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Document 32004R0869

Regolamento (CE) n. 869/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1936/2001 che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori

GU L 162 del 30.4.2004, p. 8–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/869/oj

30.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 162/8


REGOLAMENTO (CE) N. 869/2004 DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1936/2001 che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (in seguito denominata «ICCAT») ha adottato diverse raccomandazioni e la commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (in seguito denominata «IOTC») ha adottato diverse risoluzioni che istituiscono obblighi in materia di controllo e di sorveglianza, che sono state recepite nel regolamento (CE) n. 1936/2001 (2).

(2)

L'ICCAT, nel 2001, nel corso della sua diciassettesima riunione e, nel 2002, nel corso della sua tredicesima riunione straordinaria, e l'IOCT nel 2001, nella sua sesta riunione ordinaria, e nel 2002, nel corso della sua settima riunione ordinaria, hanno raccomandato nuove misure per il controllo di alcuni stock di grandi migratori. Queste raccomandazioni e risoluzioni sono obbligatorie per la Comunità e dovrebbero essere pertanto attuate.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1936/2001 dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1936/2001 è modificato come segue:

1)

All'articolo 3, sono aggiunte le lettere seguenti:

«g)

“ingrasso”: allevamento di individui in gabbie per aumentarne il peso o il tenore in grasso ai fini della commercializzazione;

h)

“messa in gabbia”: sistemazione di individui selvatici indipendentemente dalla loro taglia in strutture chiuse (gabbie) ai fini dell'ingrasso;

i)

“azienda di ingrasso”: azienda che pratica l'allevamento di individui selvatici messi in gabbia ai fini dell'ingrasso;

j)

“nave da trasporto”: nave che prende in consegna individui selvatici e li trasporta vivi verso aziende di ingrasso.»

2)

Sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 4 bis

Attività delle navi che partecipano ad operazioni di ingrasso del tonno rosso

1.   Ogni comandante di pescherecci comunitari che trasferisce tonno rosso ai fini dell'ingrasso verso una nave da trasporto registra nel giornale di bordo:

i quantitativi di tonno rosso trasferiti e il numero di esemplari,

la zona di cattura,

la data e la posizione in cui avviene il trasferimento di tonno rosso,

il nome della nave da trasporto, la bandiera, il numero di immatricolazione nonché l'indicativo internazionale di chiamata,

il nome della o delle aziende di ingrasso cui sono destinati i quantitativi di tonno rosso trasferiti.

2.   Ogni comandante di nave da trasporto verso cui sono stati trasferiti quantitativi di tonno rosso registra:

a)

i quantitativi di tonno rosso trasferiti da ogni peschereccio e il numero di esemplari;

b)

il nome del peschereccio che ha effettuato la cattura dei quantitativi di cui alla lettera a) nonché la bandiera, il numero di immatricolazione e l'indicativo internazionale di chiamata;

c)

la data e la posizione in cui avviene il trasferimento di tonno rosso;

d)

il nome della o delle aziende responsabili dell'ingrasso, cui sono destinati i quantitativi di tonno rosso trasferiti.

3.   Il capitano è esentato dall'obbligo di cui al paragrafo 2 se la registrazione è sostituita da una copia della dichiarazione di trasbordo di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2847/93 o da una copia del documento T2M di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93 che contiene le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti i quantitativi di tonno rosso messi in gabbia da navi battenti la loro bandiera vengano registrati dalle autorità competenti. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di tonno rosso catturati e messi in gabbia dalle navi battenti la loro bandiera a norma dell'articolo 5 (compito I quale definito dall'ICCAT).

In caso di esportazione e di importazione del tonno rosso catturato e destinato all'ingrasso, gli Stati membri trasmettono alla Commissione il numero e la data dei documenti statistici di cui al regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che istituisce nella Comunità un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso, al pesce spada e al tonno obeso (3), da essi convalidati e indicano il paese terzo di destinazione dichiarato.

