esperienza in questioni attinenti al presente accordo e con uffici sul territorio di una delle parti e da tre rappresentanti dell’industria tonniera operanti sotto la giurisdizione di una qualsiasi delle parti nella zona dell’accordo («membri non governativi»).

3.

Il membri non governativi restano in carica per un periodo di due anni a partire dalla prima riunione del GIV immediatamente successiva alla loro elezione.

4.

I membri non governativi vengono eletti secondo la procedura seguente.

a)

Prima della scadenza del mandato di un membro non governativo, le organizzazioni non governative pertinenti possono presentare al direttore le proprie candidature entro sessanta giorni dalla scadenza del termine. Ciascuna candidatura deve essere accompagnata da un curriculum vitae. I membri non governativi in carica possono ottenere una proroga del mandato.

b)

Una volta ricevute le candidature, il direttore le trasmette per iscritto alle parti entro dieci giorni. Le parti devono inviare i propri voti al direttore entro venti giorni dall’invio delle candidature da parte di quest’ultimo. In questo scrutinio vengono eletti i tre candidati di ciascun settore non governativo che abbiano ottenuto il maggior numero di voti; il quarto classificato viene nominato membro supplente. In caso di parità, il direttore deve sollecitare una nuova votazione delle parti al fine di determinare il membro e il supplente.

c)

Qualora un posto non governativo rimanga permanentemente vacante in seguito a decesso, rinuncia o mancata partecipazione a tre riunioni consecutive del GIV, il membro supplente occupa il posto in questione per il resto del relativo mandato. Il candidato classificatosi quinto nelle elezioni di cui alle lettere a) e b) viene designato membro supplente. Qualora altri posti dovessero risultare vacanti, il direttore informa le organizzazioni non governative pertinenti affinché presentino nuove candidature da sottoporre a una procedura elettorale analoga a quella descritta alle lettere a) e b).

d)

Ciascun supplente può assistere alle riunioni del GIV, ma non ha diritto a prendere la parola se tutti i membri del suo settore sono presenti.

5.

Il GIV tiene almeno tre riunioni all’anno, una delle quali preferibilmente in coincidenza con la riunione ordinaria delle parti.

6.

Il GIV può convocare riunioni supplementari su richiesta di almeno due delle parti, a condizione che la maggioranza delle parti appoggi tale richiesta.

7.

Le riunioni del GIV vengono presiedute da un coordinatore, eletto dai membri governativi all’inizio di ciascuna riunione, che decide sulle questioni d’ordine. Ciascun membro ha il diritto di chiedere che le decisioni del coordinatore vengano adottate in conformità del disposto del paragrafo 9 del presente allegato.

8.

Le riunioni si svolgono in spagnolo e in inglese e i documenti del GIV vengono anch’essi redatti in entrambe le lingue.

9.

Nelle riunioni del GIV, le decisioni vengono adottate dai membri governativi per consensus.

10.

Per la partecipazione alle riunioni del GIV si applicano i criteri seguenti.

a)

Non esistono restrizioni sul numero di persone che ciascuna parte può includere nella propria delegazione.

b)

Qualsiasi Stato membro della IATTC o firmatario del presente accordo può essere rappresentato da un osservatore.

c)

Qualsiasi Stato non membro della IATTC e qualsiasi Stato o organismo di integrazione economica regionale non firmatario del presente accordo può essere rappresentato da un osservatore, previa notifica ai membri governativi del GIV, a meno che un membro governativo non si opponga per iscritto.

d)

Il direttore può invitare rappresentanti di organizzazioni intergovernative in qualità di osservatori, previa notifica ai membri del GIV, a meno che un membro governativo non si opponga per iscritto.

e)

Nei casi di cui alle lettere c) e d), il direttore non rende nota l’identità della parte che ha sollevato obiezioni.

f)

Ciascuna delegazione osservatrice comprende al massimo due delegati, ma può essere più numerosa previa approvazione di due terzi dei membri governativi del GIV.

11.

In caso di urgenza, e fatte salve le disposizioni del paragrafo 9 del presente allegato, il GIV può adottare decisioni per corrispondenza tramite una votazione dei membri governativi secondo la seguente procedura:

a)

la proposta viene fatta circolare tra tutti i membri del GIV, per iscritto e corredata della documentazione pertinente, almeno quattordici giorni prima della data prevista per l’entrata in vigore della risoluzione, azione o misura; i voti devono essere trasmessi al direttore almeno sette giorni prima di tale data;

b)

la proposta viene considerata urgente a meno che una maggioranza semplice dei membri governativi non si opponga per iscritto; la proposta viene accettata a meno che un membro governativo non si opponga per iscritto; e

c)

il direttore fa circolare la proposta nonché la documentazione di accompagnamento, riceve e conteggia i voti e informa i membri del GIV circa l’esito della votazione non appena quest’ultima sia conclusa.

12.

