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Document 32003R2192

Regolamento (CE) n. 2192/2003 del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 2341/2002 che stabilisce le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

OJ L 328, 17.12.2003, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/06/2009; abrog. impl. da 32009R0492

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2192/oj

32003R2192

Regolamento (CE) n. 2192/2003 del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 2341/2002 che stabilisce le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

Gazzetta ufficiale n. L 328 del 17/12/2003 pag. 0001 - 0002


Regolamento (CE) n. 2192/2003 del Consiglio

dell'8 dicembre 2003

recante modifica del regolamento (CE) n. 2341/2002 che stabilisce le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca(1) in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio(2) stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.

(2) Nell'ottobre 2003 la Commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico (IBDFC) ha adottato una raccomandazione volta all'accrescimento del totale ammissibile di catture (TAC) per le aringhe nell'unità di gestione 3 per il 2003 da 60000 tonnellate a 66000 tonnellate.

(3) Tenuto conto di un nuovo parere scientifico del CIEM, i TAC per la rana pescatrice nella sotto zona CIEM VII e nelle divisioni VIII a, b, d ed e dovrebbero essere fissati per tutto il 2003 rispettivamente a 17138 tonnellate e a 3862 tonnellate.

(4) Data l'urgenza della materia, è imperativo derogare al periodo di sei settimane di cui al paragrafo I, punto 3, del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee.

(5) Il regolamento (CE) n. 2341/2002 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I A e I D del regolamento (CE) n. 2341/2002 sono modificati secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. Frattini

(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2) GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1754/2003 (GU L 252 del 4.10.2003, pag. 1).

ALLEGATO

a) Nell'allegato I A del regolamento (CE) n. 2341/2002 i dati relativi alla specie aringa e nell'"unità di gestione 3" sono sostituiti dai dati seguenti:

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b) Nell'allegato I D del regolamento (CE) n. 2341/2002 i dati relativi alla specie rana pescatrice nelle zone "VII" e "VIII a, b, d, e" sono sostituiti dai dati seguenti:

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