5.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via informatica, l'elenco di tutti i pescherecci battenti la loro bandiera e immatricolati nella Comunità che catturano tonno rosso a fini dell'ingrasso. Tale comunicazione avviene entro il 30 aprile di ogni anno e comprende le seguenti informazioni:

a)

numero interno del peschereccio secondo la definizione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2090/98 della Commissione (4);

b)

nome e indirizzo dell'armatore/degli armatori, operatori o noleggiatori.

6.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via informatica, l'elenco di tutti i pescherecci che essi autorizzano a fornire e/o trasferire tonno rosso a fini dell'ingrasso. Tale comunicazione avviene entro il 30 aprile di ogni anno e comprende le seguenti informazioni:

a)

nome della nave, bandiera e numero di immatricolazione;

b)

bandiera o bandiere precedenti, se del caso;

c)

tipo di nave (nave con vasche, rimorchio, ecc.), lunghezza e stazza in GT;

d)

indicativo internazionale di chiamata;

e)

nome e indirizzo dell'armatore/degli armatori, dell'operatore/degli operatori o del noleggiatore/dei noleggiatori.

Articolo 4 ter

Attività delle aziende di ingrasso del tonno rosso

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le aziende di ingrasso di tonno rosso soggette alla loro giurisdizione presentino alle competenti autorità nazionali una dichiarazione di messa in gabbia di cui all'allegato I bis 72 ore dopo la fine di ogni operazione di messa in gabbia realizzata da una nave da pesca o da trasporto. La presentazione della dichiarazione di messa in gabbia, che deve contenere tutti i dati necessari a norma del presente articolo, spetta alle aziende di ingrasso riconosciute dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le aziende di ingrasso di cui al paragrafo 1 presentino loro, entro il 1o luglio di ogni anno, una dichiarazione di commercializzazione del tonno rosso ingrassato.

3.   La dichiarazione di commercializzazione del tonno rosso ingrassato di cui al paragrafo 2 deve comprendere i seguenti dati:

il nome dell'azienda,

l'indirizzo dell'azienda,

il proprietario dell'azienda,

i quantitativi di tonno rosso (in t) commercializzati nel corso dell'anno precedente,

la destinazione dei quantitativi commercializzati (nome dell'acquirente, paese, data di vendita),

il numero e la data di convalida dei documenti statistici di cui al regolamento (CE) n. 1984/2003 in caso di esportazione e di importazione,

la durata dell'ingrasso dei quantitativi commercializzati (in mesi), per quanto possibile,

la taglia media del pesce commercializzato.

4.   In base alle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via informatica ed entro il 1o agosto di ogni anno:

i quantitativi di tonno rosso messi in gabbia nel corso dell'anno precedente;

i quantitativi di tonno commercializzati nel corso dell'anno precedente.

Articolo 4 quater

Registro delle aziende di ingrasso di tonno rosso

1.   Ogni Stato membro comunica alla Commissione, per via informatica ed entro il 30 aprile 2004, l'elenco delle aziende di ingrasso soggette alla sua giurisdizione che autorizza a effettuare operazioni di ingrasso del tonno rosso catturato nella zona della convenzione.

2.   L'elenco di cui al paragrafo 1 comprende le seguenti informazioni:

il nome dell'azienda, il suo numero di registro nazionale,

la localizzazione dell'azienda,

la capacità dell'azienda (espressa in tonnellate).

3.   La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato esecutivo dell'ICCAT entro il 31 agosto 2004 affinché le aziende di ingrasso di cui trattasi siano iscritte nel registro ICCAT delle aziende autorizzate ad effettuare operazioni di ingrasso di tonno rosso catturato nella zona della convenzione ICCAT.

4.   Qualsiasi modifica da apportare all'elenco di cui al paragrafo 1 è comunicata alla Commissione per trasmissione al segretariato esecutivo dell'ICCAT, secondo la stessa procedura almeno dieci giorni lavorativi prima della data in cui le aziende in causa avviano attività di ingrasso del tonno rosso nella zona della convenzione ICCAT.