Il direttore svolge le funzioni di segretario, che includono i seguenti compiti:

a)

prestare assistenza nella convocazione e organizzazione delle riunioni del GIV;

b)

presentare le informazioni richieste dal GIV per svolgere le proprie funzioni e assolvere i propri compiti, inclusi i formulari del gruppo destinati agli osservatori e quelli contenenti i dati raccolti in loco circa le attività delle navi, la mortalità dei delfini e la presenza, le condizioni e l’uso degli attrezzi e degli equipaggiamenti per la protezione dei delfini;

c)

redigere i verbali di tutte le riunioni, nonché le relazioni e i documenti speciali relativi alle attività del GIV;

d)

fornire a ciascuna parte, affinché le esamini, raccomandazioni e informazioni relative alle possibili infrazioni identificate dal GIV in relazione alle navi operanti sotto la sua giurisdizione;

e)

distribuire al GIV le informazioni ricevute dalle parti sulle azioni intraprese nei confronti delle possibili infrazioni identificate dal gruppo;

f)

pubblicare la relazione annuale del GIV e metterla a disposizione del pubblico, conformemente alle istruzioni fornite dalla riunione delle parti;

g)

presentare ai membri del GIV le informazioni ricevute dalle parti di cui al paragrafo 1, lettera e), del presente allegato; e

h)

svolgere le altre mansioni assegnate dalle parti e necessarie all’espletamento delle funzioni del GIV.

13.

Le norme di procedura del GIV possono essere modificate dalla riunione delle parti. Le modifiche possono essere raccomandate dal GIV.

14.

I membri del GIV e qualsiasi altro partecipante invitato ad assistere alle riunioni del gruppo in qualità di osservatore sono tenuti a trattare tutte le informazioni presentate nell’ambito di tali riunioni in conformità delle disposizioni in materia di riservatezza di cui all’articolo XVIII del presente accordo.


ALLEGATO VIII

REQUISITI OPERATIVI PER LE NAVI

1.

Ai fini del presente allegato si intende per:

a)

«fascia», una porzione della rete di profondità pari all’incirca a 6 braccia;

b)

«indietreggiamento», la manovra per liberare i delfini catturati che consiste nel mettere a marcia indietro il/i motore/i della nave durante il recupero della rete, così che la rete rimasta in acqua formi un canale e la lima da sugheri all’apice dello stesso si immerga;

c)

«mazzo», un tratto della lima da sughero riunito insieme;

d)

«insaccamento», la parte dell’operazione di pesca in cui le catture vengono concentrate vicino alla superficie per essere caricate a bordo della nave.

2.

Requisiti relativi agli attrezzi e agli equipaggiamenti per la protezione dei delfini

Una nave con capacità di carico superiore a 363 tonnellate metriche (400 tonnellate corte) operante nella zona dell’accordo deve:

a)

disporre di una rete da circuizione dotata di un pannello per la protezione dei delfini (PPD) avente le seguenti caratteristiche:

i)

una lunghezza minima di 180 braccia (misurata prima dell’installazione); se la rete ha una profondità superiore a 18 fasce, la lunghezza minima del PPD deve essere di 10 braccia per ogni fascia di profondità della rete. Il PPD deve essere installato in modo da coprire il canale di indietreggiamento lungo la lima da sugheri, cominciando dall’estremità (fuori bordo) dell’ultimo mazzo tirato di prua e continuando fino almeno a due terzi della distanza tra l’apice del canale di indietreggiamento e il punto in cui la rete è assicurata a poppa. Il PPD è costituito da una pezza a maglie fini con un’apertura massima di 1 pollice e 1/4 (3,2 cm), che si estende dalla lima da sugheri fino a una profondità minima di due fasce;

ii)

ciascun estremo deve essere contrassegnato in maniera chiaramente visibile;

iii)

il diametro di ogni spazio tra i sugheri o la lima da sugheri e la pezza a maglie fini deve essere inferiore a 1 pollice e 3/8 (3,5 cm);

b)

disporre di almeno tre lance pronte per l’uso dotate di brache o bitte di rimorchio e cavi di rimorchio;

c)

disporre di un gommone pronto per l’uso da impiegare per l’osservazione e il salvataggio dei delfini;

d)

disporre di almeno due maschere pronte per l’uso da impiegare per l’osservazione subacquea; e

e)

disporre di un riflettore a lungo raggio pronto per l’uso con una potenza minima di 140 000 lumen.

3.

