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Document 32004R0642
Commission Regulation (EC) No 642/2004 of 6 April 2004 on precision requirements for data collected in accordance with Council Regulation (EC) No 1172/98 on statistical returns in respect of the carriage of goods by road (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 642/2004 della Commissione, del 6 aprile 2004, relativo ai requisiti di precisione applicabili ai dati raccolti in virtù del regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 642/2004 della Commissione, del 6 aprile 2004, relativo ai requisiti di precisione applicabili ai dati raccolti in virtù del regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 102 del 7.4.2004, p. 26–31
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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In force
Regolamento (CE) n. 642/2004 della Commissione, del 6 aprile 2004, relativo ai requisiti di precisione applicabili ai dati raccolti in virtù del regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 102 del 07/04/2004 pag. 0026 - 0031
Regolamento (CE) n. 642/2004 della Commissione del 6 aprile 2004 relativo ai requisiti di precisione applicabili ai dati raccolti in virtù del regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio, del 25 maggio 1998, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada(1), modificato da ultimo dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 1882/2003(2), in particolare l'articolo 4, considerando quanto segue: (1) Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1172/98, la Commissione vigila affinché i risultati statistici trasmessi dagli Stati membri soddisfino i requisiti minimi di precisione che tengano conto delle caratteristiche strutturali del trasporto stradale negli Stati membri. (2) In virtù dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1172/98, gli Stati membri comunicano annualmente a Eurostat, informazioni sulle dimensioni dei campioni, sui tassi di non risposta e sulla affidabilità dei principali risultati, quest'ultima sotto forma di deviazione standard o di intervallo di confidenza. (3) È opportuno precisare la struttura e il contenuto delle norme minime di precisione richieste per i risultati statistici trasmessi dagli Stati membri. (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico, istituito in virtù della decisione 89/382/CEE, Euratom(3), del Consiglio. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Periodi da coprire in un'inchiesta 1. Quando gli Stati membri si basano su una metodologia di campionamento per calcolare i dati, tutti i periodi studiati sono coperti dall'inchiesta. 2. Quando lo stock totale di veicoli da trasporto di merci suscettibili di essere inclusi nell'inchiesta da parte di uno Stato membro è inferiore a 25000 veicoli, o lo stock totale di veicoli attivi nel trasporto internazionale è inferiore a 3000 veicoli, l'inchiesta verte come minimo su sette settimane a trimestre. Articolo 2 Percentuale di errore tipo 1. Quando gli Stati membri si basano su una metodologia di campionamento per calcolare i dati, la percentuale di errore tipo (95 % di confidenza) delle stime annue riguardanti le tonnellate trasportate, le tonnellate/chilometri realizzate e il numero totale di chilometri percorsi in carico per il volume totale e il volume nazionale dei trasporti di merci su strada non supererà + 5 %. 2. Quando lo stock totale di veicoli da trasporto di merci che rientra nel campo di applicazione dell'inchiesta è inferiore a 25000 in uno Stato membro o lo stock totale di veicoli attivi nel trasporto internazionale è inferiore a 3000 veicoli, la percentuale di errore tipo (95 % di confidenza) delle stime annue riguardanti le tonnellate trasportate, le tonnellate/chilometri realizzate e il numero totale di chilometri percorsi in carico per il volume totale e il volume nazionale dei trasporti di merci su strada non supererà + 7 %. Articolo 3 Dati da fornire a Eurostat 1. Gli Stati membri forniscono a Eurostat i dati trimestrali che consentono di calcolare le dimensioni del campione nonché i tassi di risposta e di qualità del repertorio. Quando il veicolo da trasporto di merci su strada è utilizzato come unità di campionamento primario, i dati sono forniti nel formato della tabella B1 allegata al presente regolamento. Quando il veicolo da trasporto di merci su strada non è utilizzato come unità di campionamento primario, i dati sono forniti nel formato della tabella B2 allegata al presente regolamento. La tabella è fornita entro gli stessi termini previsti per i dati indicati all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1172/98. Ai fini del presente articolo, sono applicabili le seguenti definizioni: a) "tasso di risposta": si riferisce a un valore il cui denominatore corrisponde al numero di unità di campionamento per le quali sono stati inviati questionari agli operatori selezionati e il cui numeratore corrisponde al numero di unità di campionamento per le quali sono stati inviati questionari meno la somma del numero di unità che hanno rifiutato di partecipare all'inchiesta e del numero di unità per le quali non è stata ricevuta alcuna informazione; b) "tasso di qualità del repertorio": si riferisce a un valore il cui denominatore corrisponde al numero di unità di campionamento per le quali sono stati inviati questionari meno la somma del numero di unità che hanno rifiutato di partecipare all'inchiesta e del numero di unità per le quali non è stata ricevuta alcuna informazione e il cui numeratore corrisponde al numero di unità di campionamento per le quali sono stati attivati veicoli durante il periodo di riferimento più il numero di unità per le quali i veicoli non erano attivi durante il periodo di riferimento, ma potrebbero essere considerati come facenti parte integrante dello stock attivo di veicoli. 2. Quando le percentuali di errore tipo sono state calcolate a partire dai dati forniti da uno Stato membro in virtù del regolamento (CE) n. 1172/98 per più anni e questi errori tipo sono conformi ai limiti indicati all'articolo 2 del presente regolamento, Eurostat può esonerare lo Stato membro interessato dall'obbligo di fornire la tabella B1 o B2 con una frequenza trimestrale. 3. Quando si applica il paragrafo 2, lo Stato membro interessato fornisce a Eurostat dati annuali che consentono di calcolare i tassi di risposta e di qualità del repertorio. I dati sono forniti nel formato della tabella B3 o B4 (a seconda dei casi) contenuta nell'allegato al presente regolamento. La tabella è fornita entro i cinque mesi che seguono la fine dell'ultimo periodo di osservazione trimestrale dell'anno cui si riferisce la rilevazione. Inoltre, entro gli stessi termini, lo Stato membro fornisce a Eurostat le cifre dell'errore tipo in percentuale (95 % di confidenza) per le stime riguardanti le tonnellate trasportate, le tonnellate/chilometri realizzate e il numero totale di chilometri percorsi in carico per il volume totale, nazionale e internazionale, dei trasporti di merci su strada. Articolo 4 Quando lo stock totale di veicoli utilizzati nel trasporto internazionale di merci e suscettibile di essere inserito nell'inchiesta da parte di uno Stato membro è inferiore a 1000 veicoli, lo Stato membro interessato non è tenuto ad applicare il presente regolamento. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2004. Per la Commissione Pedro Solbes Mira Membro della Commissione (1) GU L 163 del 6.6.1998, pag. 1. (2) GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1. (3) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47. ALLEGATO >PIC FILE= "L_2004102IT.002802.TIF"> >PIC FILE= "L_2004102IT.002901.TIF"> >PIC FILE= "L_2004102IT.003001.TIF"> >PIC FILE= "L_2004102IT.003101.TIF">