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Document 32004D0664
2004/664/EC: Council Decision of 24 September 2004 adapting Decision 2004/246/EC by reason of the accession of the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia
2004/664/CE: Decisione del Consiglio, del 24 settembre 2004, che adatta la decisione 2004/246/CE a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia
2004/664/CE: Decisione del Consiglio, del 24 settembre 2004, che adatta la decisione 2004/246/CE a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia
GU L 303 del 30.9.2004, pp. 28–29
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 142M del 30.5.2006, pp. 346–347
(MT)
In force
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30.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 303/28 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 24 settembre 2004
che adatta la decisione 2004/246/CE a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia
(2004/664/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia («trattato di adesione del 2003»),
visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia («atto di adesione del 2003»), in particolare l'articolo 57, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
Per taluni atti che restano validi anche dopo il 1o maggio 2004 e che devono essere adattati a seguito dell'adesione, gli adattamenti necessari non sono stati contemplati nell'atto di adesione del 2003 oppure sono stati contemplati, ma si rendono necessari ulteriori adattamenti. |
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(2) |
A norma dell'articolo 57, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, tali adattamenti devono essere adottati dal Consiglio in tutti i casi in cui il Consiglio ha adottato l'atto iniziale, da solo o con il Parlamento europeo. |
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(3) |
La decisione 2004/246/CE (1) ha autorizzato gli Stati membri a firmare, nell'interesse della Comunità europea, il protocollo del 2003 della convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi, o ad aderirvi e ha autorizzato Austria e Lussemburgo, nell'interesse della Comunità europea, ad aderire agli strumenti di riferimento. |
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(4) |
A norma dell'articolo 53 dell'atto di adesione del 2003, la decisione 2004/246/CE si applica ai nuovi Stati membri fin dalla loro adesione. Tuttavia, per quanto riguarda i nuovi Stati membri che non sono parti contraenti degli strumenti di riferimento e, in particolare, la Repubblica ceca, l'Estonia, l'Ungheria e la Slovacchia, il Consiglio deve autorizzare espressamente questi Stati ad aderire agli strumenti di riferimento e al protocollo del 2003, ed invitarli ad esprimere il loro consenso ad essere vincolati da detti strumenti di riferimento e dal protocollo entro il 31 dicembre 2005. |
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(5) |
Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2), e partecipano pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione. |
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(6) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata e non è soggetta alla sua applicazione. |
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(7) |
La decisione 2004/246/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2004/246/CE è modificata come segue:
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1) |
L'articolo 1, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: «2. Inoltre, la Repubblica ceca, l'Estonia, il Lussemburgo, l'Ungheria, l'Austria e la Slovacchia sono autorizzati ad aderire agli strumenti di riferimento.» |
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2) |
L'articolo 2 è modificato come segue:
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Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.
Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
L. J. BRINKHORST
(1) GU L 78 del 16.3.2004, pag. 22.
(2) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.