Requisiti e divieti in materia di protezione e liberazione dei delfini

Una nave con capacità di carico superiore a 363 tonnellate metriche (400 tonnellate corte) operante nella zona dell’accordo deve:

a)

effettuare la manovra di indietreggiamento nel corso di ogni cala in cui vengano catturati delfini, fintantoché non sia più possibile liberare delfini vivi dalla rete con questa procedura. Durante la manovra, almeno un membro dell’equipaggio deve collaborare alla liberazione dei delfini;

b)

proseguire gli sforzi per liberare i delfini vivi rimasti nella rete successivamente alla suddetta manovra, così che essi possano essere tutti liberati prima dell’avvio dell’operazione di insaccamento;

c)

non insaccare o catturare con il presacco delfini vivi;

d)

evitare di ferire o di uccidere i delfini catturati nel corso delle operazioni di pesca;

e)

completare l’indietreggiamento non più di trenta minuti dopo il tramonto, che deve essere determinato da una fonte precisa e attendibile riconosciuta dalle parti; una cala che non soddisfi questo requisito viene considerata «notturna»;

f)

non utilizzare alcun tipo di esplosivo durante le varie fasi di un’operazione di pesca che coinvolga i delfini (i razzi luminosi sottomarini non vengono considerati esplosivi);

g)

cessare l’aggiramento dei delfini una volta raggiunto il proprio LMD;

h)

non effettuare intenzionalmente cale sui delfini se la nave non dispone di un LMD; e

i)

controllare periodicamente la disposizione della rete per accertare la corretta posizione del pannello per la protezione dei delfini durante la manovra di indietreggiamento, sulla base dei criteri stabiliti dal GIV.

Si richiama l’attenzione sul fatto che il rispetto dei requisiti sopra indicati non deve esporre l’equipaggio a situazioni che presentino inutili rischi per la propria sicurezza personale.

4.

Deroghe

a)

Le navi che non dispongono di un LMD sono esentate dal rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2 del presente allegato e dall’obbligo di effettuare la manovra di indietreggiamento di cui al paragrafo 3 dello stesso, salvo decisione contraria della parte che esercita la sua giurisdizione sulla nave in causa.

b)

In caso di cattura accidentale di delfini, dette navi devono tentare di liberarli usando ogni mezzo a disposizione, anche mandando a vuoto la cala, e nel rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 3 del presente allegato.

5.

Trattamento degli osservatori

Riguardo alla presenza di osservatori a bordo delle navi, la condotta dei comandanti, dell’equipaggio e del resto del personale deve essere conforme a quanto indicato al paragrafo 6 dell’allegato II.

6.

Navi con capacità di carico inferiore a 363 tonnellate metriche (400 tonnellate corte)

Le navi con capacità di carico pari o inferiore a 363 tonnellate metriche (400 tonnellate corte) non possono effettuare intenzionalmente cale sui delfini.


ALLEGATO IX

ELEMENTI DI UN PROGRAMMA DI DETERMINAZIONE DELL’ORIGINE E CONTROLLO DEI TONNI

1.

Conformemente al disposto dell’articolo V, paragrafo 1, lettera f), le parti definiscono un programma per la determinazione dell’origine e il controllo dei tonni catturati dalle navi nella zona dell’accordo, sulla base dei seguenti elementi:

a)

calcolo del peso come metodo per determinare l’origine dei tonni catturati, sbarcati, trasformati ed esportati;

b)

adozione di misure supplementari per rafforzare il programma di osservatori, inclusa la fissazione di criteri per la formazione e per il miglioramento delle capacità e delle procedure di controllo e registrazione;

c)

indicazione dell’ubicazione del pozzo in cui è contenuto il pesce, nonché delle procedure per il sigillamento della stiva e per il controllo e la certificazione in coperta e sottocoperta, o di metodi ugualmente efficaci;

d)

comunicazione, ricevimento e immagazzinamento in basi di dati delle trasmissioni via radio e fax delle navi contenenti informazioni relative alla determinazione dell’origine e al controllo dei tonni in causa;

e)

controllo a terra e determinazione dell’origine di detti tonni seguendo l’intero processo, dalla cattura al trasbordo e all’inscatolamento, sulla base dei registri di bordata compilati nell’ambito del programma di osservatori a bordo;

f)

verifiche periodiche e controlli saltuari per i prodotti tonnieri catturati, sbarcati e trasformati; e

g)

adozione di misure che consentano un accesso tempestivo ai dati pertinenti.

2.

Ciascuna parte applica il programma in questione sul proprio territorio, alle navi soggette alla propria giurisdizione e in zone marittime su cui esercita la sovranità o i diritti sovrani e la giurisdizione.


ALLEGATO X

ORIENTAMENTI E CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI OSSERVATORI ALLE RIUNIONI DELLE PARTI

1.

Il direttore invita alle riunioni delle parti convocate ai sensi dell’articolo VIII le organizzazioni intergovernative che operano per l’attuazione del presente accordo, nonché le parti non aderenti la cui partecipazione è atta a promuovere l’attuazione dello stesso.

2.

Le organizzazioni non governative (ONG) con provata esperienza in questioni attinenti al presente accordo possono essere ammesse a partecipare in qualità di osservatori a tutte le riunioni delle parti convocate ai sensi dell’articolo VIII, eccettuate le riunioni in sessione esecutiva o le riunioni dei capi di delegazione.

3.

