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Document 32005D0617

2005/617/CE: Decisione della Commissione, del 17 agosto 2005, che riconosce temporaneamente il sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini in Gran Bretagna e in Irlanda del Nord (Regno Unito) ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio [notificata con il numero C(2005) 3122]

OJ L 214, 19.8.2005, p. 63–64 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M, 12.12.2006, p. 277–278 (MT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/617/oj

19.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/63


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2005

che riconosce temporaneamente il sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini in Gran Bretagna e in Irlanda del Nord (Regno Unito) ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio

[notificata con il numero C(2005) 3122]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2005/617/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

L’autorità competente del Regno Unito ha presentato due domande, accompagnate dalla documentazione pertinente, per il riconoscimento del sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini applicato rispettivamente in Gran Bretagna e in Irlanda del Nord.

(2)

A seguito di una missione di ispezione veterinaria effettuata nel Regno Unito, esperti della Commissione hanno verificato che i sistemi di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini attuati e proposti in Gran Bretagna sono in linea generale in grado di assicurare il raggiungimento di gran parte degli obiettivi proposti dal regolamento (CE) n. 21/2004, anche se rimangono da eliminare alcuni punti deboli. In Irlanda del Nord, il sistema proposto per l’identificazione e la registrazione degli ovini potrebbe assicurare il raggiungimento di gran parte degli obiettivi proposti dal regolamento (CE) n. 21/2004, ma la sua attuazione richiederebbe un livello elevato di consapevolezza e impegno da parte di tutti i soggetti interessati.

(3)

L’autorità competente del Regno Unito si è impegnata ad affrontare le questioni sollevate, in particolare ad adottare le misure necessarie per garantire il rispetto del regolamento (CE) n. 21/2004 entro 10 settimane dalla concessione dell’approvazione richiesta.

(4)

È quindi opportuno approvare in maniera provvisoria, per un periodo interinale, i sistemi di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini in Gran Bretagna e in Irlanda del Nord, consentendo che i secondi strumenti d'identificazione per gli ovini siano sostituiti dal sistema stesso, salvo nel caso di animali coinvolti negli scambi intracomunitari.

(5)

L’autorità competente effettua i controlli del caso per verificare la corretta attuazione del sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e caprini.

(6)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e caprini di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 21/2004 attuato dalla Gran Bretagna e dall’Irlanda del Nord è riconosciuto provvisoriamente operativo dal 9 luglio 2005 al 30 aprile 2006 (termine ultimo).

Articolo 2

La Commissione, in cooperazione con le autorità del Regno Unito, effettua controlli in loco per verificare l’attuazione dell’azione proposta dal Regno Unito.

L’approvazione provvisoria del sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e caprini, riconosciuta dall’articolo 1, viene riesaminata entro il 31 gennaio 2006 alla luce degli esiti dell’ispezione.

Articolo 3

Ferme restando le disposizioni che verranno stabilite conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 21/2004, l’autorità competente effettua annualmente i controlli in loco necessari per verificare il rispetto, da parte degli allevatori, degli obblighi in materia di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini.

Articolo 4

Il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.


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