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Document 32004R0413

Regolamento (CE) n. 413/2004 della Commissione, del 5 marzo 2004, relativo alla sospensione della pesca della molva azzurra da parte delle navi battenti bandiera della Spagna

OJ L 68, 6.3.2004, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/413/oj

32004R0413

Regolamento (CE) n. 413/2004 della Commissione, del 5 marzo 2004, relativo alla sospensione della pesca della molva azzurra da parte delle navi battenti bandiera della Spagna

Gazzetta ufficiale n. L 068 del 06/03/2004 pag. 0005 - 0005


Regolamento (CE) n. 413/2004 della Commissione

del 5 marzo 2004

relativo alla sospensione della pesca della molva azzurra da parte delle navi battenti bandiera della Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2340/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che fissa per il 2003 e 2004 le opportunità di pesca degli stock di pesci di acque profonde(2), prevede dei contingenti di molva azzurra per il 2004.

(2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.

(3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di molva azzurra nelle acque della zona CIEM VI e VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) da parte di navi battenti bandiera della Spagna o immatricolate in Spagna hanno esaurito il contingente assegnato per il 2004. La Spagna ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 26 gennaio 2004. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di molva azzurra nelle acque della zona CIEM VI e VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) eseguite da navi battenti bandiera della Spagna o immatricolate in Spagna abbiano esaurito il contingente assegnato alla Spagna per il 2004.

La pesca della molva azzurra nelle acque della zona CIEM VI e VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) effettuata da navi battenti bandiera della Spagna o immatricolate in Spagna è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Esso si applica a decorrere dal 26.1.2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2004.

Per la Commissione

Jörgen Holmquist

Direttore generale della Pesca

(1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

(2) GU L 356 del 31.12.2002, pag. 1.

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