5.   Le aziende di ingrasso soggette alla giurisdizione di uno Stato membro che non sono iscritte nell'elenco di cui al paragrafo 1 non sono autorizzate ad esercitare attività di ingrasso del tonno rosso catturato nella zona della convenzione ICCAT.»

(3)  GU L 295 del 13.11.2003, pag. 1."

(4)  GU L 266 dell'1.10.1998, pag. 27. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 26/2004 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25)."

3)

L'articolo 5 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri trasmettono per via informatica alla Commissione, che a sua volta li trasmette al segretariato esecutivo dell'ICCAT, i dati annuali nominali relativi alle catture (compito I quale definito dall'ICCAT) per le specie di cui all'allegato II. Entro il 30 giugno dell'anno successivo gli Stati membri trasmettono alla Commissione, a fini scientifici, le stime definitive relative all'intero anno o, in caso di impossibilità di trasmettere le stime definitive, le stime provvisorie.»

b)

al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2.   Entro il 31 luglio di ogni anno gli Stati membri trasmettono, per via informatica, al segretariato esecutivo dell'ICCAT, garantendo l'accesso informatico alla Commissione, i seguenti dati (compito II quale definito dall'ICCAT).»

4)

All'articolo 6, è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Gli Stati membri trasmettono, a fini scientifici e per via informatica, al segretariato esecutivo dell'ICCAT, garantendo l'accesso informatico alla Commissione, i dati sulle catture e lo sforzo di pesca quali definiti dall'ICCAT, in particolare le stime sui rigetti in mare delle carcasse di smerigli, squali mako e verdesche.»

5)

È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 6 bis

Informazioni sulle catture di marlin bianco e di marlin azzurro

1.   I comandanti dei pescherecci comunitari registrano ogni giorno, nel giornale di bordo, le informazioni relative al rigetto in mare dei marlin bianchi e dei marlin azzurri, vivi o morti, per settori non superiori a 5° di latitudine e 5° di longitudine, e indicano nelle dichiarazioni di sbarco il numero o il peso dei marlin bianchi o dei marlin azzurri sbarcati.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, a fini scientifici e per via informatica, entro il 30 giugno di ogni anno, le stime definitive relative all'intero anno precedente o, in caso di impossibilità di trasmettere le stime definitive, le stime provvisorie dei dati relativi alle catture, compresi i rigetti in mare, e gli sbarchi di marlin bianchi e marlin azzurri.»

6)

Sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 8 bis

Registro delle navi autorizzate a pescare nella zona della convenzione

1.   Anteriormente al 1o giugno 2003 ogni Stato membro comunica alla Commissione, per via informatica, l'elenco delle navi battenti la sua bandiera e immatricolate nel suo territorio, di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri, autorizzate a pescare tonnidi e specie affini nella zona della convenzione ICCAT grazie al rilascio di un permesso di pesca speciale.

2.   Nell'elenco di cui al paragrafo 1 figurano le seguenti informazioni:

a)

numero interno della nave secondo la definizione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2090/98;

b)

bandiera o bandiere precedenti, se del caso;

c)

informazioni sull'eventuale radiazione da altri registri;

d)

nome e indirizzo dell'armatore/degli armatori e dell'operatore/degli operatori;

e)

attrezzo utilizzato;

f)

periodo autorizzato per la pesca e/o il trasbordo.

3.   Anteriormente al 1o luglio 2003 la Commissione trasmette tali informazioni al segretariato esecutivo dell'ICCAT, affinché le navi comunitarie interessate vengano iscritte nel registro ICCAT delle navi aventi una lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri autorizzate a pescare nella zona della convenzione ICCAT (in seguito denominato “registro ICCAT”).