Le ONG che intendano partecipare in qualità di osservatori a una riunione delle parti notificano la propria intenzione al direttore almeno cinquanta giorni prima della data della riunione. Il direttore comunica alle parti i nomi di tali ONG almeno quarantacinque giorni prima dell’inizio della riunione.

4.

Qualora la riunione delle parti si tenga con un preavviso inferiore ai cinquanta giorni, il direttore potrà essere più flessibile sui tempi per la trasmissione degli inviti.

5.

Qualsiasi ONG che desideri partecipare in qualità di osservatore può farlo, a meno che una maggioranza delle parti sollevi un’obiezione formale per iscritto almeno trenta giorni prima dell’inizio della riunione in causa.

6.

Ciascun osservatore partecipante può:

a)

assistere alle riunioni, conformemente al paragrafo 2 del presente allegato, senza tuttavia partecipare alle votazioni;

b)

su invito del presidente, intervenire oralmente nel corso delle riunioni;

c)

con l’approvazione del presidente, distribuire documenti nel corso della riunione; e

d)

ove del caso, svolgere altre attività con l’approvazione del presidente.

7.

Il direttore può chiedere agli osservatori delle ONG di versare una quota ragionevole e di assumersi le spese connesse alla loro partecipazione (ad esempio, il costo delle fotocopie).

8.

Tutti gli osservatori ammessi ad assistere a una riunione delle parti ricevono per posta o per altra via la stessa documentazione generalmente fornita alle parti, ad eccezione dei documenti contenenti dati commerciali riservati.

9.

Tutti gli osservatori ammessi a una riunione delle parti sono tenuti al rispetto delle norme e delle procedure applicabili agli altri partecipanti.


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30.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 348/28


Traduzione

ACCORDO

sul programma internazionale per la conservazione dei delfini

PREAMBOLO

LE PARTI DEL PRESENTE ACCORDO,

CONSAPEVOLI CHE, in virtù delle pertinenti disposizioni del diritto internazionale, accolte nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) del 1982, tutti gli Stati sono tenuti ad adottare le misure che risultino necessarie per la conservazione e la gestione delle risorse marine viventi, ovvero a collaborare con altri Stati nell’adozione delle medesime;

ISPIRATE dai principi contenuti nella dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo del 1992, nonché dal desiderio di applicare i principi e le norme del codice di condotta per una pesca responsabile adottato dalla conferenza FAO nel 1995;

SOTTOLINEANDO la volontà politica della comunità internazionale di contribuire a potenziare l’efficacia delle misure di gestione e conservazione delle risorse alieutiche tramite l’accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare, adottato dalla conferenza FAO nel 1993;

PRENDENDO NOTA del fatto che la 50a assemblea generale delle Nazioni Unite, conformemente alla risoluzione A/RES/50/24, ha adottato l’accordo ai fini dell’applicazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (l’«accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici transzonali e gli stock ittici altamente migratori»);

CONFERMANDO gli impegni stabiliti nell’accordo di La Jolla del 1992 e nella dichiarazione di Panama del 1995;

INSISTENDO sull’obiettivo di eliminare la mortalità dei delfini nella pesca tonniera con reti da circuizione a chiusura nel Pacifico orientale e di trovare sistemi ecologicamente corretti per la cattura dei tonni albacora di grandi dimensioni che non coinvolgano i delfini;

CONSIDERANDO l’importanza della pesca tonniera come fonte di alimentazione e di reddito per le popolazioni delle parti e il fatto che le misure di conservazione e di gestione devono rispondere a queste esigenze e tener conto del proprio impatto socioeconomico;

RICONOSCENDO la drastica riduzione della mortalità accidentale di delfini ottenuta grazie all’accordo di La Jolla;

CONVINTE, sulla base dei dati scientifici, che la tecnica per la pesca del tonno in associazione coi delfini, nel rispetto delle norme e delle procedure stabilite nell’accordo di La Jolla e accolte nella dichiarazione di Panama, costituisce un metodo efficace per la protezione dei delfini e l’uso razionale delle risorse tonniere nel Pacifico orientale;

RIAFFERMANDO che la cooperazione multilaterale costituisce il mezzo più efficace per conseguire gli obiettivi della conservazione e dell’uso sostenibile delle risorse marine viventi;

DECISE a garantire la sostenibilità degli stock di tonno nel Pacifico orientale e a ridurre progressivamente a livelli prossimi allo zero la mortalità accidentale di delfini nella pesca tonniera praticata in detto oceano, nonché ad evitare, ridurre e minimizzare le catture accidentali e i rigetti in mare di novellame di tonno e le catture accidentali di specie non bersaglio, tenendo conto delle interrelazioni tra le specie all’interno dell’ecosistema,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo I

Definizioni

Ai fini del presente accordo, s’intende per:

1)

«tonno», le specie del sottordine Scombroidei (Klawe, 1980) ad eccezione del genere Scomber;

2)

«delfini», le specie della famiglia Delphinidae associate alla pesca del tonno albacora nella zona di applicazione dell’accordo;

3)

