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Document 32004D0157

2004/157/CE: Decisione del Consiglio, del 19 febbraio 2004, che proroga il periodo di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/148/CE, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE

OJ L 50, 20.2.2004, p. 60–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 049 P. 225 - 226
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 049 P. 225 - 226
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 049 P. 225 - 226
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 049 P. 225 - 226
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 049 P. 225 - 226
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 049 P. 225 - 226
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 049 P. 225 - 226
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 049 P. 225 - 226
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 049 P. 225 - 226

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/157(1)/oj

32004D0157

2004/157/CE: Decisione del Consiglio, del 19 febbraio 2004, che proroga il periodo di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/148/CE, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE

Gazzetta ufficiale n. L 050 del 20/02/2004 pag. 0060 - 0061


Decisione del Consiglio

del 19 febbraio 2004

che proroga il periodo di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/148/CE, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE

(2004/157/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

visto l'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000(1), applicato provvisoriamente con decisione 2000/771/CE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri del 18 settembre 2000(2), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione 2002/148/CE(3) sono state concluse le consultazioni con la Repubblica dello Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di partenariato ACP-CE e sono state adottate misure appropriate, come specificato nell'allegato della predetta decisione.

(2) Con la decisione 2003/112/CE del Consiglio l'applicazione delle misure di cui all'articolo 2 della decisione 2002/148/CE è stata prorogata per altri 12 mesi. Ai sensi dell'articolo 1 della decisione 2003/112/CE, le misure scadono il 20 febbraio 2004.

(3) Il governo dello Zimbabwe continua a violare le disposizioni di base di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-CE e le attuali condizioni nel paese non sono tali da garantire il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello stato di diritto.

(4) È opportuno pertanto prorogare il periodo di applicazione delle misure,

DECIDE:

Articolo 1

Il periodo di applicazione delle misure di cui all'articolo 2 della decisione 2002/148/CE, prorogato fino al 20 febbraio 2004 dall'articolo 1 della decisione 2003/112/CE, è prorogato di altri 12 mesi fino al 20 febbraio 2005. Le misure saranno riviste ad intervalli regolari e almeno entro sei mesi.

La lettera riportata nell'allegato della presente decisione è indirizzata al presidente dello Zimbabwe.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 19 febbraio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. McDowell

(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.

(2) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 375.

(3) GU L 50 del 21.2.2002, pag. 64. Decisione modificata dalla decisione 2003/112/CE (GU L 46 del 20.2.2003, pag. 25).

ALLEGATO

Bruxelles, ...

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LETTERA AL PRESIDENTE DELLO ZIMBABWE

L'Unione europea attribuisce la massima importanza alle disposizioni dell'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-CE. In quanto elementi essenziali dell'accordo di partenariato, il rispetto dei diritti umani, delle istituzioni democratiche e dello stato di diritto sono alla base delle nostre relazioni.

Con lettera del 19 febbraio 2002 l'Unione europea La ha informata della decisione di concludere le consultazioni svoltesi ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE e di adottare alcune "misure appropriate" ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c), di tale accordo.

Con lettera del 19 febbraio 2003 l'Unione europea La ha informata della decisione di non revocare l'applicazione delle "misure appropriate".

Oggi, a distanza di altri 12 mesi, l'Unione europea ritiene che i principi democratici vengano tuttora trascurati nello Zimbabwe e che il governo non abbia compiuto alcun progresso nei cinque settori menzionati nella decisione del Consiglio del 18 febbraio 2002 (porre fine alla violenza di matrice politica, elezioni libere ed eque, libertà dei mezzi di comunicazione, indipendenza del potere giudiziario, porre fine alle occupazioni illegali delle aziende agricole). Inoltre, l'Unione europea sottolinea che il governo dello Zimbabwe non ha assunto alcuna iniziativa positiva sulla linea delle misure, considerate come punto di riferimento per valutare i progressi, che l'Unione europea ha notificato al SADC in occasione delle ultime due riunioni del comitato SADC-UE.

Alla luce di quanto sopra, l'Unione europea non ritiene opportuno revocare le misure appropriate da essa adottate.

Tali misure saranno revocate soltanto nel momento in cui le condizioni vigenti nel paese garantiranno il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello stato di diritto. L'Unione europea si riserva il diritto di adottare ulteriori misure restrittive.

L'Unione europea seguirà da vicino gli sviluppi nello Zimbabwe e ribadisce ancora una volta che tali misure non intendono penalizzare la popolazione dello Zimbabwe e che continuerà a contribuire alle operazioni di tipo umanitario e ai progetti che forniscono un sostegno diretto alla popolazione, in particolare i progetti in campo sociale e quelli riguardanti la democratizzazione, il rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto, ai quali non si applicano le suddette misure. Per la stagione 2003-2004 il contributo della Comunità europea alle operazioni di aiuti alimentari e di aiuti umanitari nello Zimbabwe è pari a 85 milioni di EUR oltre all'aiuto bilaterale fornito dagli Stati membri dell'Unione europea.

L'Unione europea desidera portare avanti il dialogo con lo Zimbabwe, sulla base dell'accordo di partenariato ACP-CE, e si augura che Ella prenda tutti i provvedimenti necessari per garantire nuovamente il rispetto dei diritti fondamentali sanciti dall'accordo di partenariato e per riportare il paese sulla strada della pace sociale e della ripresa economica. Ciò permetterebbe di porre fine all'attuale sospensione della firma del 9o programma indicativo nazionale FES per lo Zimbabwe, consentendo in tal modo il ripristino, nel breve termine, di tutti gli strumenti di cooperazione.

Distinti saluti,

Per la Commissione

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Per il Consiglio

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