4.   Qualsiasi modifica dell'elenco di cui al paragrafo 1 è comunicata alla Commissione, affinché la trasmetta al segretariato esecutivo dell'ICCAT secondo la stessa procedura, almeno dieci giorni lavorativi prima della data alla quale le navi iniziano le attività di pesca nella zona della convenzione.

5.   Ai pescherecci comunitari aventi una lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri che non sono iscritti nell'elenco di cui al paragrafo 1 è vietato pescare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare tonnidi e specie affini nella zona della convenzione ICCAT.

6.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché:

a)

solamente le navi battenti la loro bandiera iscritte nell'elenco di cui al paragrafo 1 e che abbiano a bordo un permesso di pesca speciale rilasciato dallo Stato membro di bandiera siano autorizzate ad esercitare, secondo le condizioni stabilite nel permesso, attività di pesca di cui all'articolo 1 nella zona della convenzione ICCAT;

b)

non venga rilasciato alcun permesso di pesca speciale alle navi che hanno esercitato un'attività di pesca illegale, non regolamentata e non dichiarata nella zona della convenzione ICCAT (“pesca IUU”) di cui all'articolo 19 ter, tranne qualora i nuovi armatori forniscano prove adeguate che gli armatori e gli operatori precedenti non abbiano più alcun interesse giuridico né finanziario rispetto a tali navi, né esercitino alcun controllo su queste e che le loro navi non prendano parte né siano associate ad una pesca IUU;

c)

nella misura del possibile e nell'ambito della loro legislazione nazionale, gli armatori e gli operatori delle navi battenti la loro bandiera iscritte nell'elenco di cui al paragrafo 1 non prendano parte né siano associati ad attività di pesca di tonnidi esercitate nella zona della convenzione ICCAT da pescherecci che non figurano nel registro ICCAT;

d)

nella misura del possibile e nell'ambito della loro legislazione nazionale, gli armatori delle navi battenti la loro bandiera iscritte nell'elenco di cui al paragrafo 1 posseggano la cittadinanza di uno Stato membro.

7.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tonnidi e di specie affini catturati nella zona della convenzione ICCAT da navi aventi una lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri che non figurano nel registro ICCAT.

8.   Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione qualsiasi informazione in base alla quale si possa presumere che navi con una lunghezza fuori tutto di oltre 24 metri non iscritte nel registro ICCAT esercitino attività di pesca e/o di trasbordo di tonnidi o di specie affini nella zona della convenzione ICCAT.

Articolo 8 ter

Disposizioni relative al noleggio di pescherecci comunitari

1.   Anteriormente al 30 aprile di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle navi battenti la loro bandiera noleggiate da parti contraenti della convenzione ICCAT per l'anno in corso nonché, in qualsiasi momento, le modifiche apportate a tale elenco.

2.   Nell'elenco di cui al paragrafo 1 figurano le seguenti informazioni:

a)

numero interno del peschereccio secondo la definizione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2090/98;

b)

nome e indirizzo degli armatori della nave;

c)

specie di pesci oggetto del noleggio e contingente attribuito in base al contratto di noleggio;

d)

durata dell'accordo di noleggio;

e)

nome del noleggiatore;

f)

consenso dello Stato membro di bandiera all'accordo di noleggio;

g)

nome dello Stato in cui la nave è noleggiata.

3.   Alla data di conclusione dell'accordo di noleggio lo Stato membro di bandiera fornisce al segretariato esecutivo dell'ICCAT le seguenti informazioni, che trasmette anche alla Commissione:

a)

il suo consenso all'accordo di noleggio;

b)

le misure adottate per garantire il rispetto delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT da parte delle navi battenti la sua bandiera e oggetto del noleggio.

4.   Alla scadenza dell'accordo di noleggio lo Stato membro di bandiera informa il segretariato esecutivo dell'ICCAT e la Commissione della data di scadenza dell'accordo di noleggio.

