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Document 32005D0840

2005/840/CE: Decisione della Commissione, del 25 novembre 2005 , che modifica la decisione 2004/4/CE che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d’emergenza contro la propagazione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda l’Egitto [notificata con il numero C(2005) 4525]

OJ L 312, 29.11.2005, p. 63–64 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M, 12.12.2006, p. 626–627 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 067 P. 150 - 151
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 067 P. 150 - 151

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2011; abrogato da 32011D0787

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/840/oj

29.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 312/63


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2005

che modifica la decisione 2004/4/CE che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d’emergenza contro la propagazione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda l’Egitto

[notificata con il numero C(2005) 4525]

(2005/840/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo la decisione 2004/4/CE della Commissione (2), i tuberi di Solanum tuberosum L. originari dell’Egitto non devono in generale essere introdotti nella Comunità. Tuttavia, per la stagione d’importazione 2004/2005, è permesso l’ingresso nella Comunità dei tuberi che provengono da «zone indenni» e soddisfano condizioni specifiche.

(2)

Durante la stagione d’importazione 2004/2005, è stata verificata la presenza di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith con conseguente divieto di esportazione delle patate egiziane verso la Comunità a partire dal 6 aprile 2005.

(3)

L’Egitto ha redatto una relazione sulle cause di tale presenza in cui si sottolinea la necessità di adottare provvedimenti più rigorosi verso produttori, ispettori, esportatori e centri di condizionamento che non ottemperano alle norme riguardo alle esportazioni di patate destinate alla Comunità. L’Egitto ha già preso alcuni di tali provvedimenti.

(4)

È opportuno fissare a livello comunitario prescrizioni che garantiscano l’efficacia delle ispezioni e dei controlli sulle patate effettuati in Egitto nei centri di condizionamento e al porto di spedizione prima dell’esportazione verso la Comunità.

(5)

Alla luce delle informazioni fornite dall’Egitto, la Commissione ritiene che non esista alcun rischio di diffondere lo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith con l’ingresso nella Comunità di tuberi di Solanum tuberosum L. da regioni egiziane indenni dal parassita, se sono soddisfatte alcune condizioni.

(6)

Per la stagione d’importazione 2005/2006 e soddisfacendo alcune condizioni, l’ingresso nella Comunità di tuberi di Solanum tuberosum L. originari da regioni egiziane indenni dal parassita vanno dunque permesse.

(7)

La decisione 2004/4/CE va dunque modificata di conseguenza.

(8)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2004/4/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 2 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, «2004/2005» è sostituito da «2005/2006»;

b)

al paragrafo 2, «2004/2005» è sostituito da «2005/2006»;

2)

all’articolo 3, «2004/2005» è sostituito da «2005/2006»;

3)

all’articolo 4, «30 agosto 2005» è sostituito da «30 agosto 2006»;

4)

all’articolo 7, «30 settembre 2005» è sostituito da «30 settembre 2006»;

5)

l’allegato è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, lettera b), punto iii), «2004/2005» è sostituito da «2005/2006»;

b)

al paragrafo 1, lettera b), punto iii), secondo trattino, «1o gennaio 2005» è sostituito da «1o gennaio 2006»;

c)

al paragrafo 1, lettera b), punto iii), va aggiunto il seguente terzo trattino:

«—

ufficialmente controllate dal momento del loro arrivo al centro di condizionamento fino al loro imballaggio sigillato ai sensi del paragrafo 1, lettera b), punto x).»;

d)

al paragrafo 1, lettera b), il punto v) è sostituito da quanto segue:

«v)

ufficialmente ispezionate al porto di spedizione, immediatamente prima dell’esportazione verso la Comunità, su un campione di 400 tuberi originari da ogni zona indenne dal parassita prelevato da almeno dieci sacchi per zona indenne;»;

e)

al paragrafo 1, lettera b), punto xii), «1o gennaio 2005» è sostituito da «1o gennaio 2006»;

f)

al paragrafo 5, secondo comma, «2004/2005» è sostituito da «2005/2006».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/16/CE della Commissione (GU L 57 del 3.3.2005, pag. 19).

(2)  GU L 2 del 6.1.2004, pag. 50. Decisione modificata dalla decisione 2004/836/CE (GU L 360 del 7.12.2004, pag. 30).


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