«nave», un’imbarcazione che esercita la pesca tonniera con reti da circuizione a chiusura;

4)

«parti», gli Stati o le organizzazioni di integrazione economica regionale che hanno accettato di sottostare al presente accordo e per le quali lo stesso è in vigore;

5)

«organizzazione regionale di integrazione economica», un’organizzazione regionale di integrazione economica alla quale i relativi Stati membri hanno trasferito la competenza per le materie disciplinate dal presente accordo, inclusa la facoltà di prendere decisioni vincolanti per gli Stati membri su tali materie;

6)

«IATTC», la Commissione interamericana per i tonnidi tropicali;

7)

«accordo di La Jolla», lo strumento adottato nella riunione intergovernativa tenutasi nel giugno 1992;

8)

«programma internazionale per la conservazione dei delfini», il programma internazionale definito ai sensi del presente accordo sulla base dell’accordo di La Jolla, formalizzato, modificato e ampliato conformemente alla dichiarazione di Panama;

9)

«programma di osservatori a bordo», il programma di cui all’allegato II;

10)

«dichiarazione di Panama», la dichiarazione firmata nella città di Panama, Repubblica di Panama, il 4 ottobre 1995;

11)

«direttore», il direttore delle ricerche della IATTC.

Articolo II

Obiettivi

Gli obiettivi del presente accordo sono:

1)

ridurre progressivamente a livelli prossimi allo zero la mortalità accidentale di delfini nella pesca del tonno con reti da circuizione a chiusura nella zona dell’accordo, tramite la fissazione di limiti annui;

2)

al fine di eliminare la mortalità dei delfini in questo tipo di pesca, trovare sistemi ecologicamente corretti per la cattura dei tonni albacora di grandi dimensioni che non coinvolgano i delfini; e

3)

garantire la sostenibilità a lungo termine degli stock di tonno nella zona dell’accordo, nonché quella delle risorse marine viventi connesse a questo tipo di pesca, tenendo conto delle interrelazioni tra le specie all’interno dell’ecosistema e sforzandosi in particolare di evitare, ridurre e minimizzare le catture accessorie e i rigetti in mare del novellame di tonno e delle specie non bersaglio.

Articolo III

Zona di applicazione dell’accordo

La zona di applicazione dell’accordo («la zona dell’accordo») è definita nell’allegato I.

Articolo IV

Misure di carattere generale

Nell’ambito della IATTC, le parti:

1)

adottano le misure volte alla conservazione degli ecosistemi nonché le misure di conservazione e gestione atte ad assicurare la sostenibilità a lungo termine degli stock di tonno e degli altri stock di risorse marine viventi associate alla pesca tonniera con reti da circuizione a chiusura nella zona dell’accordo, sulla base delle migliori informazioni scientifiche disponibili, e seguono un approccio precauzionale, coerente con le pertinenti disposizioni del codice di condotta FAO per una pesca responsabile e dell’accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici transzonali e gli stock ittici altamente migratori; tali misure devono essere intese a mantenere o riportare la biomassa degli stock sfruttati a livelli pari o superiori a quelli atti a produrre il rendimento massimo sostenibile, nonché a mantenere o riportare la biomassa degli stock associati a livelli pari o superiori a quelli atti a produrre il rendimento massimo sostenibile; e

2)

proporzionalmente alle proprie capacità, adottano misure volte a valutare le catture e le catture accessorie di novellame di tonno albacora e di altri stock di risorse marine viventi connesse alla pesca tonniera con reti da circuizione a chiusura nella zona dell’accordo e fissano misure ai sensi dell’articolo VI intese fra l’altro a evitare, ridurre o minimizzare le catture accessorie di novellame di tonno albacora e di specie non bersaglio, al fine di assicurare la sostenibilità a lungo termine di tutte queste specie, tenendo conto delle loro interrelazioni all’interno dell’ecosistema.

Articolo V

Programma internazionale per la conservazione dei delfini

Conformemente al programma internazionale per la conservazione dei delfini e in considerazione degli obiettivi del presente accordo, le parti dovranno in particolare:

1)

limitare la mortalità accidentale globale dei delfini nell’ambito della pesca tonniera con reti da circuizione a chiusura nella zona dell’accordo a un massimo di cinquemila esemplari all’anno, tramite l’adozione e attuazione di opportune misure, che includono:

a)

l’istituzione di un sistema di incentivi destinati ai comandanti delle navi perché continuino a ridurre la mortalità accidentale dei delfini, con lo scopo di eliminarla nell’ambito di questo tipo di pesca;

b)

l’istituzione, nell’ambito della IATTC, di un sistema di formazione tecnica e di certificazione per i comandanti e gli equipaggi dei pescherecci circa la natura degli attrezzi e il loro uso, nonché sulle tecniche per il salvataggio e la protezione dei delfini;

c)

nell’ambito della IATTC, la promozione e il sostegno della ricerca per migliorare l’equipaggiamento, le tecniche e gli attrezzi da pesca, inclusi quelli utilizzati nella pesca del tonno in associazione coi delfini;