5.   Lo Stato membro di bandiera della nave noleggiata adotta le misure necessarie affinché:

a)

la nave noleggiata non sia autorizzata, durante il periodo di noleggio, a pescare nell'ambito del contingente o delle possibilità di pesca attribuite allo Stato membro di bandiera;

b)

la nave noleggiata non sia autorizzata a pescare, durante lo stesso periodo, nell'ambito di più accordi di noleggio;

c)

le catture effettuate dalla nave noleggiata siano registrate separatamente dalle catture effettuate dalle altre navi battenti bandiera di tale Stato membro;

d)

la nave noleggiata rispetti le misure di conservazione e di gestione adottate dall'ICCAT.

Articolo 8 quater

Operazioni di trasbordo

Le navi battenti bandiera di uno Stato membro e con una lunghezza fuori tutto di oltre 24 metri che pescano con i palangari e sono iscritte nell'elenco ICCAT di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1 possono effettuare operazioni di trasbordo nella zona della convenzione ICCAT solamente dopo aver ricevuto l'autorizzazione preventiva delle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.»

7)

All'articolo 9, paragrafo 1, il termine «15 giugno» è sostituito dal termine «15 agosto».

8)

È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 9 bis

Dichiarazione annua sull'applicazione delle norme di gestione ICCAT da parte dei grandi pescherecci con palangari

Gli Stati membri i cui pescherecci con palangari aventi una lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri sono autorizzati a pescare nella zona della convenzione trasmettono alla Commissione, anteriormente al 1o settembre di ogni anno, la “Dichiarazione annua sull'applicazione delle norme di gestione ICCAT da parte dei grandi pescherecci con palangari”, conformemente al modello di cui all'allegato IV.»

9)

Sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 19 bis

Misure per lottare contro la pesca IUU

Ciascuno Stato membro si adopera, nel rispetto della propria legislazione nazionale, per garantire che i suoi importatori, trasportatori e altri operatori interessati si astengano dal partecipare al commercio e al trasbordo dei tonnidi e delle specie affini catturate da pescherecci che praticano una pesca IUU, in particolare tutti i tipi di pesca non conformi alle pertinenti misure di conservazione e di gestione adottate dall'ICCAT.

Articolo 19 ter

Informazioni sulle navi che si presume abbiano esercitato una pesca IUU

1.   Ai fini del presente articolo si presume che un peschereccio battente bandiera di una parte non contraente eserciti attività di “pesca IUU” qualora le autorità competenti di uno Stato membro dimostrino, tra l'altro, che tale nave:

a)

cattura tonnidi o specie affini nella zona della convenzione ICCAT e non figura nel registro ICCAT;

b)

cattura tonnidi o specie affini nella zona della convenzione ICCAT e appartiene ad uno Stato di bandiera al quale non sono stati assegnati, in base alle pertinenti misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT, né contingenti, né limiti di cattura o di sforzo;

c)

non registra né dichiara le catture realizzate nella zona della convenzione ICCAT o presenta false dichiarazioni;

d)

cattura o sbarca pesci sotto taglia, in contravvenzione delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT;

e)

pesca durante i periodi di fermo o nelle zone precluse alla pesca, in contravvenzione delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT;

f)

utilizza attrezzi da pesca vietati, in contravvenzione delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT;

g)

partecipa ad operazioni di trasbordo con navi iscritte negli elenchi di cui al paragrafo 5;

h)

cattura senza autorizzazione tonnidi o specie affini nelle acque soggette alla giurisdizione nazionale degli Stati costieri nella zona della convezione ICCAT e/o contravviene alla loro legislazione;

i)

è priva di cittadinanza e cattura tonnidi o specie affini nella zona della convenzione ICCAT;

j)

pratica attività di pesca contrarie a qualsiasi altra misura di conservazione e di gestione dell'ICCAT.

2.   In base alle informazioni raccolte dalle competenti autorità nazionali, gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 15 giugno di ogni anno, l'elenco delle navi battenti bandiera di una parte non contraente che si presume abbiano esercitato la pesca IUU durante l'anno in corso e negli anni precedenti, allegando i documenti giustificativi a sostegno di tale presunzione.

