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Document 32004D0664

2004/664/CE: Decisione del Consiglio, del 24 settembre 2004, che adatta la decisione 2004/246/CE a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

GU L 303 del 30.9.2004, pp. 28–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 142M del 30.5.2006, pp. 346–347 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/664/oj

30.9.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/28


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2004

che adatta la decisione 2004/246/CE a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

(2004/664/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia («trattato di adesione del 2003»),

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia («atto di adesione del 2003»), in particolare l'articolo 57, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Per taluni atti che restano validi anche dopo il 1o maggio 2004 e che devono essere adattati a seguito dell'adesione, gli adattamenti necessari non sono stati contemplati nell'atto di adesione del 2003 oppure sono stati contemplati, ma si rendono necessari ulteriori adattamenti.

(2)

A norma dell'articolo 57, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, tali adattamenti devono essere adottati dal Consiglio in tutti i casi in cui il Consiglio ha adottato l'atto iniziale, da solo o con il Parlamento europeo.

(3)

La decisione 2004/246/CE (1) ha autorizzato gli Stati membri a firmare, nell'interesse della Comunità europea, il protocollo del 2003 della convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi, o ad aderirvi e ha autorizzato Austria e Lussemburgo, nell'interesse della Comunità europea, ad aderire agli strumenti di riferimento.

(4)

A norma dell'articolo 53 dell'atto di adesione del 2003, la decisione 2004/246/CE si applica ai nuovi Stati membri fin dalla loro adesione. Tuttavia, per quanto riguarda i nuovi Stati membri che non sono parti contraenti degli strumenti di riferimento e, in particolare, la Repubblica ceca, l'Estonia, l'Ungheria e la Slovacchia, il Consiglio deve autorizzare espressamente questi Stati ad aderire agli strumenti di riferimento e al protocollo del 2003, ed invitarli ad esprimere il loro consenso ad essere vincolati da detti strumenti di riferimento e dal protocollo entro il 31 dicembre 2005.

(5)

Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2), e partecipano pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(6)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata e non è soggetta alla sua applicazione.

(7)

La decisione 2004/246/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2004/246/CE è modificata come segue:

1)

L'articolo 1, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   Inoltre, la Repubblica ceca, l'Estonia, il Lussemburgo, l'Ungheria, l'Austria e la Slovacchia sono autorizzati ad aderire agli strumenti di riferimento.»

2)

L'articolo 2 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per esprimere simultaneamente il loro consenso a essere vincolati, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, dal protocollo relativo al fondo complementare entro un termine ragionevole e, se possibile, anteriormente al 30 giugno 2004, ad eccezione della Repubblica ceca, dell'Estonia, del Lussemburgo, dell'Ungheria, dell'Austria e della Slovacchia, che esprimono il loro consenso a essere vincolati dal protocollo alle condizioni stabilite nel paragrafo 3 del presente articolo.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La Repubblica ceca, l'Estonia, il Lussemburgo, l'Ungheria, l'Austria e la Slovacchia adottano le misure necessarie per esprimere il loro consenso a essere vincolati dagli strumenti di riferimento e dal protocollo per il fondo complementare, nei limiti del possibile, entro il 31 dicembre 2005.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

L. J. BRINKHORST


(1)  GU L 78 del 16.3.2004, pag. 22.

(2)  GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.


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