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Document 32004R0821

Regolamento (CE) n. 821/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 2229/2003 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di silicio originario della Russia

OJ L 127, 29.4.2004, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 051 P. 154 - 155
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 051 P. 154 - 155
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 051 P. 154 - 155
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 051 P. 154 - 155
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 051 P. 154 - 155
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 051 P. 154 - 155
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 051 P. 154 - 155
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 051 P. 154 - 155
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 051 P. 154 - 155
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 035 P. 122 - 123
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 035 P. 122 - 123

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/12/2008: This act has been changed. Current consolidated version: 30/04/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/821/oj

32004R0821

Regolamento (CE) n. 821/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 2229/2003 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di silicio originario della Russia

Gazzetta ufficiale n. L 127 del 29/04/2004 pag. 0001 - 0002


Regolamento (CE) n. 821/2004 del Consiglio

del 26 aprile 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 2229/2003 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di silicio originario della Russia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1) (in seguito denominato "regolamento di base"), in particolare gli articoli 8 e 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 2229/2003(2) (in seguito denominato "regolamento definitivo"), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio originario della Russia.

(2) SKU LLC, Sual-Kremny-Ural, e ZAO KREMNY, produttori esportatori russi che hanno collaborato, facenti parte del SUAL Holding Group, e l'operatore svizzero ad essi collegato ASMP GmbH (SKU LLC, Sual-Kremny-Ural, ZAO KREMNY e ASMP GmbH 5 in seguito unitamente denominati "la società"), hanno offerto un impegno accettabile prima della pubblicazione delle risultanze definitive, ma in una fase in cui era impossibile dal punto di vista amministrativo includere l'accettazione di tale impegno nel regolamento definitivo.

(3) L'impegno offerto dalla società è stato accettato dalla Commissione con la decisione n. 2004/445/CE(3), nella quale sono indicate le ragioni che giustificano l'accettazione dell'impegno. Il Consiglio riconosce che l'offerta di impegno riveduta elimina gli effetti pregiudizievoli del dumping e minimizza il rischio di elusione sotto forma di compensazione incrociata con altri prodotti.

(4) In considerazione dell'accettazione dell'impegno, occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2229/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2229/2003 è così modificato:

1) L'articolo 2 diventa articolo 3 e l'articolo 3 diventa articolo 4.

2) È inserito l'articolo 2 seguente:

"Articolo 2

1. Le importazioni che sono dichiarate per l'immissione in libera pratica dalle società indicate nella decisione 2004/445/CE della Commissione(4), con la quale è accettato un impegno offerto dalle stesse, sono esenti dal dazio antidumping istituito dall'articolo 1, purché siano prodotte, spedite e direttamente fatturate al primo acquirente indipendente della Comunità da dette società e purché siano accompagnate da una fattura commerciale contenente almeno le indicazioni figuranti nell'allegato e da un certificato indicante l'analisi chimica di ciascun tipo del prodotto in esame specificato nella fattura commerciale.

2. L'esenzione dal dazio inoltre si applica a condizione che le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla designazione figurante nella fattura commerciale e al certificato indicante l'analisi chimica."

3) È aggiunto il seguente allegato:

"ALLEGATO

Nella fattura commerciale che accompagna le vendite di silicio nella Comunità soggette ad impegno devono figurare le indicazioni seguenti:

1) L'intestazione "FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI SOGGETTE AD UN IMPEGNO".

2) Nome della società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, che emette la fattura commerciale.

3) Numero della fattura commerciale.

4) Data di emissione della fattura commerciale.

5) Codice addizionale TARIC con cui le merci figuranti sulla fattura sono sdoganate alla frontiera comunitaria.

6) Designazione esatta delle merci, compresi:

- il numero di codice del prodotto (NCP),

- la designazione delle merci corrispondente al NCP,

- il numero di codice del prodotto della società (CPS),

- il codice NC,

- il quantitativo (in tonnellate).

7) Descrizione delle condizioni di vendita, compresi:

- il prezzo per tonnellata,

- le condizioni di pagamento applicabili,

- le condizioni di consegna applicabili,

- sconti e riduzioni complessivi.

8) Il nome della società operante come importatore nei confronti della quale la società emette direttamente la fattura.

9) Il nome del funzionario della società che emette la fattura commerciale e la seguente dichiarazione firmata:

"Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta da parte della [nome della società] verso l'Unione europea delle merci coperte dalla presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto dalla [nome della società] e accettato dalla Commissione europea con [la decisione ...]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte."

"

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. Cowen

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2) GU L 339 del 24.12.2003, pag. 3.

(3) Cfr. pagina 114 della presente Gazzetta ufficiale.

(4) GU L 127 del 29.4.2004, pag. 114.

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