La Commissione trasmette, entro il 15 luglio, le informazioni pervenute dagli Stati membri al segretariato esecutivo dell'ICCAT.

3.   Non appena lo riceve dal segretariato esecutivo dell'ICCAT, la Commissione trasmette agli Stati membri il progetto di elenco di navi di parti non contraenti che si presume esercitino la pesca IUU, elenco redatto dal segretariato esecutivo dell'ICCAT. Una volta ricevuto tale progetto di elenco, gli Stati membri sorvegliano attentamente le navi che figurano nel progetto di elenco per determinare le attività di tali navi e gli eventuali cambiamenti di nome, di bandiera e/o di proprietario delle navi stesse.

4.   Entro il 30 settembre gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni supplementari che potrebbero essere utili ai fini della redazione dell'elenco di cui al paragrafo 5.

5.   La Commissione notifica annualmente agli Stati membri, non appena lo riceve dall'ICCAT, l'elenco delle navi che si presume esercitino la pesca IUU (in seguito denominato “elenco IUU”).

Articolo 19 quater

Misure nei confronti delle navi che si presume abbiano esercitato la pesca IUU

1.   Gli Stati membri adottano, conformemente alla legislazione nazionale e al diritto comunitario, le misure necessarie affinché:

a)

le navi iscritte nell'elenco IUU e che entrano volontariamente in porto non siano autorizzate a sbarcare o a trasbordare in tale porto;

b)

la loro bandiera non venga concessa a navi che figurano nell'elenco IUU, tranne qualora la nave abbia cambiato effettivamente di proprietario e il nuovo proprietario possa comprovare che il proprietario o l'operatore precedente non abbia più alcun interesse giuridico, né finanziario né effettivo rispetto alla nave, né eserciti alcun controllo su questa oppure qualora lo Stato di bandiera stabilisca, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti, che il fatto di concedere la propria bandiera alla nave non comporterà la pesca IUU;

c)

gli importatori, i trasportatori ed gli altri settori interessati siano incoraggiati ad astenersi dall'effettuare transazioni e trasbordi di tonnidi e specie affini provenienti dalle navi iscritte nell'elenco IUU;

d)

vengano raccolte e scambiate tutte le informazioni pertinenti con le altre parti contraenti e le parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti, con l'obiettivo di individuare, controllare o prevenire i falsi certificati d'importazione/esportazione di tonnidi o specie affini provenienti da navi che figurano nell'elenco IUU.

2.   Sono vietate le seguenti attività:

a)

per i pescherecci, le navi madri e le navi da trasporto battenti bandiera di uno Stato membro e immatricolati nella Comunità, partecipare a trasbordi con navi che figurano nell'elenco IUU;

b)

noleggiare una nave che figura nell'elenco IUU;

c)

importare, sbarcare o trasbordare tonnidi o specie affini provenienti da navi che figurano nell'elenco IUU.»

10)

Il capitolo II è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO II   MISURE DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA NELLA ZONA 2

Sezione 1   Misure di controllo

Articolo 20

Principi generali

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le navi battenti la sua bandiera rispettino le misure applicabili nella zona.

Articolo 20 bis

Registro delle navi autorizzate a pescare nella zona dell'IOCT

L'articolo 8 bis si applica mutatis mutandis.

Articolo 20 ter

Operazioni di trasbordo

L'articolo 8 quater si applica mutatis mutandis.

Articolo 20 quater

Marcatura degli attrezzi da pesca

1.   Gli attrezzi utilizzati dai pescherecci comunitari autorizzati a pescare nella zona in questione sono contrassegnati nel modo seguente: le reti, le lenze e gli altri attrezzi in mare sono provvisti di boe con bandierine o boe con riflettori radar di giorno e di boe luminose di notte, idonee a indicare la loro posizione ed estensione.

