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Document 32004R1002

Regolamento (CE) n. 1002/2004 della Commissione, del 18 maggio 2004, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di cloruro di potassio originario della Repubblica di Bielorussia, della Federazione Russa o dell’Ucraina e che sottopone a registrazione le importazioni di cloruro di potassio originario della Repubblica di Bielorussia e della Federazione Russa

OJ L 183, 20.5.2004, p. 16–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 183M, 5.7.2006, p. 28–31 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/05/2005: This act has been changed. Current consolidated version: 17/04/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1002/oj

20.5.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/16


REGOLAMENTO (CE) N. 1002/2004 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2004

che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di cloruro di potassio originario della Repubblica di Bielorussia, della Federazione Russa o dell'Ucraina e che sottopone a registrazione le importazioni di cloruro di potassio originario della Repubblica di Bielorussia e della Federazione Russa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (2) (il «regolamento di base»), in particolare gli articoli 8, 11, paragrafi 3, 21 e 22, lettera c),

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 969/2000 (3) il Consiglio ha modificato ed esteso le misure istituite dal regolamento (CE) n. 3068/92 (4), modificato dai regolamenti (CE) n. 643/94 (5) e (CE) n. 449/98 (6), sulle importazioni nella Comunità di cloruro di potassio (il «prodotto in questione») originario della Bielorussia, della Russia e dell'Ucraina. Con il regolamento (CE) n. 992/2004 (7) il Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 969/2000.

(2)

Le misure sono importi a dazio fisso, fissati per categoria e grado di prodotto, che variano da 19,51 EUR/t a 48,19 EUR/t nel caso della Bielorussia, da 19,61 EUR/t a 40,63 EUR/t nel caso della Russia e da 19,61 EUR/t a 48,19 EUR/t nel caso dell'Ucraina.

2.   Inchiesta

(3)

Il 20 marzo 2004 la Commissione ha annunciato, mediante la pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (8), l'avvio di un riesame intermedio parziale delle misure in vigore («le misure») ai sensi degli articoli 11, paragrafi 3 e 22, lettera c), del regolamento di base.

(4)

Il riesame è stato avviato su iniziativa della Commissione per valutare se, a seguito dell’allargamento dell’Unione europea del 1o maggio 2004 e tenendo conto dell'interesse della Comunità, sia necessario adeguare i dazi onde evitare un effetto repentino ed eccessivamente negativo su tutte le parti interessate, compresi gli utilizzatori, i distributori e i consumatori.

(5)

Tutte le parti interessate note alla Commissione, comprese l'industria comunitaria, le associazioni di produttori o utilizzatori della Comunità, i produttori esportatori dei paesi interessati, gli importatori e le loro associazioni, le autorità competenti dei paesi in questione e le parti interessate dei dieci nuovi Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 («UE10»), sono state informate dell’apertura dell’inchiesta e hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni per iscritto, di comunicare informazioni e di fornire elementi di prova entro il termine fissato nell’avviso di apertura. È stata concessa un’audizione a tutte le parti interessate che l’hanno chiesta dimostrando di avere validi motivi per essere sentite.

3.   Risultati dell'inchiesta

(6)

Come risulta dal regolamento (CE) n. 992/2004, l'inchiesta ha concluso che nell'interesse della Comunità occorre adattare le misure in vigore, purché tale adattamento non pregiudichi notevolmente il livello desiderato di difesa commerciale.

4.   Impegni

(7)

Conformemente alle conclusioni del regolamento (CE) n. 992/2004, la Commissione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base, ha proposto impegni alle società interessate. In seguito a ciò, hanno offerto impegni: i) un produttore esportatore bielorusso del prodotto in questione (Republican Unitary Enterprise Production Amalgamation Belaruskali) congiuntamente alle sue società collegate in Russia (JSC International Potash Company), Austria (Belurs Handelsgesellschaft m.b.H.) e Lituania (UAB Baltkalis), ii) un produttore esportatore russo (JSC Silvinit) congiuntamente alle sue società collegate in Russia (JSC International Potash Company) e Austria (Belurs Handelsgesellschaft m.b.H.) e iii) un secondo produttore esportatore russo (JSC Uralkali) congiuntamente a un’azienda cipriota (Fertexim Ltd.).

(8)

Va rilevato che, in applicazione dell'articolo 22, lettera c), del regolamento di base, tali impegni vengono considerati misure speciali in quanto, conformemente alle conclusioni del regolamento (CE) n. 992/2004, non sono direttamente equivalenti a un dazio antidumping.

(9)

Ciononostante, conformemente al regolamento (CE) n. 992/2004, gli impegni obbligano ciascun produttore esportatore a rispettare prezzi all'importazione minimi nel quadro di massimali d'importazione. Inoltre, per consentire il controllo degli impegni, i produttori esportatori interessati hanno deciso di rispettare a grandi linee le loro abitudini di vendita tradizionali a clienti individuali nell’UE10. I produttori esportatori sono inoltre consapevoli del fatto che, se risulta che tali abitudini di vendita tradizionali mutano notevolmente o che gli impegni diventano difficili o impossibili da controllare, la Commissione è autorizzata a ritirare l'accettazione dell'impegno della società e ad istituire al suo posto dazi antidumping definitivi, oppure modificare il livello del massimale o ancora adottare un altro provvedimento correttivo.

