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Document 32003R1919

Regolamento (CE) n. 1919/2003 della Commissione, del 30 ottobre 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

OJ L 283, 31.10.2003, p. 43–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1919/oj

32003R1919

Regolamento (CE) n. 1919/2003 della Commissione, del 30 ottobre 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Gazzetta ufficiale n. L 283 del 31/10/2003 pag. 0043 - 0045


Regolamento (CE) n. 1919/2003 della Commissione

del 30 ottobre 2003

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione(4), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.

(3) Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione(5), modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95(6), relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(4) È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

(5) Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.

(6) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.

(8) Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

(2) GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

(3) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

(4) GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

(5) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55.

(6) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 ottobre 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

>SPAZIO PER TABELLA>

NB:

I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie "A", sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia.

C11 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Polonia e della Slovenia.

C12 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia e della Polonia.

C13 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria e della Lituania.

C14 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia e dell'Ungheria.

C15 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania e della Polonia.

C16 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia e della Lituania.

C17 Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Polonia e della Slovenia.

C18 Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, della Polonia e della Slovenia.

C19 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria e della Slovenia.

C20 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania e della Romania.

C21 Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lituania, della Romania e della Slovenia.

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