2.   Le boe di segnalazione e gli oggetti analoghi galleggianti sulla superficie e destinati ad indicare la posizione degli attrezzi da pesca fissi debbono essere chiaramente contrassegnati, in qualsiasi momento, dalla lettera o dalle lettere e/o dal numero o dai numeri della nave a cui appartengono.

3.   I dispositivi di concentrazione dei pesci sono chiaramente contrassegnati, in qualsiasi momento, dalla lettera o dalle lettere e/o dal numero o dai numeri della nave a cui appartengono.

Articolo 20 quinquies

Comunicazione di statistiche a fini scientifici

1.   Gli Stati membri trasmettono al segretariato della IOTC per via informatica, secondo le procedure per la trasmissione di statistiche di cui all'allegato V, garantendo l'accesso informatico alla Commissione, le statistiche:

a)

sui dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca delle specie di cui all'articolo 1 per l'anno precedente;

b)

sui dati relativi alle taglie delle specie di cui all'articolo 1 per l'anno precedente;

c)

sui dati relativi alla pesca dei tonnidi con l'utilizzo di oggetti galleggianti, compresi i dispositivi di concentrazione dei pesci.

2.   Gli Stati membri creano una banca dati informatica contenente le informazioni relative alle statistiche di cui al paragrafo 1, garantendo l'accesso informatico alla Commissione.

Sezione 2   Procedure d'ispezione in porto

Articolo 20 sexies

Gli articoli 10, 12, 13, 14 e 15 si applicano mutatis mutandis.

Sezione 3   Misure specifiche applicabili alle navi prive di nazionalità e navi di parti non contraenti

Articolo 21

Osservazione

1.   I comandanti dei pescherecci comunitari autorizzati a pescare nella zona comunicano alle rispettive autorità nazionali le osservazioni di navi di parti non contraenti che si presume peschino o che pescano effettivamente il tonno obeso, il tonno albacora e il tonnetto striato nella zona.

2.   Gli Stati membri trasmettono quanto prima questa informazione alla Commissione, che la invia successivamente alla IOTC.

Articolo 21 bis

Misure di controllo della pesca

L'articolo 18 si applica mutatis mutandis.

Articolo 21 ter

Navi IUU

L'articolo 19 ter si applica mutatis mutandis.

Articolo 21 quater

Azioni concernenti le navi che si presume abbiano esercitato la pesca IUU

L'articolo 19 quater si applica mutatis mutandis.»

11)

Il testo che figura nell'allegato I del presente regolamento è inserito come allegato I bis.

12)

Il testo che figura nell'allegato II del presente regolamento è inserito come allegati IV e V.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. WALSH


(1)  Parere reso il 13 gennaio 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1.


ALLEGATO I

Image


ALLEGATO II

ALLEGATO IV

«

Documento allegato II

Image

ALLEGATO V

Dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca

Pesca di superficie: i dati sulle catture in peso nominale e sullo sforzo di pesca espresso in giorni (con lenze a canna, reti da circuizione, reti da traino e reti da pesca derivanti) devono essere comunicati alla IOTC almeno per strati di 1° e per mese. La pesca con reti a circuizione deve essere ripartita per banchi. I dati in questione devono, di preferenza, essere estrapolati alle catture nazionali mensili per ciascun attrezzo. I fattori di espansione utilizzati, corrispondenti ai dati contenuti nei libri di bordo, devono essere sistematicamente forniti alla IOTC.

Pesca con palangari: i dati sulle catture e sullo sforzo di pesca con palangari devono essere forniti alla IOTC indicando numero e peso, per strati di 5° e per mese e lo sforzo di pesca deve essere quantificato in numero di ami. I dati in questione devono, di preferenza, essere estrapolati alle catture totali mensili del paese. I fattori di espansione utilizzati, corrispondenti ai dati contenuti nei libri di bordo, devono essere comunicati regolarmente alla IOTC.

