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Document 32005D0617
2005/617/EC: Commission Decision of 17 August 2005 temporarily recognising the systems for identification and registration of ovine and caprine animals in Great Britain and Northern Ireland, the United Kingdom, according to Article 4(2)(d) of Council Regulation (EC) No 21/2004 (notified under document number C(2005) 3122)
2005/617/CE: Decisione della Commissione, del 17 agosto 2005, che riconosce temporaneamente il sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini in Gran Bretagna e in Irlanda del Nord (Regno Unito) ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio [notificata con il numero C(2005) 3122]
2005/617/CE: Decisione della Commissione, del 17 agosto 2005, che riconosce temporaneamente il sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini in Gran Bretagna e in Irlanda del Nord (Regno Unito) ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio [notificata con il numero C(2005) 3122]
OJ L 214, 19.8.2005, p. 63–64
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M, 12.12.2006, p. 277–278
(MT)
In force
19.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 214/63 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 17 agosto 2005
che riconosce temporaneamente il sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini in Gran Bretagna e in Irlanda del Nord (Regno Unito) ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio
[notificata con il numero C(2005) 3122]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(2005/617/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, lettera d),
considerando quanto segue:
(1) |
L’autorità competente del Regno Unito ha presentato due domande, accompagnate dalla documentazione pertinente, per il riconoscimento del sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini applicato rispettivamente in Gran Bretagna e in Irlanda del Nord. |
(2) |
A seguito di una missione di ispezione veterinaria effettuata nel Regno Unito, esperti della Commissione hanno verificato che i sistemi di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini attuati e proposti in Gran Bretagna sono in linea generale in grado di assicurare il raggiungimento di gran parte degli obiettivi proposti dal regolamento (CE) n. 21/2004, anche se rimangono da eliminare alcuni punti deboli. In Irlanda del Nord, il sistema proposto per l’identificazione e la registrazione degli ovini potrebbe assicurare il raggiungimento di gran parte degli obiettivi proposti dal regolamento (CE) n. 21/2004, ma la sua attuazione richiederebbe un livello elevato di consapevolezza e impegno da parte di tutti i soggetti interessati. |
(3) |
L’autorità competente del Regno Unito si è impegnata ad affrontare le questioni sollevate, in particolare ad adottare le misure necessarie per garantire il rispetto del regolamento (CE) n. 21/2004 entro 10 settimane dalla concessione dell’approvazione richiesta. |
(4) |
È quindi opportuno approvare in maniera provvisoria, per un periodo interinale, i sistemi di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini in Gran Bretagna e in Irlanda del Nord, consentendo che i secondi strumenti d'identificazione per gli ovini siano sostituiti dal sistema stesso, salvo nel caso di animali coinvolti negli scambi intracomunitari. |
(5) |
L’autorità competente effettua i controlli del caso per verificare la corretta attuazione del sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e caprini. |
(6) |
I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e caprini di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 21/2004 attuato dalla Gran Bretagna e dall’Irlanda del Nord è riconosciuto provvisoriamente operativo dal 9 luglio 2005 al 30 aprile 2006 (termine ultimo).
Articolo 2
La Commissione, in cooperazione con le autorità del Regno Unito, effettua controlli in loco per verificare l’attuazione dell’azione proposta dal Regno Unito.
L’approvazione provvisoria del sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e caprini, riconosciuta dall’articolo 1, viene riesaminata entro il 31 gennaio 2006 alla luce degli esiti dell’ispezione.
Articolo 3
Ferme restando le disposizioni che verranno stabilite conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 21/2004, l’autorità competente effettua annualmente i controlli in loco necessari per verificare il rispetto, da parte degli allevatori, degli obblighi in materia di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini.
Articolo 4
Il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.