(10)

Inoltre, una delle condizioni degli impegni prevede che se essi vengono violati in qualche modo, la Commissione è autorizzata a ritirarne l'accettazione e ad istituire al loro posto dazi antidumping definitivi.

(11)

Le società forniranno periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sulle loro esportazioni nella Comunità e pertanto la Commissione potrà controllare efficacemente gli impegni.

(12)

Per consentire alla Commissione di controllare efficacemente il rispetto degli impegni da parte delle società, al momento della presentazione della richiesta di immissione in libera pratica alle autorità doganali competenti nel quadro dell’impegno, l'esenzione dal dazio deve essere subordinata alla presentazione di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni elencate nell'allegato del regolamento (CE) n. 992/2004. Queste informazioni sono necessarie per permettere alle autorità doganali di verificare con sufficiente precisione la corrispondenza tra spedizioni e documenti commerciali. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto presentato in dogana, viene riscosso l'appropriato dazio antidumping.

(13)

In considerazione di quanto sopra, le offerte di impegni sono considerate accettabili.

(14)

L'accettazione degli impegni è limitata a un periodo iniziale di dodici mesi, ferma restando la normale durata delle misure. Tuttavia, sei mesi dopo l'accettazione degli impegni, la Commissione effettuerà una valutazione per verificare se continuano ad esistere per gli utilizzatori finali nell’UE10 le condizioni eccezionali e negative che hanno portato all'accettazione degli impegni.

B.   REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI

(15)

Tenendo presenti le insolite circostanze del caso e il rischio inerente di violazioni degli impegni dovuto alle differenze di prezzo tra l’UE10 e l’UE15 nonché il loro carattere di breve termine, si ritiene che esistano motivi sufficienti per sottoporre a registrazione alcune importazioni del prodotto in questione per un periodo massimo di nove mesi, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

(16)

Le autorità doganali sono pertanto invitate ad adottare le misure adeguate per registrare le importazioni nella Comunità del prodotto in questione originario della Bielorussia e della Russia ed esportato dalle società che hanno offerto impegni accettabili e per le quali è chiesta l'esenzione dai dazi antidumping.

(17)

Nel caso in cui venga accertata la violazione degli impegni, i dazi sui beni immessi in libera pratica nella Comunità possono essere riscossi retroattivamente a decorrere dalla data della violazione dell'impegno,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono accettati gli impegni offerti dai produttori esportatori menzionati in appresso, riguardanti il procedimento antidumping relativo alle importazioni di cloruro di potassio originario della Repubblica di Bielorussia e della Federazione Russa.

Paese

Società

Codice addizionale Taric

Repubblica di Bielorussia

Prodotto da Republican Unitary Enterprise Production Amalgamation Belaruskali, Soligorsk, Bielorussia e venduto da JSC International Potash Company, Mosca, Russia, o da Belurs Handelsgesellschaft m.b.H, Vienna, Austria, o da UAB Baltkalis, Vilnius, Lituania, al primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore

A518

Federazione Russa

Prodotto da JSC Silvinit, Solikamsk, Russia e venduta da JSC International Potash Company, Mosca, Russia, o da Belurs Handelsgesellschaft m.b.H, Vienna, Austria, al primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore

A519

Federazione Russa

Prodotto da JSC Uralkali, Berezniki, Russia e venduto da Fertexim Ltd., Limassol, Cipro, al suo primo cliente nella Comunità che funge da importatore

A520

Articolo 2

Le autorità doganali sono invitate, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, ad adottare le misure adeguate per registrare le importazioni nella Comunità di cloruro di potassio originario della Repubblica di Bielorussia e della Federazione Russa, rientrante nei codici NC 3104 20 10 (codici TARIC 3104201010 e 3104201090), 3104 20 50 (codici TARI 3104205010 e 3104205090), 3104 20 90 (codice TARIC 3104209000), ex 3105 20 10 (codici TARIC 3105201010 e 3105201020), ex 3105 20 90 (codici TARIC 3105209010 e 3105209020), ex 3105 60 90 (codici TARIC 3105609010 e 3105609020), ex 3105 90 91 (codici TARIC 3105909110 e 3105909120), ex 3105 90 99 (codici TARIC 3105909910 e 3105909920), prodotto e venduto o prodotto ed esportato dalle società elencate nell'articolo 1 e per le quali è chiesta l'esenzione dai dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 992/2004.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e rimane in vigore per dodici mesi a partire da tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2004.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12.

(3)  GU L 112 dell’11.5.2000, pag. 4.

(4)  GU L 308 del 24.10.1992, pag. 41.

(5)  GU L 80 del 24.3.1994, pag. 1.

(6)  GU L 58 del 27.2.1998, pag. 15.

(7)  GU L 182 del 19.5.2004, pag. 23.

(8)  GU C 70 del 20.3.2004, pag. 15.


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