Pesca di tipo artigianale, semindustriale e sportiva: i dati relativi alle catture, allo sforzo di pesca e alle taglie devono essere comunicati alla IOTC a cadenza mensile, facendo riferimento alla posizione geografica più adatta alla raccolta e al trattamento di tali informazioni.

Dati relativi alle taglie

Poiché i dati relativi alle taglie costituiscono un elemento fondamentale per la valutazione degli stock della maggior parte delle specie di tonni, essi, e in particolare le informazioni relative al numero totale dei pesci misurati, devono essere trasmessi a cadenze regolari sulla base di strati di 5° e per mese, attrezzo di pesca e metodo di sfruttamento (ad esempio: pesca su relitto artificiale o su banco libero per i pescherecci con reti a circuizione) per tutti i tipi di pesca e tutte le specie di competenza della IOTC. I programmi di campionamento delle taglie devono essere realizzati, di preferenza, secondo un piano metodologico di campionamento aleatorio rigoroso e ben descritto, indispensabile per ottenere stime non distorte delle taglie catturate. L'esatto livello richiesto dei tassi di campionamento può variare a seconda delle specie (in funzione di diversi parametri) ma spetta al gruppo di lavoro permanente per la raccolta dati e le statistiche stabilire i livelli ritenuti necessari. Informazioni più dettagliate, come le taglie per campione, devono poter essere fornite alla IOTC, dietro garanzia di una completa riservatezza, se il gruppo di lavoro in questione ne giustifica la necessità.

Pesca del tonno con l'utilizzo di oggetti galleggianti, compresi i dispositivi di concentrazione dei pesci (DCP)

Per consentire alla IOTC di comprendere meglio l'evoluzione della struttura dell'effettivo sforzo di pesca in relazione alle flotte che operano nella sua zona di competenza, è necessario raccogliere un numero maggiore di informazioni. Poiché le attività delle imbarcazioni ausiliarie e l'utilizzo dei dispositivi di concentrazione del pesce (DCP) sono parte integrante dello sforzo di pesca dispiegato dai pescherecci con reti a circuizione, è necessario trasmettere alla IOTC anche le informazioni seguenti:

Numero e caratteristiche delle imbarcazioni ausiliarie: i) che operano battendo bandiera dello Stato interessato; ii) che operano in appoggio dei pescherecci con reti di circuizione battenti bandiera dello Stato interessato; iii) autorizzate a operare nella zona economica esclusiva dello Stato interessato e che hanno svolto attività di pesca nella zona di competenza della IOTC.

Livello dell'attività delle imbarcazioni ausiliarie: compresi il numero di giorni in mare per strati di 1° e per mese.

Inoltre, le parti contraenti e le parti non contraenti cooperanti fanno il possibile per fornire i dati sul numero totale e il tipo di dispositivi di concentrazione dei pesci (DCP) utilizzati dalla flotta, per strati di 5° e per mese.

Puntualità nella trasmissione dei dati alla IOTC

Per poter garantire il controllo degli stock e l'analisi dei dati è indispensabile che la IOCT riceva i dati entro i tempi convenuti. Inoltre, si raccomanda il rispetto obbligatorio delle norme generali sotto riportate:

Le flotte di superficie e quelle che operano nelle zone costiere (comprese le imbarcazioni ausiliarie) devono trasmettere i propri dati quanto prima possibile e, in ogni caso, entro il 30 giugno di ogni anno per i dati relativi all'anno precedente.

Le flotte di pescherecci a palangari d'alto mare devono trasmettere i dati provvisori quanto prima possibile e, in ogni caso, entro il 30 giugno di ogni anno per i dati relativi all'anno precedente. Essi devono fornire le stime definitive sulle loro attività di pesca entro il 30 dicembre di ogni anno per i dati relativi all'anno precedente.

In futuro, i termini attualmente previsti per la trasmissione dei dati potrebbero essere ridotti poiché mezzi di comunicazione e sistemi di trattamento dei dati sempre più rapidi consentono di ridurre i tempi di trasmissione.

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