d)

la creazione di un sistema equo di attribuzione dei limiti di mortalità dei delfini (LMD), compatibile coi limiti annui di mortalità dei delfini, conformemente agli allegati III e IV;

e)

l’esigenza che le loro navi rispettive alle quali è stato assegnato un LMD, o che comunque operano nella zona dell’accordo, soddisfino i requisiti operativi di cui all’allegato VIII;

f)

l’istituzione di un sistema per la determinazione dell’origine e il controllo dei tonni catturati con e senza uccisione o ferimento grave di delfini, sulla base degli elementi di cui all’allegato IX;

g)

lo scambio completo e tempestivo dei dati di ricerca scientifica raccolti dalle parti in virtù del presente accordo; e

h)

l’organizzazione di ricerche volte a trovare sistemi ecologicamente corretti per la cattura dei tonni albacora di grandi dimensioni che non coinvolgano i delfini;

2)

stabilire limiti annui di mortalità per ciascuno stock di delfini, nonché analizzare e valutare gli effetti di tali limiti, conformemente all’allegato III; e

3)

riesaminare le misure nell’ambito di una riunione delle parti.

Articolo VI

Sostenibilità delle risorse marine viventi

Ai sensi dell’articolo IV, le parti si impegnano a elaborare e applicare, nell’ambito della IATTC, opportune misure volte a garantire la sostenibilità a lungo termine delle risorse marine viventi associate alla pesca tonniera con reti da circuizione a chiusura nella zona dell’accordo, tenendo conto delle interrelazioni tra le specie all’interno dell’ecosistema. A tal fine, le parti dovranno fra l’altro:

1)

elaborare e applicare un programma inteso a valutare, sorvegliare e ridurre al minimo le catture accessorie di novellame di tonno e specie non bersaglio nella zona dell’accordo;

2)

nella misura del possibile, sviluppare e imporre l’uso di attrezzi e tecniche di pesca selettivi, sicuri per l’ambiente e validi in termini di costi/efficacia;

3)

esigere, nella misura del possibile, che le proprie navi operanti nella zona dell’accordo liberino vive le tartarughe marine e le altre specie minacciate o in pericolo catturate accidentalmente; nonché

4)

chiedere alla IATTC di avviare indagini atte a valutare se la capacità di pesca delle navi operanti nella zona dell’accordo rappresenti una minaccia alla sostenibilità degli stock di tonno e di altre risorse marine viventi associate a quel tipo di pesca e, in caso affermativo, esaminare le misure possibili e raccomandarne ove del caso l’adozione.

Articolo VII

Attuazione a livello nazionale

Ciascuna parte adotta, conformemente al proprio ordinamento giuridico e alle proprie procedure interne, le misure necessarie a garantire l’attuazione e il rispetto del presente accordo, nonché se del caso le disposizioni legislative e regolamentari pertinenti.

Articolo VIII

Riunione delle parti

1.   Le parti si riuniscono periodicamente per esaminare le questioni relative all’attuazione del presente accordo e adottare tutte le decisioni ad esso pertinenti.

2.   La riunione ordinaria delle parti deve aver luogo almeno una volta l’anno, preferibilmente in coincidenza con una riunione della IATTC.

3.   Qualora lo ritengano necessario, le parti possono inoltre organizzare riunioni straordinarie. Tali riunioni vengono convocate su richiesta di una delle parti, purché tale richiesta ottenga il sostegno della maggioranza delle stesse.

4.   La riunione delle parti può svolgersi esclusivamente in presenza di un quorum di partecipanti. Il quorum viene raggiunto quando è presente la maggioranza delle parti. Tale norma si applica altresì alle riunioni degli organi sussidiari istituiti nell’ambito del presente accordo.

5.   Le riunioni si svolgono in spagnolo e in inglese e i relativi documenti vengono redatti in entrambe queste lingue.

Articolo IX

Processo decisionale

L’adozione di tutte le decisioni delle parti nell’ambito di una riunione convocata ai sensi dell’articolo VIII avviene per consensus.

Articolo X

Comitato consultivo scientifico

Le funzioni del comitato consultivo scientifico, istituito conformemente all’accordo di La Jolla, sono quelle descritte nell’allegato V. Il comitato è composto e opera in conformità delle disposizioni dell’allegato V.

Articolo XI

Commissioni consultive scientifiche nazionali

1.   Ciascuna delle parti, conformemente al proprio ordinamento giuridico e alle proprie procedure interne, istituisce una commissione consultiva scientifica nazionale (CCSN) di esperti qualificati, operanti a titolo individuale, provenienti dal settore pubblico e privato e da organizzazioni non governative e comprendenti, fra l’altro, scienziati qualificati.

