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Document 32004R0064

Regolamento (CE, Euratom) n. 64/2004 del Consiglio, del 9 gennaio 2004, che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° luglio 2003 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

OJ L 10, 16.1.2004, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 005 P. 5 - 8
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 005 P. 5 - 8
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 005 P. 5 - 8
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 005 P. 5 - 8
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 005 P. 5 - 8
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Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 005 P. 5 - 8
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 005 P. 5 - 8
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 005 P. 5 - 8

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/64/oj

32004R0064

Regolamento (CE, Euratom) n. 64/2004 del Consiglio, del 9 gennaio 2004, che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° luglio 2003 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 010 del 16/01/2004 pag. 0001 - 0004


Regolamento (CE, Euratom) n. 64/2004 del Consiglio

del 9 gennaio 2004

che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o luglio 2003 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68(1), in particolare l'articolo 13, primo comma, dell'allegato X,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Occorre tener conto dell'evoluzione del costo della vita nei paesi non appartenenti alla Comunità e stabilire, di conseguenza, i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o luglio 2003 alle retribuzioni versate, nella moneta del paese in cui prestano servizio, ai funzionari in servizio nei paesi terzi.

(2) I coefficienti correttori applicati sulla base del regolamento (CE, Euratom) n. 1338/2003(2) possono comportare adeguamenti positivi o negativi delle retribuzioni con effetto retroattivo.

(3) Occorre prevedere il versamento di arretrati nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai nuovi coefficienti correttori.

(4) Occorre prevedere il ricupero delle somme pagate in eccesso nel caso di una diminuzione delle retribuzioni dovuta ai nuovi coefficienti correttori per il periodo compreso fra il 1o luglio 2003 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

(5) Per motivi di simmetria rispetto a quanto previsto per i coefficienti correttori applicabili all'interno della Comunità alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, occorre precisare che l'eventuale ricupero potrà interessare solo il periodo massimo di sei mesi precedente la decisione di fissazione e che i suoi effetti potranno essere ripartiti su un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di tale decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coefficienti correttori applicabili, con effetto dal 1o luglio 2003, alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio sono fissati in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per il mese che precede la data di cui al primo comma.

Articolo 2

1. Le istituzioni procedono ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttori fissati in allegato.

2. Le istituzioni procedono agli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione dovuta ai coefficienti correttori fissati in allegato, per il periodo compreso fra il 1o luglio 2003 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Gli adeguamenti retroattivi che comportano un recupero delle somme pagate in eccesso possono interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento. Il ricupero è ripartito su un periodo non superiore a dodici mesi dalla medesima data.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 gennaio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. Cowen

(1) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2182/2003 (GU L 327 del 16.12.2003, pag. 1).

(2) GU L 189 del 29.7.2003, pag. 1.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

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