2.   Le funzioni delle CCSN comprendono, in particolare, quelle descritte nell’allegato VI.

3.   Le parti provvedono affinché le CCSN collaborino, attraverso riunioni regolari e tempestive, all’esame dei dati e dello stato degli stock, nonché alla formulazione di pareri volti a conseguire gli obiettivi del presente accordo. Tali riunioni devono aver luogo almeno una volta l’anno in coincidenza con una riunione ordinaria delle parti.

Articolo XII

Gruppo internazionale di valutazione

Le funzioni del gruppo internazionale di valutazione (GIV), istituito conformemente all’accordo di La Jolla, sono quelle descritte nell’allegato VII. Il GIV è composto e opera conformemente alle disposizioni dell’allegato VII.

Articolo XIII

rogramma di osservatori a bordo

Il programma di osservatori a bordo, stabilito conformemente all’accordo di La Jolla, opera conformemente alle disposizioni dell’allegato II.

Articolo XIV

Ruolo della IATTC

In previsione del ruolo che la IATTC sarà tenuta a svolgere nel coordinamento dell’applicazione del presente accordo, le parti chiedono fra l’altro a detto organismo di fornire un servizio di segreteria e di svolgere le altre funzioni descritte nel presente accordo o decise in conformità dello stesso.

Articolo XV

Finanziamento

Le parti contribuiscono alle spese necessarie al conseguimento degli obiettivi del presente accordo mediante la fissazione e la riscossione di canoni applicabili alle navi, il cui importo viene determinato dalle parti stesse, fatto salvo il versamento di altri contributi finanziari volontari.

Articolo XVI

Osservanza dell’accordo

1.   Ciascuna parte garantisce, per quanto concerne le navi sotto la propria giurisdizione, l’effettiva osservanza delle misure stabilite nel presente accordo o adottate in conformità dello stesso. In particolare, ciascuna parte garantisce, segnatamente tramite un programma di certificazione e ispezione annuale, che le navi sotto la propria giurisdizione soddisfano:

a)

i requisiti operativi di cui all’allegato VIII; e

b)

i requisiti relativi agli osservatori a bordo di cui all’allegato II.

2.   In materia di infrazioni ciascuna parte, tenendo conto delle raccomandazioni del GIV e conformemente alla propria legislazione nazionale, applica sanzioni atte a garantire l’osservanza delle disposizioni interne del presente accordo e delle misure adottate in virtù dello stesso, nonché a privare i trasgressori dei benefici risultanti dalle proprie attività illecite. In caso di infrazione grave, tali sanzioni includono il rifiuto, la sospensione o la revoca della licenza di pesca.

3.   Le parti stabiliscono incentivi per i comandanti e gli equipaggi delle navi al fine di migliorare l’osservanza del presente accordo e dei relativi obiettivi.

4.   Le parti adottano misure di cooperazione volte a garantire l’osservanza del presente accordo, sulla base delle decisioni prese nel quadro dell’accordo di La Jolla.

5.   Ciascuna parte informa tempestivamente il GIV in merito alle misure di attuazione adottate ai sensi del presente accordo nonché ai relativi risultati.

Articolo XVII

Trasparenza

1.   Le parti promuovono la trasparenza nell’attuazione del presente accordo, se del caso anche mediante la partecipazione pubblica.

2.   Ai rappresentanti delle organizzazioni intergovernative e non governative che si occupano di questioni attinenti al campo di applicazione del presente accordo viene offerta la possibilità di assistere alle riunioni delle parti convocate ai sensi dell’articolo VIII, in qualità di osservatori o, se del caso, in altra qualità, conformemente agli orientamenti e ai criteri di cui all’allegato X. Tali organizzazioni devono poter accedere tempestivamente alle informazioni pertinenti, nel rispetto delle norme procedurali sull’accesso a tali informazioni eventualmente adottate dalle parti.

Articolo XVIII

Riservatezza

1.   La riunione delle parti stabilisce norme in materia di riservatezza per tutti gli organismi aventi accesso alle informazioni ai sensi del presente accordo.

2.   In deroga alle norme in materia di riservatezza adottate conformemente al paragrafo 1, chiunque sia autorizzato ad accedere ad informazioni riservate può divulgarle nell’ambito di procedure giuridiche o amministrative, se così è richiesto da un’autorità competente della parte interessata.

Articolo XIX

Cooperazione con altre organizzazioni o accordi

Le parti cooperano con le organizzazioni o le strutture subregionali, regionali e mondiali di conservazione e gestione della pesca al fine di promuovere il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

Articolo XX

Composizione delle controversie

1.   Le parti cooperano per prevenire le controversie. Ciascuna parte può consultarsi con una o più parti in merito a qualunque controversia connessa all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente accordo per raggiungere quanto prima una soluzione soddisfacente per tutti.

2.   Qualora la controversia non possa essere risolta attraverso tale consultazione entro un termine ragionevole, le parti in questione si consultano quanto prima al fine di risolvere la controversia facendo ricorso a qualsiasi mezzo pacifico da esse deciso in conformità del diritto internazionale.

Articolo XXI

Diritti degli Stati

Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata in modo tale da pregiudicare o mettere in questione la sovranità, i diritti sovrani o la giurisdizione esercitata da uno Stato conformemente al diritto internazionale, nonché la sua posizione o il suo punto di vista in merito a questioni relative al diritto del mare.

Articolo XXII

Parti non contraenti

1.   Le parti incoraggiano tutti gli Stati e le organizzazioni di integrazione economica regionale di cui all’articolo XXIV del presente accordo che non aderiscono allo stesso a diventarne parti contraenti o ad adottare leggi e regolamenti compatibili con le sue disposizioni.

2.   Le parti contribuiscono, conformemente al presente accordo e alle norme di diritto internazionale, a dissuadere le navi battenti bandiera di Stati non aderenti all’accordo dallo svolgere attività atte a compromettere l’efficace applicazione dello stesso. A tal fine, le parti richiamano fra l’altro l’attenzione degli Stati non aderenti su tali attività.

3.   Le parti provvedono, direttamente o tramite il direttore, a uno scambio di informazioni in merito alle attività delle navi battenti bandiera di Stati non aderenti che compromettono l’efficacia del presente accordo.

Articolo XXIII

Allegati

Gli allegati formano parte integrante del presente accordo e, salvo espresse disposizioni contrarie, qualsiasi riferimento all’accordo comprende gli allegati del medesimo.

Articolo XXIV

Firma

Il presente accordo è aperto a Washington, dal 21 maggio 1998 al 14 maggio 1999, alla firma degli Stati con una linea costiera confinante con la zona dell’accordo, nonché degli Stati o delle organizzazioni di integrazione economica regionale membri della IATTC o le cui navi praticano la pesca del tonno nella zona dell’accordo nel periodo in cui quest’ultimo è aperto alla firma.

Articolo XXV

Ratifica, accettazione o approvazione

Il presente accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei firmatari conformemente alle rispettive norme e procedure nazionali.

Articolo XXVI

Adesione

Il presente accordo resta aperto all’adesione di qualsiasi Stato o organizzazione di integrazione economica regionale che soddisfi i requisiti di cui all’articolo XXIV o che sia in altro modo invitato ad aderire sulla base di una decisione delle parti.

Articolo XXVII

Entrata in vigore

1.   Il presente accordo entra in vigore al momento del deposito presso il depositario del quarto strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2.   Dopo la data di cui al paragrafo 1, per ciascuno Stato o ciascuna organizzazione di integrazione economica regionale che soddisfi i requisiti di cui all’articolo XXVI, l’accordo entra in vigore al momento del deposito del relativo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Articolo XXVIII

Riserve

Il presente accordo non può essere oggetto di riserve.

Articolo XXIX

Applicazione provvisoria

1.   Il presente accordo viene applicato a titolo provvisorio da uno Stato o da un’organizzazione di integrazione economica regionale che acconsenta alla sua applicazione provvisoria notificandola per iscritto al depositario. Tale applicazione provvisoria diventa effettiva a decorrere dalla data di ricevimento della notifica.

2.   L’applicazione provvisoria da parte di uno Stato o di un’organizzazione di integrazione economica regionale ha termine al momento dell’entrata in vigore del presente accordo per lo Stato o l’organizzazione di integrazione economica in questione, o al momento della notifica al depositario, da parte di tale Stato o di tale organizzazione di integrazione economica regionale, della sua intenzione di mettere fine all’applicazione provvisoria.

Articolo XXX

Emendamenti

1.   Qualsiasi parte può proporre modifiche al presente accordo trasmettendo al depositario il testo delle stesse almeno sessanta giorni prima di una riunione delle parti. Il depositario trasmette alle altre parti una copia del testo in questione.

2.   Le modifiche del presente accordo adottate per consensus nel corso di una riunione delle parti entrano in vigore alla data in cui tutte le parti hanno depositato presso il depositario gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione.

3.   Salvo decisione contraria delle parti, gli allegati al presente accordo possono essere modificati per consensus nell’ambito di una qualsiasi riunione delle parti. Salvo accordo contrario, le modifiche di un allegato entrano in vigore per tutte le parti al momento dell’adozione.

Articolo XXXI

Recesso

Dopo che siano trascorsi dodici mesi dall’entrata in vigore dell’accordo per una parte, detta parte può, in qualsiasi momento, recedere mediante notifica scritta al depositario. Il depositario informa le altre parti del recesso entro trenta giorni dal ricevimento della notifica. Il recesso ha effetto trascorsi sei mesi dal ricevimento della notifica.

Articolo XXXII

Depositario

I testi originali del presente accordo vengono depositati presso il governo degli Stati Uniti d’America, che invia copie certificate dello stesso ai firmatari e alle parti contraenti, nonché al segretario generale delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, ai sensi dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente accordo.

FATTO A Washington, DC, il giorno ventuno maggio millenovecentonovantotto, nelle lingue inglese e spagnola, i due testi facenti ugualm–ente fede.

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